diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 719 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-09, depositata il 1988-06-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:719
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15613

  • Ambiente (tutela dell')
  • Danno ambientale
  • Risarcimento
  • Giurisdizione del giudice ordinario anziché della corte dei conti anche in caso di comportamenti derivanti da violazione degli obblighi di servizio di funzionari e dipendenti pubblici
  • Questione già risolta anche sotto gli ulteriori profili denunziati
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata in riferimento agli artt. 103 e 25 Cost. e da ritenersi risolta anche in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., in quanto denunziati in via meramente conseguenziale rispetto ai primi. - S. 641/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1987 dalla Corte dei Conti, Sezione I giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Del Vecchio Gaetano ed altri, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 - 1ª s.s. dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 30 giugno 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, in quanto la predetta norma sottrae alla giurisdizione della stessa Corte dei Conti la materia della responsabilità per la produzione di danno ambientale, devolvendola al giudice ordinario, anche in caso di comportamenti derivanti da violazione degli obblighi di servizio di funzionari e dipendenti pubblici;
punto 2
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 641 del 1987; che l'ordinanza di rimessione non introduce sostanziali profili di novità della questione, limitandosi ad aggiungere ai parametri costituzionali di riferimento già considerati dalla Corte quelli di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost., i quali, tuttavia, vengono posti in via meramente conseguenziale rispetto alla ritenuta violazione degli artt. 103 e 25, negata con la predetta sentenza n. 641 del 1987;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze