Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 9 settembre 2011, causa T-12/06
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione)
9 settembre 2011
Nella causa T-12/06,
Deltafina SpA, con sede in Orvieto, rappresentata dagli avv.ti R. Jacchia, A. Terranova, I. Van Bael, J.-F. Bellis e F. Di Gianni,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Whelan e F. Amato, successivamente dai sigg. Whelan e V. Di Bucci, e infine dai sigg. É. Gippini Fournier e L. Malferrari, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento o, in subordine, di riduzione dell’ammenda inflitta alla Deltafina dall’art. 2 della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia),
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio Gonzáles, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Indice
FattiII - 5649I —Procedimento amministrativoII - 5650II —La decisione impugnataII - 5654A —Sull’infrazione e sull’imputabilità del comportamento illecitoII - 5655B —Sul calcolo dell’importo dell’ammendaII - 56561.Determinazione dell’importo di base dell’ammendaII - 56562.Circostanza attenuanteII - 5658C —Sulla richiesta di immunità della DeltafinaII - 56601.Fatti rilevantiII - 56612.Mancato rispetto da parte della Deltafina della condizione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002II - 5663Procedimento e conclusioni delle partiII - 5667In dirittoII - 5668I —Sui motivi dedotti in via principaleII - 5669A —Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla DeltafinaII - 56701.Argomenti delle partiII - 56702.Giudizio del TribunaleII - 5677a)Sul programma di clemenzaII - 5677b)Sulla portata dell’obbligo di collaborazioneII - 5682c)Sulla violazione da parte della Deltafina dell’obbligo di collaborazioneII - 5686d)Sugli argomenti specifici dedotti dalla Deltafina relativi ad errori che viziano la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non le ha concesso l’immunità definitivaII - 5690Sull’argomento secondo cui la Commissione aveva accettato che la Deltafina rendesse nota la sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTIII - 5690—Sulla presunta informazione preventiva della CommissioneII - 5690—Sull’asserito accordo vertente sull’inevitabilità della divulgazioneII - 5694Sulla conoscenza dell’indagine e sull’assenza di conseguenze sull’indagineII - 5695e)Sulla censura relativa al fatto che la Deltafina non ha presentato la propria richiesta di trattamento favorevole di concerto con i suoi principali concorrentiII - 5697B —Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, del principio di buona amministrazione e del principio di proporzionalitàII - 57001.Argomenti delle partiII - 57002.Giudizio del TribunaleII - 5702II —Sui motivi dedotti in subordineII - 5707A —Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazioneII - 57071.Considerazioni generaliII - 57072.Sul primo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità tenuto conto delle dimensioni ridotte del mercato e del fatturato ridotto della DeltafinaII - 5713a)Argomenti delle partiII - 5713b)Giudizio del TribunaleII - 57133.Sul secondo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’estensione ridotta del mercato geograficoII - 5718a)Argomenti delle partiII - 5718b)Giudizio del TribunaleII - 57184.Sul terzo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità in considerazione dell’assenza di impatto dell’infrazione sul mercato nonché su un difetto di motivazioneII - 5720a)Argomenti delle partiII - 5720b)Giudizio del TribunaleII - 5722B —Sul settimo motivo, vertente su un’erronea valutazione delle circostanze attenuanti nonché su una violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalitàII - 57291.Argomenti delle partiII - 57292.Giudizio del TribunaleII - 5731III —Sulla richiesta di produzione di un documentoII - 5736Sulle speseII - 5737
Sentenza › Fatti
punto 1
La Deltafina SpA, ricorrente, è una società italiana le cui attività principali consistono nella prima trasformazione del tabacco greggio e nella vendita del tabacco trasformato. Essa è controllata al 100 % dalla Universal Corp., una società con sede a Richmond (Stati Uniti).
Sentenza › Fatti › I — Procedimento amministrativo
punto 2
Il 3, 4 e 5 ottobre 2001 la Commissione delle Comunità europee ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso le sedi della Fédération européenne des transformateurs de tabac e della Maison des métiers du tabac a Bruxelles (Belgio). In pari data, via fax, la Fédération européenne des transformateurs de tabac ha informato di tali accertamenti tutti i suoi membri, inclusa l’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI), la quale annovera tra i suoi membri le maggiori imprese del settore.
punto 3
Il 3, 4 e 5 ottobre 2001 la Commissione ha effettuato accertamenti anche presso le sedi dei tre principali trasformatori spagnoli di tabacco greggio nonché delle due associazioni spagnole di trasformatori e di produttori di tabacco. Il 16 gennaio 2002 i tre trasformatori spagnoli di tabacco greggio sottoposti ad accertamenti, insieme ad una società del gruppo Universal, hanno presentato una richiesta congiunta di immunità alla Commissione ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»).
punto 4
Il 15 gennaio 2002 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni a due associazioni professionali italiane, vale a dire l’APTI, che rappresenta i trasformatori di tabacco greggio e l’Unione italiana tabacco (Unitab), che rappresenta i produttori di tabacco greggio. Il 12 febbraio 2002 l’APTI ha risposto alla richiesta di informazioni. Lo stesso giorno si è riunito il suo consiglio direttivo e, nel corso di tale riunione, è stata discussa la richiesta della Commissione.
punto 5
Il 19 febbraio 2002 la Deltafina ha presentato alla Commissione una richiesta di immunità dalle ammende ai sensi della parte A della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002») e, in subordine, una richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda, ai sensi della parte B della stessa comunicazione. La richiesta di immunità riguardava una presunta intesa tra i trasformatori di tabacco greggio sul mercato italiano.
punto 6
Il 28 febbraio 2002 si è svolta una conversazione telefonica tra uno degli avvocati della Universal e il funzionario della direzione generale «Concorrenza» della Commissione incaricato della pratica.
punto 7
Il 6 marzo 2002 la Commissione ha informato la Deltafina che la sua richiesta soddisfaceva le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che, al termine del procedimento amministrativo, le avrebbe concesso l’immunità dalle ammende per ogni infrazione constatata a seguito dell’indagine svolta dalla Commissione in relazione alle prove fornite, purché la Deltafina soddisfacesse tutte le condizioni di cui al punto 11 della citata comunicazione.
punto 8
Il 14 marzo 2002 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e i rappresentanti della Deltafina e della Universal per discutere delle modalità di cooperazione della Deltafina con la Commissione (in prosieguo: la «riunione del 14 marzo 2002»). In particolare, nel corso di tale riunione si è fatto riferimento alla riservatezza della richiesta di immunità della Deltafina.
punto 9
Il 19, 21, 25 e 26 marzo 2002 la Deltafina ha fornito ulteriori informazioni alla Commissione.
punto 10
Il 22 marzo 2002 si è svolta una conversazione telefonica tra i rappresentanti della Deltafina e il funzionario della Commissione incaricato della pratica in merito a diverse questioni riguardanti la collaborazione della Deltafina con la Commissione.
punto 11
Il 2 aprile 2002 il legale esterno della Universal ha informato i legali esterni della Standard Commercial Corp. (in prosieguo: la «SCC») e della Dimon Inc., società capogruppo rispettivamente della Transcatab SpA e della Dimon Italia Srl, due società italiane di prima trasformazione del tabacco greggio, che la Deltafina aveva presentato una richiesta di immunità alla Commissione riguardante le intese tra i trasformatori nel mercato del tabacco in Italia.
punto 12
La mattina del 4 aprile 2002 si è svolta una riunione del consiglio direttivo dell’APTI, durante la quale il presidente della Deltafina ha informato i presenti che quest’ultima aveva iniziato a collaborare con la Commissione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 inviandole documentazione autoincriminante.
punto 13
Nel pomeriggio dello stesso giorno, vale a dire il 4 aprile 2002, anche la Dimon Italia e la Transcatab, i cui rappresentanti erano presenti alla riunione dell’APTI menzionata al punto precedente, hanno presentato richiesta di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (rispettivamente alle ore 16.15 e alle ore 18.47).
punto 14
Il 18 e 19 aprile 2002 la Commissione ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, nei locali della Dimon Italia e della Transcatab, nonché in quelli della Trestina Azienda Tabacchi SpA (in prosieguo: la «Trestina») e della Romana Tabacchi SpA.
punto 15
Il 18 aprile e il 17 maggio 2002 la Deltafina ha fornito ulteriori informazioni alla Commissione.
punto 16
Il 29 maggio e l’11 luglio 2002 si sono svolte altre due riunioni tra i rappresentanti della Deltafina e i servizi della Commissione.
punto 17
L’8 ottobre 2002 la Commissione ha informato la Dimon Italia e la Transcatab che, poiché le stesse erano state rispettivamente la prima e la seconda impresa ad avere presentato elementi di prova dell’infrazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essa intendeva concedere loro, al termine del procedimento amministrativo, una riduzione compresa, rispettivamente, tra il 30 e il 50 % e tra il 20 e il 30 % dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta a titolo delle infrazioni eventualmente accertate.
punto 18
Il 25 febbraio 2004 la Commissione ha indirizzato una comunicazione degli addebiti a varie imprese o associazioni di imprese, tra cui la Deltafina, la Universal, la Dimon Italia e la Transcatab.
punto 19
Il 22 giugno 2004 si è svolta un’audizione orale alla quale ha partecipato la Deltafina. Durante tale audizione, un rappresentante della Dimon Italia ha attirato l’attenzione della Commissione su due documenti acquisiti al fascicolo — fotocopiati in occasione degli accertamenti effettuati dalla Commissione nei locali della Dimon Italia il 18 aprile 2002 e consistenti in appunti manoscritti presi dai rappresentanti di tale società — che riassumevano le dichiarazioni del presidente della Deltafina durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002.
punto 20
Il 21 dicembre 2004 la Commissione ha adottato un addendum alla comunicazione degli addebiti del 25 febbraio 2004 (in prosieguo: l’«addendum») mediante il quale ha informato la Deltafina e le altre imprese coinvolte della sua intenzione di non concedere a quest’ultima l’immunità dalle ammende a causa della violazione da parte sua dell’obbligo di collaborazione previsto dal punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 21
Il 1o marzo 2005 si è svolta un’audizione relativa all’addendum. A seguito di tale audizione, la Commissione ha ricevuto nuove osservazioni da parte della Universal, della Deltafina, della Dimon e della SCC.
Sentenza › Fatti › II — La decisione impugnata
punto 22
Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2005 la Commissione ha adottato la decisione C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 febbraio 2006 (GU L 353, pag. 45).
punto 23
La decisione impugnata è stata notificata alla Deltafina il 10 novembre 2005.
punto 24
La decisione impugnata contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
1.
Deltafina (…), Universal (…) hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE], per i periodi indicati, mediante accordi o pratiche concertate nel settore del tabacco greggio in Italia.
La durata dell’infrazione è stata la seguente:
a) Deltafina, Universal, (…) dal 29 settembre 1995 al 19 febbraio 2002;
(…)
Articolo 2
Per le infrazioni di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende:
a) Deltafina e Universal Corporation, in solido, EUR 30000000;
(…)».
punto 25
La decisione impugnata è fondata sulle considerazioni qui di seguito esposte.
Sentenza › Fatti › II — La decisione impugnata › A — Sull’infrazione e sull’imputabilità del comportamento illecito
punto 26
Nella decisione impugnata, dopo la descrizione dei fatti rilevanti e la valutazione giuridica degli stessi, la Commissione giunge alla conclusione che è dimostrata la partecipazione diretta della Deltafina, unitamente a diverse altre imprese, ad accordi e/o a pratiche concordate vietate dall’art. 81, n. 1, CE. Tale valutazione non è rimessa in discussione nella presente causa.
punto 27
La Commissione esamina poi la questione dell’imputabilità del comportamento illecito delle imprese che vi hanno partecipato e conclude che tanto la Deltafina quanto la Universal, sua società capogruppo, devono essere considerate responsabili delle infrazioni in questione e dovevano pertanto essere destinatarie della decisione impugnata.
Sentenza › Fatti › II — La decisione impugnata › B — Sul calcolo dell’importo dell’ammenda › 1. Determinazione dell’importo di base dell’ammenda
punto 28
Per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda da infliggere alla Deltafina, la Commissione ricorda anzitutto, al punto 357 della decisione impugnata, che, per poterne fissare l’ammontare, essa deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, e in particolare della gravità e della durata dell’infrazione, conformemente all’art. 23, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
punto 29
Pertanto, la Commissione esamina dapprima la gravità dell’infrazione. Essa ricorda che, per valutare la gravità, occorre tener conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, laddove questo possa essere valutato, nonché dell’estensione del mercato geografico interessato (punto 365 della decisione impugnata).
punto 30
La Commissione precisa poi che la produzione di tabacco greggio in Italia corrispondeva al 38 % della produzione in quota nell’Unione europea, percentuale questa che rappresentava EUR 67338 milioni nel 2001, vale a dire l’ultimo anno intero dell’infrazione (punto 366 della decisione impugnata).
punto 31
Quanto alla natura dell’infrazione, la Commissione la considera molto grave dato che riguarda la fissazione dei prezzi di acquisto delle varietà di tabacco greggio in Italia nonché la ripartizione dei quantitativi acquistati (punto 367 della decisione impugnata).
punto 32
Al punto 368 della decisione impugnata, riferendosi alla parte di detta decisione relativa all’analisi della restrizione della concorrenza (punti 277 e segg.), la Commissione afferma che i cartelli di acquisto possono alterare la disponibilità dei produttori a produrre un certo rendimento oltre che limitare la concorrenza tra i trasformatori nei mercati a valle e che ciò si verifica in particolare nei casi come il presente quando il prodotto oggetto dell’intesa (il tabacco greggio) costituisce un «input» sostanziale delle attività svolte dai partecipanti a valle (nella fattispecie, la prima trasformazione di tabacco e la vendita di tabacco trasformato).
punto 33
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione conclude che l’infrazione commessa dalla Deltafina deve essere qualificata come molto grave (punto 369 della decisione impugnata).
punto 34
La Commissione afferma poi che, nel fissare l’importo dell’ammenda, occorre prendere in considerazione il peso specifico di ciascuna impresa e le probabili conseguenze del suo comportamento illecito. La Commissione ritiene quindi che le ammende debbano essere fissate in funzione della posizione sul mercato delle singole parti interessate. Al riguardo, essa ritiene che l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla Deltafina debba essere il più elevato in ragione della sua qualità di maggiore acquirente, con una quota di mercato pari a circa il 25 % nel 2001 (punti 370-372 della decisione impugnata).
punto 35
La Commissione ritiene, tuttavia, che un importo di partenza che rifletta semplicemente la posizione sul mercato non avrebbe effetto deterrente sufficiente sulla Deltafina poiché, malgrado il suo fatturato piuttosto modesto, essa appartiene a un gruppo multinazionale dotato di considerevole forza economica e finanziaria, che è tra i più grandi operatori al mondo nel settore del tabacco e opera a livelli diversi di attività nel settore del tabacco e in differenti mercati geografici (punto 374 della decisione impugnata).
punto 36
Di conseguenza, allo scopo di attribuire un effetto deterrente all’ammenda, la Commissione applica all’importo di partenza un coefficiente moltiplicatore che tiene conto delle dimensioni delle imprese interessate. Per la Deltafina il coefficiente moltiplicatore applicato dalla Commissione è di 1,5. Pertanto, al punto 376 della decisione impugnata, la Commissione fissa l’importo di partenza dell’ammenda della Deltafina — risultato dalla moltiplicazione per il coefficiente moltiplicatore — in EUR 37,5 milioni.
punto 37
La Commissione incrementa poi tale importo del 60 % in ragione della durata dell’infrazione (punto 377 della decisione impugnata), di modo che l’importo di base dell’ammenda della Deltafina è fissato in EUR 60 milioni (punto 379 della decisione impugnata).
Sentenza › Fatti › II — La decisione impugnata › B — Sul calcolo dell’importo dell’ammenda › 2. Circostanza attenuante
punto 38
La Commissione prende poi in considerazione, a titolo di circostanza attenuante in favore della Deltafina, la sua efficace collaborazione nell’ambito del procedimento, al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Essa esordisce ricordando che per le ragioni indicate infra, ai punti 43 e segg., la Deltafina non soddisfa più le condizioni per beneficiare dell’immunità totale o della riduzione dell’ammenda a norma della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 385 della decisione impugnata).
punto 39
La Commissione precisa poi che, nei casi in cui sia applicabile la comunicazione sulla cooperazione del 2002, la collaborazione delle imprese che partecipano al procedimento deve, in linea di principio, essere valutata nell’ambito della citata comunicazione. Essa aggiunge che solo in circostanze eccezionali la collaborazione di una parte può essere considerata, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), come avente un effetto attenuante sull’importo dell’ammenda da infliggere nei casi in cui la comunicazione sulla cooperazione del 2002 sia, in linea di principio, applicabile (punti 386 e 387 della decisione impugnata).
punto 40
La Commissione ritiene che ciò si verifichi nel caso di specie con riferimento alla Deltafina per due ordini di ragioni. In primo luogo, la Deltafina è stata la prima impresa a chiedere l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (soltanto alcuni giorni dopo la sua adozione) e la prima impresa cui la Commissione abbia concesso l’immunità condizionata. Si tratta inoltre della prima decisione relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di collaborazione che incombono alle imprese che richiedono l’immunità a norma del punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. In secondo luogo, la Commissione riconosce che sin dall’inizio il contributo della Deltafina alla sua indagine è stato notevole ed è continuato per tutta la durata del procedimento, ad eccezione dei fatti che giustificano la non concessione dell’immunità definitiva (punti 388-390 della decisione impugnata).
punto 41
Per tali motivi la Commissione valuta favorevolmente la collaborazione fornita dalla Deltafina durante il procedimento. La Commissione aggiunge infine che la Deltafina non ha mai contestato i fatti che sono oggetto della decisione impugnata. Alla luce di tali considerazioni e del comportamento più generale tenuto dalla Deltafina durante il procedimento, la Commissione conclude che l’ammenda da infliggere alla Deltafina deve essere ridotta del 50 % (punti 391-398 della decisione impugnata).
punto 42
In considerazione di tale circostanza attenuante, la Commissione fissa in EUR 30 milioni l’importo dell’ammenda da infliggere in solido alla Deltafina e alla Universal.
