Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86
Epigrafe
Sentenza della Corte
26 aprile 1988
Nelle cause riunite 97, 193, 99 e 215/86,
Cause riunite 97 e 193/86
1) Asteris AE, società anonima di diritto greco, con sede in Atene,
2) Strymon Ellas-Afi Bitzidi AE, società anonima di diritto greco, con sede in Serrés,
3) Adelfi Chatziathanassiadi ABE, società anonima di diritto greco, con sede in Serrés,
4) Amvrossia Konservopiia Verias AEBE, società anonima di diritto greco, con sede in Veria,
5) Elliniki Viomicharda Idon Diatrofis AE, società anonima di diritto greco, con sede in Larissa,
6) Eteria Emboriou kai Antiprossopion Issagogiki-Exagogiki Darva EPE, società a responsabilità limitata di diritto greco, con sede in Eghio,
7) Synetairistiki Eteria Viomichanikis Anaptixeos Thrakis Sevath AEB, società anonima di diritto greco, con sede in Xanthi,
8) Anonymos Viomichaniki Eteria Konservon D. Nomikos, società anonima di diritto greco, con sede in Atene,
9) Intra Anonymos Viomichaniki kai Emboriki Eteria, società anonima di diritto greco, con sede in Atene,
10) Viomichania Trofimon AE, società anonima di diritto greco, con sede in Kalamata,
11) Af i Kanakari AE kai Exagogiki Eteria Georgikon Proïondon, società anonima di diritto greco, con sede in Atene,
12) Sinetairistika Ergostassia Konservopiias Voriou Ellados Sekovc AE, società anonima di diritto greco, con sede in Salonicco,
13) Omospondia Georgikon Synetairismon Thessalonikis, società cooperativa, con sede in Salonicco,
14) Kyknos AEBE, società anonima di diritto greco, con sede in Nafplion,
15) Zanae-Zymai Artopiias Nikoglou AE, società anonima di diritto greco, con sede in Salonicco,
con gli aw. ti Ioannis E., Stamoulis, Christos, D. Arvanitis e Nikolaos I. Tsiokas, del foro di Atene, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Ernest Arendt, 34 bis, rue Philippe-II,
ricorrenti,
Cause riunite 99 e 215/86
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Yannos Kranidiotis, segretario speciale presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Stelios Perrakis, consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri, servizio delle Comunità europee, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo sei-vizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto:
nelle cause 97 e 99/86, una domanda di annullamento del regolamento della Commissione 20 febbraio 1986, n. 381/86, relativo al pagamento supplementare di un aiuto alla produzione per taluni imballaggi di determinate dimensioni contenenti concentrato di pomodori ottenuto da pomodori greci nella campagna di commercializzazione 1983/1984, e del rifiuto della Commissione di conformarsi alle sentenze della Corte 19 settembre 1985 (cause 192/83, Repubblica ellenica/Commissione, Race. pag. 2791, e da 194 a 206/83, Asteris AE ed altri/Commissione, Race. pag. 2815);
nella causa 193/86, una domanda di annullamento della presa di posizione della Commissione contenuta in una lettera indirizzata alle ricorrenti I'11 giugno 1986 e del rifiuto, espresso da tale documento, di conformarsi alle sentenze 19 settembre 1985;
nella causa 215/86, una domanda di annullamento della presa di posizione della Commissione contenuta nella lettera da essa indirizzata alla Repubblica ellenica il 19 giugno 1986 e del rifiuto, espresso con questo documento, di conformarsi alle sentenze 19 settembre 1985,
LA CORTE,
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris e F. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Lou termán, amministratore
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale dell'11 novembre 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 2 febbraio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 14 aprile 1986 (causa 97/86), le società menzionate sub da 1 a 15 hanno proposto a questa Corte, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento del regolamento della Commissione 20 febbraio 1986, n. 381/86, relativo al pagamento supplementare di un aiuto alla produzione per taluni imballaggi di determinate dimensioni contenenti concentrato di pomodori ottenuto da pomodori greci nella campagna di commercializzazione 1983/1984 (GU L 44, pag. 10).
punto 2
Con atto depositato in cancelleria il 29 luglio 1986 (causa 193/86), le società menzionate sub da 1 a 15 hanno proposto a questa Corte, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento del rifiuto della Commissione di conformarsi alle sentenze 19 settembre 1985 (cause 192/83, Repubblica ellenica/Commissione, Racc. pag. 2791, e da 194 a 206/83, Asteris AE ed altri/Commissione, Racc. pag. 2815) contenuto in una lettera indirizzata alle società I'11 luglio 1986.
