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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1984, causa 209/83

Decisione
decisa il 1984-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:1984:274

Epigrafe

Nella causa 209/83, Ferriera Valsabbia Spa, con sede in Odolo (Brescia), in persona del suo amministratore delegato, sig. Giovanbattista Brunori, assistito dall'avv. Angelo Carattoni, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Oreste Montako, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Manfred Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 luglio 1983 con cui è stata inflitta una ammenda alla ricorrente, LA CORTE (seconda sezione) composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici, avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere: D. Louterman, amministratore ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
Dal 14 settembre al 2 ottobre 1981, alcuni ispettori della Commissione svolgevano accertamenti presso l'impresa Ferriera Valsabbia in ordine ai prezzi dell'acciaio da essa fatturati. Essendo emerse, a seguito dell'ispezione, infrazioni all'art. 60 del trattato CECA, la Commissione, in data 18 agosto 1982, comunicava tali infrazioni all'impresa invitandola a presentare le sue osservazioni in conformità all'art. 36 del trattato, ciò che quest'ultima faceva nel corso di un'audizione svoltasi presso la Commissione il 15 ottobre 1982 e con lettere 17 novembre e 16 dicembre 1982. Il 14 luglio 1983, la Commissione adottava la decisione impugnata con cui veniva irrogata alla ricorrente un'ammenda dell'ammontare di LIT 284240000 a fronte di asserite violazioni dell'art. 60 del trattato CECA consistenti, secondo la Commissione, nel mancato rispetto dei suoi prezzi di listino concretatosi in sovraquotazioni relative a talune vendite di tondi per cemento armato, di billette e di vergella effettuate nei mesi di luglio e agosto 1981. Tale decisione perveniva alla ricorrente il 21 luglio 1983, per posta raccomandata. Successivamente, la società Valsabbia ha proposto, ai sensi dell'art. 36 del trattato CECA, il presente ricorso registrato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 1983 e diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 14 luglio 1983, ovvero in via subordinata, la riduzione dell'importo dell'ammenda e, in ulteriore subordine, una lunga dilazione dei termini di pagamento dell'ammenda.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il 7 ottobre 1983 la Commissione ha presentato alla Corte, con atto separato, una domanda incidentale, ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, sollevando un'eccezione di irricevibilità. Su richiesta del presidente della Corte del 7 ottobre 1983, la ricorrente ha presentato per iscritto le sue osservazioni in ordine alla domanda della Commissione.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale sulla questione della ricevibilità senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 3
Con ordinanza 29 febbraio 1984, la Corte ha assegnato la causa alla seconda sezione.
paragrafo 4
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 5
«— dichiarare il ricorso irricevibile, — condannare la ricorrente alle spese».
paragrafo 6
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 7
«— respingere l'eccezione d'irricevibilità, — passare all'esame del merito del ricorso».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La Commissione fa valere che il ricorso è irricevibile per essere stato proposto dopo la scadenza del termine e che non possono essere invocate ragioni di forza maggiore a sostegno della ricevibilità del ricorso. Essa osserva che, ai sensi dell'art. 39 dello statuto (CECA) della Corte, i ricorsi di cui agli artt. 36 e 37 del trattato CECA devono essere presentati entro il termine di un mese dalla data della notifica al quale va aggiunta la proroga del termine di dieci giorni in ragione della distanza per le parti che abbiano la loro residenza abituale in Italia. Dato che la decisione litigiosa è stata notificata alla ricorrente il 21 luglio 1983, il termine per la presentazione del ricorso, compresa la proroga in ragione della distanza, è quindi scaduto il 1° settembre 1983, data entro la quale il ricorso avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria della Corte. Di conseguenza, la ricorrente non ha rispettato i termini di ricorso il che comporta, secondo la giurisprudenza della Corte, la decadenza dal diritto di agire.
paragrafo 2
Circa l'esimente della forza maggiore. invocata dalla ricorrente, la Commissione rileva che nel caso di specie deve trovare applicazione solo il diritto comunitario e che, in base all'art. 80 del regolamento di procedura, i termini non sono sospesi' durante le vacanze giudiziarie. D'altronde neppure nell'ordinamento italiano esiste una sospensione dei termini nel corso dal periodo estivo.