Sentenza › Fatti › II — La decisione impugnata › C — Sulla richiesta di immunità della Deltafina
punto 43
La Commissione illustra successivamente le ragioni che l’hanno indotta a concludere che la Deltafina non poteva beneficiare dell’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 44
Detta istituzione chiarisce che, dopo aver esaminato la richiesta di immunità dalle ammende presentata dalla Deltafina, poiché questa soddisfaceva le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, le aveva concesso l’immunità condizionata, subordinata al rispetto delle condizioni cumulative di cui al punto 11 di detta comunicazione, una delle quali era il rispetto dell’obbligo di collaborazione [punto 11, lett. a), di tale comunicazione] (punti 405-409 della decisione impugnata).
punto 45
Tuttavia, la Commissione osserva, al punto 410 della decisione impugnata, che, durante l’audizione orale del 22 giugno 2004, era risultato che la Deltafina aveva reso nota la sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI, menzionata al precedente punto 12, cui avevano partecipato anche rappresentanti della Dimon Italia, della Transcatab e della Trestina, prima che la Commissione avesse avuto la possibilità di svolgere gli accertamenti relativi all’intesa in oggetto. La Commissione osserva inoltre che tali fatti avevano formato l’oggetto degli addebiti mossi contro la Deltafina nell’addendum (v. punto 20 supra).
punto 46
Pertanto, la Commissione ha dapprima esaminato dettagliatamente i fatti rilevanti per poi concludere che la Deltafina non soddisfaceva le condizioni di cui al punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
Sentenza › Fatti › II — La decisione impugnata › C — Sulla richiesta di immunità della Deltafina › 1. Fatti rilevanti
punto 47
La Commissione osserva che la questione della natura riservata della richiesta di immunità della Deltafina era stata sollevata durante la riunione svoltasi il 14 marzo 2002. Secondo la Commissione, nel corso di tale riunione, i suoi servizi avevano chiaramente precisato che intendevano effettuare accertamenti senza preavviso relativi all’intesa rivelata loro dalla Deltafina, che tali accertamenti non potevano svolgersi prima del 18-20 aprile 2002 e che, dunque, era necessario mantenerne la riservatezza fino a tale data al fine di non allertare i concorrenti e di non compromettere l’efficacia di tali accertamenti (punto 412 della decisione impugnata).
punto 48
La Commissione rileva inoltre che, nel corso di tale riunione, la Deltafina aveva spiegato ai servizi della Commissione che le sarebbe stato difficile non divulgare la sua richiesta di immunità fino alla data prevista per gli accertamenti, e ciò per diverse ragioni, tra cui, in primo luogo, lo svolgimento di riunioni imminenti con i suoi concorrenti in sede APTI, durante le quali sarebbe stato difficile mantenere la riservatezza di detta richiesta; in secondo luogo, la necessità di mettere al corrente della richiesta i quadri intermedi della Deltafina (circa 15 persone); e, in terzo luogo, la necessità di rivelare tale richiesta di immunità nel contesto di operazioni di finanziamento riguardanti la Universal negli Stati Uniti (punto 412 della decisione impugnata).
punto 49
Ai punti 413-415 della decisione impugnata, la Commissione riprende il contenuto di un verbale interno della riunione del 14 marzo 2002 redatto dai suoi servizi nonché quello degli appunti presi da uno dei rappresentanti della Universal durante tale riunione.
punto 50
La Commissione rileva, inoltre, al punto 416 della decisione impugnata, che, durante la riunione del 14 marzo 2002, i suoi servizi avevano chiesto alla Deltafina di fornire a detta istituzione una serie di informazioni per consentire loro di procedere a verifiche in loco. Al punto 417 della decisione impugnata, si fa riferimento al testo di un memorandum interno dei servizi della Commissione del 15 marzo 2002 che riassumeva lo stato di avanzamento della pratica dopo la riunione del giorno precedente. Il punto 418 della decisione impugnata riprende il testo del verbale di una riunione del consiglio di amministrazione della Deltafina del 1o marzo 2002, nel quale detto consiglio prende atto della necessità di porre fine immediatamente ai comportamenti illeciti connessi all’intesa e invita i partecipanti a mantenere la massima riservatezza in merito alla richiesta di immunità.
punto 51
La Commissione fa poi riferimento alla dichiarazione del presidente della Deltafina durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002 richiamando, da un lato, il contenuto dei due documenti menzionati dagli avvocati della Dimon Italia durante l’audizione del 22 giugno 2004 e, dall’altro, quello di un memorandum firmato dallo stesso presidente della Deltafina che riportava i termini in cui era stata effettuata la divulgazione della domanda di immunità nel corso di tale riunione (punti 421-426 della decisione impugnata).
punto 52
La Commissione osserva che il giorno stesso di tale rivelazione anche la Dimon Italia e la Transcatab hanno presentato una richiesta di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che in tali richieste non erano state menzionate le dichiarazioni effettuate dal presidente della Deltafina durante la riunione dell’APTI (punto 427 della decisione impugnata).
punto 53
Dalla decisione impugnata risulta infine che il 29 maggio 2002 si è svolta un’altra riunione tra i servizi della Commissione e la Deltafina, nel corso della quale né la Commissione, né la Deltafina hanno sollevato la questione della riservatezza e la Deltafina non ha dichiarato di aver informato della sua richiesta di immunità la Dimon Italia e la Transcatab durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002 (punto 429 della decisione impugnata).
Sentenza › Fatti › II — La decisione impugnata › C — Sulla richiesta di immunità della Deltafina › 2. Mancato rispetto da parte della Deltafina della condizione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002
punto 54
Nella decisione impugnata la Commissione afferma che, quando viene concessa l’immunità condizionata, l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituisce un elemento essenziale dell’accordo concluso tra essa e il richiedente. Secondo la Commissione, tale obbligo deve essere interpretato alla luce della logica a cui si ispira la sua politica in materia di immunità, ossia il contributo decisivo del richiedente all’apertura di un’indagine o alla scoperta di infrazioni compiute da un’intesa. Alla luce di tale logica, il citato obbligo non si limita dunque, secondo la Commissione, alla fornitura degli elementi di prova relativi all’infrazione, ma presuppone anche di astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento atto a compromettere la sua capacità di effettuare accertamenti e/o di constatare l’infrazione (punti 431 e 432 della decisione impugnata).
punto 55
Al punto 433 della decisione impugnata, si rileva che, laddove, come nel caso di specie, la Commissione non abbia ancora effettuato gli accertamenti e il settore non sia al corrente di accertamenti imminenti da parte della stessa, qualsiasi fuga di notizie sull’esistenza di una richiesta di immunità rischia di compromettere in maniera assoluta e irreparabile la capacità della Commissione di condurre indagini efficacemente e di accertare l’infrazione. L’effetto utile della comunicazione sulla cooperazione del 2002 esige, secondo la Commissione, che gli accertamenti non siano compromessi dal comportamento delle imprese che chiedono di beneficiare del trattamento favorevole. Queste ultime non possono quindi invocare la legittima aspettativa secondo la quale, data l’assenza di una disposizione espressa, la riservatezza non figurerebbe tra le condizioni di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Pertanto, secondo la Commissione, la divulgazione intenzionale e volontaria di siffatta informazione da parte del richiedente l’immunità ai suoi concorrenti deve essere considerata come una violazione dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 56
La Commissione aggiunge che la «tensione insita» tra tale obbligo e quello fissato al punto 11, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ai termini del quale il richiedente deve cessare di partecipare all’infrazione entro la data di presentazione della sua richiesta di immunità, non autorizza quest’ultimo ad informare volontariamente gli altri membri dell’intesa di aver presentato una richiesta di immunità. Tale situazione sarebbe diversa da quella in cui il richiedente è costretto ad adottare provvedimenti che possono indurre gli altri partecipanti all’intesa a sospettare che egli abbia presentato siffatta richiesta (punto 434 della decisione impugnata).
punto 57
La Commissione ritiene che le circostanze specifiche del caso di specie dimostrino inoltre che la Deltafina aveva compreso che la riservatezza rientrava nel suo obbligo di collaborazione. Secondo la Commissione, ciò risultava chiaramente, in particolare, dalla risoluzione del consiglio di amministrazione della Deltafina del 1o marzo 2002, che imponeva a tal riguardo «la massima riservatezza» (v. punto 418 della decisione impugnata e punto 50 supra), e dalle parole stesse del presidente della Deltafina secondo cui la decisione della Deltafina di collaborare con la Commissione «poteva solo essere comunicata alle altre imprese con grande prudenza e in occasioni necessitate» (punto 440 della decisione impugnata).
punto 58
Alla luce dei fatti rilevanti testé indicati e della portata della condizione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione conclude che la Deltafina non ha rispettato tale condizione. Infatti, sebbene la stessa avesse appreso che la Commissione intendeva effettuare accertamenti in loco tra il 18 e il 20 aprile 2002, il suo presidente ha volontariamente informato i suoi due principali concorrenti della presentazione della sua richiesta di immunità prima dello svolgimento di detti accertamenti in loco (punto 441 della decisione impugnata).
punto 59
La Commissione rileva altresì, al punto 442 della decisione impugnata, che il comportamento della Deltafina era perfettamente idoneo a compromettere l’esito di tali accertamenti, ciò che era noto alla Deltafina o, perlomeno, avrebbe dovuto esserlo, in particolare per essere stata espressamente informata dalla Commissione dell’imminente svolgimento degli accertamenti e per essere stata invitata a mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità, in modo da non pregiudicare l’esito di detti accertamenti. Secondo la Commissione, è impossibile stabilire se tale comportamento abbia pregiudicato effettivamente i suoi accertamenti e, del resto, tale circostanza non può in alcun caso costituire elemento di rilevanza determinante ai fini della dimostrazione della responsabilità della Deltafina (punto 443 della decisione impugnata).
punto 60
A tal riguardo, la Commissione constata che né le discussioni durante la riunione del 14 marzo 2002 né il suo comportamento successivamente a tale riunione lasciano alcun dubbio quanto al fatto che essa non ha mai accettato che la Deltafina dovesse inevitabilmente rivelare la sua richiesta di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai suoi concorrenti e che quindi gli accertamenti non potessero più aver luogo. Al contrario, la Commissione sostiene di aver chiaramente precisato che occorreva mantenere la riservatezza per un altro mese al fine di preparare detti accertamenti, per i quali essa ha chiesto le necessarie informazioni e ha iniziato i preparativi a partire dal giorno successivo alla riunione (punti 446 e 447 della decisione impugnata).
punto 61
La Commissione afferma di aver riconosciuto tanto le difficoltà concrete della Deltafina di mantenere la riservatezza in merito alla richiesta di immunità, quanto il fatto che gli accertamenti sarebbero divenuti quanto mai improbabili se la Deltafina fosse stata costretta a rivelare la sua richiesta di immunità ai suoi concorrenti. Tuttavia, la Commissione ritiene che, nel caso di specie, la rivelazione effettuata dalla Deltafina nel corso della riunione dell’APTI relativamente alla sua richiesta di immunità sia stata volontaria e spontanea. Siffatto comportamento non potrebbe mai essere giustificato nel contesto di una tale richiesta di immunità (punti 444, 448 e 450 della decisione impugnata).
punto 62
Dal punto 449 della decisione impugnata risulta che il fatto che la Deltafina non abbia mai informato la Commissione della diffusione di tale comunicazione lascia intendere che essa non si aspettava che la Commissione approvasse il suo comportamento.
punto 63
La Commissione rileva che durante il procedimento amministrativo la Deltafina ha asserito che la divulgazione era non già volontaria, bensì il risultato delle pressioni subite dai suoi concorrenti. Tuttavia, secondo la Commissione, se è vero che l’obbligo di porre fine alla partecipazione all’infrazione dopo che sia stata presentata una richiesta di immunità può creare difficoltà pratiche, la Deltafina non ha peraltro dimostrato in che modo «il suo comportamento commerciale lecito avrebbe potuto essere ostacolato» dalla cessazione della sua partecipazione alle pratiche illecite e dal suo rifiuto di incontrare i suoi concorrenti. Inoltre, secondo la Commissione, le pressioni provenienti dall’ambiente commerciale circostante che non configurino minacce serie ed imminenti non possono far venir meno il carattere volontario della divulgazione in questione. Dal momento che il presidente della Deltafina non ha agito sotto l’effetto di una qualsivoglia minaccia imminente, la Commissione conclude che la rivelazione della richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI è stata volontaria (punti 451-453 della decisione impugnata).
punto 64
Infine, la Commissione ritiene che il fatto che, in seguito a talune pressioni esercitate dai legali esterni delle società capogruppo della Dimon Italia e della Transcatab, il legale esterno della Universal abbia confermato, il 2 aprile 2002, che la Deltafina aveva presentato alla Commissione una richiesta di immunità non potrebbe di per sé giustificare o rimediare alla violazione dell’obbligo di collaborazione da parte della Deltafina. Infatti, la Commissione ritiene, in primo luogo, che non sia stato dimostrato alcun nesso tra la rivelazione negli Stati Uniti e il comportamento del presidente della Deltafina; in secondo luogo, che un’eventuale distinta violazione dell’obbligo di collaborazione con la Commissione non possa essere utilizzata per giustificare una successiva violazione dello stesso obbligo (ex iniuria non oritur ius) e, in terzo luogo, che non vi fosse alcuna prova delle pressioni fatte dai legali esterni della SCC e della Dimon eccetto un messaggio telefonico che il legale esterno della SCC aveva lasciato sulla messaggeria vocale del legale della Universal (punti 454-459 della decisione impugnata).
punto 65
La Commissione rileva poi che, in ogni caso, la Universal non ha immediatamente informato la Commissione della rivelazione effettuata dal suo legale esterno (punto 459 della decisione impugnata).
punto 66
Al punto 460 della decisione impugnata, la Commissione conclude che, per tutte le ragioni testé indicate, la Deltafina ha violato l’obbligo di collaborazione cui era tenuta in forza del punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che, di conseguenza, l’immunità non poteva esserle concessa, e doveva quindi esserle inflitta un’ammenda per le infrazioni in questione.
Sentenza › Procedimento e conclusioni delle parti
punto 67
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2006 la Deltafina ha proposto il presente ricorso.
punto 68
Con lettera del 26 giugno 2006 la Deltafina ha chiesto al Tribunale di ingiungere alla Commissione la produzione della versione integrale di un documento allegato al controricorso. Con comunicazione del 22 novembre 2006 la cancelleria del Tribunale ha informato la Deltafina della decisione del presidente della Terza Sezione di respingere tale domanda.
punto 69
Con lettera del 16 settembre 2010 la Deltafina ha comunicato al Tribunale di rinunciare al suo sesto motivo di ricorso.
punto 70
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.
punto 71
Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 settembre 2010.
punto 72
La Deltafina chiede che il Tribunale voglia:
annullare l’ammenda ad essa inflitta dall’art. 2 della decisione impugnata;
in subordine, ridurre l’importo di detta ammenda;
condannare la Commissione alle spese.
punto 73
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la Deltafina alle spese.
Sentenza › In diritto
punto 74
A sostegno delle sue conclusioni, la Deltafina solleva sette motivi.
punto 75
I primi quattro motivi, dedotti in via principale, sono diretti all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui condanna la Deltafina al pagamento di un’ammenda. Il primo motivo verte su un errore manifesto in quanto la revoca dell’immunità dalle ammende sarebbe basata su una premessa di fatto erronea. Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha ritenuto che la Deltafina avesse violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Il terzo motivo verte su un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione avrebbe revocato l’immunità ritenendo che la rivelazione da parte della Deltafina della presentazione della sua richiesta di immunità avesse compromesso l’indagine. Il quarto motivo verte su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di buona amministrazione e di proporzionalità.
punto 76
Gli ultimi tre motivi, dedotti in subordine, sono diretti ad ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata alla Deltafina. Il quinto motivo verte su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda. Con il sesto motivo si deduce che la Commissione avrebbe erroneamente considerato la Universal corresponsabile per la condotta della Deltafina e, di conseguenza, avrebbe inflitto a quest’ultima un’ammenda eccessiva. Il settimo motivo verte sull’erronea valutazione delle circostanze attenuanti.
punto 77
Avendo la Deltafina rinunciato al suo sesto motivo con lettera del 16 settembre 2010, non occorre esaminare tale motivo di ricorso.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale
punto 78
In via preliminare occorre osservare che i primi tre motivi dedotti dalla Deltafina vertono tutti su errori che avrebbero asseritamente determinato l’illegittimità della decisione impugnata, in quanto la Commissione non le ha concesso l’immunità dalle ammende a causa della violazione da parte sua dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 79
Tali motivi, essendo strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › A — Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla Deltafina › 1. Argomenti delle parti
punto 80
Nell’ambito del suo primo motivo, la Deltafina afferma che la revoca dell’immunità da parte della Commissione è basata su un manifesto errore di fatto in quanto poggia sulla premessa errata secondo la quale i trasformatori italiani di tabacco greggio non erano a conoscenza dell’indagine condotta dalla Commissione.
punto 81
Secondo la Deltafina, dal punto 433 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha ritenuto che la comunicazione effettuata dal suo presidente nel corso della riunione del 4 aprile 2002 costituisse una violazione dell’obbligo di collaborazione in quanto essa rischiava di compromettere l’efficacia dell’indagine. La Commissione avrebbe affermato in tale punto che qualsiasi fuga di notizie circa l’esistenza di una richiesta di immunità avrebbe potuto spingere gli altri partecipanti all’intesa a eliminare o nascondere prove. Tuttavia, una condizione essenziale affinché detta posizione sia giustificata sarebbe che il settore in questione non sia già al corrente dell’esistenza dell’indagine e della possibilità di accertamenti a sorpresa. Sarebbe solo in questo caso che una comunicazione a terzi dell’esistenza di una richiesta di immunità potrebbe, teoricamente, mettere a rischio la capacità della Commissione di condurre la sua indagine in maniera efficace. Pertanto, la Deltafina sostiene che la revoca dell’immunità muove necessariamente dalla premessa che il settore in questione non fosse a conoscenza dell’indagine della Commissione.
punto 82
Orbene, secondo la Deltafina, i trasformatori italiani di tabacco greggio erano al corrente dell’esistenza dell’indagine della Commissione per effetto degli accertamenti effettuati dalla Commissione nell’ottobre del 2001 a Bruxelles e in Spagna e delle richieste di informazioni inviate il 15 gennaio 2002 dalla Commissione all’APTI e alla Unitab. Il fatto che il settore in oggetto fosse al corrente dell’indagine sarebbe provato da diversi altri elementi quali: una dichiarazione della Dimon contenuta nel modello presentato all’autorità americana di controllo dei mercati finanziari, il fatto che sia la Dimon Italia sia la Transcatab avessero già iniziato a preparare le loro richieste di trattamento favorevole prima della rivelazione del 4 aprile 2002, nonché la circostanza che l’indagine della Commissione fosse stata discussa in occasione di una riunione dell’APTI.
punto 83
Inoltre, il deposito di una richiesta di immunità non porterebbe automaticamente ad accertamenti a sorpresa, dal momento che questi ultimi non sarebbero necessari quando il richiedente fornisce elementi di prova che consentono alla Commissione di constatare un’infrazione. Infatti, accertamenti a sorpresa sarebbero indispensabili per poter constatare un’infrazione solo nell’ipotesi di cui al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Al contrario, nelle ipotesi di cui al punto 8, lett. b), della citata comunicazione, gli accertamenti non sarebbero indispensabili in quanto tutti gli elementi di prova necessari sarebbero già stati forniti alla Commissione dall’impresa che ha presentato la richiesta di immunità. Orbene, nella fattispecie, poiché la richiesta di immunità della Deltafina soddisfaceva, secondo la stessa Commissione, le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, si tratterebbe di un’ipotesi in cui non era necessario che la Commissione effettuasse accertamenti a sorpresa.
punto 84
Pertanto, secondo la Deltafina, alla luce di tutte le predette circostanze, la revoca da parte della Commissione dell’immunità alla Deltafina sarebbe basata su un manifesto errore di fatto.
punto 85
Nell’ambito del secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha ritenuto che la Deltafina abbia violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Deltafina solleva in sostanza tre serie di censure.
punto 86
In primo luogo, essa asserisce, contrariamente a quanto afferma la Commissione, di aver scrupolosamente rispettato il proprio obbligo di collaborazione così come previsto dal punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Essa sostiene di aver avvertito la Commissione, nel corso della riunione del 14 marzo 2002, dell’impossibilità di non rivelare l’avvenuta presentazione di una richiesta di immunità. Tale impossibilità di mantenere la segretezza deriverebbe dalle seguenti quattro circostanze: l’esistenza di verifiche preliminari (due diligence) in corso per un’operazione finanziaria effettuata dalla Universal sul mercato americano; un’azione collettiva in materia di antitrust avviata negli Stati Uniti contro la Universal, la Dimon e la SSC; la necessità di informare i dirigenti di livello intermedio della Deltafina della presentazione della richiesta di trattamento favorevole al fine di evitare la continuazione delle attività del cartello; l’imminente riunione dell’APTI, in occasione della quale la Deltafina doveva trovarsi di fronte, per la prima volta dopo la presentazione della richiesta di trattamento favorevole, agli altri trasformatori di tabacco greggio.
