Sez. L, Sentenza n. 5170 del 05/10/1979 (Rv. 401786 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - NUOVA DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - EFFETTO RETROATTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - NUOVA DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - EFFETTO RETROATTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art 24 della legge n 160 del 1975 che - modificando l'art 10 RDL n 636 del 1939, nel testo risultante dalla sentenza n 160 del 1971 della Corte costituzionale, secondo cui l'invalidita cosi degli operai come degli impiegati e pensionabile se comprometta almeno la meta della capacita di guadagno - ha riportato la invalidita pensionabile alla compromissione di due terzi della capacita di guadagno (cosi per gli operai come per gli impiegati, dato il principio costituzionale di eguaglianza), non ha, secondo l'art 11 disp prel cod civ, effetto retroattivo e percio non si applica a situazioni determinatesi prima della sua emanazione, con la conseguenza che deve ritenersi pensionabile l'invalidita menomante la capacita di guadagno del lavoratore superiore alla meta, ma inferiore a due terzi, verificatasi prima dell'entrata in vigore della legge n 160 del 1975. (Conf 5682/77, mass n 389207).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)