Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) del 8 ottobre 1996, cause riunite T-24/93, T-25/93, T-26/93 e T-28/93
Epigrafe
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
8 ottobre 1996
Nelle cause riunite T-24/93,
Compagnie maritime belge transports SA,
e
Compagnie maritime belge SA,
società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio), con gli avv. ti Michel Waelbroeck e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, e Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Ernst Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nella fase scritta, dai signori Bernd Langeheine e Richard Lyal e, nella fase orale, dai signori Richard Lyal, Paul Ncmitz e Berend Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Grimaldi, società di diritto italiano, con sede in Palermo,
e
Cobelfret, società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio),
con l'avv. Mark Clough, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,
intervenienti,
T-25/93,
Dafra-Lines A/S, società di diritto danese, con sede in Copenaghen, con gli aw. ti Michel Waelbroeck e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, e Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nella fase scritta, dai signori Bernd Langeheine e Richard Lyal e, nella fase orale, dai signori Richard Lyal, Paul Nemitz e Berend Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
T-26/93,
Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co., società di diritto tedesco, con sede in Amburgo (Germania), con ľavv. Michael Strobel, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nella fase scritta, dai signori Bernd Langeheine e Richard Lyal e, nella fase orale, dai signori Richard Lyal, Paul Nemitz e Berend Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
T-28/93,
Nedlloyd Lijnen BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), con l'avv. Tom R. Ottervanger, del foro di Rotterdam, nella fase scritta, e con l'avv. Jacques Steenbergen, del foro di Bruxelles, nella fase orale, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Carlos Zeyen, 4, rue de l'Avenir,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nella fase scritta, dai signori Bernd Langeheine e Richard Lyal e, nella fase orale, dai signori Richard Lyal, Paul Nemitz e Berend Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, relativa ad un procedimento in forza degli articoli 85 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) e 86 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal) (GU 1993, L 34, pag. 20),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dal signor C. P. Briet, presidente, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potočia, R. M. Moura Ramos e J. L. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 marzo 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza › Fatti all'origine della controversia
punto 1
A seguito di diverse denunce presentate in base all'art. 10 del regolamento (CEE) dcl Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 4056/86»), la Commissione ha avviato un'indagine sulle pratiche delle conferenze marittime attive sulle linee tra l'Europa e l'Africa occidentale.
punto 2
Una di queste denunce era stata presentata dall'Association of Independent West African Shipping Interests (in prosieguo: la «Aiwasi»), associazione di compagnie marittime comunitarie indipendenti, vale a dire non appartenenti a una conferenza marittima. La Grimaldi, compagnia indipendente con sede in Palermo, e la Cobelfret, compagnia indipendente con sede in Anversa (denominate congiuntamente in prosieguo: «G e C»), sono membri fondatori dell'Aiwasi. Nel luglio 1985 G e C hanno istituito un servizio comune di collegamento tra il Nord Europa e lo Zaire.
punto 3
L'Associated Central West Africa Lines (in prosieguo: la «Cewal») è una conferenza marittima la cui direzione ha sede ad Anversa. Ne fanno parte compagnie marittime che eserciscono un servizio regolare di linea tra i porti dello Zaire e dell'Angola e quelli del Mare del Nord, ad eccezione del Regno Unito.
punto 4
La Compagnie maritime belge SA (in prosieguo: la «CMB») è una holding del gruppo CMB. Quest'ultimo esercita la sua attività in particolare nel settore dell'armamento, della gestione delle operazioni di traffico marittimo. Il 7 maggio 1991 i servizi di linea e intermodali venivano costituiti in un'entità giuridica distinta, la Compagnie maritime belge transports SA (in prosieguo: la «CMBT»), con effetto dal 1o gennaio 1991.
punto 5
La Dafra-Lines A/S (in prosieguo: la «Dafra-Lines») è membro della Cewal. Dal 1o gennaio 1988 essa è una società del gruppo CMB.
punto 6
La Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. (in prosieguo: la «DAL») è membro della conferenza Cewal. Fino al 1o aprile 1990 essa era l'unico azionista della società Woermann-Linie Afrikanische Schiffahrts-Gesellschaft mbH. In quella data essa ha ceduto le proprie azioni alla CMB, che, con decorrenza dal 1o gennaio 1991, ha integrato le attività della società all'interno della CMBT.
punto 7
La Nedlloyd Lijnen BV (in prosieguo: la «Nedlloyd») è anch'essa membro della Cewal.
punto 8
In esito alla sua indagine, la Commissione ha adottato la decisione 23 dicembre 1992, relativa ad un procedimento in forza degli articoli 85 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) e 86 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal) (GU 1993, L 34, pag. 20; in prosieguo: la «decisione»). Questa decisione reca accertamento di un'infrazione all'art. 85 commessa da tre conferenze marittime, nonché un'infrazione all'art. 86 da parte dei membri della Cewal e infligge, di conseguenza, un'ammenda a taluni di essi. Essa può venire riassunta come segue.
Sentenza › Presentazione della decisione › Il contesto giuridico di esercizio delle attività di trasporto marittimo internazionale di merci
punto 9
Per un collegamento marittimo determinato, le modalità di ripartizione dei carichi trasportati da una conferenza marittima sono previste da un codice di comportamento stabilito dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (in prosieguo: il «codice dell'Unctad»), in particolare da un criterio di ripartizione denominato «40: 40: 20». In base a questo criterio, gli armatori nazionali dei paesi situati ai due estremi di un determinato collegamento marittimo si vedono assegnare ciascuno il 40% dei carichi conferenziati, mentre il restante 20% viene attribuito agli armatori dei paesi terzi, membri della medesima conferenza.
punto 10
La politica degli Stati africani in materia di trasporto marittimo internazionale è armonizzata in seno alla «Conférence ministérielle des Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le transport maritime (Cmeaoc)», creata nel 1975. Tale organismo ha adottato diverse risoluzioni che invitano gli Stati africani a riservare in linea prioritaria una parte dei noli ai loro armamenti nazionali e ad adottare sistemi di controllo dell'applicazione effettiva del «criterio di ripartizione» del traffico, previsto dal codice dell'Unctad.
punto 11
Sul tragitto marittimo Nord Europa - Zaire, la ripartizione dei carichi secondo il criterio 40: 40: 20 del codice dell'Unctad viene attuata mediante tre tipi di misure:
la partecipazione della Compagnie maritime zaïroise (in prosieguo: la «CMZ») alla conferenza Cewal;
la creazione, da parte delle autorità zairesi, di un contesto normativo costituito dall'ordinanza-legge 23 giugno 1967, n. 67/272, e dalla circolare n. 139 (IV) del 13 gennaio 1972 della Banca dello Zaire. Questa circolare, adottata nell'ambito della regolamentazione dei cambi, disponeva, in particolare, che le merci importate nella Repubblica dello Zaire e provenienti dai porti belgi, olandesi, tedeschi e scandinavi, o esportati dalla Repubblica dello Zaire verso questi porti, dovevano essere trasportate da navi degli armamenti membri della Cewal. Inoltre, al fine di costringere gli armatori a sostituire, nelle convenzioni di nolo concluse con i caricatori, un sistema di sconti immediati a un sistema di sconti differiti, rivelatosi oneroso per le autorità monetarie zairesi, le banche non erano più autorizzate a pagare in divise estere i costi dei trasporti marittimi che, non avendo rispettato le disposizioni regolamentari, non beneficiavano dello sconto immediato risultante dalla fattura.
Successivamente alla pubblicazione di detta circolare, i contratti conclusi dalle società armatrici della Cewal includevano effettivamente un meccanismo di rimborsi immediati. Fino al 1985, l'applicazione del sistema era assicurata da una speciale clausola, apposta sui documenti di cambio, attestante che il carico era trasportato da una nave armata dalla Cewal («Imbarco su nave Cewal»). Con una circolare in data 26 dicembre 1985 la Banca dello Zaire annunciava la soppressione di questo sistema;
la conclusione di un accordo tra l'Office [zaïrois] de gestion du fret maritime (in prosieguo: l'«Ogefrem») e la Cewal, il cui art. 1 dispone:
«L'Ogefrem, tenendo conto delle prerogative di legge ad esso conferite, e la conferenza Cewal vigileranno a che l'insieme delle merci da trasportare ricomprese nel campo d'azione della conferenza Cewal sia affidato alle società armatrici facenti parte di questa conferenza marittima.
Con l'accordo esplicito delle due parti interessate, potranno venire accordate deroghe».
Contrariamente a questo secondo comma, lOgefrem, senza l'accordo della Cewal, ha ammesso una compagnia marittima non facente parte di questa conferenza, vale a dire la G e C, a partecipare al traffico con destinazione e in provenienza dallo Zaire.
Sentenza › Presentazione della decisione › Le infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato
punto 12
Alla data dei fatti controversi, il traffico tra i porti dell'Europa occidentale e settentrionale e quelli dell'Africa occidentale era ripartito fra tre conferenze marittime: la Cewal, la Continent West Africa Conference (in prosieguo: la «Cowac») e la United Kingdom West Africa Lines Joint Service (in prosieguo: l'«Ukwal»); ciascuna di queste conferenze operava su linee differenti.
punto 13
Nella decisione la Commissione ha constatato che questa ripartizione del traffico era il risultato di accordi conclusi fra le tre conferenze, il cui fine era impedire alle compagnie di una conferenza di operare come armamenti indipendenti nella zona di attività delle altre conferenze. Per operare sulla linea di un'altra conferenza, una compagnia doveva prima aderire a questa.
punto 14
La Commissione ha concluso che questi accordi costituivano una restrizione del mercato, contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato, e non potevano venire esentati né ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4056/86, né ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
Sentenza › Presentazione della decisione › Le infrazioni all'art. 86 del Trattato
punto 15
Dopo aver definito il mercato di cui trattasi, la Commissione ha accertato l'esistenza di una posizione dominante detenuta collettivamente dai membri della conferenza Cewal. Essa ha qualificato come abusive, nel senso di cui all'art. 86 del Trattato, tre pratiche, attuate dai membri di questa conferenza al fine di ottenere l'eliminazione del principale concorrente indipendente nel traffico in questione, consistenti nel:
partecipare alla realizzazione dell'accordo di cooperazione con l'Ogefrem e nel domandare insistentemente, mediante diversi interventi, la sua stretta osservanza;
modificare i tassi di nolo derogando alle tariffe in vigore al fine di ottenere tassi identici o inferiori a quelli del principale concorrente indipendente per navi in partenza alla stessa data o in date vicine (pratica detta delle «fighting ships»). Secondo la decisione, l'intero sistema comportava perdite per i membri della Cewal;
stabilire accordi di fedeltà imposti al 100% (anche per le merci vendute su base fob), al di là delle condizioni dell'art. 5, punto 2, del regolamento n. 4056/86, con l'utilizzazione specifica di «liste nere» dei caricatori infedeli.
Sentenza › Presentazione della decisione › Il dispositivo della decisione e le sanzioni inflitte
punto 16
Nel dispositivo, la decisione accerta un'infrazione all'art. 85, n. 1 (art. 1), e all'art. 86 (art. 2) del Trattato. Essa ingiunge la cessazione delle infrazioni (art. 3) e diffida le imprese destinatarie dal rinnovare l'infrazione accertata all'art. 1 (art. 4). Essa raccomanda di conformare i termini stabiliti nei contratti di fedeltà alle disposizioni dell'art. 5, punto 2, del regolamento n. 4056/86 (art. 5). Sulla base dell'art. 19, n. 2, di quest'ultimo regolamento, essa infligge, a motivo degli abusi di posizione dominante accertati all'art. 2, le seguenti ammende (art. 6):
9,6 milioni di ECU alla CMB;
200000 ECU rispettivamente alla Dafra-Lines e alla Deutsche Afrika Linien-Woermann Linie;
100000 ECU alla Nedlloyd Lijnen B. V.
Queste ammende dovevano essere corrisposte entro tre mesi dalla notificazione della decisione. In mancanza, esse producevano di diritto l'interesse del 13, 25% annuo (art. 7).
Sentenza › Procedimento
punto 17
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 marzo 1993, la CMB e la CMBT hanno presentato un ricorso, registrato con il numero T-24/93, diretto, in via principale, all'annullamento della decisione.
punto 18
Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1993, la CMBT ha anche presentato una domanda di provvedimenti provvisori, al fine di ottenere la sospensione, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale nel merito della controversia, dell'esecuzione, da un lato, degli artt. 6 e 7 del dispositivo della decisione, in quanto infliggono un'ammenda alla CMB, e, dall'altro, dell'art. 3 della decisione, in quanto impone alla conferenza Cewal e ai suoi membri di porre fine all'accordo di cooperazione con l'Ogefrem.
punto 19
Con ordinanza 13 maggio 1993 (causa T-24/93 R, CMBT/Commissione, Race, pag. II-543), il presidente del Tribunale ha ammesso G e C a intervenire nel procedimento sommario e ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.
punto 20
Con ordinanza 23 luglio 1993 (non pubblicata nella Raccolta), il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso G e C a intervenire nel procedimento di merito, a sostegno delle conclusioni della convenuta, ed ha parzialmente accolto la domanda di trattamento riservato, nei confronti di G e C, proposta dalle ricorrenti per taluni elementi contenuti nel ricorso e nei suoi allegati.
punto 21
Con ordinanza 21 marzo 1994 (non pubblicata nella Raccolta), il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di trattamento riservato nei confronti di G e C proposta dalle ricorrenti per taluni elementi del controricorso, della replica e della controreplica, nonché per taluni loro allegati.
punto 22
Con ordinanza 19 marzo 1996 (non pubblicata nella Raccolta), il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha respinto la domanda di trattamento riservato nei confronti di G e C proposta dalle ricorrenti per taluni elementi delle risposte della Commissione ai quesiti scritti del Tribunale e per taluni allegati alle stesse.
punto 23
Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 e 22 marzo 1993, la Dafra-Lines, la DAL e la Nedlloyd hanno presentato ciascuna un ricorso. Tali ricorsi sono stati registrati rispettivamente con i numeri T-25/93, T-26/93 e T-28/93 e sono diretti, in via principale, all'annullamento della decisione.
punto 24
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a produrre taluni documenti e a rispondere a taluni quesiti scritti.
punto 25
Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali all'udienza del 26 marzo 1996.
Sentenza › Conclusioni delle parti
punto 26
Nella causa T-24/93, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
annullare la decisione nella sua interezza;
in subordine:
annullare o, almeno, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;
ingiungere alla Commissione di produrre tutti i documenti relativi al calcolo dell'importo dell'ammenda;
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle causate dalla domanda di provvedimenti provvisori.
Le intervenienti concludono che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle causate dalla domanda di provvedimenti provvisori, sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti.
punto 27
Nella causa T-25/93, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione;
in subordine:
annullare o, almeno, ridurre l'ammenda inflitta;
ingiungere alla Commissione di produrre tutti i documenti relativi al calcolo dell'importo dell'ammenda;
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.
punto 28
Nella causa T-26/93, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione;
in subordine, annullare o, almeno, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;
condannare la Commissione alle spese.
punto 29
Nella causa T-28/93, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare, in tutto o parzialmente, la decisione;
annullare o, quanto meno, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;
adottare le misure che riterrà opportune;
condannare la Commissione alle spese.
punto 30
Nelle cause T-25/93, T-26/93 e T-28/93, la convenuta conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
punto 31
Sentite in proposito le parti nel corso dell'udienza, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di riunire le quattro cause ai fini della sentenza.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione
punto 32
Le ricorrenti fanno valere quattro motivi a sostegno delle loro domande di annullamento. In primo luogo, nella causa T-26/93, la ricorrente fa valere l'esistenza di vizi di procedura. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono, nelle cause T-24/93, T-25/93 e T-28/93, che le pratiche controverse non influiscono sugli scambi intracomunitari e, nelle cause T-24/93 e T-25/93, che i mercati di cui trattasi non fanno parte del mercato comune. In terzo luogo, nelle cause T-24/93, T-25/93 e T-26/93, le ricorrenti contestano che le pratiche controverse abbiano lo scopo o l'effetto di falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. In quarto luogo, in ciascuna delle cause, esse sostengono che le pratiche controverse non configurano un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 1. Sul primo motivo, relativo ai vizi di procedura che inciderebbero sulla legittimità della decisione › Argomenti delle parti
punto 33
Nella causa T-26/93, la ricorrente, DAL, sostiene, in primo luogo, di non essere stata destinataria della comunicazione degli addebiti del 14 agosto 1990, indirizzata alla società Woermann-Linie Afrikanische Schiffahrts-Gesellschaft mbH. Ora, in tale data, questa società era già stata ceduta alla CMB, con decorrenza dal 1o aprile 1990, e la DAL non era più membro della Cewal. Gli addebiti formulati dalla Commissione sarebbero rivolti ai membri della conferenza designati nell'allegato A di detta comunicazione, tra i quali non figura la ricorrente. Ciò considerato, la decisione sarebbe stata adottata non tenendo conto dei diritti della difesa (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Race. pag. 2639). In secondo luogo, l'art. 6 della decisione infliggerebbe un'ammenda a una società, la Deutsche Afrika Linien-Woermann Linie, che non esiste. Ora, quando una decisione infligge un'ammenda ai suoi destinatari, come nel caso di specie, questi ultimi devono poter essere chiaramente identificati. Omettendo di precisare se essa intende riferirsi alla DAL e/o alla Woermann-Linie Afrikanische Schiffahrts-Gesellschaft mbH, la decisione sarebbe affetta da un vizio di procedura.