punto 87
Poiché il mercato in oggetto è caratterizzato dalle sue dimensioni molto piccole, dalla trasparenza e dalla facilità dei contatti personali tra i membri dell’intesa, il rifiuto da parte della Deltafina di partecipare alle usuali discussioni durante le settimane successive alla presentazione della sua richiesta di immunità avrebbe inevitabilmente suscitato sospetti negli altri membri dell’intesa. Il rischio che tale comportamento della Deltafina lasciasse intendere che essa aveva presentato la richiesta di immunità era ancor maggiore in considerazione del contesto fattuale che faceva da sfondo alla sua richiesta di immunità e in particolare in considerazione degli accertamenti in Spagna e a Bruxelles nell’ottobre del 2001, della presentazione di una richiesta collettiva di immunità da parte della Dimon, della Deltafina e della Transacatab concernente le intese illegali nel mercato spagnolo, del fatto che il comportamento della Deltafina fosse quello tipicamente adottato da un soggetto richiedente l’immunità e delle pressioni esercitate dai suoi concorrenti, segnatamente dalla Dimon e dalla SCC, al fine di ottenere la conferma che la Deltafina avesse presentato una richiesta di immunità. La Deltafina afferma che la decisione impugnata non prende affatto in considerazione tale contesto fattuale.
punto 88
Inoltre, la Deltafina sostiene che sarebbe stato l’obbligo di cessare immediatamente l’infrazione a metterla in una posizione impossibile. Infatti, la Deltafina non sarebbe stata obbligata ad effettuare tale comunicazione durante la riunione dell’APTI per porre fine ad una situazione divenuta insostenibile se non fosse stata obbligata a ritirarsi dall’intesa a partire dalla presentazione della richiesta di immunità. Nelle circostanze del caso di specie, la rivelazione della richiesta di immunità sarebbe dunque la conseguenza diretta dell’obbligo di porre fine all’infrazione. La stessa Commissione ammetterebbe apertamente l’esistenza di una «tensione insita» tra gli obblighi di cui al punto 11, lett. a) e b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 434 della decisione impugnata), senza tuttavia trarne le dovute conseguenze. La Deltafina si chiede se il punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 comporti un obbligo di mentire in capo al richiedente al fine di poter mantenere il beneficio dell’immunità condizionata.
punto 89
Peraltro, i programmi di clemenza negli Stati Uniti e in numerosi Stati membri fra cui il Regno Unito, la Germania e la Francia, consentirebbero alle autorità di autorizzare i richiedenti l’immunità a continuare la loro partecipazione all’intesa per preservare l’effetto sorpresa degli accertamenti successivi. Tale possibilità sarebbe stata introdotta dalla nuova comunicazione sulla cooperazione del 2006 [comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»)]. Inoltre, l’obbligo di riservatezza sarebbe stato introdotto espressamente soltanto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2006.
punto 90
In secondo luogo, la Deltafina sostiene che la Commissione era perfettamente informata del fatto che, per le ragioni di ordine pratico indicate durante la riunione del 14 marzo 2002, essa avrebbe rivelato l’avvenuta presentazione di una richiesta di immunità prima del 18-20 aprile 2002, periodo questo a partire dal quale la Commissione si era detta in grado di effettuare gli accertamenti. La Deltafina afferma di aver espresso alla Commissione la sua preoccupazione di non essere in grado di mantenere segreto a lungo il fatto di aver presentato la propria richiesta di immunità sia il 28 febbraio 2002, durante una conversazione telefonica avvenuta tra l’avvocato della Universal e il funzionario della Commissione incaricato della pratica, sia nel corso della riunione del 14 marzo 2002. Inoltre, durante l’audizione del 22 giugno 2004, lo stesso funzionario avrebbe confermato di aver «ammesso» che la comunicazione doveva essere fatta e che «la riservatezza non poteva affatto essere concordata».
punto 91
Il verbale della riunione del 14 marzo 2002 redatto dalla stessa Commissione, nonché gli appunti dell’avvocato della Universal e degli avvocati della Deltafina presenti alla riunione, proverebbero che i funzionari della Commissione avevano preso atto dell’impossibilità in cui versava la Deltafina di evitare di rivelare la sua richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI. Il contenuto della conversazione telefonica intercorsa il 22 marzo 2002 tra gli avvocati della Deltafina e il funzionario incaricato della pratica confermerebbe che la Commissione era perfettamente a conoscenza del fatto che la Deltafina avrebbe di lì a poco rivelato la sua cooperazione.
punto 92
Inoltre, dal verbale della riunione del 14 marzo 2002, redatto dalla Commissione, risulterebbe che il funzionario incaricato della pratica ha dichiarato che, in caso di divulgazione della richiesta di immunità, «l’obbligo per la Deltafina di fornire il più rapidamente possibile elementi di prova alla Commissione [sarebbe stato] ancora più impellente». Orbene, la Deltafina avrebbe adempiuto tale obbligo come si evince dai punti 389-397 della decisione impugnata. Essa avrebbe dunque rispettato il suo obbligo di collaborazione, dal momento che avrebbe fornito ulteriori informazioni, come richiesto dai servizi della Commissione durante la riunione del 14 marzo 2002, accettando così tale onere più gravoso a causa dell’impossibilità di mantenere segreta la sua collaborazione. Inoltre, i dirigenti della Deltafina sarebbero stati ascoltati a lungo dalla Commissione il 29 maggio e l’11 luglio 2002. In realtà, la maggior parte delle prove richiamate nella decisione impugnata sarebbe stata prodotta dalla Deltafina. Quest’ultima avrebbe pertanto soddisfatto completamente le richieste della Commissione nell’ambito della «seconda migliore alternativa» indicata dalla stessa. Richiedendo alla Deltafina di fornire ulteriori informazioni, la Commissione avrebbe fatto in modo che l’indagine non subisse alcuna conseguenza negativa a seguito della rivelazione della richiesta di immunità.
punto 93
Secondo la Deltafina, la ragione per cui essa non ha informato la Commissione di aver rivelato la richiesta di immunità risiederebbe nel fatto che, durante la riunione del 14 marzo 2002, essa aveva avvertito la Commissione circa l’impossibilità materiale di non rivelare tale richiesta in occasione dell’imminente riunione dell’APTI. Secondo la Deltafina, i funzionari della Commissione incaricati del caso sapevano quindi perfettamente che essa avrebbe effettuato tale comunicazione in occasione di tale riunione.
punto 94
Inoltre, i due documenti riguardanti la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, in base ai quali la Dimon Italia ha accusato la Deltafina di aver violato il suo obbligo di collaborazione, erano acquisiti al fascicolo della Commissione già da molto tempo, vale a dire sin dall’accertamento effettuato presso la Dimon Italia il 18 aprile 2002, e la Commissione non vi aveva mai trovato nulla da contestare.
punto 95
In terzo luogo, la Deltafina afferma che la comprensione iniziale erronea da parte della Commissione della sua condotta ha influenzato le conclusioni esposte nella decisione impugnata. Essa sostiene che, nell’addendum, la Commissione si sarebbe basata sulla premessa secondo cui la Deltafina, la Dimon Italia e la Transcatab avevano concordato il loro comportamento relativo alla presentazione delle richieste di immunità. Tale constatazione emergerebbe dai punti 57 e 60 dell’addendum. In quest’ultimo punto, in particolare, la Commissione avrebbe definito il comportamento della Deltafina come «chiaramente fraudolento». Tuttavia, dal fascicolo risulterebbe che la Deltafina, la Dimon Italia e la Transcatab hanno preparato le rispettive richieste di immunità autonomamente e senza accordarsi in merito all’ordine di presentazione delle richieste. Il comportamento della Deltafina sarebbe stato quindi conforme alla comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 96
Sebbene queste censure formulate contro la Deltafina nell’addendum non siano state riportate nella decisione impugnata, se ne intravedrebbero, tuttavia, nella stessa ancora delle tracce, in particolare al punto 441, laddove la Commissione afferma che la Deltafina avrebbe reso noto il deposito della richiesta «ai suoi due principali concorrenti», nonché nel titolo successivo al punto 420 della decisione impugnata («Le dichiarazioni di Deltafina a Dimon e a Transcatab del 4 aprile 2002»).
punto 97
Nell’ambito del terzo motivo, la Deltafina afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha ritenuto che la divulgazione della sua richiesta di immunità abbia compromesso l’indagine. Infatti, secondo la Deltafina, poiché essa non poteva rivelare nulla agli altri membri dell’intesa che essi non sapessero già, tale divulgazione non poteva pregiudicare in alcun modo l’indagine della Commissione, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima al punto 433 della decisione impugnata.
punto 98
Per quanto riguarda in particolare la Dimon Italia e la Transcatab, il fatto che esse siano state informate dal legale della Universal riguardo alla presentazione della richiesta di immunità da parte della Deltafina avrebbe avuto l’unico effetto di accelerare la presentazione delle loro richieste di trattamento favorevole che esse, in ogni caso, stavano già preparando. La cooperazione di tali due sociètà non avrebbe pregiudicato l’indagine, ma al contrario, avrebbe ridotto lo sforzo investigativo della Commissione. Inoltre, dal fascicolo emergerebbe che la Commissione ha concordato alcuni accertamenti con le due imprese in questione.
punto 99
Al punto 443 della decisione impugnata, la stessa Commissione ammetterebbe che «valutare ora se sia stato causato effettivamente simile danno all’indagine (...) sarebbe impossibile». Inoltre, la circostanza, citata allo stesso punto della decisione impugnata, che gli accertamenti effettuati nei locali della Trestina non abbiano dato alcun frutto non sarebbe una conseguenza della dichiarazione del presidente della Deltafina ma dipenderebbe piuttosto dal fatto che la stessa Commissione, mediante il suo comportamento, aveva preavvisato dell’indagine l’intero settore italiano. Inoltre, nel caso della Romana Tabacchi, la Commissione non lamenterebbe che l’accertamento sia stato infruttuoso.
punto 100
Per tutti questi motivi, la Deltafina chiede quindi al Tribunale di annullare la decisione impugnata nella parte in cui la condanna al pagamento di un’ammenda.
punto 101
La Commissione chiede che i primi tre motivi della Deltafina siano respinti.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › A — Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla Deltafina › 2. Giudizio del Tribunale
punto 102
Prima di esaminare i diversi argomenti dedotti dalla Deltafina, occorre rammentare il contesto giuridico nel quale gli stessi si collocano.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › A — Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla Deltafina › 2. Giudizio del Tribunale › a) Sul programma di clemenza
punto 103
Nell’ambito della sua attività di repressione delle violazioni dell’art. 81 CE, la Commissione ha creato un programma di clemenza diretto ad accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con essa alle indagini riguardanti le intese segrete aventi ripercussioni negative sull’Unione.
punto 104
Tale programma di clemenza, istituito inizialmente dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996, è stato successivamente affinato nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, applicabile nel caso di specie, e, successivamente, nella comunicazione sulla cooperazione del 2006.
punto 105
Risulta dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 che la creazione di un programma di clemenza trova la sua giustificazione nella considerazione che è interesse dell’Unione accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con la Commissione alle indagini relative alle intese segrete riguardanti le pratiche che si configurano tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE, vale a dire quelle dirette, in particolare, a fissare i prezzi, le quote di produzione o di vendita, a ripartire i mercati oppure a restringere le importazioni o le esportazioni.
punto 106
La Commissione ritiene infatti che il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e vietate è primario rispetto all’interesse di infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che le consentono di scoprire e sanzionare pratiche di questo tipo (v. punto 4 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ripreso al punto 3 della comunicazione sulla cooperazione del 2006).
punto 107
Il programma di clemenza persegue quindi un obiettivo di accertamento, di repressione e di dissuasione delle pratiche che si configurano tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE. Esso si fonda su una specie di accordo concluso tra la Commissione e le imprese che hanno partecipato a tali intese illegali che decidono di collaborare con tale istituzione.
punto 108
Tali imprese offrono infatti una collaborazione attiva e volontaria all’indagine agevolando il compito della Commissione che consiste nell’accertare e sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T-101/05 e T-111/05, BASF e UCB/Commissione, Racc. pag. II-4949, punto 90 e la giurisprudenza ivi citata). In cambio di tale collaborazione, esse possono ottenere un trattamento favorevole per quanto riguarda le ammende che sarebbero altrimenti loro inflitte, purché soddisfino le condizioni di cui alla comunicazione sulla cooperazione.
punto 109
Il programma di clemenza, come previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002, prevede che la Commissione possa sia concedere un’immunità totale dalle ammende alla prima impresa che collabora all’indagine, sia concedere riduzioni delle ammende alle imprese che collaborano successivamente. Nel primo caso, l’impresa in questione beneficerà di una deroga totale al principio della responsabilità personale, in forza del quale un’impresa che violi le norme in materia di concorrenza è tenuta a rispondere di tale violazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, Erste Group Bank e a./Commissione, Racc. pag. I-8681, punto 77). Negli altri casi, tale deroga verrà applicata in misura diversa a seconda dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di collaborazione e della qualità della collaborazione prestata.
punto 110
A tal riguardo occorre sottolineare che è inerente alla logica del programma di clemenza che solo uno dei membri di un’intesa possa beneficiare dell’immunità totale dalle ammende, atteso che l’effetto ricercato è quello di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia presso la Commissione. Orbene, tale incertezza scaturisce proprio dal fatto che i membri dell’intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare dell’immunità totale denunciando gli altri partecipanti all’infrazione, esponendoli dunque al rischio che vengano inflitte loro ammende.
punto 111
Dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 risulta che, nell’ambito del programma di clemenza previsto da tale comunicazione, ripreso in sostanza nella comunicazione sulla cooperazione del 2006, la procedura di concessione a un’impresa dell’immunità totale dalle ammende si articola in tre fasi distinte.
punto 112
In una prima fase, l’impresa che intende collaborare con la Commissione deve entrare in contatto con quest’ultima e deve fornirle elementi probatori relativi a una presunta intesa che pregiudica la concorrenza nell’Unione. Tali elementi probatori devono essere idonei a consentire alla Commissione vuoi di adottare una decisione con cui vengono disposti accertamenti, nel caso previsto dal punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, vuoi di constatare una violazione dell’art. 81 CE, nel caso previsto dal punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 113
In una seconda fase, una volta ricevuta la richiesta di immunità, la Commissione valuta gli elementi di prova presentati per suffragare tale richiesta al fine di verificare se l’impresa in questione soddisfi le condizioni di cui al punto 8, lett. a) o b), a seconda dei casi, della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Qualora detta impresa sia la prima a soddisfare tali condizioni, la Commissione le accorda per iscritto un’immunità condizionata dalle ammende (punti 15 e 16 della comunicazione sulla cooperazione del 2002).
punto 114
La concessione dell’immunità condizionata comporta pertanto la creazione nel corso del procedimento amministrativo di un particolare status procedurale, produttivo di determinati effetti giuridici, a vantaggio dell’impresa che soddisfa le condizioni di cui al punto 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Tuttavia, tale immunità condizionata non è affatto assimilabile all’immunità definitiva dalle ammende, che è concessa soltanto alla fine del procedimento amministrativo.
punto 115
Più in particolare, la concessione dell’immunità condizionata, da un lato, attesta che l’impresa in questione è stata la prima a soddisfare le condizioni di cui al punto 8, lett. a) o b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, di modo che la Commissione non prenderà in considerazione altre richieste di immunità dalle ammende prima di aver preso posizione sulla sua richiesta (punto 18 della comunicazione sulla cooperazione del 2002) e, dall’altro, assicura a tale impresa che la Commissione le concederà l’immunità dalle ammende qualora, al termine del procedimento amministrativo, essa ritenga che tale impresa soddisfi le condizioni di cui al punto 11, lett. a)-c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 116
A tal proposito, occorre rilevare che, ai sensi del punto 11, lett. a)-c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002:
«Oltre alle condizioni di cui ai punti 8, lettera a), e 9 o, rispettivamente, 8, lettera b), e 10, a seconda dei casi, per poter beneficiare di un’immunità dalle ammende devono essere sempre soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
a) l’impresa deve assicurare la piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della Commissione, e deve fornirle tutti gli elementi di prova che giungano in suo possesso, o di cui disponga, riguardanti la sospettata infrazione. In particolare, l’impresa deve rimanere a disposizione della Commissione per rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta che possa contribuire a provare l’esistenza dei fatti in questione;
b) l’impresa deve cessare di partecipare alla presunta infrazione entro il momento in cui presenta gli elementi di prova di cui ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi;
c) l’impresa non deve avere agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all’infrazione».
punto 117
Infine, è soltanto in una terza fase, al termine del procedimento amministrativo, quando la Commissione adotta la decisione definitiva, che detta istituzione concede o meno, con tale decisione, l’immunità dalle ammende propriamente detta all’impresa che beneficia dell’immunità condizionata. È in quel preciso momento che lo status procedurale derivante dall’immunità condizionata cessa di produrre i suoi effetti. Tuttavia, l’immunità definitiva dalle ammende è concessa solo se detta impresa soddisfa, per tutta la durata del procedimento amministrativo e fino al momento della decisione definitiva, le tre condizioni cumulative di cui al punto 11, lett. a)-c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 19 di detta comunicazione).
punto 118
Pertanto, risulta dal sistema previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 che, prima della decisione definitiva, l’impresa che richiede l’immunità non ottiene l’immunità dalle ammende propriamente detta, ma beneficia soltanto di uno status procedurale che, qualora risultino soddisfatte le condizioni richieste, può trasformarsi in immunità dalle ammende al termine del procedimento amministrativo.
punto 119
Orbene, nelle proprie memorie nonché all’udienza, la Deltafina ha richiamato in diverse occasioni una presunta decisione della Commissione di «revocar[l]e» l’immunità condizionata che le era stata concessa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 120
A tal riguardo, occorre rilevare che, nel caso di specie, la Deltafina ha presentato la sua richiesta di immunità o di riduzione dell’ammenda il 19 febbraio 2002. Successivamente, il 6 marzo 2002, la Commissione, ritenendo che essa soddisfacesse le condizioni di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, le ha concesso, mediante lettera, lo status procedurale dell’immunità condizionata. Infine, al termine del procedimento amministrativo, avendo ritenuto che la Deltafina non avesse soddisfatto la condizione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione ha deciso di non concederle l’immunità definitiva.
punto 121
Ne deriva che la decisione impugnata non ha affatto proceduto, come afferma la Deltafina, alla «revoca» dell’immunità condizionata, dal momento che lo status procedurale corrispondente a quest’ultima ha cessato di produrre i suoi effetti nel momento in cui la Commissione ha adottato la sua decisione definitiva. In detta decisione la Commissione non ha quindi «revocato» l’immunità condizionata alla Deltafina, bensì ha deciso di non concederle l’immunità definitiva.
punto 122
Non essendoci stata alcuna «revoca» dell’immunità condizionata, gli argomenti della Deltafina devono essere interpretati come riguardanti la decisione della Commissione di non concederle l’immunità definitiva.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › A — Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla Deltafina › 2. Giudizio del Tribunale › b) Sulla portata dell’obbligo di collaborazione
punto 123
Poiché la Deltafina deduce principalmente l’illegittimità della decisione impugnata, in relazione al fatto che la Commissione ha deciso di non concederle l’immunità definitiva a causa della violazione dell’obbligo di collaborazione, di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, occorre preliminarmente chiarire la portata di tale obbligo.
punto 124
Emerge dallo stesso tenore letterale del punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. punto 116 supra), e in particolare dalla qualificazione della collaborazione richiesta come «piena (...), permanente e tempestiva», che l’obbligo di collaborazione dell’impresa che richiede l’immunità costituisce un obbligo molto generale dai contorni non definiti con precisione e la cui esatta portata può essere compresa soltanto nel contesto in cui esso si inserisce, vale a dire nell’ambito del programma di clemenza.
punto 125
A tale riguardo, si evince dalle considerazioni esposte ai punti 103 e segg. della presente sentenza che la concessione dell’immunità totale dalle ammende costituisce un’eccezione al principio della responsabilità personale dell’impresa per la violazione delle norme in materia di concorrenza, eccezione che trova la sua giustificazione nella finalità di favorire la scoperta, l’accertamento, la repressione nonché la dissuasione dalle pratiche che si configurano tra le restrizioni più gravi della concorrenza. In tale contesto, risulta dunque logico che si pretenda che, in cambio della concessione dell’immunità totale dalle ammende per il comportamento illecito ad essa imputabile, l’impresa che richiede l’immunità apporti all’indagine della Commissione una collaborazione che, secondo la formulazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, deve essere «piena (...), permanente e tempestiva».
punto 126
Orbene, dalla qualificazione della collaborazione come «piena» deriva che la collaborazione che il richiedente l’immunità deve fornire alla Commissione per beneficiare dell’immunità deve essere completa, assoluta e senza riserve. La qualificazione come «permanente» e «tempestiva» comporta che tale collaborazione deve estendersi a tutta la durata del procedimento amministrativo e deve essere, in linea di principio, immediata.
punto 127
Inoltre, risulta da costante giurisprudenza che una riduzione dell’ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione può giustificarsi solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati come la dimostrazione di un’effettiva cooperazione da parte sua (v., relativamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punto 395; 29 giugno 2006, causa C-301/04 P, Commissione/SGL Carbon, Racc. pag. I-5915, punto 68, e Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 109 supra, punto 281).
punto 128
Come risulta infatti dalla stessa nozione di collaborazione, quale evidenziata nel testo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, solo quando il comportamento dell’impresa interessata testimonia un siffatto spirito di collaborazione può essere accordata una riduzione sulla base della detta comunicazione (v., in tal senso, relativamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 127 supra, punto 396, e Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 109 supra, punto 282).
punto 129
Tale considerazione si applica a fortiori alla collaborazione necessaria per giustificare il beneficio dell’immunità totale dalle ammende, dal momento che l’immunità costituisce un trattamento ancora più favorevole rispetto a una semplice riduzione dell’ammenda.
punto 130
Dalle suesposte considerazioni consegue che la nozione di collaborazione «piena (...), permanente e tempestiva» che giustifica la concessione dell’immunità totale dalle ammende implica una collaborazione effettiva, completa e caratterizzata da un reale spirito di collaborazione.
punto 131
A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha avuto già modo di dichiarare che, ove un’impresa fornisca alla Commissione un resoconto dei fatti incompleto o inesatto, il suo comportamento non può essere considerato indice di uno spirito di collaborazione effettiva ai sensi della sua giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 127 supra, punto 397; Commissione/SGL Carbon, cit. al punto 127 supra, punto 69, e Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 109 supra, punto 283).
punto 132
Del pari, un’impresa che intenda beneficiare dell’immunità totale dalle ammende in base alla sua collaborazione all’indagine non può esimersi dall’informare la Commissione riguardo a fatti rilevanti di cui ha conoscenza e che sono idonei a pregiudicare, fosse anche solo potenzialmente, lo svolgimento del procedimento amministrativo e l’efficacia dell’attività istruttoria della Commissione. Una collaborazione effettiva e piena presuppone dunque che, per tutta la durata del procedimento amministrativo, l’impresa interessata informi in tempo utile la Commissione di ogni circostanza rilevante che possa incidere negativamente sul corretto svolgimento dell’indagine nonché sulla scoperta e sull’efficace repressione dell’intesa in questione. Tale obbligo di informazione è ancora più importante nel caso in cui una circostanza del genere riguardi le relazioni tra tale impresa e gli altri membri dell’intesa e, a maggior ragione, se l’eventuale verificarsi di detta circostanza sia stata previamente ed esplicitamente discussa tra la Commissione e tale impresa nell’ambito del procedimento amministrativo.
punto 133
Occorre altresì rilevare che la valutazione della sussistenza di un comportamento che rifletta uno spirito di collaborazione effettiva, conforme ai requisiti indicati ai precedenti punti 124-132 e, in particolare, alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 127 e 128, può avvenire soltanto alla luce delle circostanze esistenti nel momento in cui si è verificato tale comportamento. Infatti, tenuto conto del carattere «permanente» della cooperazione richiesta, che deve perdurare per tutto il corso del procedimento, qualsiasi comportamento contrario allo spirito di collaborazione effettiva basta, di per sé, a configurare una violazione dell’obbligo di collaborazione. Pertanto circostanze posteriori a tale comportamento non sono in grado di giustificare tale violazione.
punto 134
Ne consegue che l’eventuale accertamento ex post del fatto che il comportamento che ha costituito una violazione dell’obbligo di collaborazione non ha prodotto effetti negativi non può essere dedotto a giustificazione di tale comportamento.
punto 135
È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare i fatti rilevanti e gli argomenti dedotti dalla Deltafina.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › A — Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla Deltafina › 2. Giudizio del Tribunale › c) Sulla violazione da parte della Deltafina dell’obbligo di collaborazione
punto 136
Nell’ambito dei suoi primi tre motivi, la Deltafina afferma, in sostanza, che la Commissione è incorsa in diversi errori non avendole concesso l’immunità dalle ammende al termine del procedimento amministrativo a causa della violazione da parte sua dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 137
A tal riguardo, in primo luogo è accertato che il 4 aprile 2002, durante una riunione dell’APTI, il presidente della Deltafina ha rilasciato una dichiarazione spontanea con cui ha informato i presenti del fatto che la Deltafina aveva presentato una richiesta di immunità alla Commissione nell’ambito del programma di clemenza riguardante le intese esistenti tra i trasformatori sul mercato del tabacco in Italia e che quindi la Deltafina aveva iniziato a collaborare con la Commissione. Tale comunicazione è descritta dettagliatamente dallo stesso presidente della Deltafina in una dichiarazione scritta, riportata testualmente al punto 426 della decisione impugnata. Da tale dichiarazione risulta che il presidente della Deltafina ha affermato di aver egli stesso deciso di effettuare tale comunicazione durante la riunione del 4 aprile 2002.
punto 138
La Deltafina non contesta la circostanza, riferita, segnatamente, al punto 449 della decisione impugnata, che, pur avendo incontrato i servizi della Commissione in diverse occasioni successivamente a tale rivelazione, essa non li abbia mai informati della dichiarazione fatta dal suo presidente durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002. Nel suo ricorso essa conferma anzi esplicitamente tale circostanza.
punto 139
È inoltre accertato che la Commissione è venuta a conoscenza della rivelazione effettuata dal presidente della Deltafina soltanto a seguito di una segnalazione effettuata dalla Dimon Italia nel corso dell’audizione del 22 giugno 2004, vale a dire più di due anni dopo tale rivelazione (v. punti 410, 422, 423 e 449 della decisione impugnata).
punto 140
In secondo luogo, è altresì accertato che, il 2 aprile 2002, il legale esterno della Universal, società capogruppo della Deltafina, ha informato i legali esterni della SCC e della Dimon, società capogruppo rispettivamente della Transcatab e della Dimon Italia, concorrenti della Deltafina sul mercato italiano, che la Deltafina aveva presentato una richiesta di immunità alla Commissione riguardante le intese tra i trasformatori sul mercato del tabacco in Italia. Tale circostanza, che non è contestata dalla Deltafina, risulta dalla dichiarazione resa dal legale esterno della Universal, riportata al punto 455 della decisione impugnata e, in particolare, dall’ultima frase di tale dichiarazione, nella quale egli afferma esplicitamente: «il 2 aprile 2002 ho comunicato tale informazione al legale degli altri dealers».
punto 141
La Deltafina non contesta la circostanza che, benché essa e la Universal abbiano incontrato i servizi della Commissione in diverse occasioni dopo tale comunicazione, è solo nel febbraio 2005, a seguito dell’invio da parte della Commissione dell’addendum, che essa e la Universal hanno informato l’istituzione della comunicazione effettuata dal legale esterno della Universal il 2 aprile 2002 (v. punto 454 della decisione impugnata). Nel suo ricorso la Deltafina conferma anzi esplicitamente tale circostanza.
punto 142
La Commissione è quindi venuta a conoscenza della comunicazione effettuata dal legale esterno della Universal soltanto dopo quasi tre anni dalla stessa. La circostanza che la Commissione non sia stata tempestivamente informata di tale comunicazione è esplicitamente menzionata al punto 459 in fine della decisione impugnata.
punto 143
Orbene, la Deltafina, avendo presentato una richiesta di immunità il 19 febbraio 2002 e avendo ottenuto, il 6 marzo 2002, il riconoscimento da parte della Commissione dello status procedurale dell’immunità condizionata, era tenuta — per poter beneficiare, alla fine del procedimento amministrativo, dell’immunità definitiva — ad osservare appieno gli obblighi di cui al punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, segnatamente, l’obbligo di collaborazione piena, permanente e tempestiva di cui al punto 11, lett. a), di detta comunicazione.
punto 144
Come ricordato ai precedenti punti 127, 128 e 131, risulta da costante giurisprudenza che solo quando il comportamento dell’impresa che ha chiesto di beneficiare del trattamento favorevole previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 dimostra uno spirito di collaborazione effettiva detta impresa può beneficiare di un siffatto trattamento favorevole. Inoltre, ai sensi di tale giurisprudenza, qualora un’impresa fornisca alla Commissione un resoconto dei fatti incompleto o inesatto, il suo comportamento non può essere considerato indice di uno spirito di collaborazione effettiva.
punto 145
Nel caso di specie, è accertato che la Deltafina ha omesso di informare la Commissione riguardo a circostanze rilevanti per l’indagine, ossia riguardo alla circostanza che il suo presidente aveva rivelato, nel corso della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, che essa aveva presentato la richiesta di immunità e che il legale esterno della Universal, sua società capogruppo, aveva fatto lo stesso nei confronti delle società capogruppo di alcuni dei suoi concorrenti il 2 aprile 2002. È altresì accertato che, per oltre due anni, la Commissione non ha avuto conoscenza di tali circostanze rilevanti per l’indagine.
punto 146
Dalla decisione impugnata e dal fascicolo emerge inoltre che la questione della necessità di mantenere segreta la presentazione della richiesta di immunità al fine di non allertare i concorrenti e di non compromettere l’efficacia degli accertamenti era stata esplicitamente discussa tra le parti in occasione dei contatti intercorsi nell’ambito del programma di clemenza e, in particolare, nel corso della riunione del 14 marzo 2002 (v. punti 8 e 47-49 supra, nonché i verbali di tale riunione menzionati ai punti 413-415 della decisione impugnata e prodotti dalla Deltafina). In particolare, da tali documenti risulta che la Commissione aveva esplicitamente chiesto alla Deltafina di mantenere segreta la richiesta di immunità in considerazione della sua intenzione di effettuare gli accertamenti. La Deltafina era stata quindi sensibilizzata sul fatto che un’eventuale divulgazione della richiesta di immunità sarebbe stata considerata come una circostanza rilevante che poteva influenzare, perlomeno potenzialmente, il corretto svolgimento dell’indagine e la capacità della Commissione di accertare, verificare e sanzionare in maniera efficace l’intesa in questione.
punto 147
È peraltro innegabile che, in quel determinato momento, un’eventuale divulgazione della richiesta di immunità fosse percepita tanto dalla Deltafina quanto dalla Commissione come una circostanza che, perlomeno potenzialmente, poteva incidere negativamente sull’indagine. Ciò è confermato, da un lato, dalla circostanza che la stessa Deltafina riteneva necessario mantenere la massima riservatezza in merito alla richiesta di immunità (v. supra, punto 50 in fine), il che dimostra che essa era consapevole dei possibili effetti negativi della rivelazione di tale informazione, e, dall’altro, dalla circostanza che essa stessa sostiene di aver accettato un onere più gravoso a causa dell’impossibilità di mantenere segreta la sua collaborazione (v. punto 92 supra e punto 163 infra), il che dimostra che essa era d’accordo sul fatto che la rivelazione di tale informazione costituiva un problema che richiedeva l’elaborazione di una soluzione per porvi rimedio. La Deltafina non può pertanto sostenere che non sapeva che il mantenimento della riservatezza della richiesta di immunità era considerato un elemento importante per il buon esito dell’indagine.
punto 148
Alla luce di tali circostanze, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, un comportamento dimostrante uno spirito di collaborazione effettiva avrebbe richiesto che la Deltafina informasse tempestivamente la Commissione del fatto che la sua richiesta di immunità era stata rivelata.
punto 149
Orbene, avendo omesso di informare la Commissione delle rivelazioni della richiesta di immunità effettuate il 2 e 4 aprile 2002, sebbene tali fatti potessero, perlomeno potenzialmente, incidere sul corretto svolgimento dell’indagine, la Deltafina non può affermare che il suo comportamento ha dimostrato una collaborazione effettiva da parte sua conforme alla giurisprudenza menzionata ai punti 127, 128 e 131 della presente sentenza e che, quindi, essa non ha violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 a cui essa era assoggettata in qualità di richiedente l’immunità.
punto 150
Gli argomenti specifici dedotti dalla Deltafina nell’ambito dei suoi primi tre motivi di ricorso non possono rimettere in causa tale conclusione.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › A — Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla Deltafina › 2. Giudizio del Tribunale › d) Sugli argomenti specifici dedotti dalla Deltafina relativi ad errori che viziano la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non le ha concesso l’immunità definitiva › Sull’argomento secondo cui la Commissione aveva accettato che la Deltafina rendesse nota la sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI
punto 151
Occorre anzitutto esaminare l’argomento della Deltafina, sollevato nell’ambito del secondo motivo, secondo il quale la Commissione sapeva che la Deltafina avrebbe rivelato, in occasione dell’imminente riunione dell’APTI, l’avvenuta presentazione di una sua richiesta di immunità e aveva accettato tale circostanza. Nel ricorso la Deltafina sostiene infatti di non aver informato la Commissione di tale rivelazione dal momento che essa l’aveva già informata in precedenza, nel corso della riunione del 14 marzo 2002, circa l’impossibilità di non effettuare detta rivelazione alla riunione dell’APTI. I servizi della Commissione sarebbero stati quindi informati del fatto che la Deltafina avrebbe fatto tale rivelazione nel corso di tale riunione.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › A — Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla Deltafina › 2. Giudizio del Tribunale › d) Sugli argomenti specifici dedotti dalla Deltafina relativi ad errori che viziano la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non le ha concesso l’immunità definitiva › Sull’argomento secondo cui la Commissione aveva accettato che la Deltafina rendesse nota la sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI › — Sulla presunta informazione preventiva della Commissione
punto 152
A tal riguardo, occorre rilevare che né dalla decisione impugnata né dagli atti acquisiti al fascicolo risulta che la Deltafina abbia preventivamente informato la Commissione in maniera esplicita e chiara del fatto che, durante l’imminente riunione dell’APTI, uno dei suoi rappresentanti avrebbe effettuato una rivelazione spontanea della sua richiesta di immunità, come ha fatto il presidente della Deltafina il 4 aprile 2002.
punto 153
Così, né il verbale della riunione del 14 marzo 2002 redatto dai servizi della Commissione né gli appunti presi da uno dei rappresentanti della Universal durante detta riunione si riferiscono alla circostanza che, nel corso della stessa, la Deltafina abbia esplicitamente informato la Commissione del fatto che avrebbe effettuato tale rivelazione (v. punti 413-415 della decisione impugnata).
punto 154
Vero è che, nel corso di tale riunione, la Deltafina ha dedotto quattro ragioni per le quali riteneva che le fosse impossibile mantenere segreta la sua richiesta di immunità per un altro mese, una delle quali era l’imminente riunione dell’APTI. Tuttavia, dal verbale di tale riunione redatto dallo stesso rappresentante della Universal risulta che la Deltafina si era limitata a sottolineare le sue difficoltà a mantenere segreta la sua richiesta di immunità, in quanto un suo comportamento durante l’imminente riunione dell’APTI che fosse diverso rispetto a quello adottato nel corso delle precedenti riunioni avrebbe potuto destare sospetti tra i suoi concorrenti in merito alla presentazione di una richiesta di immunità (v., in particolare, punto 415 della decisione impugnata). La Deltafina non aveva invece affatto accennato all’intenzione di rendere nota spontaneamente la sua richiesta di immunità.
punto 155
Peraltro, in risposta a un quesito posto dal Tribunale nel corso dell’udienza, la stessa Deltafina ha ammesso, in sostanza, che, nel corso della riunione del 14 marzo 2002 con i servizi della Commissione, essa non aveva informato questi ultimi in maniera esplicita della sua intenzione di rendere nota spontaneamente la sua richiesta di immunità nel corso dell’imminente riunione dell’APTI.
punto 156
Inoltre, da nessun atto acquisito al fascicolo risulta che, in un’altra occasione, la Deltafina abbia informato previamente ed esplicitamente la Commissione del fatto che avrebbe effettuato una tale rivelazione spontanea.
punto 157
In particolare, non può essere accolto l’argomento della Deltafina secondo il quale essa aveva informato la Commissione del fatto che avrebbe reso nota la sua richiesta di immunità durante una conversazione telefonica intercorsa tra il funzionario incaricato della pratica e i rappresentanti della Deltafina il 22 marzo 2002, vale a dire una decina di giorni prima della rivelazione del 4 aprile 2002 (v. punti 10 e 91 supra).
punto 158
Risulta infatti dalla sintesi del contenuto di tale conversazione telefonica, redatta da uno degli avvocati della Deltafina a fini interni, che, nel corso della stessa, i rappresentanti della Deltafina avrebbero «accennato» al fatto che la riunione dell’APTI sarebbe avvenuta di lì a poco e che, pertanto, la «tenuta confidenzialità era conseguentemente alla fine». Orbene, è giocoforza constatare che un siffatto «accenno» non costituisce un’informazione preventiva, esplicita e chiara, del fatto che il presidente della Deltafina avrebbe spontaneamente rivelato, durante l’imminente riunione dell’APTI, l’esistenza della richiesta di immunità. La Deltafina non può dunque validamente dedurre dal fatto che il funzionario incaricato della pratica aveva risposto a tale «accenno» che «il punto era stato sufficientemente toccato a Bruxelles e che gli era chiaro» che la Commissione avesse accettato che la Deltafina avrebbe spontaneamente rivelato l’esistenza della richiesta di immunità. Tale valutazione è confermata d’altronde dalla sintesi del contenuto della medesima conversazione telefonica redatta dalla Commissione a fini interni, da cui risulta soltanto che durante tale conversazione la discussione sulla possibilità di mantenere segreta la richiesta di immunità aveva riguardato, proprio come nel corso della riunione del 14 marzo 2002, il rischio che durante l’imminente riunione dell’APTI gli altri membri dell’intesa comprendessero che la Deltafina collaborava con la Commissione.
punto 159
Per di più, in udienza, il funzionario incaricato della pratica che aveva partecipato sia alla riunione del 14 marzo 2002 sia alla conversazione telefonica del 22 marzo 2002, ha affermato di non aver mai capito che la Deltafina intendesse effettuare una dichiarazione spontanea durante la riunione imminente dell’APTI e che, se la Commissione avesse compreso che tale era l’intenzione della Deltafina, essa non avrebbe prestato il suo consenso, circostanza che risulta del resto dal punto 449 della decisione impugnata. Neppure la dichiarazione dello stesso funzionario durante l’audizione del 22 giugno 2004, menzionata dalla Deltafina (v. punto 90 supra), è in grado di suffragare il suo argomento. Infatti, non risulta assolutamente da tale dichiarazione, come invece sostiene la Deltafina, che il funzionario in parola avrebbe accettato che si procedesse a una rivelazione spontanea della richiesta di immunità.
punto 160
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si deve constatare che la Deltafina non è riuscita a dimostrare di aver debitamente informato previamente la Commissione in merito al fatto che avrebbe spontaneamente reso nota la richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002. Ne deriva che la Commissione, non essendo al corrente dell’intenzione della Deltafina di effettuare una tale divulgazione spontanea, non poteva averla preventivamente accettata o autorizzata. Di conseguenza, l’argomento della Deltafina vertente sul fatto che la Commissione sapeva che essa avrebbe reso nota la richiesta di immunità nel corso della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002 deve essere respinto.
punto 161
La Deltafina, tuttavia, afferma altresì che i due documenti relativi alla riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, a cui la Dimon Italia ha fatto riferimento nel corso dell’audizione del 22 giugno 2004 per segnalare alla Commissione il fatto che la Deltafina aveva rivelato la sua richiesta di immunità, erano già stati acquisiti al fascicolo sin dalla data degli accertamenti effettuati dalla Commissione nei locali della Dimon Italia.
punto 162
A tal riguardo, occorre constatare che tali due documenti sono semplici appunti manoscritti, non facilmente comprensibili, che riportano alcune dichiarazioni rese durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, ma che non consentono di stabilirne l’autore. La Deltafina non può pertanto contestare alla Commissione di non essersi accorta, sulla base di tali appunti, del fatto che il suo presidente avesse reso nota la sua richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002. In ogni caso, il fatto che la Commissione non si sia accorta dell’esistenza di documenti attestanti tale divulgazione non può affatto supplire alla sua mancata informazione e giustificare un comportamento che configura una violazione dell’obbligo di collaborazione.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › A — Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla Deltafina › 2. Giudizio del Tribunale › d) Sugli argomenti specifici dedotti dalla Deltafina relativi ad errori che viziano la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non le ha concesso l’immunità definitiva › Sull’argomento secondo cui la Commissione aveva accettato che la Deltafina rendesse nota la sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI › — Sull’asserito accordo vertente sull’inevitabilità della divulgazione
punto 163
La Deltafina sostiene che, durante la riunione del 14 marzo 2002, in occasione della quale dovevano essere definite le «regole del gioco», vale a dire le modalità della sua cooperazione, essa aveva concluso una sorta di accordo con la Commissione. In base a tale accordo, da un lato, la Commissione avrebbe accettato che, tenuto conto delle quattro circostanze menzionate al precedente punto 86, sarebbe stato impossibile per la Deltafina mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità, e che, quindi, la rivelazione di tale informazione sarebbe stata inevitabile. Dall’altro, a fronte del riconoscimento dell’inevitabilità di tale rivelazione, la Deltafina avrebbe accettato un onere più gravoso impegnandosi a fornire prove il più rapidamente possibile. La Deltafina avrebbe pertanto osservato il suo obbligo di collaborazione, dal momento che avrebbe fornito le informazioni supplementari richieste dalla Commissione.
punto 164
A tal riguardo, occorre osservare che, anche ammettendo che la tesi della Deltafina fosse provata, essa non è tale da inficiare la conclusione secondo la quale, avendo omesso di informare la Commissione delle rivelazioni della richiesta di immunità, la Deltafina ha violato il suo obbligo di collaborazione e, pertanto, la Commissione poteva legittimamente rifiutarsi di concederle l’immunità definitiva (v. punto 149 supra).
punto 165
Infatti, quand’anche, durante la riunione del 14 marzo 2002, la Commissione avesse accettato che, a causa delle circostanze menzionate al punto 86 della presente sentenza, era impossibile per la Deltafina mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità, il che, peraltro, è contestato dalla Commissione, tale circostanza non incide sulla constatazione che, nell’ambito di una condotta che dimostri uno spirito di collaborazione effettiva, spettava alla Deltafina informare tempestivamente la Commissione dell’avvenuta divulgazione della richiesta di immunità (v. punti 145-149 supra).
punto 166
Lo stesso dicasi nel caso in cui la Deltafina fosse stata effettivamente obbligata a rendere nota la sua richiesta di immunità per una delle ragioni da essa dedotte nel corso del procedimento amministrativo e, in particolare, nel caso in cui si fosse effettivamente trovata, come sostenuto dalla stessa, in una situazione talmente «impellente» da rendere necessaria la rivelazione di tale circostanza, mossa dalla legittima preoccupazione di non violare il suo obbligo di cessare l’infrazione previsto dal punto 11, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. In qualità di richiedente l’immunità, la Deltafina continuava infatti ad essere soggetta all’obbligo di collaborazione, così come esplicitato ai punti 123-134 della presente sentenza, che le imponeva di informare tempestivamente la Commissione delle avvenute divulgazioni.
punto 167
Del pari, anche supponendo che sia vera la circostanza invocata dalla Deltafina, secondo la quale essa si sarebbe attenuta alla «seconda migliore alternativa», che essa sostiene aver concordato con la Commissione nel tentativo di attenuare gli effetti negativi della divulgazione, fornendo le informazioni richieste dalla Commissione, neppure tale circostanza avrebbe potuto liberare la Deltafina dal suo obbligo di informare tempestivamente la Commissione delle avvenute divulgazioni della sua richiesta di immunità.
punto 168
Per quanto riguarda il richiamo ai programmi di clemenza nel diritto degli Stati Uniti e degli altri paesi dell’Unione, è sufficiente rilevare che esso non è pertinente, atteso che la posizione adottata da tali diritti non può prevalere su quella seguita dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T-191/98, e da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II-3275, punto 1407). Per quanto attiene, infine, agli argomenti che la Deltafina trae dalla nuova comunicazione sulla cooperazione del 2006, è sufficiente constatare che quest’ultima non era applicabile ai fatti all’origine della presente controversia (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 giugno 2010, causa C-413/08 P, Lafarge/Commissione, Racc. pag. I-5361, punto 108).
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › A — Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla Deltafina › 2. Giudizio del Tribunale › d) Sugli argomenti specifici dedotti dalla Deltafina relativi ad errori che viziano la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non le ha concesso l’immunità definitiva › Sulla conoscenza dell’indagine e sull’assenza di conseguenze sull’indagine
punto 169
Nell’ambito del suo primo motivo, la Deltafina afferma che la decisione di non concederle l’immunità è fondata su un errore, in quanto poggerebbe sulla premessa di fatto erronea secondo cui gli altri membri dell’intesa non erano a conoscenza dell’indagine della Commissione riguardante il mercato italiano del tabacco greggio. Tale argomento non è neppure esso idoneo a rimettere in discussione la valutazione, formulata al punto 149 della presente sentenza, secondo la quale la Deltafina ha violato il suo obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Infatti, anche supponendo che sia provato il fatto che gli altri membri dell’intesa fossero al corrente dell’esistenza dell’indagine della Commissione, tale circostanza non dispensava la Deltafina dal suo obbligo di collaborazione che le imponeva di informare tempestivamente la Commissione delle due divulgazioni della richiesta di immunità menzionate ai punti 137 e 140 supra. L’accertamento della violazione dell’obbligo di collaborazione è infatti indipendente dal fatto che i concorrenti della Deltafina fossero o meno a conoscenza dell’esistenza dell’indagine.
punto 170
Nell’ambito del suo terzo motivo, la Deltafina afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha ritenuto che le divulgazioni della richiesta di immunità abbiano compromesso l’indagine. Tuttavia, neppure tale argomento può rimettere in discussione la constatazione della violazione da parte della Deltafina del suo obbligo di collaborazione. Infatti, quand’anche le due divulgazioni summenzionate non avessero prodotto alcun effetto negativo sull’indagine, circostanza questa che peraltro non risulta provata, ciò non può giustificare a posteriori il fatto che la Deltafina abbia omesso di informare la Commissione di tali divulgazioni, sebbene essa sapesse, come risulta dai punti 146 e 147 della presente sentenza, per averne esplicitamente discusso con la Commissione, che un’eventuale divulgazione della richiesta di immunità era considerata una circostanza che poteva avere un effetto negativo sull’indagine (v. punti 133 e 134 supra).
punto 171
Infine, occorre anche respingere l’argomento, sollevato nell’ambito del primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente trascurato la distinzione tra il punto 8, lett. a) e b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Infatti, innanzitutto, non risulta affatto dalla citata comunicazione, come sostenuto dalla Deltafina, che solo nell’ipotesi di cui al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sarebbero necessari accertamenti a sorpresa, mentre nel caso di cui al medesimo punto, lett. b), la Commissione non sarebbe obbligata ad effettuare siffatti accertamenti. In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che, anche se la Commissione dispone già di indizi, o addirittura di elementi di prova relativi all’esistenza di un’infrazione, come nel caso della richiesta di immunità di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione può a buon diritto ritenere necessario ordinare accertamenti ulteriori che le permettano di meglio valutare la violazione, la sua durata o la cerchia delle imprese che vi sono coinvolte (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 ottobre 2002, causa C-94/00, Roquette Frères, Racc. pag. I-9011, punto 78).
punto 172
Pertanto, gli argomenti addotti nell’ambito del primo e del terzo motivo devono essere respinti.
punto 173
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si deve concludere che la Commissione non è incorsa in errore non concedendo alla Deltafina l’immunità definitiva nella decisione impugnata sulla base della considerazione che la stessa aveva violato il suo obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › A — Sui primi tre motivi, vertenti su errori manifesti che hanno determinato la mancata concessione dell’immunità definitiva alla Deltafina › 2. Giudizio del Tribunale › e) Sulla censura relativa al fatto che la Deltafina non ha presentato la propria richiesta di trattamento favorevole di concerto con i suoi principali concorrenti
punto 174
Nell’ambito del suo secondo motivo, la Deltafina afferma infine che la decisione impugnata è viziata da un errore di valutazione in quanto l’iniziale comprensione asseritamente errata da parte della Commissione del suo comportamento, esposta ai punti 57 e 60 della comunicazione degli addebiti, avrebbe influenzato le conclusioni esposte nella decisione impugnata.
punto 175
A tal riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che non risulta né dalle affermazioni contenute ai punti 57 e 60 dell’addendum né da altri punti dello stesso che la Commissione in tale documento si sia fondata sulla premessa secondo cui la Deltafina, la Dimon Italia e la Transcatab avevano programmato congiuntamente il loro comportamento per la presentazione delle richieste di immunità. Quanto alla frase, citata dalla Deltafina, contenuta al punto 57 dell’addendum, è giocoforza constatare che essa ha un carattere meramente ipotetico. Per quanto riguarda la frase contenuta al punto 60 dell’addendum, nella quale la Commissione aveva qualificato come «fraudolento» il comportamento della Deltafina, essa fa riferimento non già alle considerazioni formulate al punto 57 del medesimo documento, bensì alla violazione degli obblighi derivanti dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. L’argomento della Deltafina si fonda quindi su un’erronea interpretazione dell’addendum.
punto 176
Si deve rilevare, in secondo luogo, che, purché la decisione rispetti i diritti della difesa delle parti, non ponendo a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prendendo in considerazione solo fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista, la Commissione può apportare nella decisione modifiche agli argomenti contenuti nella comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 gennaio 2007, causa T-340/03, France Télécom/Commissione, Racc. pag. II-107, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).
punto 177
Al riguardo, si deve necessariamente constatare che, in tale contesto, la Deltafina non ha affatto dedotto una violazione dei suoi diritti della difesa e che, in ogni caso, come essa stessa ha ammesso nelle sue memorie, le affermazioni a cui essa si riferisce con tale argomento non sono state riprese nella decisione impugnata.
punto 178
Del resto, la Deltafina non spiega concretamente in che senso le affermazioni contenute nell’addendum vizierebbero la decisione impugnata. Essa si limita ad affermare che vi sarebbero tracce di tali affermazioni nella decisione impugnata e che sembrerebbe che l’iniziale comprensione errata da parte della Commissione del suo comportamento abbia influenzato le conclusioni formulate nella decisione impugnata.
punto 179
A tal proposito, da un lato, non risulta affatto dalla decisione impugnata che la decisione della Commissione di non concedere l’immunità alla Deltafina si sia fondata sulla premessa secondo cui il comportamento di quest’ultima sarebbe stato fraudolento per aver presentato la sua richiesta di trattamento favorevole di concerto con i suoi principali concorrenti. Al contrario, la decisione della Commissione di non concedere l’immunità alla Deltafina è basata sulla constatazione che la Deltafina non aveva rispettato una delle condizioni di cui al punto 11 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, avendo la stessa violato il suo obbligo di collaborazione ai sensi della citata comunicazione.
punto 180
Dall’altro lato, e più in generale, la semplice allusione ad argomentazioni e affermazioni contenute in un addendum alla comunicazione degli addebiti non riprese nella decisione impugnata non può rimettere in discussione la validità di quest’ultima, se non è accertato in quale misura la decisione impugnata sia viziata dal ragionamento iniziale erroneo. Orbene, è giocoforza constatare che asserzioni generiche quali quelle addotte dalla Deltafina non sono idonee a rimettere in discussione la validità della decisione impugnata.
punto 181
Alla luce di tali considerazioni, anche tale censura deve essere respinta.
punto 182
Sulla scorta di tutto quanto precede, i primi tre motivi devono essere integralmente respinti.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › B — Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, del principio di buona amministrazione e del principio di proporzionalità › 1. Argomenti delle parti
punto 183
Nell’ambito del suo quarto motivo, la Deltafina solleva tre censure.
punto 184
In primo luogo, essa afferma che la revoca da parte della Commissione del beneficio dell’immunità condizionata, che la stessa le aveva concesso, viola il principio della tutela del legittimo affidamento. Essa fa riferimento a tal riguardo al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 185
La Deltafina sostiene che la Commissione non avrebbe potuto revocare l’immunità, senza prima informarla in maniera chiara del fatto che la divulgazione della sua richiesta di immunità durante la riunione dell’APTI sarebbe stata considerata alla stregua di una violazione dell’obbligo di collaborazione. Né la comunicazione sulla cooperazione del 2002, né la lettera del 6 marzo 2002, con la quale la Commissione ha concesso alla Deltafina l’immunità condizionata, menzionerebbero l’obbligo di mantenere la riservatezza della richiesta di immunità. In tale contesto, la Deltafina non avrebbe potuto ragionevolmente attendersi che la comunicazione della propria richiesta di trattamento favorevole avrebbe comportato la perdita dell’immunità. Peraltro, lo stesso funzionario incaricato della pratica avrebbe ammesso, nel corso dell’audizione del 22 giugno 2004, di non sapere se sussistesse un siffatto obbligo per l’impresa che ha richiesto l’immunità.
punto 186
Peraltro, la Commissione avrebbe concesso l’immunità condizionata alla Deltafina sulla base del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e avrebbe riconosciuto che gli elementi probatori forniti dalla Deltafina erano di un livello tale da permetterle di constatare l’esistenza di un’infrazione senza dover effettuare accertamenti. La Deltafina afferma dunque di non aver potuto prevedere la perdita del diritto all’immunità in conseguenza del pregiudizio causato alla capacità della Commissione di effettuare gli accertamenti.
punto 187
Inoltre, la Deltafina afferma altresì di aver informato prontamente la Commissione delle difficoltà di mantenere la riservatezza in merito alla sua richiesta di immunità e di aver adempiuto l’obbligo «ancora più pregnante» (higher burden) che le aveva attribuito la Commissione, fornendo a quest’ultima consistenti prove aggiuntive. Sarebbe solo dopo la dichiarazione della Dimon Italia durante l’audizione del 22 giugno 2004 che la Commissione ha repentinamente modificato la propria posizione e ha inflitto l’ammenda più alta alla Deltafina.
punto 188
In secondo luogo, la Deltafina afferma che la revoca da parte della Commissione dell’immunità condizionata che essa le aveva concesso è contraria al principio di buona amministrazione, in quanto, pur essendo stata preavvertita dalla Deltafina che questa avrebbe rivelato l’avvenuta presentazione della sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI, la Commissione non l’avrebbe informata in maniera chiara che tale comunicazione avrebbe comportato la perdita della sua immunità.
punto 189
In terzo luogo, la Deltafina adduce che la revoca da parte della Commissione dell’immunità che la stessa le aveva concesso è altresì contraria al principio di proporzionalità, atteso che, in considerazione delle particolari circostanze del caso di specie, l’ammenda che le è stata inflitta — la più elevata tra quelle inflitte dalla decisione, vale a dire EUR 30 milioni — sarebbe del tutto sproporzionata.
