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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2284 del 02/02/2021 (Rv. 660559 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Revocazione – Ammissione al passivo di credito in privilegio - Deduzioni difensive – Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660559-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

Ai fini della revocazione ex art. 98 l.fall. dell'ammissione al privilegio di un credito nello stato passivo, non si ravvisano i presupposti dell'attività deliberatamente fraudolenta nelle sole deduzioni difensive contenute nella domanda di insinuazione che non si risolvano in prove false, essendo le stesse inidonee a ledere il diritto di difesa del curatore e ad impedire al giudice l'accertamento della verità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)