punto 3
Con atto depositato in cancelleria il 21 aprile 1986 (causa 99/86), la Repubblica ellenica ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento del regolamento n. 381/86 (soprammenzionato).
punto 4
Con atto depositato in cancelleria il 6 agosto 1986 (causa 215/86), la Repubblica ellenica ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento del rifiuto della Commissione di conformarsi alle sentenze 19 settembre 1985 (soprammenzionate) contenuto in una lettera indirizzata alla Repubblica ellenica il 19 giugno 1986.
punto 5
Con ordinanza 17 giugno 1987, la Corte ha deciso di riunire le cause 97, 193, 99 e 215/86 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
punto 6
Investita di un ricorso presentato dalla Repubblica ellenica, la Corte, con sentenza 19 settembre 1985 (causa 192/83, sopramenzionata) aveva annullato il regolamento della Commissione 15 giugno 1983, n. 1615/83, che fissa i coefficienti da applicare all'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori per la stagione 1983/1984 (GU L 159, pag. 48). L'annullamento veniva operato nella parte in cui i coefficienti fissati da detto regolamento venivano a creare una disparità di trattamento tra i produttori della Repubblica ellenica e quelli degli altri Stati membri per quanto attiene alla compensazione delle spese supplementari dovute all'impiego di imballaggi più piccoli della confezione tipo contemplata dal regolamento della Commissione 15 giugno 1983, n. 1618/83, che fissa per la stagione 1983/1984 il prezzo minimo da pagare ai produttori nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 159, pag. 52). In tale sentenza la Corte aveva inoltre dichiarato che spettava alla Commissione, in forza dell'art. 176 del trattato CEE, fissare, per la Grecia, nuovi coefficienti o qualsiasi altro sistema di compensazione che tenesse conto della differenza, quanto al regime di aiuto, fra la Grecia e gli altri Stati membri.
punto 7
In esecuzione della sentenza 19 settembre 1985 (causa 192/83), la Commissione aveva adottato il regolamento n. 381/86, oggetto del presente ricorso. Per quanto riguarda le stagioni precedenti al 1983/1984 o successive, nessun regolamento relativo ad un aiuto supplementare era stato adottato.
punto 8
Invitata dalle società ricorrenti e dalla Repubblica ellenica a fissare, a seguito delle sentenze 19 settembre 1985, un aiuto supplementare a favore delle industrie elleniche anche per le stagioni 1981/1982, 1982/1983, 1984/1985 e 1986/1987, la Commissione ha ritenuto, nelle risposte indirizzate alle società ricorrenti I'11 giugno 1986 e alla Repubblica ellenica il 19 giugno 1986, che la sentenza emessa nella causa 192/83, che annullava il regolamento n. 1615/83, le imponesse solo l'obbligo di adottare un nuovo regolamento per la stagione 1983/1984.
punto 9
Per una più ampia esposizione dei fatti, del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
Sentenza › Sui ricorsi presentati dalle imprese
punto 10
Con i loro ricorsi nelle cause riunite 97 e 193/86, le imprese ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento n. 381/86, in quanto esso si limita a stabilire un aiuto supplementare per la stagione 1983/1984 e del rifiuto della Commissione, invitata dalle ricorrenti ad agire, di concedere, in esecuzione della sentenza 19 settembre 1985, un aiuto supplementare anche per le stagioni precedenti e successive al 1983/1984.
punto 11
Per quanto riguarda il ricorso per annullamento del regolamento n. 381/86, bisogna ricordare, come ha già constatato la Corte, in ultimo luogo nella sentenza 24 febbraio 1987 (causa 26/86, Deutz & Geldermann, Racc. 1987, pag. 941), che l'art. 173, 2° comma, del trattato CEE subordina la ricevibilità di un ricorso per annullamento presentato da un privato alla condizione che l'atto impugnato, anche se adottato sotto forma di regolamento, costituisca, in realtà, una decisione che riguarda il ricorrente direttamente ed invidualmente. Lo scopo di tale disposizione è, come ha sottolineato la Corte, precisamente quello di evitare che, mediante la semplice scelta della forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano escludere il ricorso di un privato contro una decisione che lo riguardi direttamente ed invidualmente, e di precisare così che la scelta della forma non può cambiare la natura di un atto.
punto 12
A norma dell'art. 189, 2° comma, del trattato, il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione dev'essere ricercato nella portata generale o no dell'atto di cui trattasi. A tal fine, bisogna esaminare la natura dell'atto impugnato e, in particolare, i suoi effetti giuridici.
punto 13
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 30 settembre 1982 (causa 242/81, Ro-quette/Consiglio, Racc. pag. 3213, punto 7 della motivazione), la portata generale e pertanto la natura di regolamento di un atto non viene meno ove sia possibile determinare il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione ha luogo con riguardo ad una situazione obiettiva, di diritto o di fatto, definita dall'atto stesso, in relazione con il suo scopo.
