Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 dicembre 1970, causa 33/70
Epigrafe
Nel procedimento 33-70
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE dal presidente del tribunale di Brescia, nella causa dinanzi ad esso pendente
tra
SPA SACE, di Bergamo
e
MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 13, n. 2 del trattato di Roma e delle disposizioni della direttiva del 22 dicembre 1968 n. 68/31 della Commissione delle Comunità europee (GU 1968, n. L 12, pag. 8).
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars (relatore), P. Pescatore e H. Kutscher, giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Con legge 15 giugno 1950, n. 330 (GU della Repubblica italiana 17 giugno 1950, n. 137), veniva istituito in Italia un diritto per servizi amministrativi, da applicarsi alle merci importate dall'estero, nella misura dello 0,50 % del valore delle merci stesse. Per l'applicazione di tale diritto, il valore delle merci è determinato secondo le norme vigenti per l'applicazione dei dazi di confine ad valorem.
2. La Commissione, ritenendo che il diritto di cui sopra fosse una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, con direttiva 22 dicembre 1967 ne stabiliva, in conformità all'articolo 13, n. 2, del trattato CEE, il ritmo di soppressione per quanto riguarda i prodotti che non costituiscono oggetto di un'organizzazione dei mercati agricoli (GU 1968, n. L 12, pag. 8).
Secondo questa direttiva, il tributo andava gradualmente ridotto, partendo dall'aliquota in vigore il 31 dicembre 1967, così da giungere alla totale abolizione entro il 1o luglio 1968.
3. La Spa SACE di Bergamo, che il 17 settembre 1969 aveva importato da altri Stati membri della Comunità merci per un valore complessivo di circa Lit. 10000000 ed aveva dovuto pagare, per questo, Lit. 50995 di diritti per servizi amministrativi, il 1o luglio 1970 esperiva dinanzi al presidente del tribunale di Brescia un'azione giudiziaria diretta ad ottenere il rimborso delle somme a suo avviso indebitamente riscosse dallo Stato italiano.
4. Con ordinanza 4 luglio 1970, il presidente del tribunale di Brescia decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali :
1) Se le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato di Roma a seguito dell'emanazione della direttiva n. 31/68 del 22 dicembre 1967 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 12/8 del 16 gennaio 1968 (o comunque le disposizioni della stessa direttiva n. 31/68) siano immediatamente applicabili nell'ordinamento interno dello Stato italiano.
2) Se, in caso positivo, siano sorti in capo ai singoli, a partire dal 1o luglio 1968, dei diritti soggettivi che i giudici devono tutelare.
5. L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 9 luglio 1970.
La Commissione delle Comunità europee, la Spa SACE e il governo tedesco hanno presentato osservazioni scritte.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
La Repubblica italiana, la Spa SACE e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 17 novembre 1970.
L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 dicembre 1970.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto
paragrafo 1
Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto si possono riassumere come segue :
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › 1 — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee
paragrafo 1
a) Sulla prima questione
i) La Commissione rileva anzitutto che la questione riguarda l'«applicabilità diretta» di disposizioni relative all'obbligo degli Stati membri di abolire fra loro i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente. Trattandosi di un obbligo di fare, occorre stabilire se la Repubblica italiana disponga o meno di una qualsiasi facoltà di valutazione atta ad escludere, in tutto o in parte, gli effetti dell'obbligo summenzionato.
L' articolo 13, n. 2, del trattato CEE, dopo aver stabilito l'obbligo degli Stati membri di abolire gradualmente, durante il periodo transitorio, le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, rinvia, per la determinazione del «ritmo» dell'abolizione, a direttive della Commissione. L'obbligo così imposto agli Stati membri, di per sé già chiaro e preciso, è sottoposto alla condizione sospensiva della fine del periodo transitorio o della scadenza delle date anteriori eventualmente fissate dalla Commissione nelle sue direttive. L'obbligo è diventato immediato ed effettivo :
a partire dalle date fissate dalle direttive della Commissione, per quanto concerne le tasse d'effetto equivalente per le quali sono state adottate tali direttive;
alla scadenza del periodo transitorio, per tutte le altre tasse di effetto equivalente; per detta scadenza si deve tuttavia intendere il 31 dicembre 1969, non già il 1o luglio 1968, contemplato dalla decisione del Consiglio 26 luglio 1966 (GU pag. 2971/66) per la realizzazione anticipata dell'unione doganale.
A partire dalle date predette, gli Stati membri non dispongono più di un margine discrezionale in ordine all'adempimento dell'obbligo ad essi incombente in forza del trattato e nulla si oppone quindi all'efficacia diretta delle disposizioni comunitarie in esame. In particolare, nella fattispecie la direttiva della Commissione, notificata alla Repubblica italiana il 28 dicembre 1967, ha fissato al 1o luglio 1968 la data al di là della quale il tributo in parola non poteva più essere riscosso. Di conseguenza si deve ritenere che alla scadenza del termine sopradetto, l'articolo 13, n. 2, ha cominciato a spiegare incondizionatamente tutti i suoi effetti nei rapporti giuridici fra la Repubblica italiana e i singoli, in ordine all'abolizione del «diritto per servizi amministrativi», a partire dal 1o luglio 1968.
La tesi della Commissione trova conforto nella giurisprudenza della Corte e, segnatamente, nelle sentenze 16 giugno 1966 (causa 57-65, Raccolta XII-1966, pag. 220 e segg.) e 6 ottobre 1970 (causa 9-70, Raccolta XVI-1970, pag. 827 e segg.).
ii) La Commissione osserva in secondo luogo che, tenuto conto dell'interpretazione che a suo parere si deve dare alle disposizioni dell'articolo 13, n. 2, non appare necessario esaminare il problema della «applicabilità diretta» della direttiva 22 dicembre 1967.
Essa precisa tuttavia, ad ogni buon fine, che non è possibile contestare l'efficacia diretta di disposizioni che, pur essendo contenute in direttive, sono per loro natura direttamente efficaci. Indipendentemente dalla forma in cui è stata adottata, una norma è direttamente efficace se, tenuto conto della sua natura, del suo scopo e della sua funzione, essa può produrre direttamente degli effetti nei rapporti fra il suo destinatario e i terzi.
b) Sulla seconda questione
La Commissione osserva che, una volta ammessa «l'applicabilità diretta» delle disposizioni comunitarie in esame, a partire dalla data fissata dalla direttiva della Commissione, si deve altresì riconoscere che, a partire dalla stessa data, sono sorti in capo ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
Non si può invocare, in contrario, il fatto che le disposizioni in parola impongano agli Stati membri un obbligo di fare. La Corte di giustizia ha precisato infatti che tanto agli obblighi di fare (come quelli di cui all'art. 95) imposti dal diritto comunitario agli Stati membri, quanto agli obblighi di non fare, possono corrispondere diritti dei singoli (sentenza 30 aprile 1968, causa 28/67 «Molkerei Zentrale», Raccolta XIV-1968, pag. 192 e segg.).
In entrambi i casi, la Corte ha definito nello stesso modo le conseguenze derivanti dalla «applicabilità diretta» di una disposizione di diritto comunitario.
La sola cosa che conta, infatti, è la precisione e completezza della norma. Ora, l'articolo 13 non si riferisce ad un obbligo astratto di astensione, ma ad un obbligo di abolire concrete tasse di effetto equivalente le quali essendo limitate oggettivamente e territorialmente, dovevano esser precisate mediante una direttiva: questa completa quindi l'articolo 13.
c) La Commissione ritiene che, a partire dal 1o luglio 1968, l'articolo 13, n. 2, del trattato CEE è, per quanto concerne l'obbligo di abolire il diritto per servizi amministrativi percepito in Italia in forza della legge 15 giugno 1950, n. 330, «direttamente applicabile» nell'ordinamento giuridico italiano e attribuisce ai singoli diritti che i giudici devono tutelare.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › 2 — Osservazioni del governo tedesco
paragrafo 1
a) Il governo tedesco osserva che il problema sollevato dal giudice italiano consiste nello stabilire se la direttiva mediante la quale la Commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha fissato, per l'abolizione della tassa d'effetto equivalente, un termine anticipato rispetto a quello stabilito dal trattato stesso all'articolo 13, n. 2 (scadenza del periodo transitorio) abbia lo stesso effetto, per quanto riguarda l'efficacia diretta, di una fissazione di termini contenuta nel trattato stesso.