Sentenza › In diritto › I — Sui motivi dedotti in via principale › B — Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, del principio di buona amministrazione e del principio di proporzionalità › 2. Giudizio del Tribunale
punto 190
Per quanto riguarda la prima censura della Deltafina, occorre ricordare, anzitutto, che il principio della tutela del legittimo affidamento rientra tra i principi fondamentali dell’Unione (sentenza della Corte 5 maggio 1981, causa 112/80, Dürbeck, Racc. pag. 1095, punto 48). Secondo la giurisprudenza, il diritto di avvalersi di tale principio presuppone che siano soddisfatte tre condizioni. In primo luogo, rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali rassicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte rassicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del Tribunale 4 febbraio 2009, causa T-145/06, Omya/Commissione, Racc. pag. II-145, punto 117 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 2009, causa T-13/03, Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione, Racc. pag. II-947, punto 203 e la giurisprudenza ivi citata).
punto 191
Nel caso di specie, la prima condizione prevista dalla giurisprudenza non è manifestamente soddisfatta. La Deltafina non può infatti far valere alcuna rassicurazione precisa, incondizionata e concordante in merito al fatto che essa avrebbe ottenuto l’immunità definitiva al termine del procedimento amministrativo.
punto 192
A tal proposito, si deve anzitutto osservare che, come è stato rilevato al punto 117 della presente sentenza, conformemente al punto 19 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, è solo nel momento in cui adotta la decisione definitiva che la Commissione valuta se le condizioni di cui al punto 11 della citata comunicazione siano soddisfatte. Ne deriva che, nella fase procedurale precedente all’adozione della decisione definitiva, la Commissione non poteva fornire alcuna rassicurazione precisa alla Deltafina quanto al beneficio dell’immunità definitiva (v., in tal senso, relativamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenza della Corte 9 luglio 2009, causa C-511/06 P, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. I-5843, punto 118).
punto 193
Si deve poi rilevare che la Commissione non è tenuta ad informare i richiedenti l’immunità circa il loro dovere di rispettare gli obblighi derivanti dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, segnatamente, l’obbligo di collaborazione, dal momento che la stessa comunicazione illustra chiaramente le conseguenze di una siffatta violazione.
punto 194
Risulta infatti dal punto 30 della citata comunicazione che, se, in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo, viene meno una qualunque delle condizioni previste nella comunicazione, l’impresa interessata può non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ivi previsto. Non vi era quindi alcun obbligo per la Commissione di segnalare alla Deltafina quali conseguenze avrebbe avuto nei suoi confronti una violazione dell’obbligo di collaborazione previsto dal punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. La Deltafina non può dunque affermare che la Commissione è incorsa in errore a tal riguardo.
punto 195
Inoltre, è giocoforza constatare che la Commissione ha esplicitamente avvertito la Deltafina del fatto che la concessione dell’immunità era subordinata al rispetto delle condizioni cumulative di cui al punto 11 della citata comunicazione. Tale avvertimento risultava non soltanto dal citato punto 30 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che la Deltafina, quale richiedente l’immunità, doveva conoscere, ma altresì, in modo esplicito dalla decisione inviata alla Deltafina il 6 marzo 2002 con cui la Commissione le aveva riconosciuto lo status dell’immunità condizionata (v. punto 7 supra). Al punto 6 di detta decisione, la Commissione ha infatti informato esplicitamente la Deltafina che «l’inottemperanza alle condizioni menzionate [al punto 11,] lett. a)-c), in qualunque fase del procedimento amministrativo può comportare la perdita di ogni trattamento favorevole».
punto 196
Orbene, come è stato rilevato ai punti 149 e 173 della presente sentenza, la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere che il comportamento della Deltafina non potesse essere considerato indice di uno spirito di collaborazione effettiva e che, di conseguenza, essa avesse violato l’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 197
Nel caso di specie, quindi, benché l’immunità condizionata sia stata inizialmente concessa alla Deltafina, successivamente quest’ultima non ha più soddisfatto una delle condizioni previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la concessione dell’immunità definitiva. Di conseguenza, essa poteva non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ai sensi del punto 30 della citata comunicazione. Alla luce di tali circostanze, la Deltafina non può sostenere che essa poteva trarre un legittimo affidamento dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002.
punto 198
Inoltre, la Deltafina non può neppure dedurre una lesione del suo legittimo affidamento basandosi sul fatto che si era attenuta alla «seconda migliore alternativa» concordata con la Commissione fornendo a quest’ultima prove complementari. Infatti, come è stato rilevato al precedente punto 167, quand’anche tale circostanza risultasse accertata, essa non poteva liberare la Deltafina dall’obbligo ad essa incombente di informare la Commissione del fatto che la sua richiesta di immunità era stata resa nota. Pertanto, non avendo prontamente informato la Commissione di tali circostanze, la Deltafina, al termine del procedimento, non soddisfaceva una delle condizioni previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la concessione dell’immunità definitiva, di modo che la Commissione aveva il diritto, se non anche l’obbligo, di non concederle l’immunità definitiva.
punto 199
Risulta infine dal precedente punto 171 che la Deltafina non poteva trarre alcun particolare legittimo affidamento dal fatto che lo status procedurale dell’immunità condizionata le era stato concesso sulla base del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e non già sulla base del punto 8, lett. a), della citata comunicazione.
punto 200
Consegue da tutte le considerazioni che precedono che la censura relativa a una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento deve essere respinta.
punto 201
Per quanto riguarda la seconda censura, riguardante l’asserita violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione, pur essendo stata preavvertita dalla Deltafina che quest’ultima avrebbe reso nota l’avvenuta presentazione della sua richiesta di immunità in occasione della riunione dell’APTI, non l’avrebbe informata in maniera chiara che tale comunicazione avrebbe comportato la perdita della sua immunità, occorre rilevare, senza nemmeno pronunciarsi sulla pertinenza in tale contesto del riferimento al principio di buona amministrazione, che essa si fonda su premesse erronee. Infatti, da un lato, si è accertato che, durante i contatti intercorsi tra la Commissione e la Deltafina prima della riunione dell’APTI del 4 aprile 2002, la Deltafina non ha affatto informato la Commissione del fatto che essa avrebbe rivelato spontaneamente e volontariamente l’avvenuta presentazione della richiesta di immunità durante tale riunione (v. punti 152-160 supra). Dall’altro lato, è stato altresì rilevato ai punti 193 e 194 della presente sentenza che la Commissione non era obbligata a informare la Deltafina delle conseguenze di un’eventuale violazione del suo obbligo di collaborazione.
punto 202
Ne consegue che deve essere respinta la censura relativa a una violazione del principio di buona amministrazione.
punto 203
Per quanto riguarda la terza censura, relativa alla violazione del principio di proporzionalità, occorre ricordare che tale principio esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure idonee, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-2265, punto 96, e sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-30/05, Prym e Prym Consumer/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 223).
punto 204
La Deltafina afferma che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Commissione ha violato tale principio non concedendole l’immunità.
punto 205
Tuttavia, a tal riguardo, si deve rilevare che, nella logica del programma di clemenza, quale esposta ai precedenti punti 103 e segg., la concessione dell’immunità totale dalle ammende, che costituisce un’eccezione totale al principio della responsabilità personale dell’impresa per le violazioni delle norme in materia di concorrenza, trova la sua giustificazione nella collaborazione dell’impresa che agevola il compito della Commissione consistente nell’accertare e sanzionare le violazioni di dette norme. È soltanto in cambio di una collaborazione effettiva, piena e tempestiva che la Commissione concede l’immunità totale dalle ammende. La concessione dell’immunità totale al termine del procedimento amministrativo è quindi condizionata al rispetto dell’obbligo di collaborazione di cui al punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. punti 116 e 117 supra).
punto 206
Ciò premesso, non è affatto sproporzionato prevedere, come indicato al punto 30 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che, se in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo viene meno una delle condizioni previste in tale comunicazione, l’impresa interessata potrebbe non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ivi previsto. Infatti, se l’impresa che ha chiesto la concessione del trattamento favorevole potesse non rispettare le condizioni previste, e in particolare l’obbligo di collaborazione, senza rischiare di perdere il beneficio di tale trattamento, il fondamento e gli obiettivi del programma di clemenza sarebbero rimessi in discussione.
punto 207
Ciò considerato, dal momento che si è accertato che, nel caso di specie, la Commissione non è incorsa in errore nel constatare una violazione da parte della Deltafina dell’obbligo di collaborazione a cui era soggetta ai sensi del punto 11, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Deltafina non può sostenere che, non concedendole l’immunità totale al termine del procedimento amministrativo, la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità.
punto 208
Per quanto riguarda il riferimento al carattere sproporzionato dell’ammenda alla luce delle circostanze del caso di specie, la Deltafina ha sollevato tale censura nell’ambito del quinto e del settimo motivo. Occorre quindi esaminare detta censura in occasione dell’esame di tali motivi di ricorso.
punto 209
Alla luce delle considerazioni che precedono, il quarto motivo deve essere integralmente respinto.
Sentenza › In diritto › II — Sui motivi dedotti in subordine › A — Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazione
punto 210
Con il suo quinto motivo, che si articola in tre capi, la Deltafina solleva varie censure dirette a sostenere che l’importo di base di EUR 25 milioni, fissato dalla Commissione, sarebbe palesemente eccessivo e sproporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione. La Deltafina chiede quindi al Tribunale di fissare un nuovo importo dell’ammenda.
punto 211
Occorre anzitutto rilevare che la Deltafina contesta formalmente l’«importo di base» dell’ammenda, che corrisponde, conformemente al punto 1 B, quarto comma, degli orientamenti, alla somma degli importi determinati in funzione della gravità e della durata dell’infrazione. Emerge tuttavia dalla sua argomentazione che l’importo dell’ammenda contestato è quello determinato in funzione della gravità dell’infrazione, di modo che l’importo di cui trattasi nell’ambito di tale motivo è l’importo di partenza dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T-161/05, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II-3555, punto 107).
Sentenza › In diritto › II — Sui motivi dedotti in subordine › A — Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazione › 1. Considerazioni generali
punto 212
Occorre anzitutto ricordare i principi generali che disciplinano la determinazione dell’importo delle ammende, e più in particolare la valutazione della gravità dell’infrazione, nonché il principio di proporzionalità in materia di ammende.
punto 213
L’art. 81, n. 1, lett. a) e b), CE dichiara espressamente incompatibili con il mercato comune gli accordi e le pratiche concordate che consistono nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, o nel limitare o controllare la produzione o gli sbocchi. Le infrazioni di questo tipo, segnatamente quando si tratta di intese orizzontali, sono qualificate dalla giurisprudenza come particolarmente gravi dal momento che esse incidono direttamente sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II-347, punto 675), oppure come violazioni manifeste delle regole in materia di concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione, Racc. pag. II-1063, punto 109, e 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II-1129, punto 303).
punto 214
Ai sensi dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda da infliggere per le violazioni dell’art. 81, n. 1, CE, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.
punto 215
Secondo giurisprudenza costante, la gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o tassativo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della Corte Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 127 supra, punto 241; 3 settembre 2009, causa C-534/07 P, Prym e Prym Consumer/Commissione, Racc. pag. I-7415, punto 54, e Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 109 supra, punto 91).
punto 216
Al fine di assicurare la trasparenza e il carattere obiettivo delle sue decisioni che fissano ammende per le violazioni delle norme in materia di concorrenza, la Commissione ha adottato gli orientamenti (primo comma degli orientamenti).
punto 217
Gli orientamenti sono uno strumento volto a precisare, nel rispetto del diritto di rango superiore, i criteri che la Commissione intende applicare nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale nella determinazione delle ammende ad essa conferito dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Se è vero che gli orientamenti non costituiscono il fondamento normativo di una decisione che infligge ammende, essendo quest’ultima fondata sul regolamento n. 1/2003, essi stabiliscono tuttavia, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della determinazione dell’importo delle ammende inflitte da detta decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto delle imprese (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 127 supra, punti 209-213, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, Racc. pag. II-5169, punti 219 e 223).
punto 218
In tal senso, anche se gli orientamenti non possono essere qualificati come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, essi enunciano pur sempre una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire giustificazioni (v., in tal senso, sentenze della Corte Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 127 supra, punti 209 e 210, e 18 maggio 2006, causa C-397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. I-4429, punto 91).
punto 219
L’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione risultante dall’adozione degli orientamenti non è tuttavia incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per la Commissione (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II-2223, punti 246, 274 e 275). Invero, il fatto che con gli orientamenti la Commissione abbia precisato il proprio approccio nel valutare la gravità di un’infrazione non le impedisce di esaminare tale criterio in maniera globale, in funzione di tutte le circostanze pertinenti, compresi elementi che non sono espressamente menzionati negli orientamenti (sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 217 supra, punto 237).
punto 220
Secondo il metodo previsto dagli orientamenti, quale punto di partenza per il calcolo dell’importo delle ammende da infliggere alle imprese interessate la Commissione fissa un importo determinato in funzione della gravità «intrinseca» dell’infrazione. Per valutare tale gravità, occorre prendere in considerazione la natura dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo comma).
punto 221
In tale ambito, le infrazioni sono classificate in tre categorie, vale a dire le «infrazioni poco gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è compreso tra EUR 1000 e 1 milione, le «infrazioni gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è compreso tra EUR 1 milione e 20 milioni, e le «infrazioni molto gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è superiore a EUR 20 milioni (punto 1 A, secondo comma, primo-terzo trattino). Per quanto riguarda le infrazioni molto gravi, la Commissione precisa che si tratta essenzialmente di restrizioni orizzontali, quali «cartelli di prezzi» e di quote di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno, ad esempio quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali, o di abusi incontestabili di posizione dominante da parte di imprese in situazione di quasi-monopolio (punto 1 A, secondo comma, terzo trattino).
punto 222
Si deve peraltro osservare che i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione menzionati al precedente punto 220 non hanno lo stesso rilievo nell’ambito dell’esame complessivo. La natura dell’infrazione svolge un ruolo di primaria importanza, in particolare, nel caratterizzare le infrazioni «molto gravi» (sentenza Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 109 supra, punto 101, e sentenza del Tribunale 28 aprile 2010, cause riunite T-456/05 e T-457/05, Gütermann e Zwicky/Commissione, Racc. pag. II-1443, punto 137).
punto 223
Per contro, né l’impatto concreto sul mercato né l’estensione del mercato geografico sono elementi necessari per qualificare l’infrazione come molto grave nel caso di intese orizzontali dirette in particolare, come nel caso di specie, a fissare i prezzi. Infatti, se è vero che tali due criteri devono essere presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione, è altrettanto vero che si tratta di alcuni dei criteri da prendere in considerazione ai fini della valutazione globale della gravità (v., in tal senso, sentenza 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 215 supra, punti 74 e 81, e sentenze del Tribunale Raiffeisen Zentralbank Österreich/Commissione, cit. al punto 217 supra, punti 240 e 311, e 8 ottobre 2008, causa T-73/04, Carbone-Lorraine/Commissione, Racc. pag. II-2661, punto 91).
punto 224
In tal senso, secondo una giurisprudenza anch’essa ormai consolidata, risulta dagli orientamenti che le intese orizzontali miranti specificamente, come nel caso di specie, alla fissazione dei prezzi possono essere qualificate come «molto gravi» sulla sola base della loro natura, senza che la Commissione sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato (sentenza 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 215 supra, punto 75; v. altresì, in tal senso, sentenze del Tribunale 27 luglio 2005, cause riunite da T-49/02 a T-51/02, Brasserie nationale e a./Commissione, Racc. pag. II-3033, punto 178, e 25 ottobre 2005, causa T-38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II-4407, punto 150), e senza che l’estensione limitata del mercato geografico rilevante osti a una siffatta qualificazione (v., in tal senso, sentenze Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 109 supra, punto 103, e Carbone-Lorraine/Commissione, cit. al punto 223 supra, punto 91).
punto 225
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, mentre nella descrizione delle infrazioni gravi si menzionano espressamente l’incidenza sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, in quella delle infrazioni molto gravi, invece, non è menzionata alcuna condizione relativa all’impatto concreto sul mercato o alla produzione di effetti su una determinata zona geografica (sentenze Gütermann e Zwicky/Commissione, cit. al punto 222 supra, punto 137; v. altresì, in tal senso, sentenze Brasserie nationale e a./Commissione, cit. al punto 224 supra, punto 178; Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 224 supra, punto 150).
punto 226
Inoltre, sussiste un’interdipendenza tra i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione, nel senso che un livello elevato di gravità in base all’uno o all’altro di tali aspetti può compensare la minor gravità dell’infrazione sotto altri aspetti (sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 217 supra, punto 241).
punto 227
Con specifico riferimento al caso di specie, dalla decisione impugnata emerge che la Commissione ha determinato l’importo dell’ammenda inflitta ai diversi destinatari in base al metodo generale che essa si è imposta negli orientamenti, sebbene in detta decisione non faccia esplicitamente menzione di questi ultimi.
punto 228
Poiché la Deltafina, nell’ambito del presente motivo di ricorso, deduce la violazione del principio di proporzionalità, occorre altresì ricordare che, come osservato al precedente punto 203, tale principio esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi.
punto 229
Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla Commissione per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione di tale principio comporta che le ammende non debbano essere sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza debba essere proporzionato all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 203 supra, punti 223 e 224 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, il principio di proporzionalità implica che la Commissione debba fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che essa debba applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del Tribunale 27 settembre 2006, causa T-43/02, Jungbunzlauer/Commissione, Racc. pag. II-3435, punti 226-228, e 28 aprile 2010, causa T-446/05, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, Racc. pag. II-1255, punto 171).
Sentenza › In diritto › II — Sui motivi dedotti in subordine › A — Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazione › 2. Sul primo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità tenuto conto delle dimensioni ridotte del mercato e del fatturato ridotto della Deltafina › a) Argomenti delle parti
punto 230
La Deltafina asserisce che l’importo di partenza dell’ammenda sarebbe sproporzionato essendo pari al 37,1 % del valore totale degli acquisti effettuati nel mercato rilevante, vale a dire EUR 67,3 milioni, al 52,2 % del valore delle sue vendite di tabacco italiano trasformato, vale a dire EUR 47,9 milioni, e all’82,5 % dei suoi acquisti di tabacco greggio o pretrasformato, vale a dire EUR 30,2 milioni. Il primo e il terzo dato rivestirebbero un’importanza particolare poiché l’infrazione riguarda pratiche concordate di acquisto. La Deltafina osserva, inoltre, che l’importo di partenza sarebbe più elevato dell’utile totale, dedotte le imposte, da essa realizzato nel periodo 1996-2002, vale a dire EUR 23,5 milioni. Il confronto di tali cifre con quelle relative ad altre intese metterebbe in evidenza che l’importo di partenza stabilito dalla Commissione nel presente caso è eccessivamente elevato.
punto 231
La Commissione chiede che gli argomenti della Deltafina siano respinti.
Sentenza › In diritto › II — Sui motivi dedotti in subordine › A — Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazione › 2. Sul primo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità tenuto conto delle dimensioni ridotte del mercato e del fatturato ridotto della Deltafina › b) Giudizio del Tribunale
punto 232
In primo luogo, per quanto attiene alla censura relativa al carattere sproporzionato dell’ammenda rispetto al valore totale degli acquisti effettuati nel mercato rilevante, occorre osservare che non risulta né dal regolamento n. 1/2003, né dagli orientamenti che l’importo delle ammende debba essere stabilito direttamente in relazione alle dimensioni del mercato rilevante, essendo tale fattore non già un elemento obbligatorio, bensì solo uno tra più elementi pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione (sentenze della Corte 25 gennaio 2007, causa C-407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I-829, punto 132, e 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 215 supra, punto 55). Tali disposizioni, di per sé, non impongono quindi alla Commissione di tener conto delle dimensioni ridotte del mercato dei prodotti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T-322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II-3137, punto 148).
punto 233
Tuttavia, come è stato rilevato al precedente punto 215, secondo la giurisprudenza, nel valutare la gravità di un’infrazione la Commissione deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Fra tali fattori che attestano la gravità di un’infrazione non si può escludere che possano figurare, a seconda dei casi, le dimensioni del mercato del prodotto interessato (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 120, e sentenza Gütermann e Zwicky/Commissione, cit. al punto 222 supra, punto 267).
punto 234
Di conseguenza, se la dimensione del mercato può costituire un fattore da prendere in considerazione per accertare la gravità dell’infrazione, la sua importanza varia in funzione del tipo di infrazione e delle circostanze particolari dell’infrazione in questione.
punto 235
Nel caso di specie, per quanto riguarda, anzitutto, il tipo di infrazione, occorre constatare che l’intesa di cui trattasi aveva per oggetto, in particolare, la fissazione in comune dei prezzi pagati dai trasformatori per il tabacco greggio nonché la ripartizione dei fornitori e delle quantità di tabacco greggio. Siffatte pratiche costituiscono restrizioni orizzontali del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti e quindi violazioni «molto gravi» per loro natura. Per tale tipo di intese, qualificate dalla giurisprudenza come violazioni manifeste delle norme in materia di concorrenza o come infrazioni particolarmente gravi, dal momento che esse incidono direttamente sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato rilevante (v. punto 213 supra), gli orientamenti prevedono una sanzione il cui importo minimo di partenza è superiore a EUR 20 milioni.
punto 236
Per quanto riguarda, poi, le circostanze particolari dell’infrazione in questione, occorre constatare che la dimensione del mercato di cui trattasi non era affatto trascurabile, giacché dal punto 366 della decisione impugnata risulta che la produzione di tabacco greggio in Italia rappresentava il 38 % della produzione in quota nell’Unione. Inoltre, risulta dalla nota a piè di pagina n. 290 della decisione impugnata che, poiché l’intesa si estendeva anche ad acquisti presso «imballatori terzi» — ossia intermediari che acquistano essi stessi il tabacco greggio dai produttori ed effettuano un trattamento iniziale del tabacco —, essa riguardava acquisti il cui valore eccedeva il mero valore degli acquisti di tabacco greggio prodotto in Italia.
punto 237
Ciò considerato, la Deltafina non può dedurre che la sua ammenda sia sproporzionata rispetto al valore totale degli acquisti nel mercato rilevante.
