Sez. 1, Sentenza n. 6272 del 30/03/2004 (Rv. 571649 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso col coniuge superstite - Controversia per la ripartizione della pensione di reversibilità - Istituto erogatore della pensione - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Estensione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto - Ammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
La controversia tra il coniuge superstite e l'"ex" coniuge per la ripartizione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (e succ. modif.), del trattamento di reversibilità non comporta la necessità della presenza in giudizio dell'Istituto che eroga la pensione, a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi, disciplinata dal secondo comma della citata disposizione, del rapporto tra l'"ex" coniuge e l'Istituto in assenza di un coniuge superstite. Ciò tuttavia non esclude che, anche in presenza di un coniuge superstite, la parte possa avere interesse a coinvolgere l'Istituto in giudizio, affinché la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti e si eviti il rischio che esso assuma una posizione di estraneità rispetto al contenuto della decisione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)