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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 172 del 1995

Decisione
decisa il 1995-05-15, depositata il 1995-05-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:172
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21429

  • Edilizia e urbanistica
  • Sanatoria di opere abusive (cd. condono edilizio)
  • Definizione delle violazioni edilizie commesse entro il 31 dicembre 1993
  • Disciplina contenuta in decreto-legge non convertito
  • Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto il decreto-legge contenente le disposizioni censurate non è stato convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. - Nel medesimo senso (ma con riguardo a diversa normativa), v., da ultimo, O. nn. 67/1995 e 43/1995. red.: L. Iannuccilli

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1994 dal Pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Ferrara Nunzio iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Ferrara Nunzio, imputato per reati edilizi, il Pretore di Gela, con ordinanza del 19 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6 (recte: 9) e 79 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nelle parti in cui disciplina la procedura per accedere alla sanatoria delle violazioni edilizie; che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della procedura di sanatoria al fine di ottenere il "condono edilizio" previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che l'istituto del condono, comunque lo si definisca, costituisce una forma d'esercizio della "potestà di clemenza" dello Stato e, essendo riconducibile all'istituto dell'amnistia, incontra i limiti previsti per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, mentre le norme impugnate non rispettano tali requisiti, essendo state adottate con decreto-legge; che, secondo il giudice remittente, le disposizioni impugnate violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto comportano una irragionevole rinunzia alla pretesa punitiva da parte dello Stato per determinati reati, e operano un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali che non garantisce adeguatamente il diritto alla salute psico-fisica e la tutela del paesaggio;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 226 del 27 settembre 1994, e che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 6 (recte: 9) e 79 della Costituzione, dal Pretore di Gela con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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