Il governo tedesco ritiene che si debba risolvere la questione in senso negativo, poiché l'articolo 189 del trattato CEE stabilisce che destinatari delle direttive sono soltanto gli Stati membri e, contrariamente ai regolamenti, le direttive non possono avere efficacia diretta.
È questa del resto la ragione per cui non è prescritta la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, a differenza di quanto avviene per i regolamenti. Le direttive devono essere convertite, di regola, in norme di diritto interno; agli Stati membri è espressamente rimessa la scelta della forma e dei mezzi per la loro attuazione. Una semplice direttiva non poteva quindi attribuire anticipatamente efficacia diretta agli articoli 9 e 13, n. 2, del trattato. Anzi, questo risultato si sarebbe avuto solo se la fissazione del termine avesse avuto essa pure efficacia diretta.
b) A sostegno della sua tesi, il governo tedesco rimanda alle osservazioni già presentate nella causa 9-70 (Grad). In linea di massima, l'efficacia diretta delle direttive va esclusa per diversi motivi.
i) L'integrazione voluta dai trattati si attua mediante regolamenti, atti giuridici che consentono di creare un ordinamento comunitario a sé stante, che si sovrappone e si sostituisce alle norme giuridiche interne, e mediante direttive, che lasciano sussistere il diritto interno: agli Stati membri è imposto unicamente l'obbligo di conferire a tale diritto un determinato contenuto, e in molti casi è attribuito un potere discrezionale anche per quanto riguarda la sostanza. Il fatto che il trattato imponga, per determinate materie, di servirsi della direttiva (cfr. ad esempio, l'art. 100) sottolinea l'importanza fondamentale conferita dagli Stati firmatari alla distinzione fra le direttive e gli altri atti, importanza che sarebbe negata qualora la direttiva venisse praticamente assimilata al regolamento.
ii) I singoli non sono legittimati ad eccepire l'illegittimità delle direttive, in quanto queste sono rivolte agli Stati membri, non hanno portata generale né efficacia diretta, ed è compito degli Stati membri il procedere alla loro attuazione.
iii) Le direttive non sono soggette all'obbligo della pubblicazione, come lo sono, a norma dell'articolo 191, 1o comma, i regolamenti. Se esse avessero realmente efficacia diretta, verrebbe a meno un presupposto essenziale per la certezza del diritto.
c) Per quanto riguarda in particolare la direttiva 68/31, il governo tedesco fa valere, contro la possibilità di applicazione diretta, i seguenti argomenti :
i) Questa direttiva si riferisce unicamente ad un determinato onere fiscale: se ne scaturisse la diretta efficacia dei divieti di cui agli articoli 9 e 13, n. 2, del trattato CEE, questa potrebbe valere solo per il «diritto per servizi amministrativi». L'ambito d'applicazione della disposizione generale del trattato, per effetto della direttiva, verrebbe frazionato ed in ultima analisi sarebbe direttamente efficace non già la disposizione del trattato, ma in realtà solo la direttiva, unico elemento che circoscriva concretamente l'entità del divieto e che determini la sua efficacia nel tempo.
ii) Inoltre, la direttiva litigiosa riguarda soltanto la Repubblica italiana, il che implica che l'efficacia diretta non poteva estendersi oltre i confini di questo paese. Un'efficacia diretta così limitata, sia oggettivamente che territorialmente, sarebbe inconciliabile coi principi in base ai quali la Corte, specie nella causa 26-62 (Van Gend & Loos, Raccolta IX-1963, pag. 3), ne ha giustificato l'esistenza per quanto riguarda le disposizioni del trattato.
