Sez. L, Sentenza n. 435 del 18/01/1984 (Rv. 432655 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A PIÙ PERSONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A PIÙ PERSONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 441 cod. proc. civ. disponendo che il giudice di appello "può nominare un consulente tecnico", sebbene contenga una locuzione diversa da quella usata dall'art. 424, richiamata dall'art. 445 per le controversie previdenziali, secondo la quale il giudice di primo grado "nomina uno o più consulenti tecnici" non può essere intesa in senso restrittivo e cioè nel senso che, in fase di gravame, l'incarico peritale debba essere affidato ad una sola persona fisica. (Conf 4498/83, mass n 429386).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)