Sez. L, Sentenza n. 11945 del 22/05/2007 (Rv. 597216 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro - Intervento del fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297/82 - Condizioni - Ammissione del credito nello stato passivo del fallimento - Impossibilità per chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo - Conseguenze - Esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato "in bonis" con la chiusura del fallimento - Onore del lavoratore - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia istituito presso l'Inps richiede, secondo la disciplina di cui all'art. 2 legge n. 297 del 1982, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo. Ove, peraltro, l'ammissione del credito nello stato passivo sia reso impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di insinuazione ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, il lavoratore che intenda chiedere l'intervento del fondo di garanzia ha l'onere di procedere preventivamente, ai sensi del quinto comma dell'art. 2, ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato "in bonis" con la chiusura del fallimento.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)