iii) Infine, poiché solo il testo italiano della direttiva fa fede, la sua efficacia diretta sarebbe inconciliabile col principio generale sancito dal regolamento 15 aprile 1958, relativo al regime linguistico degli atti comunitari, secondo cui, per i testi di portata generale, le quattro lingue fanno fede.
d) Il governo tedesco osserva inoltre che contro la tesi da esso sostenuta non si può invocare la sentenza 18 febbraio 1970 (causa 38-69; Raccolta XVI-1970, pag. 48). Detta sentenza riguarda una fattispecie in cui una «decisione» del Consiglio anticipava una scadenza contemplata dal trattato. Quella decisione integrava il trattato in modo autonomo, in base all'articolo 235 dello stesso, e per questa ragione poteva avere effetti diretti. Tale presupposto però non sussiste per quanto riguarda la direttiva 68/31, emanata a norma dell'articolo 13, n. 2.
e) Il governo tedesco ritiene quindi che la direttiva 68/31 non possa essere direttamente efficace, mentre l'anticipazione degli effetti degli articoli 9 e 13, n. 2, del trattato CEE sarebbe stata possibile solo qualora la fissazione del termine avesse avuto essa pure efficacia diretta. A partire dalla fine del periodo transitorio, tuttavia, le norme italiane di cui è causa non potevano più essere applicate e da tale momento i singoli hanno dei diritti soggettivi.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › 3 — Osservazioni della Spa SACE
paragrafo 1
Secondo la SACE, due ordini di considerazioni militano a favore dell'abro gazione della legge 15 giugno 1950, istitutiva del «diritto per servizi amministrativi». Il primo riguarda gli effetti della decisione del Consiglio 26 luglio 1966 n. 66/532 (GU 21.9.1966), detta «decisione di acceleramento», che anticipa al 1o luglio 1968 la data di attuazione dell'unione doganale. Il secondo riguarda l'efficacia diretta dell'articolo 13, n. 2, del trattato, in relazione alla direttiva 68/31 del 22 dicembre 1967.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › 3 — Osservazioni della Spa SACE › a) Effetti dell'anticipata realizzazione dell'unione doganale
punto 1
Secondo la SACE, in forza della decisione di acceleramento adottata dal Consiglio il 26 luglio 1966 (GU 2971/66), l'efficacia diretta di tutte le disposizioni degli articoli 12 e segg. del trattato relative all'abolizione dei diversi dazi doganali — e, fra l'altro, delle tasse aventi effetto equivalente ai dazi doganali — è stata anticipata alla data del 1o luglio 1968. Infatti :
l'articolo 8, n. 7, del trattato CEE stabilisce che, fatte salve le deroghe o eccezioni previste dal trattato stesso o da atti emanati per la sua attuazione, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste dal trattato. Ora, una di tali eccezioni è per l'appunto l'emanazione del complesso di norme che anticipa al 1o luglio 1968 la realizzazione dell'unione doganale. A decorrere da questa data si ha caducazione di tutte le norme transitorie contenute negli articoli 9-35, mentre al complesso delle norme contenute in questi articoli è conferita effiecacia diretta.
La SACE osserva tuttavia che questa tesi non è esatta, se non qualora la suddetta decisione di acceleramento riguardi anche le tasse d'effetto equivalente.
All'articolo 1, la decisione ra menzione dei soli dazi doganali, ma l'espressione va interpretata nel senso ch'essa comprende anche le tasse d'effetto equivalente. Ciò corrisponde alla terminologia usata nell'articolo 11 del trattato e nell'epigrafe della sezione 1a, titolo I, capo 1 del trattato stesso, mentre la Corte di giustizia ha precisato, dal canto suo, nella giurisprudenza (sentenza 1o luglio 1969, 24-68, Commissione contro Repubblica italiana, Raccolta XV-1969, pag. 195; sentenza 1o luglio 1969, 2-3/69, Diamantfonds, Raccolta XV-1969, pag. 213), che la norma sulle tasse di effetto equivalente non vuole costituire un'eccezione al generale divieto relativo ai dazi doganali, ma va al contrario considerata come il necessario complemento di questo. La Corte ha sottolineato il fatto ch'essa attribuisce scarsa importanza alla denominazione dei tributi di cui trattasi.