punto 14
Perché dei soggetti di diritto possano essere ritenuti individualmente interessati da un atto, bisogna che si influisca sulla loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identificano in modo analogo al destinatario (vedasi, in particolare, sentenza 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM, Race. pag. 1393).
punto 15
Nella fattispecie, il regolamento n. 381/86 riguarda le imprese ricorrenti in ragione della loro sola qualità obiettiva di produttori di concentrati di pomodori stabiliti in Grecia allo stesso titolo di qualsiasi altro produttore di concentrati di pomodori che si trovi nella stessa situazione. Il regolamento si presenta quindi nei loro confronti come una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto.
punto 16
Bisogna pertanto respingere in quanto irricevibile il ricorso per annullamento del regolamento n. 381/86, che costituisce l'oggetto della causa 97/86.
punto 17
Per quanto riguarda il ricorso per annullamento dell'asserito rifiuto della Commissione di dare piena esecuzione alla sentenza 19 settembre 1985, bisogna constatare che dei singoli che non sono legittimati a contestare la legittimità di un atto regolamentare non sono nemmeno legittimati a proporre alla Corte un ricorso per annullamento o per carenza dopo aver rivolto ad un'istituzione comunitaria un invito ad adottare un atto regolamentare.
punto 18
Bisogna pertanto dichiarare irricevibile il ricorso per annullamento dell'asserito rifiuto della Commissione di dare esecuzione alla sentenza 19 settembre 1985, che costituisce oggetto della causa 193/86.
Sentenza › Sui ricorsi presentati dalla Repubblica ellenica
punto 19
Con i suoi ricorsi nelle cause riunite 99 e 215/86, la Repubblica ellenica chiede l'annullamento del regolamento n. 381/86, in quanto si limita a concedere un aiuto supplementare per la stagione 1983/1984, e del rifiuto della Commissione, invitata dalla Repubblica ellenica ad agire, di dare piena esecuzione alla sentenza 19 settembre 1985 rettificando l'errore censurato da quest'ultima anche per le altre stagioni.
punto 20
A sostegno dei suoi ricorsi, la Repubblica ellenica sostiene che la Commissione ha violato gli obblighi che ad essa incombono a norma dell'art. 176 del trattato CEE che stabilisce che l'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al trattato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
punto 21
Per quanto riguarda il ricorso per annullamento del regolamento n. 381/86, bisogna ricordare che tale regolamento stabilisce un aiuto supplementare per la stagione 1983/1984, che costituisce oggetto del regolamento n. 1615/83, annullato dalla sentenza 19 settembre 1985 nella causa 192/83, soprammenzionata.
punto 22
La Repubblica ellenica non contesta che adottando il regolamento n. 381/86 la Commissione abbia dato una corretta esecuzione alla sentenza 19 settembre 1985 per la campagna 1983/1984, che, sola, era considerata dal regolamento n. 1615/83, annullato. Essa addebita tuttavia alla Commissione di non aver tratto dalla sentenza le conseguenze che si imponevano per le stagioni precedenti e successive disciplinate da regolamenti identici al regolamento annullato e che non sono stati impugnati nei termini.
punto 23
La Repubblica ellenica non invoca pertanto alcuna illegittimità tale da inficiare il regolamento n. 381/86 adottato, ma asserisce che la sentenza di annullamento implicava per la Commissione l'obbligo di adottare, al di là della sostituzione del regolamento annullato, altre misure consistenti nell'adeguamento di regolamenti il cui annullamento non era stato chiesto.
punto 24
I regolamenti che, secondo la Repubblica ellenica, la Commissione aveva l'obbligo di modificare sono, gli uni anteriori al regolamento annullato, cioè i regolamenti della Commissione nn. 1962/81 e 1602/82, che fissano i coefficienti da applicare all'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodoro per le stagioni 1981/1982 e 1982/1983, l'altro successivo, cioè il regolamento della Commissione n. 1709/84, che fissa questi coefficienti per le stagioni dal 1984/1985 al 1986/1987. Questi regolamenti riguardano pertanto situazioni diverse da quelle disciplinate dal regolamento annullato e, addebitando alla Commissione di non averli modificati o completati, la Repubblica ellenica fa valere un obbligo a carico della Commissione di rifare l'atto annullato e di regolamentare la situazione che esso disciplinava in conformità del dispositivo della sentenza d'annullamento. Ora, la via indicata dal trattato per far accertare l'esistenza di un tale obbligo di agire da parte della Commissione è quella disciplinata dall'art. 175, via che il governo ellenico ha del resto seguito in subordine.
punto 25
Bisogna di conseguenza dichiarare irricevibile il ricorso per annullamento del regolamento n. 381/86.
punto 26
Per statuire sul ricorso per annullamento del rifiuto di agire che sancisce il procedimento per carenza instaurato contro la Commissione, bisogna preliminarmente determinare gli obblighi che derivano da una sentenza di annullamento per l'istituzione da cui emana l'atto annullato relativamente ai provvedimenti che l'art. 176 le impone di adottare per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia.
punto 27
Per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato.
punto 28
Ma se l'accertamento dell'illegittimità nella motivazione della sentenza di annullamento obbliga, innanzitutto, l'istituzione da cui emana l'atto ad eliminare tale illegittimità nell'atto destinato a sostituirsi all'atto annullato, esso, in quanto riguardi una disposizione di un determinato contenuto in una data materia, può anche comportare altre conseguenze per tale istituzione.
punto 29
Trattandosi, come nella fattispecie, dell'annullamento di un regolamento il cui effetto è limitato ad un periodo di tempo ben definito (cioè la stagione 1983/1984), l'istituzione da cui emana l'atto ha innanzitutto l'obbligo di escludere dalle nuove normative che devono essere emanate dopo la sentenza di annullamento, per disciplinare stagioni successive a tale sentenza, qualsiasi disposizione che abbia lo stesso contenuto di quella ritenuta illegittima.
punto 30
Occorre tuttavia riconoscere che, in forza dell'efficacia retroattiva che accompagna le sentenze di annullamento, la dichiarazione di illegittimità risale alla data di entrata in vigore della normativa annullata. Bisogna quindi dedurne che nella fattispecie l'istituzione interessata ha anche l'obbligo di eliminare dalle norme già emanate all'atto della sentenza di annullamento, e che disciplinano stagioni successive alla stagione 1983/1984, le disposizioni che hanno lo stesso contenuto di quella dichiarata illegittima.
punto 31
Di conseguenza, la dichiarazione di illegittimità della fissazione dei coefficienti da applicare all'importo dell'aiuto per i produttori greci si impone non solo per la stagione 1983/1984 che ha costituito l'oggetto del regolamento annullato, ma per tutte le stagioni successive. Per contro, questo accertamento non può valere per le stagioni disciplinate da regolamenti precedenti alla stagione 1983/1984.
punto 32
Rifiutando di sostituire, con effetto dalla data di adozione del regolamento annullato, la disposizione dello stesso contenuto di quella dichiarata illegittima nella sentenza di annullamento che figura nelle normative che producono i loro effetti dopo tale data, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 176 e che il procedimento dell'art. 175 consente di far valere.
punto 33
Bisogna pertanto annullare il rifiuto in data 19 giugno 1986, da parte della Commissione, invitata dalla Repubblica ellenica, ai sensi dell'art. 175, a dare piena esecuzione alla sentenza 19 settembre 1985 nella causa 192/83, di stabilire il pagamento supplementare di un aiuto alla produzione per imballaggi di talune dimensioni contenenti concentrati di pomodori ottenuti da pomodori greci nel corso delle stagioni di commercializzazione 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987.
Sentenza › Sulle spese
punto 34
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, in base al § 3, 1o comma, dello stesso articolo, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Le società ricorrenti nelle cause riunite 97 e 193/86 sono risultate soccombenti per cui vanno condannate alle spese in queste cause. Poiché la Repubblica ellenica è risultata soccombente nella causa 99/86, essa va condannata alle spese in tale causa. Poiché la Repubblica ellenica e la Commissione sono risultate soccombenti su taluni capi nella causa 215/86, le spese vanno compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE dichiara e statuisce:
1) I ricorsi nelle cause riunite 97 e 193/86 sono irricevibili.
2) Le società ricorrenti sono condannate alle spese nelle cause riunite 97 e 193/86.
3) Il ricorso nella causa 99/86 è irricevibile.
4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese nella causa 99/86.
5) Il rifiuto in data 19 giugno 1986, da parte della Commissione, invitata dalla Repubblica ellenica, ai sensi dell'art. 175, a dare piena esecuzione alla sentenza 19 settembre 1985 nella causa 192/83, di stabilire il pagamento supplementare di un aiuto alla produzione per imballaggi di talune dimensioni contenenti concentrati di pomodori ottenuti da pomodori greci nel corso delle stagioni di commercializzazione 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987 è annullato.
6) Per il resto, il ricorso è respinto.
7) La Repubblica ellenica e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.
Firme
Bosco
Moitinho de Almeida
Koopmans
Everling
Galmot
Kakouris
Schockweiler
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 26 aprile 1988.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart