Sez. 4, Sentenza n. 121 del 26/04/1973 Ud. (dep. 12/01/1974) Rv. 125904 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - INDAGINI SPECIALISTICHE ESEGUITE DA PERSONE DIVERSE DAL PERITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTI RADIOGRAFICI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - INDAGINI SPECIALISTICHE ESEGUITE DA PERSONE DIVERSE DAL PERITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTI RADIOGRAFICI.*
Il perito medico e tenuto ad eseguire personalmente le indagini diagnostiche che devono servire di base al responso sul caso sottoposto al suo esame. Cio non esclude che egli possa avvalersi di ausiliari tecnici specialistici per le rilevazioni di dati che possono essere evidenziati solo con determinate apparecchiature sotto il suo diretto controllo. In particolare gli accertamenti radiografici eseguiti da persone diverse dal perito devono considerarsi legittimamente eseguite se il perito stesso sia in grado di leggere ed interpretare le lastre di cui abbia controllato la ripresa e l'autenticita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)