punto 238
In secondo luogo, per quanto riguarda la censura della Deltafina relativa al carattere sproporzionato dell’ammenda rispetto al valore dei suoi acquisti nel mercato rilevante, nonché rispetto al suo fatturato derivante dalle proprie attività a valle, e all’utile totale realizzato nel periodo 1996-2002, si deve anzitutto sottolineare che il diritto vigente non contiene un principio di applicazione generale in base al quale la sanzione deve essere proporzionata al fatturato realizzato dall’impresa nel mercato rilevante (v. sentenza Gütermann e Zwicky/Commissione, cit. al punto 222 supra, punto 277 e la giurisprudenza ivi citata), oppure al fatturato realizzato nel mercato a valle o all’utile realizzato nel periodo dell’intesa.
punto 239
A tal riguardo occorre ricordare che secondo giurisprudenza costante, per determinare l’ammenda, è possibile prendere in considerazione tanto il fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto la frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell’infrazione, che è quindi atta a fornire un’indicazione dell’entità della medesima. Non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo rispetto ad altri criteri di valutazione, sicché la determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano solo una piccola parte di tale fatturato (sentenze della Corte Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. al punto 233 supra, punto 121; Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 127 supra, punto 243, e 3 settembre 2009, cause riunite C-322/07 P, C-327/07 P e C-338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, Racc. pag. I-7191, punto 114).
punto 240
Orbene, è giocoforza constatare che, come risulta dal precedente punto 34, nella decisione impugnata la Commissione ha fissato l’ammenda in funzione della quota di mercato di ciascuna impresa calcolata considerando gli acquisti del prodotto in questione nel mercato in cui si è verificata l’infrazione. Il valore degli acquisti nel mercato rilevante è stato quindi un criterio del quale si è tenuto conto nella determinazione dell’ammenda nel caso di specie.
punto 241
Inoltre, va ricordato che il limite massimo del 10 % di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 si riferisce al fatturato complessivo dell’impresa considerata, e che unicamente l’importo finale dell’ammenda deve rispettare tale limite. Nel caso di specie, dai punti 374 e 401 della decisione impugnata risulta che, avendo dimostrato che la società capogruppo della Deltafina, vale a dire la Universal, aveva esercitato un’influenza determinante sulla Deltafina, la Commissione, per fissare l’importo dell’ammenda a un livello tale da garantirle un effetto sufficientemente dissuasivo, ha preso in considerazione il fatturato della Universal. Orbene, dai dati illustrati al punto 374 della decisione impugnata, non contestati dalla Deltafina, risulta che l’ammenda inflitta alla Deltafina e alla Universal è inferiore al 2 % del fatturato complessivo della Universal, sicché è sensibilmente inferiore al massimale di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Ciò considerato, la Deltafina non può dedurre che l’importo di partenza fissato dalla Commissione sia sproporzionato rispetto alle dimensioni della sua impresa (v., in tal senso, sentenze Dalmine/Commissione, cit. al punto 232 supra, punto 146, e 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 203 supra, punto 229).
punto 242
Risulta peraltro dalla giurisprudenza che, se l’importo dell’ammenda definitiva non supera il 10 % del fatturato complessivo dell’impresa interessata durante l’ultimo anno di infrazione, l’ammenda non può essere considerata sproporzionata per il solo fatto che essa supera il fatturato realizzato nel mercato rilevante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Ingredients/Commissione, Racc. pag. II-2597, punto 200). Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatturato realizzato nel mercato a valle. Orbene, nel caso di specie, è giocoforza constatare che l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla Deltafina, di cui essa fa valere il carattere sproporzionato, non eccede né il fatturato da essa realizzato nel mercato rilevante, né il fatturato realizzato nel mercato a valle. Per di più, anche l’importo finale dell’ammenda è inferiore a tali due fatturati.
punto 243
Peraltro, tenuto conto della natura molto grave dell’infrazione commessa, né la circostanza che l’ammenda corrisponda al 52,2 % del valore delle vendite di tabacco italiano trasformato della Deltafina e all’82,5 % dei suoi acquisti di tabacco greggio o pretrasformato, né la circostanza che essa sia superiore all’utile totale, dedotte le imposte, realizzato dalla Deltafina, controllata italiana del gruppo Universal, nel periodo 1996-2002, sono eccessive al punto da rendere una siffatta ammenda sproporzionata.
punto 244
Infine, per quanto riguarda i riferimenti alle decisioni precedentemente adottate dalla Commissione, occorre ricordare che la prassi decisionale della Commissione non funge, di per sé, da contesto normativo di riferimento per le ammende in materia di concorrenza, giacché quest’ultimo è definito esclusivamente dal regolamento n. 1/2003, come applicato alla luce degli orientamenti, e la Commissione dispone, nel fissare l’importo delle ammende, di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (v., in tal senso, sentenze della Corte 19 marzo 2009, causa C-510/06 P, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. I-1843, punto 82, e Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 109 supra, punto 123). Ne consegue che le allegazioni della Deltafina relative alla prassi decisionale precedente della Commissione vanno disattese.
punto 245
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il primo capo del quinto motivo.
Sentenza › In diritto › II — Sui motivi dedotti in subordine › A — Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazione › 3. Sul secondo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’estensione ridotta del mercato geografico › a) Argomenti delle parti
punto 246
La Deltafina sostiene altresì che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione la ridotta estensione geografica del mercato interessato dall’infrazione, che è limitato all’Italia o, più precisamente, che riguarda essenzialmente solo quattro regioni italiane (in cui si concentra l’87,5 % della produzione italiana). Orbene, in numerosi casi precedenti, la Commissione avrebbe considerato che, alla luce del fatto che l’infrazione si era prodotta soltanto in una parte limitata del mercato comune, questa dovesse essere valutata come violazione «grave», piuttosto che «molto grave».
punto 247
La Commissione chiede che gli argomenti della Deltafina siano respinti.
Sentenza › In diritto › II — Sui motivi dedotti in subordine › A — Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazione › 3. Sul secondo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’estensione ridotta del mercato geografico › b) Giudizio del Tribunale
punto 248
Dalla giurisprudenza risulta che l’estensione del mercato geografico non è un criterio autonomo nel senso che solo infrazioni concernenti la maggior parte degli Stati membri potrebbero essere qualificate come «molto gravi». Né il Trattato, né il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti e neppure la giurisprudenza consentono di ritenere che solo restrizioni geograficamente molto estese possano essere qualificate come tali (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 18 luglio 2005, causa T-241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II-2917, punto 87, e Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 217 supra, punto 311).
punto 249
Del resto, accordi o pratiche concordate miranti specificamente, come nel caso di specie, alla fissazione dei prezzi d’acquisto e alla ripartizione delle quantità acquistate possono essere qualificati come molto gravi sul solo fondamento della loro natura, senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un’estensione geografica particolare (v., a tal riguardo, la giurisprudenza citata supra ai punti 222-225).
punto 250
Ne consegue che le dimensioni del mercato geografico rilevante, quand’anche fossero ridotte, non ostano, in linea di principio, a che sia qualificata come «molto grave» l’infrazione accertata nel caso di specie.
punto 251
Occorre, inoltre, osservare che, se è vero che nel caso di specie la produzione di tabacco greggio era concentrata in alcune regioni d’Italia, tuttavia l’ambito di applicazione dell’intesa non era limitato a tali regioni, bensì riguardava l’acquisto di tabacco greggio sull’intero territorio italiano. Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’intero territorio di uno Stato membro costituisce una parte sostanziale del mercato comune (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 28, e sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 224 supra, punto 150).
punto 252
Si deve perciò concludere che, nel caso di specie, l’importo di partenza pari a EUR 25 milioni non è sproporzionato rispetto all’estensione geografica del mercato rilevante.
punto 253
Infine, per quanto riguarda i riferimenti alle decisioni precedentemente adottate dalla Commissione, risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 244 della presente sentenza che le allegazioni della Deltafina relative alla prassi decisionale precedente della Commissione vanno disattese.
punto 254
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve respingere il secondo capo del quinto motivo.
Sentenza › In diritto › II — Sui motivi dedotti in subordine › A — Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazione › 4. Sul terzo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità in considerazione dell’assenza di impatto dell’infrazione sul mercato nonché su un difetto di motivazione › a) Argomenti delle parti
punto 255
La Deltafina asserisce che l’importo di base dell’ammenda sarebbe manifestamente sproporzionato tenuto conto del fatto che l’infrazione è stata priva di impatto oppure ha avuto un impatto limitato sul mercato rilevante. Essa addebita alla Commissione di aver omesso di considerare che, in base ai dati a sua disposizione, le pratiche di cui trattasi, che avevano l’obiettivo di fissare i prezzi di acquisto del tabacco greggio, non avevano prodotto effetti sul mercato di tale prodotto. La stessa Commissione avrebbe infatti riconosciuto nella decisione impugnata che in Italia, nel periodo 1990-2000, i prezzi del tabacco greggio, anziché diminuire, erano aumentati del 53,5 %, mentre nello stesso periodo i prezzi degli altri prodotti agricoli erano aumentati solo del 15,9 %. Inoltre, nel periodo 1993-2000, i prezzi delle varietà di tabacco prodotte in maggiori quantità in Italia (vale a dire il Bright e il Burley) avrebbero subito in Italia l’aumento più significativo rispetto a quello registrato nei diversi Stati membri. La Commissione avrebbe dunque dovuto concludere che le pratiche sanzionate, volte a limitare o a impedire l’aumento dei prezzi di tabacco greggio italiano, erano state inefficaci. Tali dati espressamente riconosciuti nella decisione impugnata avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione e avrebbero dovuto indurre la Commissione a fissare un importo di partenza dell’ammenda più basso.
punto 256
Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione per la prima volta nel suo controricorso, nel presente caso l’impatto dell’infrazione sul mercato sarebbe stato manifestamente misurabile. Le informazioni che, secondo la Commissione, sarebbero state necessarie per consentirle di misurare tale impatto non costituirebbero informazioni impossibili da reperire e, peraltro, tale tipo di analisi sarebbe ricorrente nelle decisioni sulle intese. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza, la Commissione avrebbe dovuto effettuare un confronto tra la situazione risultante da tale infrazione e quella che si sarebbe verificata in sua assenza. Inoltre, poiché la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione dei motivi per i quali la Commissione avrebbe concluso che l’impatto dell’infrazione non era misurabile, essa, a tal riguardo, sarebbe altresì viziata da un difetto di motivazione.
punto 257
La Deltafina sostiene che anche se, nella fattispecie, l’impatto dell’infrazione sul mercato non fosse stato realmente misurabile, quod non, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la Commissione avrebbe comunque dovuto concludere che l’infrazione non aveva avuto alcun impatto sul mercato. Infatti, l’eventuale impossibilità di misurare l’impatto non consentirebbe di presupporre l’esistenza dello stesso.
punto 258
Nella memoria di replica, la Deltafina precisa che la presente censura non riguarda la qualificazione dell’infrazione come «molto grave», ma l’aumento dell’importo di partenza in considerazione dell’impatto dell’infrazione sul mercato.
punto 259
La Deltafina chiede dunque che l’ammenda sia ridotta in misura adeguata, in considerazione del fatto che, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la Commissione non ha preso in considerazione l’assenza di impatto o, in subordine, l’impatto limitato dell’infrazione sul mercato.
punto 260
La Commissione chiede che gli argomenti della Deltafina siano respinti.
Sentenza › In diritto › II — Sui motivi dedotti in subordine › A — Sul quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda nonché su un difetto di motivazione › 4. Sul terzo capo del quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità in considerazione dell’assenza di impatto dell’infrazione sul mercato nonché su un difetto di motivazione › b) Giudizio del Tribunale
punto 261
Occorre innanzitutto ricordare che, tra i tre criteri menzionati negli orientamenti per la valutazione della gravità dell’infrazione (v. punto 220 supra), la natura dell’infrazione ha un ruolo di primaria importanza nel caratterizzare le infrazioni molto gravi. Difatti, accordi o pratiche concordate miranti alla fissazione dei prezzi o alla ripartizione dei mercati possono essere qualificati come «molto gravi» sul solo fondamento della loro natura, senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un impatto concreto sul mercato particolare (v., a tal riguardo, la giurisprudenza citata supra ai punti 222-225).
punto 262
Nel caso di specie, come è stato rilevato al precedente punto 235, l’intesa di cui trattasi aveva per oggetto, in particolare, la fissazione in comune dei prezzi pagati dai trasformatori per il tabacco greggio nonché la ripartizione dei fornitori e delle quantità e lo scambio di informazioni. Siffatte pratiche costituiscono una restrizione orizzontale del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti e sono quindi «molto gravi» per loro natura.
punto 263
Ne consegue che nel caso di specie la Commissione poteva qualificare l’intesa come infrazione molto grave senza dover dimostrare un suo impatto concreto sul mercato (v., in tal senso, sentenze 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 215 supra, punto 76, e Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 109 supra, punto 103).
punto 264
Dalla lettura della decisione impugnata risulta inoltre che, benché al punto 365 della stessa decisione la Commissione abbia affermato, riprendendo i termini degli orientamenti, che, nel valutare la gravità dell’infrazione, essa deve prendere in considerazione i tre elementi menzionati al punto 1 A, primo comma, di detti orientamenti (v. punto 220 supra), la stessa in seguito non ha fondato la valutazione della gravità dell’infrazione sull’impatto concreto di questa.
punto 265
Infatti, nella parte della decisione impugnata riguardante la valutazione della gravità dell’infrazione (punti 365-369), nessun punto si riferisce a tale fattore. In particolare, al punto 368 della decisione impugnata, nel riferirsi alla parte della decisione che analizza la portata restrittiva degli accordi tra i trasformatori, la Commissione, da un lato, effettua considerazioni di carattere generale sulle intese in materia di acquisti e sulla loro capacità, analogamente a quanto avviene nel caso tipico dei «cartelli di vendita», di alterare la concorrenza, e, dall’altro, afferma che tale capacità è tanto più importante nel caso di un prodotto come quello di cui trattasi nella presente fattispecie. Orbene, tali considerazioni non possono essere interpretate come un’analisi dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, ma costituiscono piuttosto considerazioni riguardanti la capacità dell’intesa di acquisto di falsare la concorrenza nel caso di specie.
punto 266
Ne consegue che gli argomenti addotti dalla Deltafina nell’ambito del presente capo non possono rimettere in discussione la qualificazione dell’infrazione come molto grave.
punto 267
Occorre inoltre osservare che, nella memoria di replica, la Deltafina ha chiarito la portata degli argomenti addotti nell’ambito di tale capo, spiegando che essa non contesta la qualificazione dell’infrazione come molto grave, bensì addebita alla Commissione di aver fissato un importo di partenza dell’ammenda che è sproporzionato tenuto conto dell’assenza di impatto concreto dell’infrazione sul mercato.
punto 268
A tal riguardo, va, in primo luogo, constatato che dal sistema delle sanzioni per violazione delle norme in materia di concorrenza, quale delineato dal regolamento n. 1/2003 ed interpretato dalla giurisprudenza, risulta che le intese meritano, a causa della loro natura, le ammende più severe. Il loro eventuale impatto concreto sul mercato, segnatamente la questione della misura in cui la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di mercato superiore a quello che si sarebbe formato nell’ipotesi di assenza del cartello, non costituisce un criterio decisivo per la determinazione del livello delle ammende (v., in tal senso, sentenze della Corte Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. al punto 233 supra, punti 120 e 129; 16 novembre 2000, causa C-286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I-9925, punti 68-77; v., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa definita con sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-283/98 P, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. I-9855, in particolare pag. I-9858, paragrafi 95-101).
punto 269
Secondo giurisprudenza costante, per la determinazione dell’importo dell’ammenda, elementi attinenti all’intenzionalità possono essere più rilevanti di quelli relativi agli effetti di una pratica anticoncorrenziale, soprattutto quando si tratti di infrazioni intrinsecamente gravi, quali quelle riguardanti la fissazione dei prezzi (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, causa C-194/99 P, Racc. pag. I-10821, punto 118; 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 215 supra, punto 96, e 12 novembre 2009, causa C-554/08 P, Carbone-Lorraine/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 44).
punto 270
Nel caso di specie, risulta dall’analisi della parte della decisione impugnata riguardante i fatti incriminati che i trasformatori hanno consapevolmente assunto le condotte anticoncorrenziali per le quali sono stati sanzionati (v., a titolo di esempio, i punti 111, 124, 125, 141 e 158 della decisione impugnata). Tale considerazione trova peraltro conferma nella circostanza che l’intesa aveva carattere segreto, come risulta dai punti 363 e 473 della decisione impugnata.
punto 271
Inoltre, sempre dalla decisione impugnata risulta che i trasformatori si sono accordati in varie occasioni su misure destinate ad assicurare l’effettiva attuazione dell’intesa, quali lo scambio delle fatture ricevute dai loro rispettivi fornitori (punti 122 e 129 della decisione impugnata), un obbligo di consultazione per acquisti non contemplati negli accordi (punto 139 della decisione impugnata), obblighi di controllo dei collaboratori onde evitare l’adozione di iniziative senza la necessaria coordinazione (punto 140 della decisione impugnata), l’istituzione di un sistema diretto alla realizzazione di obiettivi anticoncorrenziali (punto 187 della decisione impugnata). Al riguardo si deve ancora osservare che dal punto 383 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha accertato che l’intesa era stata attuata, circostanza che non è contestata dalla Deltafina.
punto 272
In secondo luogo, occorre constatare che, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda, la Commissione ha preso in considerazione le probabili conseguenze del comportamento illecito di ciascuna impresa coinvolta. Risulta infatti dai punti 370 e 371 della decisione impugnata che la Commissione ha ritenuto opportuno fissare le ammende in funzione della posizione detenuta sul mercato dalle singole parti interessate al fine di tener conto, oltre che del loro peso specifico, anche delle probabili conseguenze del comportamento illecito di ciascuna impresa.
punto 273
Orbene, dalla giurisprudenza emerge che la quota di mercato di ciascuna delle imprese coinvolte sul mercato oggetto di una pratica restrittiva costituisce, pur in assenza di prova dell’incidenza concreta dell’infrazione sul mercato, un elemento oggettivo che fornisce una misura adeguata della responsabilità di ciascuna impresa per quanto riguarda la nocività potenziale di detta pratica sul gioco normale della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II-1181, punti 196-198, e segnatamente punto 197). Pertanto, secondo la giurisprudenza, per la fissazione dell’importo dell’ammenda le quote di mercato detenute da un’impresa sono rilevanti al fine di determinare l’influenza che quest’ultima ha potuto esercitare sul mercato (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 139, e 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 215 supra, punto 62).
punto 274
È quindi giocoforza constatare che, nel caso di specie, fissando l’importo di partenza dell’ammenda in funzione delle quote di mercato detenute dalle singole parti la Commissione ha utilizzato un criterio pertinente al fine di determinare l’influenza che il comportamento della Deltafina poteva aver avuto sul mercato.
punto 275
Alla luce di tali circostanze, in presenza di un’infrazione molto grave alle norme in materia di concorrenza e di elementi attinenti all’intenzionalità quali quelli menzionati ai punti 270 e 271, quand’anche l’accordo non avesse prodotto effetti sul mercato, come afferma la Deltafina, occorre considerare che la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla Deltafina — operatore con una quota di mercato di gran lunga superiore a quella degli altri partecipanti all’intesa sul mercato rilevante — a un livello superiore al minimo di EUR 20 milioni previsto dagli orientamenti, e segnatamente pari a EUR 25 milioni, non è inadeguata.
punto 276
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere accolto l’argomento della Deltafina secondo cui l’importo di partenza dell’ammenda sarebbe manifestamente sproporzionato in considerazione del fatto che l’infrazione non aveva prodotto alcun effetto sul mercato.