paragrafo 3
Per quanto concerne la nozione di forza maggiore, essendo essa un'esimente della regola generale, va interpretata restrittivamente come la Corte ha più volte dichiarato, fra l'altro nella sentenza 18 marzo 1980 (Valsabbia e altri, Racc, pag. 1022). Inoltre, la nozione di forza maggiore deve determinarsi in funzione del contesto giuridico nel quale essa deve produrre effetti. Ciò implica, nel caso di specie, l'impossibilità quasi assoluta di trovare tra il 22 luglio ed il 30 agosto un avvocato per presentare ricorso dinanzi alla Corte. Orbene, la ricorrente non ha provato, né è in grado di farlo, l'impossibilità di poter disporre di un legale.
paragrafo 4
La ricorrente fa valere due mezzi a sostegno della ricevibilità del proprio ricorso: il primo verte sull'inapplicabilità del termine di trenta giorni ai ricorsi proposti in base all'art. 36 del trattato CECA, il secondo sull'esistenza, nella fattispecie, di un caso di forza maggiore.
paragrafo 5
In ordine al primo punto, la ricorrente sostiene che l'art. 36 del trattato CECA non stabilisce alcun termine perentorio di ricorso. Il riferimento diretto stabilito al 3° comma di tale articolo riguarda le «condizioni» di cui al 1° comma dell'art. 33. Il concetto giuridico di «condizione» riguarda qualcosa di diverso dai.termini, compresi dalla dottrina nella nozione di «modo», oppure considerati come elemento a sé stante. Tale rinvio è specifico sia che riguardi il 1° comma, sia che riguardi il 2° comma dell'art. 33 che esclude un'indicazione di termini. Il disposto dell'art. 33, 3° comma, non è invece applicabile in quanto si tratterebbe di un riferimento in via indiretta. Nella fattispecie, il termine di ricorso è di due mesi, così come disposto nella decisione per il pagamento dell'ammenda e, d'altro canto, dal trattato CEE.
paragrafo 6
In ordine al secondo punto, la ricorrente sostiene che ricorrono i presupposti della forza maggiore. Essa à stata effettivamente impossibilitata a difendersi in quanto la decisione della Commissione le è stata notificata durante il periodo delle ferie estive durante il quale, in Italia, esiste una stasi completa dell'attività forense come pure di quella delle imprese. Infatti, a norma della legge italiana 7 ottobre 1969, n. 742, dal 1° agósto al 15 settembre di ogni anno interviene una sospensione dei termini processuali per le controversie dinanzi ai giudici ordinari e amministrativi, con la conseguenza che i termini riprendono a decorrere di diritto dalla fine del periodo di sospensione.
paragrafo 7
Pur trattandosi di una norma di diritto interno, essa ha creato una situazione di fatto costrittiva per la ricorrente. L'essenza della questione consiste però non nell'impossibilità di disporre di un legale, ma piuttosto in quella di disporre di un legale con particolari requisiti formali (abilitazione a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori) e sostanziali (conoscenza delle norme del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee), in quanto la causa richiedeva una qualificazione e una preparazione specifiche. Tuttavia, proprio i legali di maggiore specializzazione sono i più difficilmente disponibili anche in periodi di attività giudiziaria. In ogni caso, durante il periodo delle ferie estive gli studi legali sono in generale chiusi, salvo quelli di alcuni penalisti.
paragrafo 8
Quanto alla nozione di «forza maggiore», la ricorrente sostiene che vanno distinte, da un lato, le questioni sostanziali (quali l'adempimento delle obbligazioni), soggette ad un'impostazione «rigorista e formalista», e, dall'altro, le questioni processuali (quali l'osservanza dei termini) il cui esame deve ispirarsi a criteri di equità. Ciò si rende soprattutto necessario quando la preclusione al ricorso conseguente alla rigidità dei termini comporta l'impossibilità materiale di agire e di difendersi, con una conseguente violazione di principi costituzionali o meglio dei diritti fondamentali dell'individuo.