L'interpretazione proposta è basata, d'altra parte, sul fatto che la decisione di acceleramento riguarda manifestamente la realizzazione globale dell'unione doganale. Ciò risulta tanto dalla motivazione della stessa decisione d'acceleramento, quanto dalle dichiarazioni rilasciate dalle istituzioni, ad esempio nella relazione generale per l'anno 1967 (pag. 39).
Infine, alla stessa conclusione porta l'identità di natura fra i dazi doganali propriamente detti e le tasse d'effetto equivalente, in quanto «imposte di confine», ai sensi della sentenza della Corte nella causa 24-68.
punto 2
La SACE osserva inoltre che si può giungere alla stessa conclusione partendo dall'efficacia diretta della decisione di acceleramento 26 luglio 1966 e della direttiva 68/31, posto che detta efficacia può derivare, come si desume dalla sentenza 9-70 (Grad), da un complesso di norme.
L'articolo 1 della decisione 26 luglio 1966 recita : «Gli Stati membri aboliscono i dazi doganali ancora esistenti tra loro per i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, applicando, a decorrere dal 1o luglio 1967, i dazi su ciascun prodotto nella misura del 15 % dei dazi di base e sopprimendo totalmente i dazi stessi a decorrere dal 1o luglio 1968».
Questa decisione chiara e precisa, che non presuppone alcun ulteriore intervento da parte di organi comunitari o nazionali e che ha raccolto il consenso di tutti gli Stati membri, possiede indubbiamente il carattere dell'efficacia diretta, come del resto è stato praticamente ammesso dalla Corte nella sentenza 18 febbraio 1970 (causa 38-69; Raccolta XVI-1970, pag. 57).
Per rendere direttamente efficace la disposizione abrogativa della decisione di acceleramento, bastava dunque che la direttiva 68/31 constatasse che il «diritto per servizi amministrativi» costituiva, nella sostanza e negli effetti, un'imposta di confine che doveva essere abolita, in seguito alla realizzazione dell'unione doganale, il 1o luglio 1968. L'indicazione di questa data nella direttiva costituiva, quindi, soltanto una conferma del precetto generale contenuto nella decisione 26 luglio 1966.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › 3 — Osservazioni della Spa SACE › b) Espressa abrogazione della legge 15 giugno 1950 per effetto dell'efficacia diretta delle norme comunitarie espressamente abrogative dei «diritti per servizi amministrativi»
paragrafo 1
La SACE svolge al riguardo due ordini di argomentazioni :
paragrafo 2
i) Il primo riguarda l'efficacia diretta del combinato disposto dell'articolo 13, n. 2, e della direttiva 68/31.
Per motivi di opportunità, gli autori del trattato hanno formulato l'articolo 13 come una norma parzialmente «in bianco», affidando alla Commissione, al n. 2 dello stesso articolo, il compito di determinare il ritmo dell'abolizione delle tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali, prevista al n. 1.
Con l'emanazione della direttiva, la disposizione è diventata un complesso di norme completo e perfetto in ogni sua parte. A partire da questo momento, lo Stato membro non dispone più di alcun potere discrezionale circa l'osservanza del precetto comunitario. Con la sentenza 16 giugno 1966, (causa 57-65, Raccolta XII-1966, pag. 228 e segg.), la Corte ha ammesso che il 3o comma dell'articolo 95 del trattato
aveva effetto dalla data (inizio della seconda tappa) ptevista dalla stessa norma per l'abolizione o la modifica di determinate disposizioni nazionali. Ora, secondo la SACE, non vi è alcuna ragione di distinguere fra l'articolo 95, che indica espressamente la data in cui i tributi interni devono essere aboliti, e l'articolo 13, n. 2, che riserva alla Commissione la fissazione del termine di abolizione delle tasse d'effetto equivalente.