punto 277
Inoltre, per quanto riguarda più in particolare i dati menzionati nella decisione impugnata che proverebbero l’assenza di effetti dell’intesa sul mercato (v. punto 255 supra), si deve rilevare che dalla giurisprudenza risulta che, per valutare la gravità dell’infrazione, è decisivo sapere che i membri dell’intesa avevano fatto tutto ciò che era in loro potere per rendere concrete le loro intenzioni. Poiché ciò che si è verificato in seguito, riguardo ai prezzi di mercato effettivamente realizzati, può essere stato influenzato da altri fattori, fuori dal controllo dei membri dell’intesa, questi ultimi non possono addurre a proprio vantaggio, presentando come elementi atti a giustificare una riduzione dell’ammenda, fattori esterni che hanno controbilanciato gli sforzi da essi profusi (v. sentenze Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 217 supra, punto 287; 8 ottobre 2008, Carbone-Lorraine/Commissione, cit. al punto 223 supra, punto 86, e Gütermann e Zwicky/Commissione, cit. al punto 222 supra, punto 130 e la giurisprudenza ivi citata).
punto 278
Pertanto, in un contesto come quello della presente fattispecie, in cui, in particolare, i membri dell’intesa hanno adottato misure per rendere concreti i loro obiettivi anticoncorrenziali (v. punto 270 supra e, in particolare, punto 271), un’evoluzione dei prezzi sul mercato quale l’aumento dei prezzi del tabacco menzionato dalla Deltafina non può, di per sé, giustificare una riduzione dell’ammenda. Non può essere infatti escluso che, in assenza dell’intesa, l’aumento dei prezzi sarebbe stato più significativo rispetto all’aumento citato.
punto 279
Inoltre, secondo la giurisprudenza, non si può pretendere che la Commissione, una volta provata l’attuazione di un’intesa, dimostri sistematicamente che gli accordi hanno effettivamente consentito alle imprese interessate di raggiungere un livello di prezzi di transazione superiore o, come nel caso di specie, trattandosi di intese di acquisto, inferiore a quello che si sarebbe formato in assenza dell’intesa. Sarebbe peraltro sproporzionato esigere una siffatta dimostrazione, che assorbirebbe risorse considerevoli, tenuto conto che essa renderebbe necessario il ricorso a calcoli ipotetici, basati su modelli economici la cui esattezza solo difficilmente potrebbe essere verificata dal giudice e la cui infallibilità non è affatto dimostrata (v., in tal senso, sentenze Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 217 supra, punto 286; 8 ottobre 2008, Carbone-Lorraine/Commissione, cit. al punto 223 supra, punto 85, e Gütermann e Zwicky/Commissione, cit. al punto 222 supra, punto 129 e la giurisprudenza ivi citata).
punto 280
Pertanto, anche supponendo che la Commissione disponesse di dati che avessero dimostrato un aumento dei prezzi del tabacco greggio superiore alla media dell’aumento degli altri prodotti agricoli, tale circostanza non avrebbe avuto come conseguenza che essa sarebbe stata tenuta a dimostrare che gli accordi tra i trasformatori avevano effettivamente consentito loro di raggiungere un livello di prezzo inferiore a quello che si sarebbe formato in assenza dell’intesa.
punto 281
Infine, la Deltafina afferma altresì che la decisione impugnata è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe indicato i motivi per i quali essa ha concluso che l’impatto dell’infrazione non era misurabile.
punto 282
Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, occorre anzitutto ricordare che dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito della fissazione delle ammende per violazione del diritto della concorrenza, detto obbligo è soddisfatto allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione. Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a svariate imprese, la portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie, il suo contesto e l’effetto deterrente delle ammende, senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o tassativo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punti 463 e 465).
punto 283
Nel caso di specie, la Commissione ha indicato, ai punti 365-376 della decisione impugnata, gli elementi da essa considerati per fissare gli importi di partenza delle ammende inflitte alle diverse imprese in questione. Ai citati punti, la Commissione ha indicato in particolare i criteri in base a cui essa, da un lato, ha valutato, conformemente agli orientamenti, la gravità dell’infrazione e, dall’altro, ha successivamente fissato l’importo di partenza classificando le imprese in funzione della loro importanza sul mercato, determinata dalla loro quota di mercato tenendo conto del peso specifico di ogni impresa e delle probabili conseguenze del loro comportamento illecito. Le condizioni poste dalla giurisprudenza per quanto riguarda l’obbligo di motivazione sono state dunque soddisfatte.
punto 284
Per quanto riguarda specificamente la censura della Deltafina, occorre rilevare che, poiché l’impatto concreto sul mercato non costituisce un elemento necessario ai fini della qualificazione dell’infrazione come molto grave nel caso di intese orizzontali dirette segnatamente, come nel caso di specie, alla fissazione dei prezzi, la Commissione non era obbligata a tenerne conto ai fini della determinazione della gravità dell’infrazione (v. punti 222-224 e 261-265 supra). Nel caso di specie, come è stato osservato ai precedenti punti 264 e 265, essa non ha fondato la valutazione della gravità dell’infrazione su tale criterio. Orbene, la circostanza che la Commissione non abbia motivato la mancata presa in considerazione di un criterio che non era obbligata a considerare e che, a suo avviso, nel caso di specie non era necessario considerare, non può comportare un difetto di motivazione per quanto riguarda la fissazione dell’ammenda alla Deltafina.
punto 285
Occorre peraltro ricordare anche che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito delle analisi riguardanti le violazioni dell’art. 81 CE, l’art. 253 CE non può essere interpretato nel senso che impone alla Commissione di chiarire, nelle sue decisioni, le ragioni per cui non ha scelto, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, approcci alternativi a quello effettivamente scelto nella decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T-18/05, IMI e a./Commissione, Racc. pag. II-1769, punto 153 e la giurisprudenza ivi citata).
punto 286
Alla Commissione, pertanto, non può essere contestata alcuna violazione dell’obbligo di motivazione.
punto 287
Da tutte le considerazioni sin qui svolte risulta che il terzo capo del quinto motivo deve essere respinto.
punto 288
Alla luce di quanto precede il quinto motivo deve essere integralmente respinto.
Sentenza › In diritto › II — Sui motivi dedotti in subordine › B — Sul settimo motivo, vertente su un’erronea valutazione delle circostanze attenuanti nonché su una violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità › 1. Argomenti delle parti
punto 289
Nell’ambito del suo settimo motivo, la Deltafina addebita anzitutto alla Commissione di non aver considerato, nella valutazione del suo comportamento, una circostanza attenuante che avrebbe dovuto indurla a ridurre l’ammenda. La Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel settore interessato dall’intesa, il contesto normativo di riferimento era del tutto incerto all’epoca dei fatti e quindi incerta era anche l’applicazione dell’art. 81 CE agli accordi interprofessionali. Infatti, la legge che regolamenta tali accordi, vale a dire la legge 16 marzo 1988, n. 88, recante norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (GURI n. 69 del 23 marzo 1988; in prosieguo: la «legge n. 88/88») avrebbe favorito la concertazione orizzontale tra i trasformatori. Orbene, dai punti 315 e 359-362 della decisione impugnata risulterebbe che la Commissione era informata di tale contesto e che tuttavia non ne avrebbe tratto alcuna conseguenza in merito alla fissazione dell’importo dell’ammenda.
punto 290
La Deltafina sostiene inoltre che nella causa che ha dato origine alla decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna) (in prosieguo: la «decisione Tabacco greggio — Spagna»), nella quale il contesto normativo sarebbe sostanzialmente analogo a quello del caso di specie, la Commissione avrebbe concesso ai trasformatori una riduzione del 40 % delle ammende.
punto 291
La Deltafina asserisce poi che l’ammenda che le è stata inflitta è sproporzionata rispetto ai fatti che hanno indotto la Commissione a non concederle il beneficio dell’immunità. Essa mette in rilievo il fatto che la sua comunicazione della richiesta di immunità non ha pregiudicato l’indagine della Commissione, che la sua buona fede durante la fase amministrativa non potrebbe essere posta in dubbio, che la stessa Commissione avrebbe riconosciuto il contributo notevole da essa apportato all’indagine e che il caso di specie presenta «circostanze eccezionali», in quanto la Deltafina è stata la prima impresa a chiedere l’immunità ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ed in quanto si trattava del primo caso di revoca dell’immunità condizionata. Ciononostante, la Commissione avrebbe inflitto un’ammenda straordinariamente elevata per una condotta in relazione alla quale nemmeno il funzionario responsabile del caso sapeva, 26 mesi dopo l’accadimento dei fatti, se costituisse effettivamente una violazione dell’obbligo di collaborazione (v. punto 185 supra). La Deltafina richiama altresì la prassi della Commissione consistente nell’imporre ammende simboliche in casi in cui esista un dubbio ragionevole circa l’esistenza di un’infrazione.
punto 292
Infine, all’udienza, la Deltafina, richiamando il punto 169 della sentenza Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione, cit. al punto 190 supra, ha addebitato alla Commissione di averle concesso per la sua collaborazione la medesima riduzione dell’ammenda concessa alla Dimon Italia, vale a dire il 50 % dell’ammenda, sebbene la Dimon Italia avesse cominciato a collaborare più tardi rispetto ad essa e la sua collaborazione fosse qualitativamente più significativa rispetto a quella fornita dalla Dimon Italia.
punto 293
La Commissione chiede che gli argomenti della Deltafina siano respinti.
Sentenza › In diritto › II — Sui motivi dedotti in subordine › B — Sul settimo motivo, vertente su un’erronea valutazione delle circostanze attenuanti nonché su una violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità › 2. Giudizio del Tribunale
punto 294
Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione di una circostanza attenuante, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, nel determinare il livello della sanzione, il comportamento delle imprese interessate può essere valutato alla luce del contesto giuridico nazionale il quale può costituire una circostanza attenuante (sentenze della Corte 9 settembre 2003, causa C-198/01, CIF, Racc. pag. I-8055, punto 57, e Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 109 supra, punti 228 e segg.).
punto 295
Inoltre, occorre osservare che il punto 3 degli orientamenti, intitolato «Circostanze attenuanti», contiene un elenco non tassativo di circostanze che possono condurre a una diminuzione dell’importo dell’ammenda, una delle quali è l’esistenza di un ragionevole dubbio dell’impresa circa l’illiceità del comportamento restrittivo della concorrenza.
punto 296
Nel caso di specie, occorre constatare che la Commissione ha preso in considerazione nella decisione impugnata il contesto giuridico nazionale e, in particolare, la legge n. 88/88 menzionata dalla Deltafina. La Commissione analizza l’impatto di tale legge in particolare ai punti 315-324 e 358-362 della decisione impugnata. In tale ambito, la Commissione afferma che il contesto normativo nazionale poteva generare un’incertezza quanto alla liceità delle pratiche dell’APTI e dell’Unitab. È proprio per tale ragione che la Commissione ha irrogato a tali associazioni ammende simboliche (v., in particolare, punto 362 della decisione impugnata).
punto 297
Tuttavia, per quanto riguarda l’intesa dei trasformatori, cui ha partecipato la Deltafina, è giocoforza constatare che, al punto 323 della decisione impugnata, la Commissione afferma che tale intesa «resta pienamente soggett[a] all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] in quanto non ha affatto rispettato le disposizioni della legge n. 88/88 dato che il suo scopo principale consisteva nel determinare i prezzi di consegna massimi o medi nonché nel ripartire i quantitativi e i fornitori». La Deltafina non contesta in alcun modo tale constatazione. Essa si limita ad affermare, senza fornire tuttavia alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni, che il contesto giuridico nazionale avrebbe favorito la concertazione orizzontale tra trasformatori.
punto 298
Ciò considerato, la Deltafina non può sostenere che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del contesto normativo di riferimento quale circostanza attenuante.
punto 299
Per quanto riguarda la censura relativa alla decisione Tabacco greggio — Spagna, occorre osservare che, benché la Deltafina non l’affermi esplicitamente, essa deduce in sostanza una violazione del principio della parità di trattamento in quanto, in un caso analogo a quello della presente fattispecie, la Commissione avrebbe applicato la circostanza attenuante di cui trattasi ai trasformatori.
punto 300
Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, il principio della parità di trattamento risulta violato soltanto quando situazioni analoghe vengono trattate in maniera differente o quando situazioni differenti vengono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T-161/05, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II-3555, punto 79).
punto 301
Nel caso di specie, un confronto delle due decisioni in questione sotto il profilo dell’incidenza del contesto normativo nazionale sulle pratiche contestate mostra che le due situazioni erano caratterizzate da differenze notevoli per quanto riguarda l’impatto del citato contesto normativo sui comportamenti illeciti. In particolare, dai punti 52 e segg., 349 e segg., 426-429, 437 e 438 della decisione Tabacco greggio — Spagna risulta che, in Spagna, le autorità pubbliche avevano svolto un ruolo importante nell’ambito dei negoziati degli accordi tra produttori e trasformatori. Si trattava di negoziati qualificati come «pubblici». In Spagna, esisteva anche una «prassi ministeriale [che mirava] ad autorizzare e ad incoraggiare le parti a negoziare collettivamente le condizioni di acquisto e di vendita del tabacco, ivi compresi i prezzi» (punto 60 della decisione Tabacco greggio — Spagna). La Commissione ne ha tratto la conclusione che «le contrattazioni pubbliche tra rappresentanti dei produttori e trasformatori [avevano] determinato, almeno in certa misura, il contesto materiale (soprattutto in termini di occasioni per negoziare tra di loro e per adottare una posizione comune) entro il quale i trasformatori potevano sviluppare, oltre alla posizione comune che avrebbero adottato nel contesto dei negoziati pubblici, la loro strategia segreta sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi» (punto 438 della decisione Tabacco greggio — Spagna). È questo, in sostanza, il motivo per il quale la Commissione ha concesso una riduzione del 40 % dell’importo delle ammende inflitte ai trasformatori spagnoli.
punto 302
Orbene, nel caso di specie, le autorità pubbliche non hanno svolto un siffatto ruolo nell’ambito dei negoziati tra trasformatori e produttori. La Deltafina non può dunque sostenere che, non applicando a suo favore la circostanza attenuante in questione, la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento.
punto 303
Inoltre, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il solo fatto che la Commissione abbia ritenuto, nella sua prassi decisionale precedente, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda non implica che essa sia costretta a effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva (sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II-1705, punto 337, e Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 224 supra, punto 395). Pertanto, la Deltafina non può far valere l’applicazione di una circostanza attenuante in un’altra causa per dedurre un errore da parte della Commissione nella presente fattispecie.
punto 304
Occorre poi esaminare la censura relativa al fatto che l’ammenda sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti che hanno indotto la Commissione a non concedere l’immunità definitiva alla Deltafina.
punto 305
Al riguardo occorre osservare che, avendo constatato nella decisione impugnata, senza incorrere in errore, una violazione dell’obbligo di collaborazione dalla Deltafina, la Commissione ha deciso di non concederle, al termine del procedimento, l’immunità definitiva. Non beneficiando più del trattamento favorevole, la Deltafina è stata quindi assoggettata all’imposizione di una sanzione per la sua partecipazione all’intesa illecita tra i trasformatori il cui importo di base è stato fissato in EUR 60 milioni (v. punto 379 della decisione impugnata).
punto 306
Tuttavia, benché la Deltafina abbia violato una condizione necessaria al fine di poter beneficiare dell’immunità ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione ha nondimeno deciso di applicarle una riduzione dell’ammenda sulla base della circostanza attenuante relativa al notevole contributo da essa fornito nell’ambito del procedimento. Alla luce delle considerazioni sinteticamente esposte ai punti 38-42 della presente sentenza, la Commissione ha dunque deciso di concedere alla Deltafina una riduzione dell’ammenda pari al 50 %.
punto 307
Orbene, è giocoforza constatare che, nel quantificare la riduzione da applicare all’ammenda, la Commissione ha preso in considerazione e riconosciuto tanto le circostanze eccezionali della presente fattispecie quanto l’importanza della cooperazione fornita dalla Deltafina per tutta la durata del procedimento, elementi che la Deltafina menziona a fondamento della sua censura. Fondandosi su tali considerazioni, e nonostante la violazione dell’obbligo di collaborazione da parte della Deltafina, la Commissione le ha concesso una riduzione molto significativa dell’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta.
punto 308
Alla luce delle circostanze del caso di specie, tenuto conto della riduzione dell’ammenda di cui ha beneficiato, la Deltafina non può dedurre che l’ammenda è sproporzionata rispetto ai fatti che hanno indotto la Commissione a revocarle il beneficio dell’immunità. Gli altri argomenti della Deltafina non sono in grado di rimettere in discussione tale valutazione.
punto 309
Quanto all’argomento vertente sull’insussistenza di un pregiudizio all’indagine, esso, oltre a non essere provato, è irrilevante nel caso di specie ai fini tanto dell’accertamento della violazione dell’obbligo di collaborazione (v. punto 171 supra) quanto della valutazione della collaborazione. Inoltre, in presenza di una violazione accertata dell’obbligo di collaborazione, la Deltafina non può avvalersi di una pretesa buona fede durante la fase amministrativa al fine di chiedere un’ulteriore riduzione dell’ammenda. Quanto, infine, al riferimento alla prassi decisionale della Commissione consistente nell’infliggere ammende simboliche, neanche su tale punto la Deltafina può rimettere in discussione la suddetta conclusione tenuto conto della giurisprudenza menzionata al precedente punto 244.
punto 310
Infine, nella misura in cui, all’udienza, la Deltafina ha dedotto per la prima volta nel corso del procedimento una violazione del principio della parità di trattamento da parte della Commissione in relazione alla riduzione dell’ammenda concessa alla Dimon Italia, la Deltafina ha sollevato un motivo nuovo che non si fonda su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Conformemente all’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, un siffatto motivo deve essere quindi dichiarato irricevibile.
punto 311
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il settimo motivo deve essere integralmente respinto.
punto 312
Di conseguenza, si deve integralmente respingere la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata. Per quanto attiene alla domanda di riforma della decisione impugnata, presentata in subordine, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, poiché nessun elemento è idoneo a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, tale domanda non possa essere accolta. Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sentenza › In diritto › III — Sulla richiesta di produzione di un documento
punto 313
Per quanto riguarda la richiesta della Deltafina di ingiungere alla Commissione di produrre la versione integrale di un documento allegato al controricorso (v. punto 68 supra), occorre anzitutto ricordare che secondo costante giurisprudenza la Commissione non è obbligata a rendere accessibili nel corso del procedimento documenti interni dell’istituzione (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 54, e 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-491, punto 420). Inoltre, secondo costante giurisprudenza, nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, documenti interni della Commissione non sono comunicati ai ricorrenti a meno che non lo richiedano circostanze eccezionali del caso di specie, sulla base di gravi indizi che gli stessi sono tenuti a fornire. Tale restrizione all’accesso ai documenti interni è giustificata dalla necessità di garantire il buon funzionamento dell’istituzione interessata nel settore della repressione delle violazioni delle norme in materia di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II-1487, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).
punto 314
Orbene, è giocoforza constatare che la Deltafina non ha dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali, sulla base di gravi indizi, che richiederebbero la produzione della versione integrale del documento oggetto della sua domanda e che essa non ha indicato le ragioni per cui tale documento avrebbe potuto presentare un interesse sotto il profilo del rispetto dei diritti della difesa. Ciò considerato, la richiesta di produzione della versione integrale di tale documento non può essere accolta.
Sentenza › Sulle spese
punto 315
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 316
Poiché la Deltafina è rimasta soccombente deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Deltafina SpA è condannata alle spese.
Firme
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2011.
Firme