punto 34
La Commissione rammenta, a titolo preliminare, che la ricorrente era inizialmente l'unico azionista della Woermann-Linie Afrikanische Schiffahrts-Gesellschaft mbH e che, a decorrere dal 1o aprile 1990, quest'ultima aveva ceduto le proprie quote alla CMB. Per quanto riguarda il destinatario della comunicazione degli addebiti, la Commissione sostiene che, come risulterebbe dall'allegato K 7 del ricorso, la ricorrente ha effettivamente ricevuto la comunicazione degli addebiti e vi ha risposto, così che non può sussistere violazione dei diritti della difesa. Per quanto riguarda il destinatario della decisione, la Commissione sostiene che la ricorrente doveva essere al corrente del fatto che la decisione verteva sulla sua responsabilità nel comportamento della Woermann-Linie, della quale la ricorrente — che operava in Africa occidentale e centrale solo sotto il nome di Woermann-Linie — era l'unico azionista alla data dei fatti. Ciò considerato, la Commissione ritiene che la ricorrente sostenga a torto che gli addebiti siano stati formulati nei confronti di un'impresa diversa da quella destinataria della decisione.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 1. Sul primo motivo, relativo ai vizi di procedura che inciderebbero sulla legittimità della decisione › Giudizio del Tribunale
punto 35
Il Tribunale rileva, in primo luogo, che la ricorrente, DAL, era, fino al 1o aprile 1990, l'unico azionista della Woermann-Linie Afrikanische Schiffahrts-Gesellschaft mbH. Come risulta dall'allegato K 7 del ricorso, la ricorrente ha risposto in prima persona alla comunicazione degli addebiti, della quale non contesta di avere avuto conoscenza. Inoltre, come essa stessa ha affermato come premessa a tale risposta, la ricorrente ha risposto alla comunicazione degli addebiti nominativamente rivolta alla Woermann-Linie, dal momento che i fatti contestati sono precedenti alla cessione della controllata. Di conseguenza, il Tribunale considera che la prima parte del motivo, relativa alla violazione dei diritti della difesa, dev'essere respinta.
punto 36
In secondo luogo, il Tribunale osserva che, conformemente all'allegato I della decisione, la società «Deutsche Afrika Linien-Woermann Linie» era destinataria della decisione. È pacifico che questa denominazione non corrisponde, di per sé, ad alcuna società giuridicamente esistente. Tuttavia, come si è già detto, la ricorrente non può sostenere di non aver compreso che la comunicazione degli addebiti la riguardava in quanto società controllante della Woermann-Linie all'epoca dei fatti. Di conseguenza, il Tribunale considera che la formulazione adottata nell'allegato I della decisione e nell'art. 6 di questa, consistente nell'accostare e nel contrarre i nomi della società controllante e della controllata, indicava in modo chiaro alla ricorrente che la decisione era ad essa diretta e che le veniva inflitta un'ammenda a causa del comportamento della sua ex controllata, della quale essa era l'unico azionista fino al 1o aprile 1990, e sotto la cui ragione essa operava in Africa occidentale e centrale.
punto 37
Di conseguenza, si deve disattendere il primo motivo.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 2. Sul secondo motivo, relativo all'insussistenza di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › Argomenti delle parti
punto 38
Le ricorrenti rilevano, in primo luogo, che lo scopo delle conferenze marittime è proprio quello di razionalizzare i servizi di trasporto marittimo, come riconoscono il documento intitolato Verso una politica comune dei trasporti - Rapporto sui trasporti marittimi [COM (85) 90 def., punti 62 e seguenti] e dall'ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 4056/86. Di conseguenza, i vantaggi offerti dalle conferenze marittime giustificherebbero l'accettazione di alcune restrizioni alla concorrenza, a compensazione dei benefici che gli utenti traggono dal sistema. L'art. 3 del regolamento n. 4056/86 esonererebbe peraltro la pratica contestata dalla Commissione.
punto 39
Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che, in pratica, il sistema scelto dalle conferenze marittime salvaguarda la concorrenza tra i loro aderenti, in quanto consente di aderire a un'altra conferenza e, quindi, di operare sul traffico in questione in qualità di membro di quest'ultima. Ora, contrariamente a quanto afferma la Commissione al punto 37 della decisione, la procedura di adesione a una conferenza per un membro di un'altra conferenza non sarebbe né lunga né incerta, come attesterebbe il fatto che, tra i 45 membri di una delle tre conferenze in questione, 27 aderiscono ad almeno un'altra conferenza. Inoltre, se G e C non hanno potuto aderire alla Cewal, cui la Commissione rimprovera a torto di essere una conferenza «chiusa», ciò sarebbe dovuto unicamente al rifiuto di detta compagnia di compilare il questionario di adesione.
punto 40
In fase di replica, le ricorrenti confutano la validità degli elementi di prova su cui si basa la decisione. Esse ne deducono l'inesattezza dell'affermazione di cui al punto 38 della motivazione della decisione, secondo cui gli accordi tra i membri delle conferenze vietano ai membri di queste di operare come armatori indipendenti nelle zone di attività di ciascuna delle altre due conferenze.
punto 41
La Commissione oppone alla prima parte del motivo che se, secondo il regolamento n. 4056/86, il vantaggio apportato dalle conferenze marittime giustifica determinate restrizioni della concorrenza l'esenzione di cui all'art. 3 del regolamento non copre tuttavia tutte le attività delle conferenze marittime, in particolare gli accordi di non concorrenza del tipo di cui è causa. Il regolamento prevede peraltro espressamente, al suo ottavo ‘considerando’, l'esistenza di armamenti indipendenti.
punto 42
La Commissione oppone alla seconda parte del motivo che le ricorrenti non possono essere legittimate a contestare per la prima volta in fase di replica l'esistenza stessa di qualsiasi impegno di non concorrenza fra le tre conferenze.
punto 43
Nel merito, l'affermazione delle ricorrenti relativa all'assenza di accordi tra le conferenze marittime sarebbe contraddetta sia dalla risposta della Cewal alla comunicazione degli addebiti sia da un certo numero di altri documenti apportati dalla Cewal. Tutti questi documenti menzionerebbero l'esistenza di impegni di non ingerenza dei membri di una conferenza nei traffici delle altre due; tali impegni sarebbero stati applicati successivamente all'entrata in vigore del regolamento n. 4056/86.
punto 44
Inoltre, a parere della Commissione, la sola questione è stabilire se esistessero accordi anticoncorrenziali tra le conferenze marittime. L'assunzione eventuale di una parte del traffico da parte di armamenti indipendenti sarebbe perciò ininfluente. Del pari, l'allegazione secondo cui la concorrenza tra le tre conferenze sarebbe salvaguardata dalla libera adesione dei membri di una conferenza a un'altra non sarebbe pertinente, dal momento che scopo degli accordi incriminati sarebbe restringere la concorrenza. Quanto al carattere chiuso della conferenza, la Commissione ritiene che non si tratti di un addebito.
punto 45
Le intervenienti non hanno presentato osservazioni su questo punto.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 2. Sul secondo motivo, relativo all'insussistenza di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato › Giudizio del Tribunale
punto 46
In via preliminare, il Tribunale rileva che gli accordi tra conferenze, ai sensi dei quali i membri di una conferenza devono astenersi dall'intervenire, come armatori indipendenti, nella zona di attività di un'altra conferenza firmataria dell'accordo, sono esplicitamente menzionati nel telex del presidente della Cewal alla Cowac in data 6 ottobre 1989, nonché nel resoconto dello Zaire Pool Committee del 19 settembre 1989. La Cewal aveva, del resto, espressamente ammesso l'esistenza di tali accordi nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Di conseguenza, il motivo relativo all'assenza di accordi tra conferenze dev'essere disatteso, senza che sia necessario esaminare se esso costituisca un motivo nuovo ai sensi del regolamento di procedura.
punto 47
L'argomentazione delle ricorrenti è volta, inoltre, a negare che simili accordi possano costituire una violazione dell'art. 85 del Trattato.
punto 48
A questo riguardo, il Tribunale ricorda in primo luogo che, tenuto conto del principio generale che vieta le intese anticoncorrenziali, sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato, le disposizioni di carattere derogatorio inserite in un regolamento di esenzione per categoria non possono essere interpretate estensivamente (sentenza del Tribunale 22 aprile 1993, causa T-9/92, Peugeot/Commissione, Race. pag. II-493, punto 37). Ciò deve valere anche per le disposizioni del regolamento n. 4056/86 che esonerano taluni accordi dal divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché l'art. 3 del regolamento costituisce un'esenzione per categoria ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
punto 49
Di conseguenza, il Tribunale considera che le ricorrenti non possono validamente invocare per le pratiche controverse l'esenzione prevista dall'art. 3, lett. c), del regolamento n. 4056/86, relativo al coordinamento o alla ripartizione dei viaggi o degli scali «fra membri della conferenza», dal momento che, nella fattispecie, trattasi degli accordi di ripartizione tra conferenze. Inoltre l'esenzione di cui all'art. 3 ha ad oggetto gli accordi intesi in primo luogo a perseguire la fissazione di tariffe in comune, il che non è assolutamente il caso di specie.
punto 50
Le parti non possono peraltro invocare utilmente il fatto che sia stata riconosciuta l'utilità dello scopo delle conferenze marittime, ciò che non è assolutamente contestato dalla Commissione. Una simile circostanza, se può valere a. giustificare le esenzioni previste dal regolamento, non può significare che ogni pregiudizio per la concorrenza ad opera di conferenze marittime sia sottratto al divieto enunciato all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 51
Ad abundantiam, il Tribunale considera che gli argomenti delle ricorrenti non sono pertinenti. Così, le ragioni per le quali G e C non hanno potuto aderire alla Cewal sono ininfluenti, dal momento che il pregiudizio per la concorrenza denunciato consiste nell'esistenza stessa di accordi tra conferenze. Del pari, irrilevante è l'argomento secondo cui le procedure di adesione a una conferenza non sarebbero né lunghe né incerte, giacché lo scopo stesso degli accordi è vietare ai membri di una conferenza di operare su una linea di un'altra conferenza come società di armamento indipendente.
punto 52
Il motivo relativo all'insussistenza di una violazione all'art. 85 del Trattato dev'essere di conseguenza disatteso.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 3. Sul terzo motivo, relativo all'insussistenza di una violazione dell'art. 86 del Trattato › Sulla prima parte del motivo, relativa all'insussistenza di una posizione dominante detenuta collettivamente dai membri della Cewal › Sul carattere collettivo della posizione dei membri della Cewal sul mercato › — Argomenti delle parti
punto 53
Le ricorrenti sostengono che l'art. 86 del Trattato vieta lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante, ma non la detenzione, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante, individuale o collettiva. Ne discenderebbe che la nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante collettiva potrebbe trovare applicazione solo nel caso eccezionale in cui talune imprese abbiano abusato collettivamente della posizione dominante da esse detenuta a titolo individuale, salvo negare l'effetto utile dell'art. 85 del Trattato.
punto 54
Secondo le ricorrenti, nella sentenza 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-79/89 e T-78/89, SIV e a./Commissione (Race. pag. II-1403), il Tribunale avrebbe solamente ammesso in via di principio l'esistenza di una posizione dominante collettiva. Questa sentenza, che, al punto 359, si riferiva alle conferenze marittime, non può in alcun modo essere interpretata nel senso che i membri di una conferenza marittima siano, per ipotesi, in una posizione dominante collettiva. Contrariamente alla regola enunciata dal Tribunale al punto 360 della citata sentenza SIV e a., la Commissione si sarebbe limitata a «riciclare» fatti assertivamente costituivi di una violazione dell'art. 85, ma esentati in forza del regolamento n. 4056/86, per condannarle ai sensi dell'art. 86. Nel constatare l'esistenza di una tariffa comune tra i membri della Cewal, la Commissione non ha dimostrato nel caso di specie, come ha fatto nella decisione 1o aprile 1992, 92/262/CEE, relativa ad una procedura in forza degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE, (IV/32.450 — Comitati armatoriali composti da armamenti francesi e dell'Africa occidentale) (GU L 134, pag. 1, punti 53 e seguenti), l'esistenza di una posizione dominante collettiva.
punto 55
Secondo la Commissione, che fa riferimento in particolare alla citata sentenza SIV e a., (punti 358 e 359), non è possibile negare l'esistenza di posizioni dominanti detenute congiuntamente. In questa sentenza, il Tribunale avrebbe del resto citato le conferenze marittime come esempio di gruppi d'imprese capaci di trovarsi in una simile posizione. Secondo la sentenza del Tribunale, una posizione dominante può essere detenuta da due o più entità economiche indipendenti, unite da vincoli economici così stretti che, per tale motivo, detengono insieme una posizione dominante rispetto agli altri operatori sullo stesso mercato. Infine, a parere della Commissione, la nozione di posizione dominante collettiva non rende affatto ridondante l'art. 85 del Trattato, il quale si applica agli accordi orizzontali che, in mancanza di legami economici sufficientemente forti tra i membri, non determinano il sorgere di una posizione dominante collettiva. L'art. 85 vieterebbe talune forme di comportamenti collusivi, mentre l'art. 86 si applicherebbe ai comportamenti unilaterali. Nel caso di specie, le conferenze marittime opererebbero, in ampia misura, come una sola ed unica entità rispetto alla clientela e alla concorrenza. Le ricorrenti non avrebbero del resto negato l'esistenza di tali stretti vincoli economici risultanti dall'accordo di conferenza.
punto 56
La Commissione contesta inoltre che l'applicazione dell'art. 85 del Trattato escluda quella dell'art. 86. A suo parere, un'applicazione cumulativa di queste disposizioni è possibile, purché le condizioni di applicazione proprie a ciascuno di questi due articoli siano soddisfatte (sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-51/89, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-309, punto 21). E per questo motivo che la Commissione ritiene che non si possa contestarle di avere «riciclato» fatti ricadenti nell'ambito dell'art. 85 del Trattato per farli rientrare in quello dell'art. 86. Da un lato, in diritto, l'esistenza di un'esenzione per categoria non osta all'applicabilità dell'art. 86 se l'impresa interessata occupa una posizione dominante sul mercato di riferimento (sentenza Tetra Pali/Commissione, citata, punto 25), come del resto espressamente previsto dall'art. 8, n. 2, del regolamento n. 4056/86. Dall'altro, in fatto, gli abusi commessi dalla Cewal non erano coperti dall'esenzione per categoria del regolamento n. 4056/86. La Commissione ritiene inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non esista una giurisprudenza che permetta di escludere l'applicazione dell'art. 86 del Trattato a una situazione risultante da un accordo collusivo.
punto 57
Non può del resto parlarsi di «riciclaggio», nel senso di cui alla citata sentenza SIV e a., poiché, nel caso di specie, la Commissione ha dimostrato sufficientemente il sussistere di ciascuno dei requisiti dell'art. 86.
punto 58
Le intervenienti ritengono che non esista alcuna possibilità, nel caso di specie, che i fatti che dimostrano l'esistenza della posizione dominante collettiva constatata dalla decisione siano «riciclati» nel senso di cui alla citata sentenza SIV e a.
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punto 59
II Tribunale considera che l'argomentazione delle ricorrenti è costituita da due motivi: l'errore di diritto, consistente nell'affermare il carattere collettivo della posizione dei membri sul mercato e la carenza di motivazione.
punto 60
Per quanto riguarda, in primo luogo, l'asserito errore di diritto dedotto come primo motivo, secondo cui la nozione di posizione dominante collettiva comprende il solo abuso collettivo da parte di imprese ciascuna delle quali detiene una posizione dominante, si deve rilevare che, secondo una consolidata giurisprudenza, e contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, l'art. 86 è applicabile a situazioni in cui più imprese occupano, insieme, una posizione dominante sul mercato pertinente (sentenza SIV e a./Commissione, citata, punto 358; sentenze della Corte 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo, Race. pag. I-1477, punto 42; 5 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto, Racc. pag. I-2883, punti 32 e 33; 17 ottobre 1995, cause riunite C-140/94, C-141/94 e C-142/94, DIP e a., Racc, pag. I-3257, punti 25 e 26). Inoltre, anche se la sola detenzione di una posizione dominante non è censurabile alla luce dell'art. 86 del Trattato, questo argomento è privo di efficacia nel caso di specie, dal momento che la Commissione ha sanzionato sfruttamenti abusivi di posizione dominante, e non la posizione dominante di per sé.
punto 61
In secondo luogo, per quanto riguarda la carenza di motivazione, si deve rammentare, in via preliminare, che la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio dev'essere tale da permettere al destinatario di conoscere le giustificazioni della misura adottata, così da poter far eventualmente valere i propri diritti e verificare la fondatezza o meno della decisione, e al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato (sentenza del Tribunale 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 30).
punto 62
Si deve sottolineare come la Corte abbia ritenuto che, per accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva, occorre che le imprese interessate siano sufficientemente legate tra loro per adottare una linea d'azione comune sul mercato (sentenza DIP e a., citata, punto 26).
punto 63
Nella decisione sottoposta al controllo del Tribunale, la Commissione ha fatto espressamente riferimento al regolamento n. 4056/86. L'art. 1, n. 3, lett. b), di quest'ultimo definisce le conferenze marittime come «un gruppo di due o più trasportatori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea». Il Tribunale considera che le ricorrenti, che si richiamano ripetutamente al regolamento n. 4056/86, non contestano che la Cewal sia una conferenza marittima ai sensi di detta disposizione.
punto 64
II Tribunale rileva peraltro che, alľart. 8, il regolamento n. 4056/86 enuncia che l'art. 86 del Trattato resta applicabile. Le compagnie marittime, infatti, grazie alle strette relazioni che intrattengono tra loro nell'ambito di una conferenza marittima, sono in grado, tutte assieme, di attuare in comune sul mercato pertinente pratiche tali da costituire comportamenti unilaterali. Tali comportamenti possono avere carattere di violazioni dell'art. 86 qualora sussistano gli altri presupposti per l'applicazione di questa disposizione.
punto 65
Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi contenuti nella decisione impugnata, il Tribunale constata che le compagnie marittime hanno costituito un'entità comune, la conferenza marittima Cewal. Risulta dalla decisione che questa struttura costituiva il quadro di riferimento di diversi comitati ai quali appartenevano i membri della conferenza, quali lo Zaïre Pool Committee e lo Special Fighting Committee, più volte menzionati nella decisione, in particolare ai punti 26, 29, 31 e 32, e lo Zaïre Action Committee di cui al punto 74. Inoltre, come risulta dall'art. 1 del regolamento n. 4056/86, tale struttura comune ha per natura lo scopo di definire e di applicare tassi di nolo uniformi e altre condizioni di trasporto comuni, la cui esistenza la Commissione rileva espressamente al punto 61. In tal modo, la Cewal si presenta sul mercato come un'unica entità. Infine, il Tribunale rileva, senza che in questa fase occorra esaminare la loro qualificazione, che le pratiche rimproverate ai membri della Cewal, come descritte nella decisione, traducono la volontà di adottare congiuntamente una stessa linea d'azione sul mercato per reagire unilateralmente nei confronti di una evoluzione, ritenuta minacciosa, della situazione concorrenziale del mercato sul quale esse operano. Queste pratiche, descritte con precisione nella decisione, hanno costituito gli elementi di una strategia globale, per la cui realizzazione i membri della Cewal hanno unito le loro forze.
punto 66
Di conseguenza, il Tribunale ritiene, considerata la decisione nel suo insieme, che la Commissione abbia sufficientemente dimostrato che la posizione dei membri della Cewal sul mercato pertinente andava valutata collettivamente.
punto 67
Occorre infine sottolineare che, nella citata sentenza SIV e a., il Tribunale ha affermato, al punto 360, che per dimostrare una violazione dell'art. 86 del Trattato non è sufficiente «riciclare» i fatti costitutivi di un'infrazione all'art. 85, traendone la constatazione che le parti di un accordo o di una pratica illecita detengono insieme una parte di mercato rilevante, che per questo solo fatto esse detengono collettivamente una posizione dominante e che il loro comportamento illecito costituisce un abuso di questa posizione. Ciò non si è verificato nel caso di specie, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti. La Commissione ha sufficientemente dimostrato che, oltre agli accordi conclusi tra le compagnie marittime e costituitivi della conferenza Cewal, accordi che non vengono contestati, esistevano tra dette compagnie legami tali da far adottare loro una linea d'azione uniforme sul mercato. Di conseguenza, la Commissione ha potuto giustamente considerare che l'art. 86 poteva trovare applicazione, a condizione che fossero soddisfatte le altre condizioni poste da questa disposizione.
punto 68
Alla luce di tutti questi elementi, la prima parte del motivo dev'essere disattesa.
