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Sez. 1, Sentenza n. 12650 del 29/08/2002 (Rv. 557184 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Termine di prescrizione - "Dies a quo" - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557184-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di occupazione d'urgenza (nella specie, occupazione da parte di un Comune di un suolo per la costruzione di un asilo - nido), il processo verbale di occupazione sottoscritto dall'organo rappresentativo dell'Ente espropriante (nella specie, il Sindaco) cui il privato (nella specie, la procuratrice del proprietario dell'immobile) abbia prestato il proprio consenso ha natura giuridica di negozio di diritto pubblico, produttivo degli stessi effetti del provvedimento di occupazione temporanea, così che il termine di prescrizione quinquennale per la proposizione dell'azione di risarcimento danni da illegittimo protrarsi dell'occupazione stessa (essendo mancata, nella specie, l'emissione del decreto di esproprio, ed essendosi ciononostante proceduto alla realizzazione dell'opera con irreversibile trasformazione del fondo ormai illegittimamente occupato) comincia, in tal caso, a decorrere dalla scadenza del periodo di occupazione legittima, siccome fissato nel provvedimento di dichiarazione di P.U., e da computarsi con riferimento all'inizio dell'occupazione, anche se sia mancata la originaria notifica del provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità, e se solo successivamente intervenga la notifica di formale provvedimento della P.A. contenente la implicita dichiarazione di pubblica utilità (nella specie, il decreto di finanziamento della realizzazione dell'asilo - nido).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)