Sez. 1, Sentenza n. 11152 del 28/09/1981 Ud. (dep. 19/12/1981) Rv. 151339 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO SOGGETTIVO - COSCIENZA DELL'ANTIDOVEROSITÀ DEL FATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ERRORE NELL'OBBLIGO DELLA DENUNCIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO SOGGETTIVO - COSCIENZA DELL'ANTIDOVEROSITÀ DEL FATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ERRORE NELL'OBBLIGO DELLA DENUNCIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
In tema di reato di detenzione abusiva di armi, l'errore consistente nel ritenere che le stesse possano essere detenute senza la necessità di una denuncia all'autorità competente, poiché si risolve in ignoranza di un Obbligo sancito dalla legge penale, non è idoneo ad escluderne la punibilità. Infatti, non può essere tale errore invocato come scusante, atteso il preciso disposto dell'art. 5 cod. pen.. (la Corte ha chiarito che sussiste la responsabilità per il reato de quo nel caso di soggetto che deteneva quattro pistole lanciarazzi e che aveva addotto come scusante la mancata conoscenza da parte sua dell'Obbligo di denunciarne la detenzione). (V mass n 149485, da ultima).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)