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punto 69
Secondo le ricorrenti, il carattere dominante di una posizione di mercato non può inferirsi dalla semplice detenzione di quote di mercato molto elevate (sentenze della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Race, pag. 207, e 3 luglio 1991, causa C-62/86, Akzo/Commissione, Race. pag. I-3359, punto 60). Ora, nel caso di specie, la Commissione si sarebbe basata sulla sola quota di mercato detenuta dalla Cewal. In ogni caso, il fatto che la Cewal disponga di un diritto esclusivo sui trasporti marittimi tra lo Zaire e i porti del Nord Europa, imposto da una decisione unilaterale e sovrana delle autorità zairesi, costituirebbe una circostanza eccezionale, tale da togliere alle quote di mercato il loro eventuale carattere determinante (sentenza Akzo/Commissione, citata, punto 60). Inoltre, la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che la politica commerciale della Cewal e dei suoi membri era di fatto largamente dettata dalle autorità zairesi.
punto 70
Le ricorrenti sostengono che, considerata la giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Race. pag. 461), la capacità di mantenere una posizione dominante costituisce un fattore essenziale di valutazione di questa posizione. Di conseguenza, la circostanza che i membri della Cewal, nonostante un ribasso dei loro tassi di nolo per fronteggiare la concorrenza della G e C, abbiano perduto quote di mercato, che rappresentavano comunque solo il 64%, sarebbe sufficiente a dimostrare l'inesistenza di una posizione dominante.
punto 71
Nella replica, le ricorrenti affermano che la Commissione ha fittiziamente aumentato la quota di mercato della Cewal non tenendo conto del traffico da e verso porti francesi, benché avesse considerato che queste linee costituivano alternative valide alle linee servite dai membri della Cewal. Esse fanno anche valere che la Cewal e G e C operavano in gran parte su mercati distinti, vale a dire, rispettivamente, il trasporto di contenitori e merci convenzionali e quello di «materiale rotabile».
punto 72
La convenuta considera motivi nuovi, e pertanto irricevibili, quelli relativi alla definizione del mercato. Essa sostiene inoltre che, nel corso del periodo coperto dalla decisione, la quota di mercato della Cewal era quasi del 90% e non del 64% come sostengono adesso le ricorrenti, senza peraltro precisare l'origine di questo dato. Ora, una quota elevata del mercato sarebbe, di per sé, in via di principio, un indizio sufficiente per concludere nel senso dell'esistenza di una posizione dominante, salvo circostanze eccezionali (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, citata, punto 41). La Commissione avrebbe inoltre esposto, al punto 59 della motivazione, elementi pertinenti, diversi dal criterio della quota di mercato, che permettono di concludere nel senso dell'esistenza di una posizione dominante. Essa osserva che le ricorrenti non hanno apportato alcun elemento idoneo a smentire la presunzione risultante dalla loro quota di mercato. Infine, la convenuta contesta che i bassi prezzi della Cewal e la perdita di una certa quota di mercato permettano di concludere nel senso dell'inesistenza di una posizione dominante; infatti, una posizione dominante non può essere sinonimo di «posizione inespugnabile».
punto 73
Le intervenienti fanno valere che, quali che siano le modalità di calcolo delle quote di mercato, la quota di mercato dei membri della conferenza e superiore al 90%, di modo che quest'ultima occupa, in ogni caso, una posizione dominante.
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punto 74
Il Tribunale rileva, in via preliminare, che il motivo relativo a un'errata valutazione del mercato di cui trattasi, dedotto per la prima volta nella fase della replica, è un motivo nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. In quanto tale, e in assenza di indicazioni che esso si basa su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, tale motivo è irricevibile. Ciò premesso, si deve ritenere che l'esatta definizione del mercato di cui trattasi sia quella contenuta nella decisione.
punto 75
Inoltre, in relazione all'asserita contraddittorietà della motivazione, che il Tribunale può rilevare d'ufficio, consistente nel fatto che la Commissione avrebbe considerato allo stesso tempo le linee in partenza da porti francesi e dirette a tali porti come una valida alternativa, ma non ne avrebbe tenuto conto nel calcolo delle quote di mercato, è sufficiente constatare che, al punto 54 della sua decisione, la Commissione ha indicato perché le linee di trasporto in partenza da porti francesi e a questi dirette non dovevano essere incluse nel mercato di cui trattasi. Pertanto, la Commissione ha correttamente preso in considerazione la quota detenuta dai membri sul mercato di cui trattasi come da essa precedentemente definito. Non le può quindi venire contestata alcuna contraddizione di motivi.
punto 76
In relazione alla valutazione della posizione dominante in sé e per sé, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di tale posizione può risultare da diversi fattori che, considerati isolatamente, non sarebbero necessariamente determinanti. Tuttavia, salvo circostanze eccezionali, quote di mercato estremamente elevate costituiscono di per sé la prova dell'esistenza di una posizione dominante (sentenza Akzo/Commissione, citata, punto 60; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Race. pag. II-1439, punto 92, e 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 109).
punto 77
Nel caso di specie, le parti non contestano che nel 1988 e nel 1989, periodo che costituisce essenzialmente quello preso in considerazione per la determinazione delle ammende, la quota di mercato della Cewal superava il 90%. La quota del 64% fatta valere dalle ricorrenti, e contestata dalla Commissione, riguarda il solo anno 1992; per quanto riguarda il 1990 e il 1991, le quote di mercato superavano, secondo i dati forniti dalle ricorrenti, rispettivamente l'80 e il 70%. Ne consegue che, per tutto il periodo considerato, le quote di mercato della Cewal, nonostante la loro graduale erosione, sono rimaste elevate. Il Tribunale considera che, mentre il mantenimento delle quote di mercato può essere indice della conservazione di una posizione dominante (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, citata, punto 44), la riduzione di quote di mercato tuttora rilevanti non può costituire, di per sé, la prova dell'insussistenza di una posizione dominante.
punto 78
II Tribunale osserva inoltre che, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, la Commissione non ha fondato la propria analisi esclusivamente sulla quota di mercato della Cewal. Dal punto 59 della decisione risulta infatti che sono stati tenuti in considerazione altri fattori, vale a dire la differenza significativa tra detta quota di mercato e quella del principale concorrente, i vantaggi tratti dall'accordo concluso con l'Ogefrem, che riconosce un'esclusiva alla Cewal, l'importanza della rete di collegamenti della stessa Cewal, delle sue capacità e della frequenza dei suoi servizi e, infine, l'esperienza acquisita dalla Cewal in varie decine di anni sul mercato di cui trattasi.
punto 79
Il Tribunale considera, alla luce di questi elementi, che la Commissione ha potuto concludere a ragione nel senso dell'esistenza di una posizione dominante.
punto 80
Ad abundantiam, occorre sottolineare che l'argomento delle ricorrenti secondo cui la Cewal detiene un diritto di esclusiva discendente dall'accordo con l'Ogefrem non scalfisce l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante. L'origine della quota di mercato detenuta dalle ricorrenti non può infatti escludere la qualifica di posizione dominante. Al contrario, il Tribunale ritiene che l'esistenza di un diritto esclusivo sia un elemento di cui la Commissione ha potuto utilmente tenere conto nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante.
punto 81
Del pari, la nozione di posizione dominante, secondo una costante giurisprudenza, è una nozione obiettiva, così che l'asserita influenza delle autorità zairesi sulla politica commerciale della Cewal o dei suoi membri, supponendo che sia dimostrata, non è idonea a influire sull'accertamento dell'esistenza o meno di una posizione dominante. L'argomento, pertanto, non è pertinente.
punto 82
Considerati tutti questi elementi, la prima parte del primo motivo dev'essere interamente disattesa.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 3. Sul terzo motivo, relativo all'insussistenza di una violazione dell'art. 86 del Trattato › Sulla seconda parte del motivo, relativa all'insussistenza di sfruttamenti abusivi › Sull'accordo Cewal-Ogefrem › — Argomenti delle parti
punto 83
In sede di replica, le ricorrenti sostengono che, violando i diritti della difesa, la Commissione ha adottato posizioni divergenti nella comunicazione degli addebiti, che aveva ad oggetto l'ottenimento di un diritto esclusivo conferito da un atto sovrano delle autorità zairesi, e nella decisione, che censurerebbe la sola partecipazione all'attuazione dell'accordo. Il presidente del Tribunale, al punto 33 della citata ordinanza CMBT/Commissione, avrebbe peraltro accertato che l'art. 3 del dispositivo della decisione non ingiunge ai destinatari di porre fine all'accordo di cooperazione con l'Ogefrem.
punto 84
punto 85
Nella seconda parte della loro argomentazione le ricorrenti fanno valere che l'infrazione contestata non può costituire una violazione dell'art. 86 del Trattato.
punto 86
In primo luogo, esse sostengono che l'accordo di cooperazione tra la Cewal e l'Ogefrem non è il risultato di pressioni della Cewal, ma è stato imposto a questa dalle autorità zairesi, nel loro interesse. Questo accordo sarebbe, in realtà, un accordo di concessione, con il quale l'Ogefrem, conformemente alle prerogative di legge conferitegli dalle autorità zairesi, accorda un diritto di esclusiva alla Cewal. Le disposizioni contrattuali dell'accordo riguarderebbero i soli diritti accessori. Ora, l'art. 86 del Trattato non osta a che un'impresa che beneficia di un'esclusiva legale adotti disposizioni che le permettano di garantire il rispetto di questa esclusiva.
punto 87
Le ricorrenti aggiungono che l'esclusiva accordata alla Cewal dall'Ogefrem è del pari una conseguenza diretta dell'accordo bilaterale, concluso nel 1981 tra lo Zaire e il Belgio ed entrato in vigore nel 1983. Infatti, l'art. 3, n. 3, di questo accordo impone che, negli scambi tra il Belgio e lo Zaire, la totalità del carico trasportato sia oggetto di una ripartizione secondo il criterio 40: 40: 20. Perciò, sarebbe sorprendente che la Commissione opponga l'art. 86 del Trattato a un accordo previsto da un impegno internazionale, la cui conclusione ha condotto la Commissione a iniziare un'azione ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
punto 88
Le ricorrenti sostengono inoltre che il semplice fatto di esortare un governo ad agire non può costituire abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato. A questo proposito, esse fanno riferimento alla giurisprudenza americana, in particolare al principio dell'«atto di sovranità», secondo il quale un'impresa non può essere sanzionata per aver esortato un governo ad adottare un atto, anche se questo sia restrittivo della concorrenza (sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, American Banana/United Fruit, 213 US, 347-358, 53 L ed 826, 1909), e al principio detto di «Noerr-Pennington», secondo il quale non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione antitrust la comunicazione di informazioni alle autorità di governo volta ad influenzarne il comportamento (sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti, Eastern Railroad Presidents Conference/Noerr Motor Freight Inc., 365 US 127, 5 L ed 2d 464, 1961; United Mine Workers/Pennington, 381 US 657, 14 L ed 2d, 1965). Secondo le ricorrenti, il diritto comunitario e l'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo alla libertà di espressione, sono perfettamente compatibili con tali principi. Ciò non sarebbe contraddetto dalla risoluzione adottata dall'OCSE nel 1987, cui la decisione fa riferimento, dal momento che questa risoluzione è sprovvista di forza vincolante. Infine, con riferimento al principio di cortesia internazionale, i tribunali di uno Stato dovrebbero astenersi dal giudicare gli atti compiuti da un altro Stato sul proprio territorio.
punto 89
Nella terza parte della loro argomentazione le ricorrenti fanno valere che la decisione non dimostra che i membri della conferenza abbiano partecipato all'elaborazione o all'attuazione dell'accordo. A questo proposito, esse sottolineano che l'accordo di cooperazione tra la Cewal e l'Ogefrem, concluso il 18 dicembre 1985, è precedente alla decisione della Banca dello Zaire del 26 dicembre 1985, che sospende l'obbligo, fino ad allora vigente, di dimostrare che il carico era stato trasportato da una nave armata dalla Cewal. La Commissione non potrebbe quindi sostenere che l'accordo era stato concluso per ristabilire una protezione persa a seguito della decisione della Banca dello Zaire. Inoltre, quando nel 1983 lo Zaire decise di creare l'Ogefrem, la Cewal esercitava già la sua attività su una parte considerevole del mercato, di modo che la concessione di un'esclusiva sul traffico non è stata vista come un rafforzamento della posizione di questa conferenza.
punto 90
Le ricorrenti sottolineano che, se esse hanno invitato l'Ogefrem a rispettare i termini dell'accordo, ciò è dovuto, da un lato, al fatto che l'Ogefrem, in violazione dell'art. 1, secondo comma, dell'accordo concluso con la Cewal, ha accordato diritti a un armatore indipendente senza consultare previamente la conferenza e, dall'altro, al fatto che la Cewal sarebbe stata vittima di una discriminazione da parte dell'Ogefrem, a vantaggio di G e C.
punto 91
Nella quarta parte della loro argomentazione le ricorrenti sostengono che, in presenza di un conflitto tra la legislazione di un paese e una disposizione di diritto comunitario, la Commissione avrebbe dovuto seguire la procedura prevista agli artt. 7, n. 2, lett. c), punto i), e 9 del regolamento n. 4056/86. Omettendo di farlo, la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere.
punto 92
Nella quinta parte della loro argomentazione le ricorrenti fanno valere che, in applicazione degli impegni sottoscritti dalla Commissione al punto 63 del suo citato documento Verso una politica comune dei trasporti - Rapporto sui trasporti marittimi, non può essere inflitta alcuna ammenda alla conferenza o ai suoi membri senza la previa revoca dell'esenzione per categoria di cui godono le conferenze marittime, come del resto ammette la stessa Commissione nella comunicazione degli addebiti. Infliggendo alla fine un'ammenda alle ricorrenti senza la previa revoca dell'esenzione, la Commissione avrebbe violato il principio del legittimo affidamento.
punto 93
La convenuta rammenta che la decisione si limita all'esame e alla censura del comportamento della Cewal e non può essere considerata come un mezzo per ottenere dagli Stati africani ciò che non aveva potuto essere ottenuto per via diplomatica, vale a dire il libero accesso ai carichi per tutte le compagnie marittime, membri o meno di una conferenza.
punto 94
Essa ritiene che l'argomento delle ricorrenti poggi interamente sulla tesi, a suo parere inesatta, secondo la quale la convenzione con l'Ogefrem sarebbe stata imposta alle società dallo Stato zairese. La Commissione ritiene che l'accordo tra la Cewal e l'Ogefrem, lungi dall'essere un atto di governo o una concessione di diritto pubblico (il che avrebbe reso necessario un atto legislativo che prevedesse un diritto di esclusiva e una procedura amministrativa per il conferimento di questo diritto), sia un accordo di cooperazione liberamente negoziato tra la Cewal e l'Ogefrem. A suo parere, il contenuto dell'accordo, i negoziati che hanno preceduto la sua conclusione e, infine, le modifiche apportate, al termine di questi negoziati, alla versione iniziale sarebbero sufficienti a negare il carattere di concessione di diritto pubblico.
punto 95
Il dedurre dall'accordo bilaterale tra lo Zaire e il Belgio, il quale prevede la ripartizione dell'insieme dei carichi secondo il criterio 40: 40: 20, che detto accordo censurato costituisce un «atto del governo» zairese poggia, secondo la convenuta, su un errore di logica, dal momento che la ripartizione dell'insieme dei carichi, e non solo dei carichi trasportati dalla conferenza, non implica alcun diritto di esclusiva a vantaggio di quest'ultima. La Commissione rammenta inoltre che questo accordo è entrato in vigore il 13 aprile 1987, quindi successivamente alla conclusione dell'accordo con l'Ogefrem, così che esso non può essere fatto valere come base legale di quest'ultimo.
punto 96
Per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo controverso, la Commissione osserva che le ricorrenti non contestano di avere perseguito insistentemente l'applicazione della clausola di esclusiva. In mancanza di una concessione di diritto pubblico, gli sforzi della Cewal non possono qualificarsi che come abuso di posizione dominante, tanto più che essi non si limiterebbero a perseguire una parità di trattamento tra la Cewal e G e C da parte dello Stato zairese, ma sarebbero direttamente volti ad eliminare G e C dal traffico.
punto 97
I riferimenti delle ricorrenti alle legittime esortazioni ad adottare misure di governo, fondate su soluzioni sancite dal diritto americano, sono, a parere della convenuta, prive di pertinenza, poiché riposano ancora una volta sull'ipotesi che il contratto controverso presenti il carattere di una concessione di diritto pubblico.
