Sez. U, Sentenza n. 7402 del 10/08/1996 (Rv. 499135 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - USO DELLE ACQUE PUBBLICHE - LICENZE DI ATTINGIMENTO | Concessione da parte dell'ingegnere capo del genio civile - Ex art. 56 del R.D. n. 1775 del 1933 - Riferimento alle acque pubbliche di superficie - Estensione alle acque pubbliche sotterranee.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - USO DELLE ACQUE PUBBLICHE - LICENZE DI ATTINGIMENTO
La disciplina delle acque sotterranee non prevede espressamente l'ipotesi di attingimento di piccole quantità d'acqua mediante l'impiego di impianti amovibili (pompe, elevatori e simili). Pertanto, laddove, per attingere una quantità d'acqua limitata, non sia necessario costruire opere idrauliche ragguardevoli, ma siano sufficienti gli impianti mobili, l'art. 56 del R.D. n. 1775 del 1933 va interpretato in via estensiva, nel senso che la prevista facoltà dell'ingegnere capo del Genio civile di concedere licenze per l'attingimento riguarda anche le acque pubbliche sotterranee, nell'osservanza sostanziale, con i necessari adattamenti, delle condizioni che la lettera della stessa disposizione indica con riferimento alle acque pubbliche di superficie.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)