paragrafo 9
La ricorrente non ritiene pertinenti le sentenze della Corte citate dalla Commissione. Invece, essa rinvia, dal canto suo, alle conclusioni dell'avvocato generale Gand del 14 dicembre 1966 (cause 25 e 26/65, Società industriale metallurgica, Race. 1967, pag. 55) in cui il caso fortuito e la forza maggiore vengono definiti come avvenimenti esterni, non imputabili alla volontà dell'obbligato, quindi imprevedibili sia quanto al verificarsi che quanto alle loro conseguenze. Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 20. 2. 1975, causa 64/74, Reich, Racc., pag. 261), è determinante stabilire se l'obbligato (o la parte procedente) abbia usato la «normale prudenza». In altre parole, deve esaminarsi la rilevanza dell'eventuale negligenza. Nella fattispecie, né la diligenza né l'attenzione richieste per fronteggiare situazioni imprevedibili potevano porre rimedio all'indisponibilità di un difensore sufficientemente qualificato.
paragrafo 10
Inoltre la ricorrente rinvia alla dottrina giuridica italiana che ha fondato anch'essa la valutazione della forza maggiore sul criterio della diligenza del buon padre di famiglia. Gli artt. 650, 663 e 668 del codice di procedura civile e l'art. 183 bis del codice di procedura penale italiano riconoscono al giudice il potere di valutare le circostanze indicate dalle parti ai fini della remissione in termini. La valutazione delle circostanze non può essere ispirata a criteri formalistici, ma al giudizio sul rapporto fra elementi oggettivi ed attività dell'obbligato. La prova della forza maggiore consiste nella situazione, da anni consolidata in Italia nel periodo feriale, che non può essere superata con la normale diligenza né con ogni ragionevole sforzo.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 5 aprile 1984, la ricorrente, con l'aw. F. Masperi, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Oreste Montako, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto ai questi loro rivolti dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 maggio 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 1983, la società Ferriere Valsabbia Spa (in prosieguo: la ricorrente) con sede in Odolo (Brescia, Italia), ha presentato, ai sensi dell'art. 36, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso diretto ad ottenere, in via principale, l'annullamento della decisione della Commissione 14 luglio 1983 n. C(83) 1022/4, con cui le è stata irrogata un'ammenda di LIT 284240000 in forza dell'art. 64 del trattato CECA; in via subordinata, una riduzione dell'ammenda stessa e, in ulteriore subordine, la concessione di una lunga dilazione del termine di pagamento della sanzione.
punto 2
Dalla decisione di cui è causa risulta che, nel corso del terzo trimestre 1981, la ricorrente ha venduto, a più riprese, tondi per cemento armato, billette e vergelle a prezzi superiori a quelli indicati nel listino prezzi da essa pubblicato in conformità all'art. 60 del trattato CECA, e viene constatato, all'art. 1, che tali sovraquotazioni costituiscono infrazioni a tale ultima norma.
punto 3
Detta decisione è stata inviata, in pari data, alla ricorrente con lettera raccomandata pervenuta a quest'ultima il 21 luglio 1983.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 4
Contro tale ricorso, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità in forza dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura facendo valere che la ricorrente non avrebbe rispettato il termine di ricorso di un mese dalla data di notifica della decisione litigiosa stabilito dall'art. 39 dello statuto (CECA) della Corte e prorogato di dieci giorni nella fattispecie in conformità all'art. 81 del regolamento di procedura della Corte e all'art. 1 del relativo allegato II. Dato che la decisione di cui è causa è stata notificata alla ricorrente il 21 luglio 1983, il termine di ricorso scadeva quindi il 1° settembre 1983, mentre il ricorso è in realtà pervenuto alla Corte solo il 19 settembre 1983. L'inosservanza del termine di ricorso comporterebbe per la ricorrente una preclusione ad agire.