punto 98
Secondo la Commissione, il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, fatto valere per la prima volta nella replica, è irricevibile e, in ogni caso, infondato. Infatti, la pretesa divergenza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione risulterebbe da una lettura errata della prima. Le ricorrenti non potrebbero peraltro dolersi del fatto che la decisione abbia mantenuto a loro carico solo una parte degli addebiti specificati nella comunicazione, non essendo stati considerati gli addebiti relativi a fatti precedenti il 1o luglio 1987, come la conclusione dell'accordo di cooperazione. Inoltre, una decisione non deve essere necessariamente la riproduzione della comunicazione degli addebiti (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Race. pag. 1825, punto 14).
punto 99
Per quanto riguarda l'argomento secondo cui la decisione non consente di sapere in quale misura l'accordo stesso sarebbe illegittimo, risulterebbe senza ambiguità dalla decisione che solo i fatti posteriori al 1o luglio 1987, data di entrata in vigore del regolamento n. 4056/86, sono stati censurati, di modo che non è stata avviata alcuna azione nei confronti della conclusione dell'accordo, precedente tale data.
punto 100
Le intervenienti sostengono che, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la concessione di diritti marittimi a G e C non era il risultato di una discriminazione tra la Cewal, da un lato, e G e C, dall'altro, a favore di queste ultime, e che esse si sono conformate a tutte le regole fissate dall'Ogefrem. A tale proposito, esse precisano di essere state assoggettate, allo stesso modo dei membri della conferenza Cewal, al versamento di una cauzione, al rispetto delle regole amministrative imposte, a pena di ammenda, dall'Ogefrem e al versamento di una commissione il cui tasso era, apparentemente, superiore a quello imposto ai membri della conferenza Cewal.
punto 101
Le intervenienti sostengono del pari che l'accordo di cooperazione concluso tra l'Ogefrem e la Cewal ha trasformato un monopolio di fatto in esclusività contrattuale, conferendo alla conferenza un potere sul mercato che quest'ultima ha utilizzato per estrometterle dal mercato. In mancanza dell'accordo di cooperazione, Cewal avrebbe concluso con l'Ogefrem un contratto di adesione dello stesso tipo di quello concluso da G e C, senza alcun diritto di esclusiva, diritto che le consentiva, invece, di esercitare pressioni sull'Ogefrem per ottenere il rispetto del suo monopolio contrattuale.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 3. Sul terzo motivo, relativo all'insussistenza di una violazione dell'art. 86 del Trattato › Sulla seconda parte del motivo, relativa all'insussistenza di sfruttamenti abusivi › Sull'accordo Cewal-Ogefrem › — Giudizio del Tribunale
punto 102
In via preliminare, il Tribunale osserva che nel caso di specie si discute di uno sfruttamento abusivo della posizione dominante detenuta dai membri della Cewal. Per determinare l'applicabilità dell'art. 86 del Trattato, deve tenersi conto solamente della qualifica dei membri della conferenza come imprese ai sensi dell'art. 86 del Trattato, che le ricorrenti non contestano, e non di quella dell'Ogefrem.
punto 103
II Tribunale considera inoltre che, siccome si discute soltanto di un comportamento unilaterale della Cewal, la natura esatta dell'accordo concluso tra questa e l'Ogefrem non è determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del Trattato. In effetti, anche volendo supporre che questo accordo sia una concessione, come asserito dalle ricorrenti, e che la Cewal sia quindi concessionaria, ciò non è sufficiente ad escludere un comportamento abusivo da parte sua (sentenza Bodson, citata, punto 30).
punto 104
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che, mentre l'art. 1, primo comma, dell'accordo di cooperazione concluso tra la Cewal e l'Ogefrem prevede un diritto di esclusiva a vantaggio dei membri della Cewal per l'insieme delle merci da trasprotare nell'ambito della sfera d'azione della conferenza, il secondo comma dello stesso articolo ammette espressamente la possibilità di deroghe, con l'accordo delle due parti. Si deve ricordare innanzi tutto che la Commissione ha ritenuto di non poter promuovere un procedimento contro la conclusione di questo accordo, poiché essa era precedente all'entrata in vigore del regolamento n. 4056/86. Poiché è in discussione la sola attuazione dell'accordo di cooperazione, il Tribunale ritiene che l'art. 1, secondo comma, di questo è sufficiente ad evitare qualsiasi conflitto di diritto internazionale. Infatti, anche ammettendo che l'accordo tra la Cewal e l'Ogefrem sia una concessione di diritto pubblico e possa, a tale titolo, essere equiparato a una disposizione amministrativa di uno Stato terzo, ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 4056/86, siccome l'art. 7 dello stesso regolamento, relativo agli accordi, non è applicabile, si deve ritenere che detto accordo comportasse un dispositivo di apertura alla concorrenza idoneo ad adeguare la sua attuazione ai precetti dell'art. 86 del Trattato. Così, il conflitto fra il Trattato e l'accordo non risultava ineluttabilmente dal sistema di quest'ultimo, che la volontà delle parti poteva inflettere al fine di renderlo compatibile con una concorrenza effettiva.
punto 105
Da questo rilievo consegue che giustamente la decisione si concentra sull'analisi dell'atteggiamento della Cewal nell'esecuzione dell'accordo. Ora, l'Ogefrem ha unilateralmente accordato la sua approvazione a un armatore indipendente, in via di principio per circa il 2% dell'intero traffico zairese, percentuale che è aumentata successivamente. I membri della Cewal sono quindi intervenuti presso l'Ogefrem per ottenere l'estromissione di G e C dal mercato. In effetti, dai numerosi documenti cui fa riferimento la Commissione nella decisione risulta che i membri della Cewal hanno richiamato l'Ogefrem al rispetto dei suoi obblighi e, in particolare, hanno considerato la possibilità di ripristinare il sistema esclusivo di sconti differiti se l'Ogefrem non avesse modificato il suo atteggiamento. Il Tribunale rileva che, mentre le ricorrenti contestano il significato da attribuire a tali comportamenti e la loro qualifica di pratica abusiva, esse non ne contestano però l'esistenza. Risulta inoltre dal verbale della riunione dello Special Fighting Committee del 18 maggio 1989 che detti comportamenti rientravano in una strategia destinata ad estromettere l'armatore indipendente G e C.
punto 106
Per valutare questo comportamento, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'art. 86 del Trattato pone a carico di un'impresa in posizione dominante, indipendentemente dalle cause di tale posizione, la particolare responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune (v., in particolare, sentenza 6 ottobre 1994, Tetra Pali/Commissione, citata, punto 114). Rientra quindi nelle previsioni dell'art. 86 qualsiasi comportamento di un'impresa in posizione dominante atto ad ostacolare il mantenimento o lo sviluppo del grado di concorrenza su un mercato nel quale, proprio in conseguenza del fatto che vi opera tale impresa, il grado di concorrenza sia già sminuito (ibidem).
punto 107
Infine, se l'esistenza di una posizione dominante non priva un'impresa che si trova in questa posizione del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, qualora questi siano insidiati, e se detta impresa ha la facoltà, entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento del genere che abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di farne abuso (sentenza del Tribunale 1o aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Race. pag. II-389, punto 69).
punto 108
Il Tribunale ritiene che un'impresa in posizione dominante che gode di un diritto di esclusiva, con la possibilità di deroghe soggette alla sua approvazione, è tenuta a fare un uso ragionevole del diritto di veto attribuitole dall'accordo in relazione all'accesso di terzi al mercato. Nel caso di specie, considerati gli elementi di fatto sopra richiamati, i membri della Cewal non si sono comportati in questo modo.
punto 109
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che legittimamente la Commissione ha considerato che i membri della Cewal, partecipando attivamente all'attuazione dell'accordo con l'Ogefrem ed esigendo reiteratamente la rigorosa osservanza dello stesso, nell'ambito di un piano volto ad estromettere l'unico armatore indipendente che l'Ogefrem aveva autorizzato ad accedere al mercato, abbiano violato l'art. 86 del Trattato.
punto 110
L'argomento delle ricorrenti secondo cui il fatto di esortare un governo ad agire non può costituire abuso non è pertinente, giacché tale pratica non viene addebitata nel caso di specie.
punto 111
Inoltre, le ricorrenti non possono richiamarsi ad alcun legittimo affidamento, che deriverebbe dal punto 63 del documento intitolato Verso una politica comune dei trasporti - Rapporto sui trasporti marittimi, poiché questo punto riguarda i soli rapporti tra esenzione di gruppo ed esenzione individuale e non pregiudica la possibilità di accertare un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato e di infliggere un'ammenda per tale motivo.
punto 112
II Tribunale rileva peraltro che le ricorrenti non possono utilmente invocare il fatto che l'esclusiva loro attribuita dall'accordo con l'Ogefrem sia prevista dall'accordo bilaterale concluso tra il Belgio e lo Zaire, poiché detto accordo è entrato in vigore soltanto il 13 aprile 1987, vale a dire vari mesi dopo la stipulazione dell'accordo tra la Cewal e l'Ogefrem. Inoltre, l'art. 3, n. 3, di questo accordo, invocato dalle ricorrenti, riguarda il regime che le parti contraenti devono applicare alle navi esercite dalle rispettive compagnie marittime nazionali, e non da una data conferenza marittima.
punto 113
Il Tribunale osserva infine che il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, dedotto nella fase della replica, è un motivo nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. In assenza di dati idonei a far concludere che esso si basi su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento, tale motivo dev'essere dichiarato irricevibile. In ogni caso, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, la decisione non deve essere necessariamente una copia della comunicazione degli addebiti (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Hüls/Commissione, Racc. pag. II-499, punto 59). Il fatto che nella comunicazione degli addebiti si sia voluto censurare l'ottenimento del diritto di esclusiva e i reiterati interventi della Cewal volti alla sua attuazione, mentre la decisione considera solo questi ultimi, non può compromettere i diritti della difesa delle ricorrenti.
punto 114
Alla luce di quanto sopra, l'argomento delle ricorrenti relativo all'accordo di cooperazione concluso tra la Cewal e l'Ogefrem dev'essere disatteso.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 3. Sul terzo motivo, relativo all'insussistenza di una violazione dell'art. 86 del Trattato › Sulla seconda parte del motivo, relativa all'insussistenza di sfruttamenti abusivi › Sull'impiego delle «fighting ships» › — Argomenti delle parti
punto 115
L'argomentazione delle ricorrenti si articola, in sostanza, in due punti. Le ricorrenti contestano innanzi tutto la nozione stessa di «fighting ships»; esse sostengono inoltre che la pratica contestata non può costituire uno sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
punto 116
Nella prima parte della loro argomentazione, relativa alla nozione di «fighting ships», le ricorrenti rilevano che, nel controricorso, la Commissione ha indicato che nessuno degli elementi costitutivi dell'infrazione che essa aveva preso in considerazione nella decisione è di fatto essenziale e che questa pratica si distingue da quella dei noli aggressivi. La convenuta, ormai, contesterebbe alle ricorrenti solo la deroga alle tariffe abituali, nell'intento di eliminare un concorrente. Ora, se la decisione dovesse essere letta come riferentesi a questa nuova definizione, vi sarebbe una violazione dei diritti della difesa, in quanto le parti sarebbero condannate per una pratica non contestata nella comunicazione degli addebiti. Inoltre, la Commissione non avrebbe il diritto di completare la motivazione della decisione nella fase del controricorso, e quindi sarebbe violato anche l'art. 190 del Trattato.
punto 117
Nella seconda parte della loro argomentazione, relativa alla qualifica della pratica attuata nel caso di specie, le ricorrenti sottolineano che il fatto che i membri della Cewal abbiano utilizzato essi stessi, in diversi verbali citati dalla Commissione, il termine «fighting ships» non dispensava la Commissione dall'accertare se i presupposti per l'applicazione dell'art. 86 del Trattato fossero effettivamente sussistenti.
punto 118
Ora, in primo luogo, per quanto riguarda le date delle partenze, la Commissione ha affermato, al punto 74 della decisione, che la Cewal non ha modificato i propri orari, né assegnato a una nave un posto di ormeggio tale da farla salpare in concorrenza con G e C; pertanto, tale condizione necessaria, secondo le ricorrenti, a dimostrare l'esistenza della pratica contestata sarebbe manifestamente assente.
punto 119
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che si sono limitate ad allineare i propri prezzi su quelli di G e C, senza mai tentare — ad eccezione delle tariffe relative alla consegna di automobili da turismo — di praticare prezzi inferiori a quelli dell'armatore indipendente. Per fronteggiare la discriminazione rispetto a G e C di cui la Cewal sarebbe stata oggetto da parte dell'Ogefrem, all'inizio di una guerra di prezzi da parte dell'armatore indipendente e alla pressione della clientela, che esigeva tariffe analoghe a quelle di G e C, la Cewal era tenuta a reagire per adattarsi a una nuova situazione concorrenziale. Tale comportamento non sarebbe abusivo (sentenza BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata, punto 69).
punto 120
Secondo le ricorrenti, la Commissione, fondandosi semplicemente sul carattere «plurilaterale» della fissazione dei tassi di nolo per constatare una violazione dell'art. 86, si sarebbe limitata a «riciclare» fatti che avrebbero potuto giustificare un'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, ma che beneficiano dell'esenzione ai sensi degli artt. 1, n. 3, lett. b), e 4 del regolamento n. 4056/86. Le ricorrenti sottolineano così che ogni modifica di prezzo volta ad allinearsi sui prezzi di un concorrente gode dell'esenzione.
punto 121
In terzo luogo, la Commissione sarebbe riuscita a dimostrare solo una riduzione dei margini di utile, e non l'esistenza di perdite sopportate dai membri della conferenza, la quale, purtuttavia, è l'elemento caratteristico di una pratica di prezzi eliminatori, vietata dall'art. 86 del Trattato (sentenza Akzo/Commissione, citata, punti 71 e 72). La Commissione non avrebbe inoltre dimostrato che la Cewal disponeva di un «tesoro di guerra», che poteva consentirle di iniziare una campagna di noli aggressivi.
punto 122
In realtà, le ricorrenti ritengono, riferendosi a citazioni di giurisprudenza nazionale e di dottrina, che gli elementi considerati dalla Commissione non siano pertinenti. In particolare, la nozione di «fighting ships» presupporrebbe l'esistenza di «perdite» subite dai membri della conferenza. Essa dovrebbe essere così assimilata alla pratica dei noli aggressivi e si distinguerebbe dal semplice allineamento delle tariffe su quelle di un concorrente, per rivaleggiare con questi a parità di condizioni.
punto 123
In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che le altre pratiche censurate nella decisione non possono costituire abuso. Così, poiché gli orari dei trasporti marittimi sono pubblicati nella stampa, non potrebbe rimproverarsi al Fighting Committee di avere informato i membri della conferenza delle date di partenza delle navi G e C. Del pari, poiché il regolamento n. 4056/86 ammette la fissazione in comune dei tassi di nolo, la decisione non potrebbe condannare la fissazione in comune delle tariffe aggressive. Quanto al fatto che le tariffe aggressive venivano fissate in riferimento a quelle dell'armamento indipendente, ciò rientrerebbe in una tariffazione concorrenziale normale. Infine, l'assunzione a carico dei membri della Cewal delle differenze tra la tariffa normale e quella aggressiva non sarebbe che la conseguenza dell'accomunamento dei rischi, esentato dal regolamento n. 4056/86.
punto 124
In quinto luogo, le ricorrenti sottolineano che, poiché tutti i caricatori sono, a un dato momento, trattati allo stesso modo, a torto la Commissione, al punto 83 della decisione, contesta una pratica di prezzi discriminatori ai sensi dell'art. 86, lett. c), del Trattato, censura per di più non formulata nella comunicazione degli addebiti.
punto 125
In ultimo luogo, le ricorrenti fanno valere che, nel valutare il carattere abusivo della pratica controversa, la Commissione ha omesso di prendere in considerazione taluni elementi determinanti.
punto 126
Così, il fatto che nel corso del periodo considerato la quota di mercato di G e C sia passata dal 2 al 25% sarebbe stato ignorato dalla Commissione. Ora, l'assenza di effetti sul mercato della pratica contestata sarebbe sufficiente ad escludere la censura della stessa in relazione all'art. 86 del Trattato (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, citata, punto 91).
punto 127
Inoltre, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che le attività di G e C si sono sviluppate in violazione del monopolio legalmente concesso alla Cewal. Orbene, ciò considerato, le iniziative intraprese dai membri della conferenza al fine di tutelare questo monopolio non potrebbero essere qualificate come abusive.
punto 128
Infine, la Commissione avrebbe ignorato il fatto che il settore dei trasporti marittimi è soggetto, sotto il profilo del diritto della concorrenza, a un regime di deroghe meno rigido. Così la Commissione avrebbe ammesso che può venire esentato il coordinamento delle tariffe tra le conferenze marittime e gli armamenti indipendenti [comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio e dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio relativa ai casi IV/32.380 e IV/32.772 — Accordi Eurocorde (GU 1990, C 162, pag. 13)]. L'art. 86 del Trattato non sarebbe applicabile alle pratiche controverse, fintantoché il beneficio dell'esenzione di gruppo non venga ritirato, e il riferimento alla citata sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, Tetra Pak/Commissione, non sarebbe pertinente nel caso di specie. Del resto, dal momento in cui un'impresa beneficia di una misura di esenzione o è destinataria di una «lettera di archiviazione», non può esserle inflitta alcuna ammenda senza previa revoca dell'esenzione (decisione della Commissione 23 dicembre 1992 relativa a una procedura di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE nei riguardi di Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG— casi IV/31.533 e IV/34.072 (GU 1993, L 183, punti 148-151).
punto 129
La Commissione nega l'esistenza di una discrepanza di definizione di «fighting ships» tra la comunicazione degli addebiti e la decisione, da un lato, e il controricorso, dall'altro. Essa richiama in particolare il fatto che, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la decisione non faceva riferimento alla pratica dei prezzi predatorii.
punto 130
Nel merito, la Commissione sostiene che la questione essenziale non è di ordine terminologico. Conterebbe solamente stabilire se il comportamento dei membri della Cewal abbia costituito una concorrenza normale e legittima (sentenza Hoffmann-La Roche, citata, punto 91; sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Race. pag. 3461, punto 70, e sentenza Akzo/Commissione, citata, punti 69 e 70). Ora, nel caso di specie, la pratica delle «fighting ships» sarebbe costitutiva di un abuso, dal momento che sarebbe stata diretta, con mezzi diversi da quelli rientranti nell'ambito di una normale concorrenza, all'eliminazione del solo concorrente della Cewal, vale a dire G e C.
