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Sez. 1, Sentenza n. 6760 del 22/12/1981 (Rv. 417647 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER ADESIONE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - PREVALENZA DELLE CLAUSOLE AGGIUNTE AI MODULI O FORMULARI - ART. 1342 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.*
Stato
decisa il 1981-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417647-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER ADESIONE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - PREVALENZA DELLE CLAUSOLE AGGIUNTE AI MODULI O FORMULARI - ART. 1342 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.*

In tema di contratti cosiddetti per adesione, la "incompatibilità" fra le clausole aggiunte al modulo o formulario, rispetto a quelle preesistenti in quest'ultimo, in relazione alla quale l'art. 1342 primo comma cod. civ. prevede la prevalenza delle prime sulle seconde, ricorre quando le une e le altre siano insuscettibili di applicazione contemporanea. Pertanto, con riguardo a contratto di Assicurazione della responsabilità civile, la suddetta incompatibilità, fra una clausola aggiunta ed una preesistente, non può essere ravvisata per il solo fatto che entrambe investano la delimitazione dell'oggetto del contratto, cioè del rischio assicurato, atteso che, ove tale delimitazione venga effettuata, rispettivamente, in base ad elementi di natura diversa, quali il tipo di attività dell'assicurato ed il tipo del bene altrui inciso da questa attività, le clausole stesse, completandosi a vicenda nell'indicata delimitazione del rischio, sono suscettibili di simultanea operatività. (V 2593/78, mass n 391944).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)