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Sez. L, Sentenza n. 12578 del 12/12/1997 (Rv. 510880 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Per idoneità fisica - Accertamento dell'autorità sanitaria competente - Sufficienza ai fini della configurabilità di un giustificato motivo oggettivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510880-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Gli accertamenti sanitari previsti nell'ambito delle norme che concernono particolari istituti della sicurezza sociale (come l'invalidità civile, l'assunzione obbligatoria degli invalidi, gli assegni e le pensioni di inabilità, gli infortuni e le malattie professionali) sono finalizzati a soddisfare l'interesse del lavoratore ad un determinato trattamento previdenziale - assicurativo diretto a soccorrere o ad attenuare lo stato di bisogno conseguente alle menomate condizioni di salute e quindi perseguono una finalità diversa dagli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, i quali invece attengono all'interesse del datore di lavoro di controllare l'idoneità fisica del lavoratore. Pertanto lo status di invalido civile del lavoratore certificato dall'autorità sanitaria competente (USL) non può costituire di per se solo giustificato motivo oggettivo di licenziamento del lavoratore medesimo per sopravvenuta sua incapacità di adempiere le obbligazioni contrattualmente assunte.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)