punto 131
La Commissione sostiene che i criteri menzionati dalle ricorrenti non sono elementi essenziali né della cosiddetta pratica delle «fighting ships» né di un comportamento costitutivo di un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
punto 132
Ad esempio, sarebbe indifferente stabilire se la Cewal abbia dovuto o meno modificare il calendario delle partenze delle navi dei suoi membri. Dal momento che gli armamenti della conferenza marittima garantiscono determinati collegamenti con una cadenza frequente e che, per contro, le navi di G e C salpano solo ogni 35 o 36 giorni, la Cewal potrebbe facilmente destinare a «fighting ships» navi di cui è già previsto l'armamento.
punto 133
Del pari, non sarebbe neanche rilevante l'esistenza di tariffe inferiori a quelle praticate da G e C. Sarebbe sufficiente che queste tariffe siano uguali o inferiori a quelle del concorrente di cui si persegue l'estromissione. La Commissione aggiunge che le ricorrenti non possono avvalersi di una qualsiasi esenzione ai sensi del regolamento n. 4056/86, dal momento che le riduzioni selettive delle tariffe della conferenza avevano ad oggetto l'estromissione dell'unico concorrente dal mercato,
punto 134
Infine, nemmeno l'esistenza di perdite finanziarie effettive sarebbe rilevante. Contrariamente alle pratiche di tariffe aggressive, sarebbe sufficiente che si verifichino perdite di entrate, il che sarebbe il caso della fattispecie, come attestato da diversi verbali di riunioni dello Special Fighting Committee e dello Zaïre Pool Committee, nonché da un telex della Woermann-Linie datato 19 maggio 1988.
punto 135
Quanto all'asserita mancanza di effetti della pratica, la Commissione sostiene che il criterio pertinente per l'applicazione dell'art. 86 del Trattato è il comportamento di estromissione manifestato da un'impresa. Sarebbe indifferente sapere se questo comportamento abbia o meno avuto un reale effetto restrittivo sulla concorrenza. Nel caso di specie, tale effetto non sarebbe peraltro escluso. Così, sarebbe significativo che l'aumento delle quote di mercato di G e C — che, all'epoca dei fatti, era dell'ordine del 5-6% — sia intervenuto successivamente alla cessazione delle pratiche controverse.
punto 136
La Commissione asserisce che né la difesa, da parte della Cewal, del proprio monopolio — del quale contesta la legalità — né la pretesa esistenza di atti di concorrenza sleale da parte di G e C né, ancora, l'esenzione concessa dal regolamento n. 4056/86 potevano giustificare il ricorso a pratiche abusive.
punto 137
Le intervenienti sostengono che la conferenza ammette di aver fatto ricorso alla pratica delle «fighting ships», censurata dalla Commissione, e che non può giustificare tale pratica con la nuova situazione concorrenziale risultante dall'entrata di G e C sul mercato. Esse confermano la fondatezza dei criteri utilizzati dalla Commissione e constatano che risulta dai documenti citati nella decisione e dalla risposta della Cewal alla comunicazione degli addebiti che tali criteri sono soddisfatti nel caso di specie.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 3. Sul terzo motivo, relativo all'insussistenza di una violazione dell'art. 86 del Trattato › Sulla seconda parte del motivo, relativa all'insussistenza di sfruttamenti abusivi › Sull'impiego delle «fighting ships» › — Giudizio del Tribunale
punto 138
Nella prima parte della loro argomentazione, relativa alla nozione di «fighting ships», le ricorrenti fanno valere due motivi, relativi l'uno alla violazione dei diritti della difesa, l'altro alla violazione dell'art. 190 del Trattato. Il ragionamento delle ricorrenti poggia sull'assunto che nel controricorso la Commissione avrebbe modificato la definizione della pratica contestata nella decisione.
punto 139
Il Tribunale rileva che, ai punti 73 e 74 della decisione, la Commissione ha preso in considerazione tre elementi costitutivi della pratica delle «fighting ships» attuata dai membri della Cewal ai fini dell'estromissione del concorrente G e C, vale a dire: la designazione come «fighting ships» delle navi di membri della conferenza la cui partenza era la più vicina alla partenza delle navi di G e C, senza modifica degli orari previsti; la fissazione in comune di prezzi aggressivi che derogavano alle tariffe normalmente praticate dai membri della Cewal in modo che risultassero pari o inferiori alle tariffe dichiarate da G e C; la diminuzione delle entrate che ne risultava, sopportata dai membri della Cewal. Al punto 80 della decisione è indicato che tale pratica si distingue da quella dei prezzi predatorii. Le ricorrenti fanno carico alla Commissione di aver indicato nel controricorso, da un lato, che non era necessario che una «fighting ship» fosse una nave specificamente approntata, che i noli fossero inferiori a quelli del concorrente e che l'operazione sfociasse in perdite effettive, dall'altro, che la pratica controversa non rientrava in quella dei prezzi predatorii.
punto 140
Il Tribunale rileva che questi elementi, lungi dall'introdurre una nuova definizione della pratica delle «fighting ships» rispetto alla decisione, sono invece strettamente conformi a quest'ultima. Essendo infondata la premessa del ragionamento delle ricorrenti, entrambi i motivi fatti valere in relazione alla nozione di «fighting ships» devono essere disattesi.
punto 141
Quanto alla seconda parte dell'argomentazione delle ricorrenti, relativa alla qualificazione, nel caso di specie, della pratica controversa con riguardo all'art. 86 del Trattato, il Tribunale osserva, in primo luogo, che, in realtà, le ricorrenti non negano che i tre criteri costitutivi della pratica delle «fighting ships», come presi in considerazione dalla Commissione, fossero soddisfatti. Esse sostengono infatti che la Commissione non ha dimostrato che delle navi fossero state appositamente approntate come «fighting ships», ma non adducono alcun elemento atto a dimostrare che esse non abbiano utilizzato navi già previste come «fighting ships», il che costituisce purtuttavia il primo dei criteri considerati. Le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver provato l'esistenza di prezzi inferiori a quelli di G e C, ma non dimostrano di non aver praticato prezzi uguali o inferiori a quelli del loro concorrente, ciò che costituisce il secondo criterio. Esse riconoscono, al contrario, di essersi allineate sui prezzi di G e C e di avere, in un caso particolare, fatturato prezzi inferiori. Infine, le ricorrenti rimproverano alla Commissione di non aver dimostrato l'esistenza di perdite, rivelatrice di una pratica di prezzi predatorii, ma non adducono alcun elemento atto a dimostrare che esse non hanno subito perdite di entrate, ciò che costituisce il terzo dei criteri considerati nella decisione. Esse riconoscono, invece, di aver ridotto i loro introiti.
punto 142
Di conseguenza, gli elementi costituitivi dell'infrazione, come presi in considerazione nella decisione, devono essere considerati come dimostrati.
punto 143
L'argomentazione delle ricorrenti tende in realtà a dimostrare che questa pratica, così definita, non costituisce uno sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
punto 144
In primo luogo, esse fanno valere a questo proposito che la pratica censurata dalla Commissione non corrisponde alla definizione che, a loro parere, ne viene generalmente fornita allorché essa viene sanzionata come pregiudizio per la concorrenza. Questo argomento non può essere accolto. Il Tribunale considera infatti che non rileva determinare se la definizione formulata dalla Commissione corrisponda o meno ad altre definizioni propugnate dalle ricorrenti. Quello che rileva è stabilire se la pratica, come definita dalla Commissione nella decisione, e non contraddetta dalle citazioni di dottrina e di diritto positivo contenute nella decisione, costituisca un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
punto 145
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha dimostrato che, attuando la pratica contestata, esse siano andate al di là del normale gioco della concorrenza.
punto 146
Come si è già ricordato, secondo una costante giurisprudenza, se l'esistenza di una posizione dominante non priva un'impresa che si trova in questa posizione del diritto di tutelare i propri interessi commerciali qualora essi siano insidiati, e se detta impresa ha la facoltà, entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti che ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento del genere che abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di farne abuso (segnatamente, sentenza BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata, punto 69).
punto 147
A questo proposito, il Tribunale ritiene che, tenuto conto in particolare dei verbali dello Special Fighting Committee citati alla nota 2, relativa al punto 32 della decisione, in particolare del verbale del 18 maggio 1989, nel quale si parla di «sbarazzarsi» dell'armatore indipendente, la Commissione ha sufficientemente dimostrato che tale pratica era stata attuata al fine di estromettere l'unico concorrente della Cewal sul mercato di cui trattasi. Il Tribunale ritiene inoltre che, anche se la sola denominazione della pratica attuata dai membri della Cewal non può essere sufficiente a qualificare un'infrazione all'art. 86, giustamente la Commissione ha considerato che l'uso, da parte di professionisti del trasporto marittimo internazionale, di una denominazione ben nota in questo settore di attività e la creazione in seno alla conferenza di uno Special Fighting Committee rivelano l'intenzione di attuare una pratica destinata ad alterare il gioco della concorrenza.
punto 148
Poiché la pratica aveva lo scopo di estromettere l'unico concorrente, il Tribunale considera che le ricorrenti non possono far valere utilmente di essersi limitate a reagire a una violazione, ad opera di G e C, del monopolio legittimamente concesso alla Cewal, a compensare una discriminazione da parte dell'Ogefrem ai loro danni, ad affrontare una guerra dei noli iniziata dal concorrente o, ancora, a rispondere alle attese della loro clientela. Queste circostanze, anche a volerle supporre comprovate, non possono infatti rendere ragionevole e proporzionata la risposta attuata dai membri della Cewal.
punto 149
In terzo luogo, le ricorrenti si richiamano all'accrescimento della quota di mercato di G e C per concludere nel senso di una mancanza di effetti della pratica censurata e, correlativamente, dell'assenza di abuso di posizione dominante. Tuttavia, il Tribunale ritiene che, qualora una o più imprese in posizione dominante attuino effettivamente una pratica il cui fine sia l'estromissione di un concorrente, il fatto che il risultato atteso non si realizzi non è sufficiente ad escludere la qualifica di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato. Peraltro, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, il fatto che la quota di mercato di G e C sia aumentata non significa che la pratica sia rimasta priva di effetti, se si considera che, in assenza di detta pratica, la quota di G e C avrebbe potuto aumentare in misura maggiore.
punto 150
In quarto luogo, secondo le ricorrenti, al punto 83 della motivazione della decisione la Commissione avrebbe contestato ai membri della Cewal di avere imposto ai caricatori condizioni diverse per prestazioni equivalenti, contravvenendo all'art. 86, lett. c). Così facendo, la Commissione avrebbe violato i diritti di difesa delle ricorrenti e commesso un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale rileva a questo proposito che, se è vero che nel punto 83 della decisione viene formulato tale addebito, questo non viene tuttavia riprodotto nel dispositivo della decisione e non ne costituisce un supporto necessario. Di conseguenza, ammesso che i motivi e gli argomenti dedotti a questo proposito dalle ricorrenti siano fondati, ciò non può determinare l'annullamento, anche parziale, di un elemento del dispositivo della decisione (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, Nederlandse Bankiersvereniging e Nederlandse Vereniging van Banken/Commissione, Racc. pag. II-2181, punto 31). In mancanza dell'interesse ad agire delle ricorrenti, il Tribunale ritiene che non si deve procedere all'esame di questi motivi.
punto 151
In quinto luogo, le ricorrenti considerano che la Commissione ha qualificato, a torto, abusive alcune pratiche, vale a dire il fatto che il Fighting Committee informava i membri della Cewal delle partenze previste dall'armatore indipendente e che i noli aggressivi erano fissati di comune accordo in funzione delle tariffe offerte da G e C. L'argomento è manifestamente infondato. Infatti, il Tribunale rileva che la Commissione non ha affatto considerato che tali «altre pratiche» costituivano di per sé un abuso ai sensi dell'art. 86, ma le ha prese in considerazione come elementi di fatto, peraltro non contestati dalle ricorrenti, sulla base dei quali essa ha dimostrato in particolare la sussistenza dei tre caratteri costitutivi della pratica contestata.
punto 152
In ultimo luogo, le ricorrenti fanno valere un certo numero di argomenti relativi al fatto che il settore dei trasporti marittimi sarebbe soggetto, in materia di diritto della concorrenza, a un regime di deroga. Il Tribunale osserva in primo luogo che le cause Eurocorde e Schöller Lebensmittel, invocate dalle ricorrenti, riguardavano l'applicazione dell'art. 85 del Trattato e sono quindi ininfluenti per la qualifica della pratica delle «fighting ships» come violazione dell'art. 86 del Trattato. Inoltre, l'argomento secondo il quale l'art. 86 sarebbe inapplicabile nel caso di specie fino alla revoca dell'esenzione concessa in base al regolamento n. 4056/86 poggia sull'assunto che tale esenzione sia valida sia per l'art. 85 sia per l'art. 86. A questo proposito, è sufficiente ricordare che, alla luce della lettera dell'art. 86 del Trattato, l'abuso di posizione dominante non può fruire di alcuna esenzione (sentenza della Corte 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, Race. pag. 803, punto 32) e che, in considerazione dei principi che disciplinano la gerarchia delle norme, la concessione di una esenzione mediante un atto di diritto derivato non può derogare ad una disposizione del Trattato, nel caso di specie l'art. 86 (sentenza 10 luglio 1990, Tetra Pak/Commissione, citata, punto 25). L'argomento delle ricorrenti è, di conseguenza, manifestamente infondato. In terzo luogo, l'argomento relativo, più in particolare, agli artt. 1, n. 3, lett. b), e 4 del regolamento n. 4056/86, secondo i quali, a parere delle ricorrenti, la modifica delle tariffe volta ad allinearsi su quelle della concorrenza sarebbe esentata, è irrilevante, giacché tale modifica non è costitutiva della pratica abusiva censurata.
punto 153
Considerati tutti questi elementi, il Tribunale considera che la Commissione ha potuto concludere a ragione che la pratica delle «fighting ships», come definita nella decisione, costituiva un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 3. Sul terzo motivo, relativo all'insussistenza di una violazione dell'art. 86 del Trattato › Sulla seconda parte del motivo, relativa all'insussistenza di sfruttamenti abusivi › Sui contratti di fedeltà › — Argomenti delle parti
punto 154
Le ricorrenti denunciano in generale la mancanza di chiarezza della decisione, che, di per sé, giustificherebbe il suo annullamento. La tesi della Commissione implicherebbe che gli stessi fatti possono giustificare l'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato. Tuttavia, la violazione del primo articolo non giustificherebbe altro che una raccomandazione, mentre quella del secondo sarebbe passibile di ammenda.
punto 155
Nella prima parte della loro argomentazione le ricorrenti sostengono che la Commissione non può dichiarare che i contratti di fedeltà conclusi dalla Cewal violano l'art. 86 del Trattato e infliggere in base a ciò un'ammenda senza revocare il beneficio dell'esenzione di gruppo. A questo proposito, la circostanza che i membri della Cewal detengano una posizione dominante collettiva non sarebbe, di per sé, sufficiente per far dichiarare che tali contratti presentano un carattere abusivo.
punto 156
In primo luogo, infatti, una simile interpretazione priverebbe il regolamento n. 4056/86 di ogni effetto utile. Se, come sembra ritenere la Commissione, le conferenze marittime costituiscono l'esempio «per eccellenza» di accordi che stabiliscono una posizione dominante collettiva e se i contratti di fedeltà costituiscono un abuso di tale posizione, passibile di ammenda, allora un regolamento che concede una esenzione solo ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato sarebbe privo di qualsiasi interesse.
punto 157
In secondo luogo, il regolamento n. 4056/86 avrebbe inteso esentare i contratti di fedeltà con riguardo sia all'art. 85 sia all'art. 86 del Trattato. Infatti questo regolamento, adottato dal Consiglio, determina, secondo il suo stesso tenore, le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi internazionali. In questa misura esso si distingue dal regolamento (CEE) n. 2349/84, in questione nella citata sentenza 10 luglio 1990, Tetra Pak (GU 1984, L 219, pag. 15). Quest'ultimo regolamento, adottato dalla Commissione, riguardava la sola applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
punto 158
In terzo luogo, le ricorrenti asseriscono che l'esenzione dev'essere revocata prima che i comportamenti che ne beneficiano possano essere considerati come vietati dall'art. 86 del Trattato. A loro parere, l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 4056/86 implicherebbe che l'esenzione accordata dagli artt. 3 e 6 dello stesso regolamento copre le violazioni sia dell'art. 85 sia dell'art. 86 del Trattato. Ora, fintantoché un comportamento è coperto dall'esenzione, non può essere punito con un'ammenda. Inoltre, tenuto conto del carattere non retroattivo della revoca di un'esenzione (sentenza 10 luglio 1990, Tetra Pak, citata, punto 25), nessuna ammenda avrebbe potuto essere inflitta per il passato, anche se la Commissione avesse revocato il beneficio dell'esenzione, come inizialmente aveva previsto nella comunicazione degli addebiti. Discenderebbe dall'art. 8, n. 2, del regolamento che solo una volta revocata l'esenzione la Commissione potrebbe prendere, in applicazione dell'art. 10 del regolamento n. 4056/86, le misure idonee a far cessare le violazioni dell'art. 86 del Trattato. Tali misure non possono comportare l'imposizione di un'ammenda avente ad oggetto la sanzione a posteriori di un comportamento.
punto 159
In ultimo luogo, le ricorrenti rammentano che, in forza dell'art. 8, n. 3, del regolamento, la Commissione, prima di adottare decisioni ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, può rivolgere alla conferenza in questione raccomandazioni per porre fine alla violazione. Indirizzando contemporaneamente una raccomandazione e una decisione alle imprese interessate, la Commissione avrebbe quindi violato anche questa disposizione.
punto 160
Nella seconda parte della loro argomentazione le ricorrenti contestano che i contratti di fedeltà possano costituire una pratica abusiva ai sensi dell'art. 86 del Trattato. L'affermazione della Commissione secondo la quale la condotta della Cewal nel suo insieme è abusiva non sarebbe suffragata in alcun modo. Di fatto, la Commissione non cercherebbe altro che ottenere dal Tribunale una modifica della chiara formulazione del regolamento.