La delega di competenza alla Commissione avviene soltanto per ragioni tecniche e di opportunità politica, ma la forza abrogativa deriva direttamente dall'articolo 13.
ii) Il secondo ordine di considerazioni svolte dalla SACE riguarda l'efficacia diretta della direttiva in quanto tale. Contro l'efficacia diretta delle direttive vengono sollevate due obiezioni fondamentali: a) che l'articolo 189 del trattato considera «direttamente applicabili» soltanto i regolamenti, b) che le direttive sono indirizzate soltanto agli Stati membri e non anche ai singoli. Per quanto riguarda il primo di questi argomenti, il fatto che l'articolo 189 del trattato affermi che il regolamento è «direttamente applicabile» non esclude la possibilità di considerare direttamente efficaci anche altri atti comunitari, come le direttive (o le decisioni). La questione è d'intendersi sul significato dell'espressione «direttamente applicabile». Nell'articolo 189, questa espressione significa, segnatamente, che la disposizione non richiede un atto normativo interno per conferire ad essa un valore ch'essa già possiede, mentre nella giurisprudenza della Corte l'espressione «direttamente applicabile» significa che la disposizione produce effetti «direttamente» nei confronti dei singoli, senza che sia necessaria una legge interna che riconosca ai singoli i diritti già loro attribuiti dalla disposizione comunitaria. Nel caso dell'articolo 189 si fa riferimento all'aspetto formale, mentre nella giurisprudenza della Corte si dà peso a quello sostanziale.
La SACE aggiunge che l' articolo ha portata limitata giacché la classificazione degli atti comunitari in esso contenuta è incompleta.
Per quanto riguarda infine l'argomento che le direttive sono indirizzate soltanto agli Stati membri e non anche ai singoli, la SACE osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte nelle cause 26-62, 6-64 e 57-65, gli articoli 12 e 53 del trattato sono «direttamente applicabili», benchè contengano disposizioni dirette esclusivamente agli Stati membri, ed aggiunge che, sulla base di questa giurisprudenza, una parte della dottrina sostiene che tutte le disposizioni comunitarie chiare, precise e complete, le quali impongono agli Stati membri un'obbligazione giuridicamente perfetta, sono direttamente efficaci.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › 4 — Osservazioni svolte dal governo italiano nella fase orale
paragrafo 1
Il governo italiano rileva che la decisione d'acceleramento del 26 luglio 1966 non ha affatto attribuito dei diritti ai singoli né ha inteso derogare a quanto dispone l'articolo 13, n. 2.
paragrafo 2
Non sarebbe stato del resto opportuno ch'essa lo facesse, giacché in tal caso avrebbe soppresso il compito delicato, affidato dall'articolo 13, n. 2 alla Commissione e consistente nella soppressione dei tributi aventi un carattere molto diverso da quello dei dazi doganali.
paragrafo 3
Il governo italiano osserva inoltre che la Corte non può pronunziarsi sulla questione del se, per effetto dal combinato disposto dell'articolo 13, n. 2 CEE e della direttiva 68/31 della Commissione, la legge nazionale sia stata abrogata.
paragrafo 4
Tale questione del conflitto tra due norme inconciliabili è di competenza esclusiva del giudice nazionale il quale, normalmente, dovrebbe risolverla applicando la teoria detta dell'adattamento.
paragrafo 5
Il governo italiano sostiene infine che l'articolo 13, n. 2 è una norma incompleta in quanto prevede un'ulteriore attività della Commissione. Ora, se avesse potuto essere completata mediante un regolamento — per definizione direttamente efficace — i singoli ne avrebbero tratto direttamente dei diritti. Non è però questi il caso nostro, posto che il trattato prescrive l'adozione di una direttiva e del combinato disposto dell'articolo 13, n. 2 e della direttiva 68/31 — entrambe norme incomplete — non puó nascere una norma perfetta. Dei diritti soggettivi non sono stati quindi creati né dall'articolo 13, n. 2 in relazione alla direttiva 68/31, né dalla direttiva 68/31 di per sé considerata.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con provvedimento 4 luglio 1970, pervenuto alla cancelleria il 9 luglio 1970, il presidente del tribunale di Brescia ha deferito alla Corte, in forza dell'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, due questioni relative all'interpretazione dell'articolo 13 del trattato CEE e della direttiva 68/31 del 22 dicembre 1967 (GU 1968, L 12/8).
