Sez. 1, Sentenza n. 3887 del 21/04/1988 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180791 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO - RINVIO COSIDDETTO AD UDIENZA FISSA DISPOSTO NELLA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI - RINVIO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 432 COD. PROC. PEN. - OBBLIGO DEL RISPETTO DEI TERMINI GENERALI DI COMPARIZIONE - INOSSERVANZA - NULLITÀ DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO - RINVIO COSIDDETTO AD UDIENZA FISSA DISPOSTO NELLA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI - RINVIO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 432 COD. PROC. PEN. - OBBLIGO DEL RISPETTO DEI TERMINI GENERALI DI COMPARIZIONE - INOSSERVANZA - NULLITÀ DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA.*
Il cosiddetto "rinvio ad udienza fissa", disposto nella fase degli Atti preliminari per riconosciuto legittimo impedimento dell'imputato a comparire, deve essere considerato a tutti gli effetti come rinvio a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 432 cod. proc. pen.. in tal caso si rende necessario che sia notificato nuovamente il decreto di citazione ovvero sia notificato almeno il verbale di udienza con la data della nuova udienza e col rispetto dei termini generali di comparizione. Il ritorno alla fase degli Atti preliminari è, invero, necessario in modo da consentire il pieno Esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alle parti in tale periodo e comporta inevitabilmente anche il completo decorso dei nuovi termini a comparire. Pertanto in caso di mancato rispetto di tali termini il giudizio, celebrato in contumacia dell'imputato alla nuova udienza e la relativa sentenza sono affetti da nullità per mancata Costituzione del rapporto processuale. (Conf mass n 158971).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)