punto 161
La Commissione constaterebbe, al punto 91 della decisione, che i contratti di fedeltà stipulati dalla Cewal non rispondono, sotto tre diversi profili, alle condizioni dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 4056/86. Le ricorrenti contestano quest'affermazione. Non si può criticare un contratto perché non indica i diritti degli utenti e gli obblighi dei membri della conferenza quando questi sono, strutturalmente, l'oggetto del contratto stesso; per quanto riguarda il termine di preavviso per risolvere l'accordo, le ricorrenti sottolineano che, dopo l'audizione del 22 ottobre 1990, i contratti sono stati modificati; infine, i contratti indicherebbero esplicitamente i casi nei quali i caricatori vengono svincolati dai loro obblighi e, dal momento che i contratti non vengono imposti, il regolamento non esigerebbe che venga menzionato l'elenco dei carichi esclusi dal campo di applicazione dell'accordo.
punto 162
In ogni caso, la contraddizione fatta valere riguarda solo profili di minor rilievo dei contratti. Poiché, secondo il punto 91, in fine, della decisione, questa contraddizione ha condotto alla sola formulazione di una raccomandazione, le ricorrenti ritengono che detta contraddizione non possa costituire il motivo dell'inflizione dell'ammenda. Ora, non potrebbe contestarsi loro alcun altro abuso all'infuori dell'inosservanza parziale della lettera dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 4056/86 per giustificare l'irrogazione di un'ammenda.
punto 163
Così, in primo luogo, le ricorrenti escludono che si possa contestare alle conferenze di stipulare contratti di fedeltà al 100%. Esse rammentano che la pratica controversa dev'essere esaminata alla luce delle particolari disposizioni applicabili al settore dei trasporti marittimi internazionali. Ora, il regolamento n. 4056/86 ammetterebbe, contrariamente alle soluzioni generalmente accolte (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, citata), la stipula di contratti di fedeltà al 100%. Ciò considerato, la Commissione non potrebbe censurare asseriti danni alla concorrenza inerenti a tali contratti, di per sé esentati. Per natura, un contratto di fedeltà restringerebbe la libertà degli utenti, ridurrebbe la capacità di G e C di mantenere durevolmente la loro attività e condurrebbe ad applicare condizioni diseguali per prestazioni equivalenti.
punto 164
La Commissione non avrebbe inoltre dimostrato in alcun modo che ai caricatori venivano imposti contratti di fedeltà al 100%. Il semplice fatto che un contratto contenga una simile clausola non è sufficiente a dimostrarlo, salvo negare l'effetto utile del regolamento. Del pari, il fatto che questi contratti includano merci vendute franco bordo (in prosieguo: «fob») sarebbe inerente a una fedeltà esclusiva e non proverebbe l'imposizione di questi contratti.
punto 165
In secondo luogo, le ricorrenti negano che siano stati redatti elenchi dei nominativi dei caricatori infedeli. A loro dire, se l'espressione «liste nere» è stata utilizzata in seno alla Cewal, essa intendeva solo identificare i caricatori che utilizzavano navi non appartenenti alla conferenza, al fine di togliere loro i vantaggi dei contratti di fedeltà. Inoltre, in pratica, nemmeno questa sanzione non sarebbe stata applicata, come comunicato alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Per di più, volendo ammettere l'esistenza di tali elenchi, le ricorrenti rilevano che il decimo ‘considerando’ del regolamento n. 4056/86 consente di sanzionare i caricatori che eludono i loro obblighi. In pratica, la redazione di un elenco di questi ultimi sarebbe inerente a un sistema di contratti di fedeltà al 100%, che è esentato.
punto 166
Infine, secondo le ricorrenti, la Corte avrebbe ritenuto che un'impresa in posizione dominante abusa di tale posizione se stipula contratti di fedeltà che vincolano i clienti in maniera esclusiva, a meno che tali accordi non siano resi ammissibili da circostanze eccezionali nell'ambito dell'art. 85, n. 3, del Trattato (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, citata, punto 90). Ora, nel caso di specie, l'esistenza di un'esenzione espressa prevista dal regolamento n. 4056/86 configurerebbe una circostanza eccezionale.
punto 167
La convenuta considera che occorre distinguere, da un lato, la mancata rispondenza dei contratti di fedeltà stipulati tra la Cewal e i caricatori alle condizioni dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 4056/86 e, dall'altro, l'imposizione, da parte della Cewal, di contratti di fedeltà al 100%, l'estensione degli effetti di questi alle merci vendute fob e la redazione di elenchi dei caricatori infedeli. Questi ultimi fatti sarebbero costitutivi dell'abuso censurato, mentre la mancata corrispondenza dei contratti all'art. 5, n. 2, del regolamento avrebbe dato luogo a una mera raccomandazione, inviata alla Cewal, di conformarsi ai termini dello stesso regolamento.
punto 168
La mancata rispondenza dei contratti di fedeltà alle condizioni del regolamento consisterebbe, primo, nell'assenza di indicazioni relative ai diritti degli utenti e agli obblighi dei membri della conferenza, secondo, nel silenzio degli accordi sui carichi esclusi dal loro campo di applicazione e infine nel carattere inadeguato delle clausole relative al termine di preavviso.
punto 169
In relazione all'imposizione dei contratti di fedeltà al 100%, la Commissione sottolinea che i caricatori non avevano altra scelta che accettare un contratto di fedeltà al 100% o pagare la tariffa piena, escludendo così qualsiasi sconto in caso di fedeltà parziale; questo atteggiamento da parte di una conferenza in posizione dominante, che deteneva, nel caso di specie, più del 90% del mercato all'epoca dei fatti, si risolverebbe nell'imposizione di questi accordi ai caricatori. Una simile costrizione sarebbe abusiva (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, citata). Le ricorrenti non possono affermare che tale comportamento beneficia dell'esenzione concessa dal regolamento n. 4056/86. Se l'art. 5, n. 2, di questo regolamento autorizza i contratti di fedeltà, esso vieta tuttavia di imporli unilateralmente. La Commissione sottolinea infine che l'applicazione della clausola di fedeltà alle merci vendute fob ne accentua il carattere abusivo. Infatti, in questa modalità di vendita, la nave da trasporto viene designata dall'acquirente, il che avrebbe l'effetto di estendere l'obbligo di fedeltà a merci che non vengono spedite dal venditore.
punto 170
In relazione agli elenchi di caricatori infedeli, la Commissione sottolinea in primo luogo che essi non possono considerarsi esentati dal regolamento n. 4056/86. A questo proposito, la Commissione conferma che, a suo parere, i verbali delle riunioni dello Zaire Pool Committee del 28 giugno 1988 e del 20 aprile 1989 dimostrano l'esistenza e lo scopo di tali elenchi. Lo scopo consisterebbe nel sanzionare i caricatori infedeli, privandoli di un servizio normalmente adeguato.
punto 171
Peraltro, l'argomento delle ricorrenti secondo cui non può infliggersi alcuna ammenda finché i contratti di fedeltà sono coperti dall'esenzione sarebbe infondato, poiché il fatto che determinati comportamenti beneficiano di un'esenzione ai sensi dell'art. 85 non avrebbe alcuna incidenza sull'eventuale applicazione dell'art. 86. In realtà, la citata giurisprudenza Tetra Pak sarebbe perfettamente applicabile al caso di specie.
punto 172
Le intervenienti sostengono che la redazione, da parte di una conferenza marittima in posizione dominante, di «liste nere» di caricatori che affidavano le loro merci a G e C invece che alla Cewal, redazione diretta ad escluderli dal servizio normale della conferenza, nell'ambito di contratti di fedeltà al 100%, costituisce un comportamento destinato ad eliminare ogni concorrenza effettiva di G e C e, di conseguenza, un abuso di posizione dominante. L'art. 8 del regolamento n. 4056/86 rammenterebbe che quest'ultimo non esclude l'applicazione dell'art. 86 del Trattato; ogni diversa interpretazione sarebbe d'altronde infondata.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 3. Sul terzo motivo, relativo all'insussistenza di una violazione dell'art. 86 del Trattato › Sulla seconda parte del motivo, relativa all'insussistenza di sfruttamenti abusivi › Sui contratti di fedeltà › — Giudizio del Tribunale
punto 173
II Tribunale rileva che, nell'esame dei contratti di fedeltà della Cewal, ai punti 84-91 della decisione, la Commissione ha preso in considerazione due infrazioni distinte, una relativa all'art. 85 del Trattato, l'altra all'art. 86. La prima consiste nel fatto di avere stipulato contratti che non rispondono in ogni punto agli obblighi enunciati all'art. 5 del regolamento n. 4056/86, ai quali è subordinata l'esenzione di cui all'art. 3 dello stesso regolamento; la seconda consiste nell'avere imposto contratti di fedeltà al 100%, nell'avere incluso le merci vendute fob e nell'avere utilizzato elenchi di caricatori infedeli, al fine di sanzionarli.
punto 174
In relazione alla prima infrazione, la Commissione ha affermato che i contratti di fedeltà controversi non rispondono a tre delle condizioni stabilite dall'art. 5, punto 2, del regolamento n. 4056/86. Poiché le ricorrenti contestano questa affermazione, occorre esaminare ciascuna delle tre censure formulate dalla Commissione.
punto 175
In primo luogo, ai sensi dell'art. 5, punto 2, lett. a), primo trattino, del regolamento, «nel caso del sistema del ristorno immediato, ciascuna delle parti deve in ogni momento poter recedere dall'accordo di fedeltà senza penalità e con preavviso non superiore ai sei mesi». Ora, risulta dal contratto prodotto dalle ricorrenti, recante la data del 10 gennaio 1989, che «ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto con preavviso di sei mesi, sia il primo gennaio, sia il primo luglio di ogni anno». È quindi a ragione che la Commissione ha accettato la non conformità dei contratti su questo punto.
punto 176
In secondo luogo, ai sensi dell'art. 5, punto 2, lett. b), sub i), la conferenza deve stabilire «l'elenco del carico e delle parti di carico convenute con gli utenti, che sono espressamente escluse dal campo di applicazione dell'accordo di fedeltà». Ora, nel contratto prodotto non figura tale elenco. Inoltre, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, non risulta dall'art. 5, punto 2, lett. b), sub i), che detto elenco debba essere stabilito solo nel caso di contratti di fedeltà imposti unilateralmente dalla conferenza.
punto 177
In terzo luogo, l'art. 5, punto 2, lett. b), sub ii), del regolamento dispone che la conferenza deve stabilire «un elenco dei casi in cui gli utenti sono esentati dall'ob-bligo di fedeltà». Due di questi casi, espressamente menzionati al primo e secondo trattino di detta disposizione del regolamento, devono obbligatoriamente figurare nel contratto; orbene, né l'uno né l'altro di tali casi è previsto nei contratti stipulati dalla Cewal.
punto 178
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che giustamente la Commissione ha riscontrato la non conformità dei contratti di fedeltà controversi alle disposizioni del regolamento n. 4056/86. È quindi a buon diritto che, ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento, essa ha raccomandato ai membri della Cewal di conformare i termini dei loro contratti di fedeltà all'art. 5, punto 2, del regolamento.
punto 179
Il Tribunale considera inoltre che la circostanza che i contratti di fedeltà siano stati modificati successivamente all'audizione del 22 ottobre 1990, ma prima dell'adozione della decisione, circostanza peraltro fatta valere dalle ricorrenti in relazione al solo termine di preavviso, non è idonea ad inficiare la validità dell'art. 5 della decisione. Tale modifica avrebbe il solo risultato di privare di effetto la raccomandazione rivolta ai membri della Cewal.
punto 180
punto 181
Nella prima parte della loro argomentazione le ricorrenti fanno valere che la pratica censurata dalla Commissione non costituisce un abuso di posizione dominante. A titolo preliminare, si deve ricordare che il fatto che i contratti di fedeltà della Cewal non erano conformi sotto tre profili al regolamento n. 4056/86 non è stato considerato in relazione all'art. 86 del Trattato, bensì solo nella valutazione ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Di conseguenza, l'argomento delle ricorrenti secondo cui la non conformità su tre punti assertivamente minori non può giustificare ammende così elevate come quelle inflitte è irrilevante nell'esame delle pratiche censurate in base all'art. 86 del Trattato.
punto 182
Nel caso di specie occorre quindi esaminare se, come affermano le ricorrenti, la Commissione abbia ritenuto a torto che i contratti di fedeltà al 100% venissero imposti, che essi includessero le vendite fob e che fossero state redatte «liste nere» di caricatori infedeli, al fine di sanzionarli.
punto 183
In primo luogo, il Tribunale considera che, come sottolineato dalla Commissione, il fatto che i membri della Cewal, che detenevano all'epoca, di fatto, più del 90% del mercato, proponessero ai caricatori solo contratti di fedeltà al 100% non lasciava alcuna scelta tra l'ottenimento di uno sconto, se il caricatore accettava di far trasportare la totalità delle merci dalla Cewal, e la privazione di ogni sconto in tutti gli altri casi, ed equivaleva in pratica all'imposizione di tali contratti. Le ricorrenti non possono utilmente asserire che tale pratica è esentata ai sensi dell'art. 85 del Trattato; infatti, è sufficiente, a questo proposito, rilevare che, ai sensi dell'art. 5, punto 2, lett. b), sub i), accordi di fedeltà al 100% possono venire offerti, ma non possono essere imposti unilateralmente.
punto 184
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la Commissione ha giustamente tenuto conto del fatto che questi contratti di fedeltà includevano le vendite fob; una simile pratica induce infatti il venditore ad assumersi un obbligo di fedeltà anche quando non abbia la responsabilità della spedizione delle merci.
punto 185
In terzo luogo, il Tribunale osserva che, nel verbale dello Zaïre Pool Committee del 28 giugno 1988, espressamente citato alla nota 3, relativa al punto 29 della decisione, si fa riferimento all'esistenza di liste nere di caricatori infedeli, che non avrebbero più potuto fruire di un servizio adeguato normale da parte della conferenza per i loro carichi futuri. In un ulteriore verbale dello stesso Committee, del pari citato nella stessa nota, si afferma, in una rubrica relativa all'attività di G e C e dopo la menzione delle navi di questo armatore indipendente salpate dal gennaio all'aprile 1989, che tale sistema di «liste nere» funziona. Peraltro, il Tribunale ritiene che l'impiego dell'espressione «liste nere», se non può bastare a dimostrare l'esistenza di una pratica abusiva, è indice del fatto che tali liste non erano, come affermano le ricorrenti, semplicemente redatte a fini statistici. Occorre sottolineare infine che, contrariamente a quanto sembrano sostenere le ricorrenti, la redazione di tali liste non può essere considerata esentata ai sensi di una qualsiasi disposizione del regolamento n. 4056/86.
punto 186
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la Commissione ha giustamente concluso che questa pratica, considerata nel suo insieme, aveva l'effetto di limitare la libertà degli utenti e, di conseguenza, di incidere sulla posizione concorrenziale dell'unico concorrente della Cewal sul mercato (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, citata, punto 90).
punto 187
Alla luce di tutti questi elementi, la prima parte dell'argomentazione delle ricorrenti dev'essere disattesa.
punto 188
Nella seconda parte della loro argomentazione le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il regolamento n. 4056/86 prevede un'esenzione ai sensi sia dell'art. 85 sia dell'art. 86 del Trattato. Tuttavia, come si è ricordato, quest'ultima disposizione non prevede la possibilità di un'esenzione, e, in base ai principi che disciplinano la gerarchia delle norme, un atto di diritto derivato non può derogare a una disposizione del Trattato. Anzi, l'art. 8, n. 1, del regolamento dispone che «è vietato l'abuso di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato, senza che a tal fine sia richiesta una precedente decisione». Di conseguenza, l'argomentazione delle ricorrenti, in quanto poggia sul postulato che il regolamento n. 4056/86 preveda un'esenzione ai sensi dell'art. 86 del Trattato, è manifestamente infondata.
punto 189
Occorre inoltre sottolineare che ciò non influisce sull'effetto utile del regolamento. Infatti, l'argomento delle ricorrenti in merito si basa, in particolare, sul presupposto che ogni conferenza marittima, o i suoi membri, occupi una posizione dominante. Ora, si deve rilevare che la Commissione non ha affermato niente del genere, ma, al contrario, ha correttamente dimostrato che, nel caso di specie, i membri della Cewal detenevano congiuntamente una posizione dominante.
punto 190
In secondo luogo, le ricorrenti affermano che, anche se il regolamento non prevede esenzioni ai sensi dell'art. 86, il suo art. 8, n. 2, farebbe obbligo alla Commissione di revocare l'esenzione di cui all'art. 3 prima di sanzionare un abuso di posizione dominante. A questo proposito, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento, «qualora la Commissione (...) ritenga che in qualsiasi caso particolare il comportamento delle conferenze esonerate ai sensi dell'articolo 3 abbia nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 86 del Trattato, può ritirare il beneficio dell'esenzione e adottare, conformemente all'articolo 10, tutte le misure adeguate allo scopo di porre fine alle violazioni dell'articolo 86». Discende così chiaramente dalla lettera di questo articolo che esso contempla la situazione in cui una pratica, esentata ai sensi dell'art. 85 del Trattato, sia nondimeno contraria all'art. 86 del Trattato. Ora, si deve osservare che non è questa la situazione che ricorre nel caso di specie, poiché né il fatto di imporre contratti di fedeltà al 100% né la redazione di liste nere, nel senso inteso dalla Commissione, sono esentati ai sensi dell'art. 85. Di conseguenza, l'art. 8, n. 2, del regolamento non trova applicazione nel caso di specie.
punto 191
Da questo rilievo discende che l'art. 8, n. 3, del regolamento, secondo cui, «prima di adottare decisioni ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può rivolgere alla conferenza in questione raccomandazioni per porre fine alla violazione», non è, nemmeno esso, applicabile al caso di specie. L'argomento relativo all'asserita violazione di questa disposizione da parte della Commissione dev'essere quindi disatteso.
punto 192
Alla luce di tutti questi elementi, il Tribunale considera che i motivi e gli argomenti delle ricorrenti relativi all'analisi dei contratti di fedeltà non sono fondati.