punto 2
Con la prima questione si chiede alla Corte se, in seguito all'adozione della direttiva 68/31, l'articolo 13, n. 2 del trattato ovvero, in ogni caso, la direttiva stessa siano direttamente efficaci nell'ordinamento giuridico interno dello Stato italiano.
punto 3
Per il caso che la prima questione venga risolta in senso affermativo, si chiede inoltre alla Corte se siano stati attribuiti ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare, e ció a partire dal 1o luglio 1968.
punto 4
Le due questioni sono strettamente connesse e vanno esaminate congiuntamente.
punto 5
Secondo l'articolo 9 del trattato CEE la Comunità è fondata sopra un'unione doganale la quale implica in particolare il divieto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, fra gli Stati membri. A norma dell'articolo 13, n. 2, del trattato, le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore fra gli Stati membri, andavano gradualmente abolite, ad opera di questi, durante il periodo transitorio; la Commissione determinava, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione, attenendosi alle norme stabilite per i dazi doganali propriamente detti dall'articolo 14 del trattato e alle direttive adottate in proposito dal Consiglio.
punto 6
La decisione, detta d'acceleramento, del Consiglio (n. 66/532, in data 26 luglio 1966; GU 21.9.1966, pag. 2971), adottata a norma degli articoli 14 e 235 del trattato, ha fissato al 1o luglio 1968 la data alla quale i dazi doganali dovevano essere aboliti nel loro complesso.
punto 7
In base a questa disposizione la Commissione, in forza dell'articolo 13, n. 2 del trattato, ha rivolto alla Repubblica italiana, il 22 dicembre 1967, la direttiva 68/31 ai sensi della quale il diritto per servizi amministrativi, riscosso in Italia sulle merci importate, doveva essere gradualmente soppresso, per le importazioni dagli altri Stati membri, in modo da essere totalmente abolito entro il 1o luglio 1968.
punto 8
Dal fascicolo trasmesso alla Corte emerge che la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale verte in particolare sul se e, in caso affermativo, da quale data, l'obbligo, imposto alla Repubblica italiana, di abolire il diritto per servizi amministrativi sia direttamente efficace.
punto 9
L'articolo 13, n. 2, impone agli Stati membri l'obbligo di abolire gradualmente «durante» il periodo transitorio, le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione. Benché spettasse alla Commissione lo stabilire il ritmo di tale abolizione, dal tenore stesso dell'articolo 13 risulta tuttavia che dette tasse andavano comunque abolite interamente, al più tardi entro la fine di detto periodo. A partire dalla fine di detto periodo, l'articolo 9 è quindi di per sé pienamente efficace.
punto 10
Il combinato disposto degli articoli 9 e 13, n. 2 implica, al più tardi a partire dalla fine del periodo transitorio — per quanto riguarda il complesso delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione — un divieto chiaro e preciso di riscuotere dette tasse, divieto cui non si accompagna alcuna riserva degli Stati di subordinare la sua attuazione ad un atto positivo di diritto interno o ad un intervento delle istituzioni della Comunità. Esso è perfettamente idoneo, per la sua stessa natura, a produrre direttamente effetti nei rapporti giuridici fra gli Stati membri e i loro cittadini. Di conseguenza, a partire dalla fine del periodo transitorio, dette disposizioni attribuiscono ai singoli, per quanto riguarda il complesso delle tasse d'effetto equivalente cui si riferiscono, dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
punto 11
L'articolo 13, n. 2 attribuiva alla Commissione competenza per fissare, entro la fine del periodo transitorio, la soppressione delle tasse di effetto equivalente da essa designate e di cui essa avrebbe, mediante direttiva, ordinato l'abolizione «durante» detto periodo. La Commissione, valendosi di questa competenza, in seguito alla decisione d'acceleramento 66/532 ha fissato al 1o luglio 1968 — con la direttiva 68/31 — la data alla quale la tassa sopraddetta doveva essere interamente abolita.
