Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 469 del 1989
Massime (2)
Massima n. 13829
- Artigianato
- Legislazione della provincia autonoma di bolzano
- Iscrizione dell'impresa artigiana nell'albo
- Riconoscimento da parte della legge statale di efficacia costitutiva a tutti gli effetti compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali
- Manifesta inammissibilità della questione.
- D.l. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 5, comma nono, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma denunziata. - v. S. n. 336/1989.
Norme impugnate
- art. 5 legge 29 febbraio 1988, n. 48
- art. 5, comma 9, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 13830
- Artigianato
- Legislazione della provincia autonoma di bolzano
- Iscrizione dell'impresa artigiana nell'albo
- Riconoscimento da parte della legge statale di efficacia costitutiva a tutti gli effetti, compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 13, comma sesto.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza. - v. S. n. 336/1989.
Norme impugnate
- art. 13, comma 6, legge 8 agosto 1985, n. 443
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per l'Artigianato), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Garage Plose s.n.c., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Garage Plose s.n.c., il Tribunale di Trento, con ordinanza del 2 febbraio 1989 (r.o. n. 208/1989) ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma nono, della legge 29 febbraio 1988, n. 48 e 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo che tali disposizioni, nell'attribuire effetti ai fini previdenziali alla definizione di impresa artigiana posta dalla legislazione della Provincia autonoma di Bolzano, introdurrebbero una disparità di trattamento tra cittadini priva di giustificazione perché fondata sulla sola collocazione territoriale delle imprese;
che, nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'I.N.P.S., deducendo l'irrilevanza e, in subordine, la fondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 336 del 1989 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, "nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali";
che, con la medesima decisione ha dichiarato l'inammissibilità per irrilevanza di una identica censura di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
che tale ultima censura è, per gli stessi motivi, priva di rilevanza anche nel caso presente;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 336 del 1989;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per l'Artigianato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze