Sez. 2 - , Ordinanza n. 33246 del 29/11/2023 (Rv. 669442 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITA' GIACENTE - CURATORE - IN GENERE | Liquidazione del compenso - Criteri - Art. 2233 c.c. - Applicabilità - Carenza probatoria sul quantum - Rigetto della domanda - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITA' GIACENTE - CURATORE - IN GENERE
In tema di liquidazione del compenso per l'attività svolta dal curatore dell'eredità giacente, il giudice, in assenza di una specifica indicazione da parte del professionista in ordine ai criteri da adottare a tale fine, non può rigettare la relativa domanda per carenza probatoria sul quantum dovendo, in conformità ai criteri di cui all'art. 2233 c.c., verificare se l'attività sia assimilabile ad altra per la quale sono, invece, previste delle tariffe o delle tabelle, oppure, una volta esclusa la
possibilità di ricorrere all'analogia, valutando autonomamente quale sia la misura da reputare congrua.
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)