punto 193
Di conseguenza, il terzo motivo dev'essere interamente disatteso.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 4. Sul quarto motivo, relativo alla mancanza di pregiudizio per gli scambi intracomunitari e alla non appartenenza al mercato comune dei mercati di cui trattasi › Argomenti delle parti
punto 194
In primo luogo, nelle cause T-24/93, T-25/93 e T-28/93 le ricorrenti fanno valere che, contrariamente a quanto enunciato ai punti 39, 40 e 92 della decisione, le pratiche di cui è causa, in quanto riguardano il traffico Nord-Sud, e, di conseguenza, le esportazioni destinate all'Africa, non influiscono sulla concorrenza nel mercato comune. La decisione non avrebbe sufficientemente dimostrato l'esistenza di questa influenza (sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Race. pag. 429). Alla Commissione incombe l'onere di dimostrare che ciascuno degli abusi censurati pregiudichi individualmente la concorrenza nel mercato comune; essa non potrebbe utilmente invocare una giurisprudenza secondo cui la valutazione degli effetti di un contratto sugli scambi intracomunitari si effettua in relazione al contratto nel suo complesso, e non in relazione a ciascuna delle sue clausole considerata isolatamente (sentenza della Corte 25 febbraio 1986, causa 193/83, Windsurfing/Commissione, Racc. pag. 611).
punto 195
In secondo luogo, nelle cause T-24/93 e T-25/93 le ricorrenti fanno valere che i mercati interessati dalle pratiche controverse non fanno parte del mercato comune. Applicando le regole comunitarie di concorrenza a mercati di esportazione, la decisione si discosta sia dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 18 febbraio 1986, causa 174/84, Buio Oil, Race. pag. 559), sia dalla prassi seguita in altre decisioni della stessa Commissione [decisione della Commissione 21 dicembre 1976, 77/100/CEE, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/5715 —Junghans) (GU 1977, L 30, pag. 10). Del pari, la sentenza della Corte 27 settembre 1988, cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85, 125/85, 126/85, 127/85, 128/85 e 129/85, Ahlström e a./Commissione (Racc. pag. 5193), avrebbe indicato che è determinante solo il luogo in cui viene attuata un'intesa anticoncorrenziale.
punto 196
La Commissione ritiene che il traffico di cui è causa comprenda la fornitura di servizi di trasporto da e verso porti della Comunità, ad opera di trasportatori stabiliti nella Comunità, a caricatori e importatori aventi anch'essi sede nella Comunità. Le pratiche in questione restrittive della concorrenza di cui trattasi dovrebbero venire esaminate dal punto di vista dei loro effetti sul mercato del servizio in questione e poi dal punto di vista degli effetti indiretti sul commercio delle merci trasportate (sentenza della Corte 3 dicembre 1987, causa 136/86, Aubert, Racc. pag. 4789, punto 18). I servizi di trasporto in direzione Nord-Sud e in direzione Sud-Nord sono d'altronde indissociabili e non possono, quindi, venire esaminati separatamente.
punto 197
La convenuta sottolinea che la possibilità che pratiche restrittive della concorrenza nel campo dei trasporti marittimi internazionali siano idonee ad arrecare pregiudizio al commercio intracomunitário e espressamente prevista dal sesto ‘considerando’del regolamento n. 4056/86. Non sarebbe quindi possibile contestare l'esistenza di questo presupposto senza porre in questione la legittimità del regolamento stesso.
punto 198
In relazione alle violazioni dell'art. 85 del Trattato, la Commissione fa valere che, vietando ai membri di una conferenza di operare in qualità di armatori indipendenti nel campo d'attività di un'altra conferenza, le conferenze di cui trattasi hanno determinato un'ulteriore compartimentazione del mercato.
punto 199
In relazione alle violazioni dell'art. 86 del Trattato, la Commissione ricorda che il ricorrere del presupposto del pregiudizio agli scambi intracomunitari, che va interpretato estensivamente, è sufficientemente dimostrato, dal momento che è evidenziato un pregiudizio sufficientemente plausibile — e non puramente ipotetico — per il commercio intracomunitario risultante dalla pratica censurata (sentenza Consten e Grundig/Commissione, citata).
punto 200
Le intervenienti non hanno presentato osservazioni su questo punto.
Sentenza › Sulle conclusioni principali, volte all'annullamento della decisione › 4. Sul quarto motivo, relativo alla mancanza di pregiudizio per gli scambi intracomunitari e alla non appartenenza al mercato comune dei mercati di cui trattasi › Giudizio del Tribunale
punto 201
Occorre in primo luogo ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, un accordo tra imprese, così come, d'altronde, un abuso di posizione dominante, per poter pregiudicare il commercio tra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati (sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C-250/92, DLG, Race. pag. I-5641, punto 54). Così, in particolare, non è necessario che il comportamento censurato abbia effettivamente pregiudicato il commercio tra Stati membri in misura rilevante; è sufficiente dimostrare che tale comportamento è atto a produrre questo effetto (v., per l'art. 86, sentenza della Corte 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 69, e, per l'art. 85, sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Race, pag. II-289).
punto 202
Per quanto riguarda gli accordi tra conferenze dei quali la Commissione ha accertato l'incompatibilità con l'art. 85 del Trattato, occorre ricordare che questi hanno lo scopo di vietare ai membri di una conferenza marittima di esercire, come armatori indipendenti, una linea in partenza da porti comunitari corrispondente alla zona di un'altra conferenza marittima parte dell'accordo. Un simile accordo, volto ad evitare che i membri di una conferenza facciano concorrenza a quelli di un'altra conferenza come armatori indipendenti, ha lo scopo di operare un'ulteriore compartimentazione del mercato dei servizi di trasporto marittimo proposti da imprese comunitarie. Inoltre, come giustamente ha rilevato la Commissione, detti accordi sono idonei a pregiudicare direttamente la concorrenza nel mercato comune, da un lato, tra i porti della Comunità considerati dagli accordi stessi, modificando la loro zona di attrazione, dall'altro, tra le attività situate in tali zone di attrazione.
punto 203
In relazione alle pratiche abusive considerate dall'art. 86, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, per stabilire se il commercio tra Stati membri possa essere pregiudicato dall'abuso di una posizione dominante si devono prendere in considerazione le conseguenze che ne derivano per la struttura della concorrenza effettiva nel mercato comune (v., ad esempio, sentenza Bodson, citata, punto 24). Di conseguenza, delle pratiche con le quali un gruppo di imprese cerca di eliminare dal mercato il principale concorrente stabilito nel mercato comune sono, per natura, atte a pregiudicare la struttura della concorrenza nel mercato comune e, quindi, a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 86 del Trattato. Già in base a questa considerazione, occorre disattendere l'argomento delle ricorrenti. Inoltre, come ha sottolineato la Commissione, riferendosi in particolare al sesto ‘considerando’ del regolamento n. 4056/86, tali pratiche sono idonee a influenzare indirettamente la concorrenza, da un lato, fra i diversi porti della Comunità, modificando le rispettive zone di attrazione, dall'altro, fra le attività localizzate in queste zone di attrazione.
punto 204
Infine, il Tribunale ritiene che, quando delle pratiche abusive, dirette all'estromissione di un concorrente, influenzano ognuna allo stesso modo e per gli stessi motivi il commercio tra Stati membri, non si può esigere che la Commissione dimostri relativamente a ciascuna di esse l'esistenza di un pregiudizio; infatti, ciò potrebbe portare soltanto alla ripetizione formale dello stesso ragionamento.
punto 205
Occorre sottolineare, in relazione alla seconda parte del motivo, relativa alla non appartenenza dei mercati di cui trattasi al mercato comune, che nel caso presente il mercato direttamente influenzato è quello dei servizi di trasporti di linea, e non quello dell'esportazione di merci in paesi terzi. Tanto gli accordi tra conferenze quanto le pratiche abusive rimproverate ai membri della Cewal sono diretti a limitare la concorrenza cui sono soggette le conferenze da parte delle compagnie marittime ad esse estranee, stabilite nella Comunità, sia che si tratti di compagnie aderenti a un'altra conferenza alle quali è fatto divieto di intervenire come armatori indipendenti, sia che si tratti di compagnie che non appartengono ad alcuna conferenza.
punto 206
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il quarto motivo dev'essere disatteso.
punto 207
Di conseguenza, il Tribunale conclude che le domande principali, dirette all'annullamento della decisione, devono essere respinte per intero.
Sentenza › Sulle conclusioni subordinate, dirette all'annullamento dell'ammenda inflitta › Argomenti delle parti
punto 208
A sostegno delle loro conclusioni subordinate le ricorrenti deducono undici motivi o argomenti.
punto 209
In primo luogo, le ricorrenti contestano il carattere doloso e la gravità delle infrazioni accertate dalla Commissione.
punto 210
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, dato il carattere generale della denuncia, esse non potevano essere tenute a porre fine alle loro pratiche già al momento del deposito di questa. Per contro, i contratti di fedeltà sarebbero stati modificati non appena ricevuta la comunicazione degli addebiti. Le Cewal avrebbe cooperato con la Commissione durante il procedimento, come attesterebbe il fatto che le pratiche erano sostanzialmente cessate alla data della comunicazione degli addebiti. Infine, la Cewal avrebbe assistito la Commissione nei negoziati con l'OCSE, da un lato, e i paesi dell'Africa occidentale e dell'Africa centrale, dall'altro.
punto 211
In terzo luogo, in relazione alla natura e al valore dei prodotti, le ricorrenti fanno valere che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, la quota di mercato della Cewal è fortemente diminuita accrescendosi invece quella dell'armatore indipendente nonostante le pratiche contestate. Inoltre, la censura di cui al punto 108 della motivazione della decisione, secondo cui la Cewal avrebbe praticato prezzi artificialmente elevati grazie alla sua posizione dominante, non sarebbe comprovata e sarebbe anzi contraddetta dalle censure secondo cui i prezzi della Cewal erano anormalmente bassi. Il fatto che la CMZ, compagnia membro della Cewal, ha subito pesanti perdite smentirebbe ugualmente tale affermazione.
punto 212
In quarto luogo, per quanto riguarda il grado di partecipazione di ciascun membro, le ricorrenti sostengono che la Commissione, non avendo inflitto un'ammenda né alla Scandinavian West African Lines (in prosieguo: la «Swal»), né alla CMZ, pur maggioritaria all'interno della conferenza, ha violato il principio della parità di trattamento. Del pari, la CMB sopporterebbe il 95% dell'importo totale dell'ammenda, mentre la sua quota degli introiti della conferenza non rappresenterebbe che il 30-35%. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, come circostanza attenuante, della situazione finanziaria delle imprese e della riduzione del volume del carico trasportato dalla Cewal (sentenza della Corte 18 marzo 1980, cause riunite 154/78, 205/78, 206/78, 226/78, 227/78, 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 e 85/79, Valsabbia e a./Commissione, Race. pag. 907, punti 156-158). La Commissione avrebbe dovuto infatti fare riferimento, mutatis mutandis, ai principi applicati alle cooperative, nel caso delle quali l'ammenda inflitta tiene conto dei profitti che i membri traggono dalla cooperativa [decisione della Commissione 26 novembre 1986, 86/596/CEE, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.204 —Meldoc) (GU L 348, pag. 50)]. Di fatto, secondo le ricorrenti, l'imposizione di un'ammenda elevata alla CMB avrebbe avuto il vero scopo di giungere a un equilibrio politico con l'ammenda inflitta a un armatore francese (decisione 1o aprile 1992, 92/262, citata).
punto 213
In quinto luogo, per quanto riguarda la durata delle infrazioni, le ricorrenti, in relazione all'accordo con l'Ogefrem, contestano l'affermazione contenuta al punto 115 della decisione, secondo cui l'abuso perdura fintantoché l'accordo non venga denunciato. Esse sostengono che, poiché il regolamento n. 4056/86 è entrato in vigore il 1o luglio 1987, mentre l'accordo era stato concluso nel dicembre 1985, la Commissione non era competente ad imporre un'ammenda. Inoltre, tale intervallo di tempo avrebbe potuto essere ridotto se la Commissione avesse agito con la dovuta diligenza (sentenza della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Commercial solvents/Commissione, Racc. pag. 223). Inoltre, la Commissione non potrebbe far terminare il periodo di riferimento relativo alle «fighting ships» nel novembre 1989 quando si basa su documenti l'ultimo dei quali reca la data 18 maggio 1989 e quando altri verbali contraddicono questa affermazione. Quanto agli sconti di fedeltà, la decisione non può accertare allo stesso tempo, al punto 115, che la pratica ha avuto fine nel novembre 1989 e rivolgere alle imprese una raccomandazione invitandole a conformare i loro contratti di fedeltà all'art. 5, punto 2, del regolamento n. 4056/86. La durata relativamente breve delle infrazioni non giustifica l'importo dell'ammenda inflitta.
punto 214
In sesto luogo, nella causa T-26/93 la ricorrente DAL sostiene che nessuna ammenda poteva esserle inflitta in base a comportamenti successivi al 1o aprile 1990. In quella data, infatti, la DAL aveva ceduto la sua controllata Woermann-Linie alla CMB.
punto 215
In settimo luogo, tenuto conto della novità dell'applicazione sia del regolamento n. 4056/86, la cui interpretazione è per giunta delicata, sia della teoria della posizione dominante collettiva, a torto la Commissione non ha dato prova di moderazione nella determinazione dell'importo dell'ammenda.
punto 216
In ottavo luogo, per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'ammenda in caso di posizione dominante collettiva, le ricorrenti sostengono che solo il volume d'affari della Cewal, e non quello dei suoi membri, avrebbe dovuto servire da riferimento per il calcolo dell'importo dell'ammenda. Inoltre, sarebbe pertinente il solo fatturato sul mercato di cui trattasi.
punto 217
In nono luogo, secondo le ricorrenti, non potrebbe venir loro legittimamente inflitta alcuna ammenda, poiché esse non erano destinatarie della comunicazione degli addebiti. Il fatto che nessuna ammenda poteva essere inflitta alla Cewal, che non ha personalità giuridica, non dispensava la Commissione, secondo le ricorrenti, dall'obbligo di notificare la comunicazione degli addebiti alle imprese e di precisare che sarebbe stata loro inflitta un'ammenda.
punto 218
In decimo luogo le ricorrenti fanno valere che la Commissione era obbligata a tenere conto del quadro normativo e del contesto economico nel quale si situano le pratiche censurate (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Race. pag. 1663, punti 613-620), e quindi, nel caso di specie, dell'esistenza di un diritto esclusivo legalmente conferito. La Commissione avrebbe inoltre violato il principio della parità di trattamento non rispettando gli impegni da essa sottoscritti nella sua dichiarazione sull'applicazione dell'art. 86 al settore dei trasporti marittimi (GU 1981, C 339, pag. 4).
punto 219
Le ricorrenti giudicano infine eccessivo il tasso d'interesse previsto all'art. 7 della decisione in caso di pagamento differito dell'ammenda, vale a dire il 13,25%, e domandano al Tribunale di fissare un tasso inferiore.
punto 220
La Commissione insiste sul carattere grave ed intenzionale delle infrazioni contestate, con le quali i membri della Cewal hanno deliberatamente cercato di eliminare un concorrente.
punto 221
Pur ammettendo che le denunce avevano carattere generale, essa contesta, per contro, che i membri della conferenza si siano mostrati sistematicamente cooperativi.
punto 222
Per quanto riguarda il calcolo delle ammende, la Commissione sottolinea di aver inflitto un'ammenda distinta ad ogni impresa e di non aver detcrminato un importo globale successivamente ripartito. La comunicazione degli addebiti, che menzionava il rischio dell'irrogazione di un'ammenda, sarebbe stata inviata a ciascun membro della Cewal. Ognuno di questi sarebbe stato quindi in grado di presentare le sue osservazioni e di far valere il suo punto di vista. Per di più, mancando la Cewal di personalità giuridica, la sua chiamata in causa comportava necessariamente quella dei suoi membri.
punto 223
Nel caso della CMB, l'ammenda sostanzialmente inflitta terrebbe conto del ruolo principale che questa compagnia ha avuto nelle violazioni, riferimento che appare più opportuno di quello relativo alla partecipazione della CMB agli introiti della conferenza. La Commissione avrebbe preso come riferimento il volume di affari del trasporto di linea del gruppo CMB nel 1991, che costituiva una media tra il volume d'affari del traffico con lo Zaire e il volume d'affari totale. Per quanto riguarda le tre altre imprese, tenuto conto del loro ruolo minore in seno alla conferenza, l'ammenda inflitta sarebbe stata fissata in modo forfettario e simbolico, senza un nesso diretto con un volume d'affari. La situazione finanziaria di ciascuna impresa sarebbe stata debitamente tenuta in considerazione, come testimonierebbe il fatto che non è stata inflitta alcuna ammenda alla CMZ, che si trovava in gravi difficoltà finanziarie. Quanto alla diminuzione del volume di merci trasportate, essa riguarderebbe i soli anni 1991 e 1992 e sarebbe dovuta, come confermerebbero le stesse ricorrenti, alla crisi politica sopravvenuta nello Zaire.
punto 224
La Commissione precisa inoltre che il fatto che non sia stata inflitta alcuna ammenda alla Swal e alla CMZ non costituisce discriminazione. La Swal, dal 1984, non avrebbe svolto alcun ruolo attivo nel traffico marittimo tra l'Europa e lo Zaire. Quanto alla CMZ, la Commissione sottolinea che la sua situazione finanziaria era catastrofica, che le sue navi erano state sequestrate e vendute e che essa aveva cessato qualsiasi attività; la sua parte di traffico veniva esercita dalle altre compagnie della conferenza, in cambio di una commissione su tutti i trasporti di merci effettuati sotto copertura di una polizza di carico da essa emessa.
punto 225
La Commissione rileva che la decisione ha spiegato in maniera esauriente il modo di determinazione della durata delle violazioni. A suo parere, il periodo trascorso tra la scoperta delle violazioni e la comunicazione degli addebiti, e in seguito tra quest'ultima e l'adozione della decisione, non è eccessivo.
punto 226
L'applicazione del regolamento n. 4056/86 si iscrive, secondo la Commissione, nel quadro più generale dell'applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza. Pertanto, le pratiche contestate non presenterebbero alcun carattere di novità tale da giustificare la riduzione dell'importo dell'ammenda. Essa ritiene del pari che la nozione di posizione dominante collettiva sia nota e sia già stata applicata, anche nel settore particolare delle conferenze marittime (decisione 1o aprile 1992, 96/262, citata).
punto 227
La circostanza che, per determinare l'importo dell'ammenda da infliggere nel caso di specie, si sia tenuto conto dell'importo di quella inflitta in un altro caso rientra, secondo la Commissione, nel principio di sana amministrazione e non può essere interpretata come segno di una volontà politica.
punto 228
Infine, la convenuta sostiene che la determinazione del tasso degli interessi di mora è una questione estranea alla legittimità della decisione. Essa fa inoltre valere che il tasso adottato all'art. 7 della decisione è ragionevole e sottolinea che, comunque, le ricorrenti hanno goduto di un trattamento benevolo.
punto 229
Le intervenienti non hanno presentato osservazioni sulle conclusioni subordinate.
Sentenza › Sulle conclusioni subordinate, dirette all'annullamento dell'ammenda inflitta › Giudizio del Tribunale
punto 230
punto 231
In primo luogo, si deve ricordare innanzi tutto che le ammende specificate all'art. 6 della decisione riguardano soltanto le pratiche abusive rimproverate ai membri della Cewal. Siccome tali pratiche sono state attuate con l'intento di estromettere l'unico concorrente presente sul mercato, il Tribunale considera che le ricorrenti non possono negare l'intenzionalità e la gravità delle infrazioni.
punto 232
In secondo luogo, per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda, il Tribunale considera che, difettando la conferenza di personalità giuridica, la Commissione era legittimata ad infliggere un'ammenda ai membri della Cewal piuttosto che alla conferenza. A questo proposito, occorre sottolineare che, oltre alla Cewal, ognuno dei membri della conferenza era destinatario della comunicazione degli addebiti. Di conseguenza, e tenuto conto della mancanza di personalità giuridica della Cewal, il Tribunale considera che, anche se la comunicazione degli addebiti menzionava la sola possibilità di infliggere un'ammenda alla Cewal in relazione alle pratiche abusive, le ricorrenti non potevano ignorare di correre il rischio che un'eventuale ammenda venisse inflitta ad esse anziché alla conferenza.
punto 233
Nella causa T-24/93, le ricorrenti sostengono che, non essendosi basata sulla cifra d'affari appropriata, la Commissione ha inflitto ammende superiori al limite massimo del 10% indicato all'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86. Ai sensi di tale disposizione, la Commissione può infliggere ammende che vanno fino al 10% «del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione», segnatamente quando, intenzionalmente o per negligenza, esse commettano un'infrazione all'art. 86 del Trattato. Secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito dell'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, è consentito, per la determinazione dell'ammenda, tener conto sia del fatturato globale dell'impresa, che costituisce un'indicazione, anche se solo approssimativa e imperfetta, delle dimensioni di quest'ultima e della sua potenza economica, sia del fatturato che proviene dalle merci che costituiscono oggetto dell'infrazione, ed è quindi idoneo a dare un'indicazione dell'ampiezza di quest'ultima (sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 94). Il Tribunale considera che questa giurisprudenza è applicabile al caso di specie, poiché i termini dell'art. 19 del regolamento n. 4056/86 sono, a questo proposito, identici a quelli dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, prendendo in considerazione come riferimento il volume d'affari della CMB per il trasporto marittimo di linea nel 1991, la Commissione non ha violato l'art. 19 del regolamento n. 4056/86. Poiché l'ammenda inflitta rappresenta l'1,4% di questo volume d'affari, la Commissione non ha superato il limite previsto all'art. 19 del regolamento.
punto 234
Quanto alle censure formulate dalle ricorrenti per quanto riguarda la discriminazione cui esse sarebbero state soggette, il Tribunale rileva innanzi tutto che tali censure sono basate essenzialmente sul fatto che, a loro dire, le ammende avrebbero dovuto essere fissate conformemente alla quota degli introiti della Cewal spettante a ciascuna di esse. Tale argomento dev'essere disatteso. Quando appaia che le imprese non hanno partecipato in identica misura a un'infrazione, il riferimento alla quota fissa degli introiti spettante a ciascuna di esse avrebbe l'effetto di favorire le imprese che hanno partecipato all'infrazione in misura maggiore e di penalizzare quelle che vi hanno partecipato in misura minore. Di conseguenza, la Commissione non ha violato il principio della parità di trattamento per il solo fatto di aver tenuto conto della misura della partecipazione delle imprese all'infrazione anziché della loro quota di introiti.
punto 235
Peraltro, la sola constatazione che l'ammenda inflitta alla CMB è sostanzialmente più elevata di quella inflitta alle altre imprese non è di per sé indicativa di un trattamento disuguale. Nel caso di specie, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la CMB controlla una parte di traffico preponderante — per cui l'impatto del suo comportamento sul mercato risulta sensibile — e che essa occupa un posto determinante nella Cewal. Il Tribunale ricorda inoltre che, poiché l'ammenda aveva anche lo scopo di dissuadere le imprese dal commettere nuovamente le infrazioni censurate, legittimamente la Commissione ha tenuto conto della circostanza che le compagnie di armamento del gruppo CMB trasportavano, all'epoca dell'adozione della decisione, la quasi totalità dei carichi della conferenza. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, infliggendo alla CMB un'ammenda sostanzialmente superiore a quella inflitta alle altre imprese, la Commissione non ha violato il principio della parità di trattamento.
punto 236
Inoltre, poiché dal 1984 la Swal subappaltava i suoi diritti ad altri membri della conferenza, sicché i suoi carichi erano di fatto trasportati da questi, la Commissione ha potuto a ragione ritenere che detto armatore non avesse svolto un ruolo attivo nelle infrazioni e decidere, senza violare il principio della parità di trattamento, che non doveva conseguentemente essergli inflitta alcuna ammenda.
punto 237
II Tribunale rileva peraltro che la Commissione, senza contestare che la CMZ può aver partecipato alle infrazioni censurate, ha considerato che non era opportuno infliggerle un'ammenda a motivo delle gravi difficoltà in cui essa versava. La Commissione ha constatato, in particolare, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che la CMZ aveva dovuto disfarsi delle sue navi. Non disponendo più delle proprie navi, la CMZ non esercitava più in proprio un'attività di trasporto marittimo. Di conseguenza, il Tribunale considera che la Commissione ha giustamente deciso che non era opportuno infliggere ammende alla CMZ, senza per questo violare il principio della parità di trattamento, poiché nessuna delle ricorrenti può asserire di trovarsi in una situazione identica a quella della CMZ.
punto 238
Infine, quanto all'argomento relativo a un asserito sviamento di potere, secondo cui l'ammenda inflitta nel caso di specie aveva il solo scopo di pervenire a un equilibrio politico con la citata decisione 1o aprile 1992, 92/262, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (in particolare, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Race. pag. II-917, punto 68). Ciò non si verifica qualora la Commissione, determinando l'importo dell'ammenda inflitta a un armatore, prenda in considerazione l'ammenda inflitta qualche mese prima a un'altra impresa del settore dei trasporti marittimi, garantendo così la coerenza dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza.
punto 239
In terzo luogo, il Tribunale ritiene che, in quanto le denunce all'origine della presente causa presentavano carattere generale, di modo che le pratiche in definitiva censurate nella decisione non erano identificate, non può rimproverarsi ai membri della Cewal di non aver posto fine a dette pratiche già al momento del deposito delle denunce stesse, contrariamente a quanto indicato nel punto 104 della decisione. Di conseguenza, il Tribunale considera, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, che l'importo dell'ammenda inflitta a ciascuna delle ricorrenti dev'essere ridotto. Per contro, il Tribunale ritiene che non può tenersi conto dell'asserita collaborazione delle ricorrenti con la Commissione. Al riguardo, l'aver conformato i contratti di fedeltà all'art. 5, punto 2, del regolamento è ininfluente, poiché non è stata inflitta alcuna ammenda a questo titolo. Del pari, la circostanza che la Cewal abbia assistito la Commissione nei negoziati con Stati terzi o con l'OCSE è irrilevante ai fini dell'importo dell'ammenda inflitta a motivo delle tre violazioni dell'art. 86 del Trattato. Infine, quando l'ammenda venga inflitta per ipotesi in relazione a un dato periodo, il solo fatto che le pratiche controverse siano cessate dopo questo periodo non è sufficiente a dimostrare qualsivoglia collaborazione con la Commissione.
punto 240
In quarto luogo, per quanto riguarda la durata delle infrazioni, le ricorrenti presentano argomentazioni distinte per ciascuno degli abusi contestati.
punto 241
Per quanto concerne l'accordo Cewal-Ogefrem, il Tribunale rileva che al punto 115 della decisione la Commissione ha ritenuto che il periodo da prendere in considerazione per la determinazione delle ammende vada dal 1o luglio 1987, data di entrata in vigore del regolamento n. 4056/86, fino al giorno della decisione, poiché l'accordo non è mai stato denunciato dalla Cewal. Di conseguenza, le ricorrenti non possono utilmente asserire che la Commissione non era competente ratione temporis ad infliggere un'ammenda, poiché, per l'appunto, essa non ha tenuto conto del periodo precedente all'entrata in vigore del regolamento n. 4056/86. Per contro, il Tribunale ricorda che una violazione dell'art. 86 può essere sanzionata solo quando sia stata debitamente accertata (sentenza BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata, punto 98). Nel caso di specie, l'abuso censurato consiste nell'avere partecipato attivamente all'attuazione dell'accordo e nell'avere richiesto insistentemente il suo rigoroso rispetto al fine di estromettere G e C. Ora, non risulta da alcun elemento agli atti che alla Commissione fosse lecito concludere debitamente che l'infrazione proseguiva ancora nel dicembre 1992. In particolare, non può escludersi che l'accordo di cooperazione, pur non essendo stato formalmente denunciato, sia tuttavia rimasto lettera morta. Nel caso di specie, considerati gli elementi di cui il Tribunale dispone, in particolare il verbale della riunione dei direttori delle compagnie aderenti alla Cewal del 21 settembre 1989, e nell'ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, si deve ritenere che il periodo da prendere in considerazione abbia termine nel settembre 1989. Di conseguenza, l'ammenda inflitta dev'essere ridotta.
punto 242
Per quanto riguarda le «fighting ships», il Tribunale rileva che, come affermano le ricorrenti, la Commissione ha inflitto un'ammenda in relazione a un periodo che va fino al novembre 1989, mentre nell'ultimo documento sul quale essa si basa, datato 18 maggio 1989, si dice che la pratica doveva cessare nel settembre 1989. Tuttavia, da un verbale dello Zaïre Pool Committee del 18 settembre 1989, menzionato nella decisione ad altro proposito, e da un verbale dello Zaïre Action Committee dell'11 ottobre 1989, non menzionato nella decisione e allegato alla replica della Commissione, risulta che le pratiche in questione sono proseguite, sebbene in maniera meno regolare, almeno durante l'ultimo trimestre del 1989. Ciò considerato, il Tribunale, nell'ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, ritiene che l'importo dell'ammenda non deve essere ridotto in relazione a questo punto.
punto 243
Per quanto riguarda i contratti di fedeltà, le ricorrenti si richiamano a una pretesa contraddizione tra il punto 115 della motivazione della decisione e l'art. 5 della decisione stessa. A questo proposito, basti rilevare che queste due disposizioni hanno oggetti distinti. In effetti, il punto 115 della motivazione riguarda il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dell'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 86 del Trattato, mentre l'art. 5 della decisione concerne l'infrazione relativa alla non conformità dei contratti di fedeltà agli obblighi sanciti all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 4056/86. Ora, queste due infrazioni sono, come si è detto, distinte.
punto 244
Il Tribunale osserva inoltre che l'argomento relativo alla durata eccessiva dell'istruttoria della Commissione può riferirsi solo al periodo tra il deposito delle denunce e la comunicazione degli addebiti, vale a dire dal luglio 1987 all'agosto 1990. Infatti, visti gli elementi sopra considerati, non si poteva tenere conto di alcun periodo successivo ai fini del calcolo dell'ammenda. Nel caso di specie, il Tribunale considera che, tenuto conto della complessità della causa, del numero e della diversità delle infrazioni da esaminare in base a denunce generiche, del numero di conferenze marittime e di compagnie marittime interessate, la durata della procedura non può essere ritenuta eccessiva.
punto 245
Infine, il Tribunale ritiene che le ammende inflitte non sembrano sproporzionate in relazione alla durata relativamente lunga delle infrazioni, che va, a seconda dei casi, da diciotto a quasi trenta mesi.
punto 246
Nella causa T-26/93 la ricorrente, la DAL, sottolìnea che, avendo ceduto la propria partecipazione nella Woermann-Linie con effetto dal 1o aprile 1990 e non essendo più membro della Cewal, non può essere ritenuta responsabile degli abusi commessi dopo questa data. Interrogata al riguardo dal Tribunale nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione ha risposto che l'importo dell'ammenda inflitta alla DAL era forfettario e non era stato calcolato tenendo direttamente conto della durata delle infrazioni. Il Tribunale rileva che questa censura non può concernere che l'abuso relativo all'attuazione dell'accordo con l'Ogefrem, sola pratica per la quale il periodo da prendere in considerazione andava al di là di questa data. Tenuto conto di quanto considerato sopra, al punto 241, il Tribunale ritiene che non è più necessario pronunciarsi su questo motivo.
punto 247
In quinto luogo, per quanto riguarda la natura e il valore dei prodotti, anche se, come indica la decisione, è impossibile determinare la quota di mercato che sarebbe stata detenuta da G e C in assenza delle pratiche, resta tuttavia il fatto che le pratiche abusive censurate, attuate al fine di estromettere l'unico concorrente, hanno necessariamente avuto l'effetto di rallentare la penetrazione sul mercato di questo concorrente. Siccome la Cewal e l'armatore indipendente G e C erano i soli intervenienti sul traffico fra il Nord Europa e lo Zaire, dette pratiche hanno influito sul mercato nel suo complesso. Il Tribunale rileva peraltro che le parti non hanno contestato l'incidenza dei noli sugli scambi di merci trasportate da navi di linea. Nell'ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il Tribunale ritiene che non si deve ridurre l'ammenda inflitta.
punto 248
In sesto luogo, il Tribunale rileva che l'obiettivo delle pratiche abusive contestate, vale a dire estromettere l'unico concorrente dal mercato, non presenta alcun carattere di novità nel diritto della concorrenza; a ragione, quindi, la Commissione ha considerato che non si doveva tener conto del fatto che la decisione era una delle prime a essere adottata in base al regolamento n. 4056/86. Il Tribunale ritiene inoltre che, tenuto conto della decisione della Commissione 7 dicembre 1988, 89/93/CEE, relativa ad un procedimento a norma degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE (IV/31.906 — Vetro piano; GUL 33, pag. 44), e dell'art. 8 del regolamento n. 4056/86, la Commissione ha avuto ragione nel non tenere conto del carattere assertivamente nuovo della nozione di posizione dominante collettiva.
punto 249
In settimo luogo, il Tribunale ritiene che le ricorrenti non possono utilmente avvalersi di un'asserita esclusività legalmente concessa alla Cewal, né allegare l'esistenza di norme di uno Stato terzo. Tali elementi, infatti, oltre a non essere provati, non giustificano in alcun modo le pratiche attuate e sono di conseguenza privi di incidenza sulla determinazione dell'importo dell'ammenda (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione, Racc. pag. II-1063, punto 118). Le ricorrenti non possono peraltro rimproverare alla Commissione di aver violato i principi da essa stessa stabiliti nella citata dichiarazione sull'applicazione dell'art. 86 ai trasporti marittimi, dal momento che questa dichiarazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale sotto la rubrica degli atti preparatori, si richiamava alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU 1981, C 282, pag. 4), e non è stata formulata nuovamente al momento dell'adozione del regolamento n. 4056/86.
punto 250
Da ultimo, il Tribunale rileva che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, non può considerarsi esterno alla decisione il tasso di interesse, che, anzi, è fissato nel secondo comma dell'art. 7 del dispositivo. Di conseguenza, è ricevibile la contestazione della sua aliquota da parte delle ricorrenti. Tuttavia, le ricorrenti non hanno apportato alcun elemento atto a dimostrare che, riferendosi al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ECU il primo giorno lavorativo del mese in cui la decisione è stata adottata, maggiorato di tre punti e mezzo, vale a dire il 13,25%, la Commissione abbia commesso un errore. Pertanto, e senza che occorra esaminare la questione dell'interesse ad agire delle ricorrenti con riguardo al fatto che esse hanno beneficiato di misure più miti da parte della Commissione, l'argomento delle ricorrenti dev'essere disatteso.
punto 251
Alla luce di tutti questi elementi, in particolare dei punti 239 e 241 di questa sentenza, il Tribunale considera, in base alla sua competenza giurisdizionale anche di merito, che l'importo delle ammende inflitte deve essere ridotto come segue:
l'ammenda di 9600000 ECU inflitta alla CMB è fissata a 8640000 ECU;
l'ammenda di 200000 ECU inflitta alla Dafra-Lines è fissata a 180000 ECU;
l'ammenda di 200000 ECU inflitta alla DAL è fissata a 180000 ECU;
l'ammenda di 100000 ECU inflitta alla Nedlloyd è fissata a 90000 ECU.
Sentenza › Sulle spese
punto 252
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, le ricorrenti sono rimaste soccombenti in tutte le loro conclusioni principali e nell'essenziale delle loro conclusioni subordinate. Di conseguenza, non vi è motivo di applicare l'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura. Le ricorrenti devono quindi essere condannate a sopportare le spese della convenuta.
punto 253
Inoltre, le ricorrenti della causa T-24/93 sopporteranno in solido le spese delle parti intervenienti, che hanno fatto domanda in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Le cause T-24/93, T-25/93, T-26/93 e T-28/93 sono riunite ai fini della sentenza.
2) I ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, relativa ad un procedimento in forza degli articoli 85 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal, Cowac e Ukwal) e 86 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal) sono respinti.
3) L'importo delle ammende indicate all'art. 6 di detta decisione è così fissato:
Compagnie maritime belge SA: 8640000 ECU,
Dafra-Lines A/S: 180000 ECU,
Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co.: 180000 ECU,
Nedlloyd Lijnen BV: 90000 ECU.
4) Le ricorrenti sopporteranno tutte le spese della convenuta. Inoltre, le ricorrenti nella causa T-24/93 (Compagnie maritime belge SA e Compagnie maritime belge transports SA) sopporteranno in solido tutte le spese delle parti intervenienti.
Firme
Briët
Lindh
Potocki
Moura Ramos
Cooke
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 ottobre 1996.
Il cancelliere
H.Jung
Il presidente
C. P. Briët