punto 12
Da quanto precede risulta che la questione del presidente del tribunale di Brescia, per quanto riguarda l'efficacia diretta dell'obbligo relativo all'abolizione del diritto italiano per servizi amministrativi, si riferisce in realtà al combinato disposto degli articoli 9 e 13, n. 2 del trattato, della decisione 66/532 e della direttiva 68/31.
punto 13
L'efficacia della direttiva 68/31 va valutata alla luce di questo complesso di disposizioni. A tale scopo, è opportuno considerare non solo la forma dell'atto di cui si discute, ma anche la sua sostanza, come pure la sua funzione nel sistema del trattato.
punto 14
La fissazione, da parte della Commissione, in forza della decisione 66/532, di una data anteriore alla fine del periodo transitorio non ha modificato sotto alcun aspetto la natura dell'obbligo imposto agli Stati membri dagli articoli 9 e 13, n. 2. Quest'obbligo è quindi atto a produrre effetti diretti, come li avrebbe prodotti alla fine del periodo transitorio.
punto 15
La direttiva 68/31, il cui scopo è d'impartire ad uno Stato membro una data limite per l'adempimento di un obbligo comunitario, non riguarda solo i rapporti fra la Commissione e detto Stato, ma implica conseguenze giuridiche che possono essere fatte valere e dagli altri Stati membri essi pure interessati alla sua esecuzione, e dai singoli qualora, per sua natura, la disposizione che sancisce detto obbligo sia direttamente efficace, come lo sono gli articoli 9 e 13 del trattato.
punto 16
Quest'interpretazione è tanto più valida in quanto, con sentenza 18 novembre 1970, questa Corte ha constatato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi impostile dal trattato, continuando a riscuotere la tassa di cui trattasi dopo il 1o luglio 1968.
punto 17
Con la notifica della direttiva in lingua italiana, gli interessi del destinatario degli obblighi indicati nell'atto — nel caso concreto lo Stato italiano — sono pienamente tutelati.
punto 18
Pertanto l'obbligo di abolire il diritto per servizi amministrativi, stabilito dalla direttiva 68/31 della Commissione in data 22 dicembre 1967, in relazione agli articoli 9 e 13, n. 2, del trattato ed alla decisione del Consiglio n. 66/532, è direttamente efficace nei rapporti fra lo Stato membro, destinatario della direttiva, e i suoi cittadini e attribuisce loro, a partire dal 1o luglio 1968, dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 19
Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo della Repubblica federale di Germania, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa di merito, il procedimento costituisce un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi al presidente del tribunale di Brescia, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali delle parti nella causa di merito, del governo della Repubblica federale di Germania e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 9, 13, 14, 177 e 235,
visto il regolamento del consiglio CEE 14 aprile 1958 n. 1,
vista la direttiva della Commissione CEE n. 68/31,
vista la decisione del Consiglio CEE n. 66/532,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal presidente del tribunale di Brescia, con ordinanza 4 luglio 1970, afferma per diritto :
1o L'articolo 13, n. 2 del trattato CEE, a partire dalla fine del periodo transitorio per quanto riguarda il complesso delle tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
2o L'obbligo di abolire il diritto per servizi amministrativi stabilito dalla direttiva 68/31 del Consiglio in data 22 dicembre 1967, in relazione agli articoli 9 e 13, n. 2, del trattato ed alla decisione del Consiglio n. 66/532, è direttamente efficace nei rapporti fra lo Stato membro, destinatario della direttiva e i suoi cittadini, e attribuisce loro, a partire dal 1o luglio 1968, dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
Firme
Così deciso e pronunziato all'udienza tenuta a Lussemburgo il 17 dicembre 1970.
Lecourt
Donner
Trabucchi
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Lussemburgo, 17 dicembre 1970.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt