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Sez. 1, Sentenza n. 208 del 30/01/1970 (Rv. 345018 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - LIMITI - TERRENO OCCUPATO ED ASSERVITO ALL'ESECUZIONE DI UNA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO AD UN ACQUEDOTTO - CONTROVERSIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA INDENNITA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345018-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - LIMITI - TERRENO OCCUPATO ED ASSERVITO ALL'ESECUZIONE DI UNA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO AD UN ACQUEDOTTO - CONTROVERSIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA INDENNITA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE - SUSSISTENZA.*

L'art 140 (lett d) del RD 11 dicembre 1933, n 1775, devolve alla cognizione del tribunale delle acque pubbliche le controversie di qualsiasi natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, e le indennita previste dall'art 46 della l 25 giugno 1865, n 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle acque. Poiche per derivazione deve intendersi l'opera effettuata mediante innesto - nella condotta preesistente - di altra condotta, con la quale si abbia pur sempre un modo diretto di utilizzazione dell'acqua da parte della pa, ne discende che appartiene alla Competenza del tribunale regionale delle acque la controversia relativa alla Determinazione dell'indennita di occupazione e di permanente asservimento di terreni per l'esecuzione di una condotta di collegamento di alcune frazioni abitate ad un preesistente acquedotto, ricorrendo anche in tale ipotesi il requisito della diretta utilizzazione dell'acqua da parte dell'amministrazione.*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)