punto 5
La ricorrente sostiene invece che il ricorso sarebbe pienamente ricevibile sotto il profilo dei termini. Infatti essa fa valere, in primo luogo, che l'art. 36 del trattato CECA non contempla alcun termine perentorio di ricorso e che il riferimento all'art. 33, ivi contenuto, riguarderebbe soltanto le «condizioni» di cui al 1° comma di tale articolo, ossia le modalità dei ricorsi e non il termine stabilito al 3° comma. Nella fattispecie, il termine di ricorso sarebbe di due mesi, come disposto dalla stessa decisione per il pagamento dell'ammenda e, d'altro canto, dal trattato CEE.
punto 6
In subordine, la ricorrente sostiene che anche nel caso in cui essa non avesse rispettato il termine di ricorso, non potrebbe esserle opposta alcuna decadenza fondata sul decorso dei termini in quanto ricorrerebbero i presupposti della forza maggiore ai sensi dell'art. 39, 3° comma, dello statuto (CECA) della Corte.
punto 7
Al riguardo, essa asserisce che le sarebbe stato effettivamente impossibile presentare un ricorso entro il termine di un mese in quanto la decisione della Commissione le sarebbe stata notificata poco prima dell'inizio delle ferie estive durante le quali, in Italia, si verificherebbe una stasi completa dell'attività forense come pure di quella delle imprese.
punto 8
A tal fine, essa si richiama alla legge italiana 7 ottobre 1969 n. 742 relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo delle ferie estive (GU 281 del 6. 11. 1969). In conseguenza di questa legge, i termini processuali in vigore presso i giudici ordinari e amministrativi sarebbero sospesi fra il 1° agosto e il 15 settembre di ogni anno.
punto 9
Pur trattandosi di una norma di diritto interno, essa avrebbe creato una situazione di fatto costrittiva, talché essa si sarebbe trovata, all'inizio delle ferie giudiziarie in Italia, nell'impossibilità di poter reperire, nella propria regione, un legale sufficientemente qualificato in diritto comunitario per assumere la sua difesa.
punto 10
La Corte ricorda innanzitutto, per quanto concerne il termine di ricorso da applicare nella fattispecie, che risulta inequivocabilmente dall'art. 39, 1° comma, dello statuto (CECA) della Corte di giustizia, che un ricorso contemplato dall'art. 36 del trattato CECA va presentato entro il termine di un mese stabilito all'ultimo comma dell'art. 33 dello stesso trattato.
punto 11
Di conseguenza, il primo argomento addotto dalla ricorrente deve essere respinto.
punto 12
Per quanto concerne il secondo argomento della ricorrente, va messo in rilievo il fatto che i termini di ricorso dinanzi alla Corte rientrano soltanto nella sfera di applicazione del diritto comunitario e di conseguenza, non sono soggetti alle normative interne degli stati membri riguardanti i termini di ricorso dinanzi ai propri giudici.
punto 13
Come giustamente ricordato dalla Commissione, l'art. 80, § 1, del regolamento di procedura dispone espressamente che i termini processuali non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.
punto 14
La Corte ritiene che la rigida applicazione delle norme comunitarie riguardanti i termini processuali risponda all'esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia. Solo nel caso in cui l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, a norma dell'art. 39, 3° comma, dello statuto (CECA) della Corte di giustizia, nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essergli opposta.
punto 15
Tuttavia, la ricorrente sostiene che le circostanze della presente controversia rispondono appunto alla nozione di forza maggiore, nozione la cui interpretazione da parte della Corte in ordine alle questioni processuali, contrariamente a quella relativa alle questioni sostanziali, dovrebbe ispirarsi a criteri di equità tenuto conto del fatto che la rigidità dei termini comporterebbe l'impossibilità materiale di difendersi con la conseguente violazione dei diritti fondamentali della persona.
punto 16
Di conseguenza, il criterio per la valutazione della forza maggiore dovrebbe essere orientato all'analisi della normale prudenza usata dalla parte che ha agito, come la Corte ha constatato nella sentenza 20 febbraio 1975 (causa 64/74, Reich, Racc, pag. 261), ossia la presenza o meno della diligenza e dell'attenzione necessarie per affrontare situazioni imprevedibili.
punto 17
A questo proposito, la ricorrente si richiama altresì al fatto che, nel diritto italiano, la valutazione della forza maggiore sarebbe basata sul criterio della diligenza del buon padre di famiglia, riconoscendosi al giudice il potere di valutare le circostanze indicate dalle parti ai fini di una remissione in termini (artt. 650, 668 e 663 del codice di procedura civile e art. 183 bis del codice di procedura penale).
punto 18
Per quanto concerne i fatti di causa, la ricorrente ritiene che essa non avrebbe potuto superare detta situazione con la normale diligenza o con ogni ragionevole sforzo da parte sua. Infatti, dopo aver raccolto la documentazione necessaria alla presentazione del ricorso, essa si sarebbe adoperata invano, all'inizio del mese di agosto, per reperire un difensore sufficientemente qualificato nella propria regione. L'avvocato da cui essa era stata assistita in passato nelle controversie relative al trattato CECA si sarebbe trovato in ferie durante l'intero periodo di sospensione dei termini giudiziari.
punto 19
Inoltre, durante il predetto periodo, la biblioteca giuridica dell'ordine degli avvocati di Brescia sarebbe stata chiusa e la biblioteca giuridica centrale di Roma sarebbe stata aperta solo due ore al giorno, il che avrebbe reso impossibile all'avvocato finalmente incaricato, di aggiornarsi in materia di diritto comunitario.
punto 20
A sostegno degli argomenti addotti, la ricorrente ha prodotto dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'ordine degli avvocati e dal presidente del sindacato degli avvocati di Brescia nonché quella del suo difensore abituale nelle controversie relative al trattato CECA.
punto 21
La tesi della ricorrente non può essere accolta. Risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la nozione di forza maggiore riguarda essenzialmente, prescindendo dalle peculiarità dei settori specifici in cui essa viene impiegata, avvenimenti esterni che rendono impossibile il verificarsi del l'evento di cui trattasi. Anche se non presuppone un'impossibilità assoluta, essa richiede tuttavia che si tratti di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà dell'interessato, e che risultino inevitabili malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (vedi sentenza 9. 2. 1984, causa 284/82, Busseni, Racc. 1984, pag. 557).
punto 22
Di conseguenza, la nozione di forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona diligente ed accorta sarebbe obiettivamente stata in grado di evitare la,scadenza di un termine di ricorso.
punto 23
Va constatato al riguardo che la ricorrente non ha usato la diligenza necessaria, pur disponendo ancora di dieci giorni al momento della notifica della decisione di cui è causa prima dell'inizio delle ferie estive, per prendere contatto col suo difensore abituale o per reperire un legale sufficientemente qualificato per difenderla.
punto 24
Da quanto la stessa ricorrente ha fatto rilevare nel corso dell'udienza, risulta che l'impresa si è limitata, durante il periodo compreso fra la recezione della decisione di cui è causa e l'inizio delle ferie estive, a raccogliere la documentazione senza preliminarmente cercare un legale per la propria difesa. Solo in data non anteriore all'8 agosto, la ricorrente si è rivolta al legale che si è effettivamente occupato della causa.
punto 25
Infine, va osservato che la ricorrente avrebbe potuto avvalersi dell'art. 38, § 7, del regolamento di procedura che consente la presentazione di un istanza anche non conforme ai requisiti di forma prescritti salvo la sua regolarizzazione entro un termine adeguato impartito dal cancelliere.
punto 26
Di conseguenza, va constatato che nella fattispecie non sussistevano difficoltà anormali e insormontabili che avrebbero potuto giustificare la tardiva ricerca di un legale quale difensore della ricorrente se essa avesse adottato in tempo tutte le precauzioni del caso.
punto 27
Ne risulta che la presentazione fuori termine del ricorso non deriva da un caso di forza maggiore e che il ricorso è irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 28
A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente, le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1. Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2. La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Bahlmann Pescatore Due Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 12 luglio 1984. Per il cancelliere H. A. Rühl amministratore principale Il presidente della seconda sezione K. Bahlmann

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