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Sez. 1, Sentenza n. 705 del 11/03/1972 (Rv. 356817 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE - CONDIZIONI - VENDITA DI COSTRUZIONE ERETTA IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA.*
Stato
decisa il 1972-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356817-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE - CONDIZIONI - VENDITA DI COSTRUZIONE ERETTA IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA.*

L'evizione, a norma dell'art 1483 cod civ, si verifica quando risulta che la proprieta della cosa venduta, o un diritto reale su di essa, spetta ad un terzo, per cui il compratore subisce l'espropriazione dell'immobile per effetto dei diritti fatti valere dal terzo su di esso. Tali effetti pregiudizievoli per il compratore non si verificano allorquando la costruzione venduta sia stata eretta in violazione delle norme sulle distanze, non venendo meno, in tale caso, la funzione fondamentale del contratto di vendita, che consiste nel fare acquistare al compratore la proprieta della cosa venduta, e, di conseguenza, non vi e motivo perche operi la garanzia per evizione. (Conf 1240'70, mass n 346900).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)