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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 140 del 1995

Decisione
decisa il 1995-04-20, depositata il 1995-04-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:140
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21358

  • Impiego pubblico
  • Allievi del corso di formazione per agente di P.S. in prova
  • Dimissioni dal corso e dal servizio per assenza, prolungata oltre i termini previsti, per malattia contratta durante il corso
  • Impossibilità di frequentare il corso successivo, come invece è previsto in caso di infermità contratta a causa di esercitazione pratica o di maternità
  • Lamentata ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sulle garanzie costituzionali del lavoro e della salute
  • Insussistenza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la scelta operata dal legislatore nella norma impugnata - già ritenuta dalla Corte, in ragione dell'inidoneità delle situazioni poste a confronto a venire assunte a 'tertia comparationis', non lesiva del principio di eguaglianza - rappresenta, in un sistema transitorio di reclutamento del personale, attuazione del principio di buon andamento della P.A., e risulta prevalente nel bilanciamento con gli altri evocati principi costituzionali di tutela del lavoro e della salute. - S. n. 297/1994. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Bertassello Tiziana contro il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti l'atto di costituzione di Bertassello Tiziana nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
punto 1
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 marzo 1994, ha sollevato - in relazione agli artt. 3, 32 e 35, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui dispone che l'allievo del corso di formazione per agente in prova, il quale sia stato dimesso per assenza protrattasi oltre i termini indicati nella citata disposizione, venga dimesso anche dal Corpo di Pubblica Sicurezza; che il giudice a quo , nel richiamarsi all'ordinanza n. 84 del 1994, emessa in analogo giudizio dal T.A.R. della Liguria, osserva che la norma impone che l'allievo-agente di P.S. assente dal corso per oltre 30 giorni, ovvero per più di 40 in caso di infermità contratta durante il corso stesso, venga dimesso con cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, mentre in caso d'infermità contratta a causa di esercitazione pratica, come pure nell'ipotesi di assenza per maternità, è consentita la partecipazione al primo corso utile successivo; che, secondo il remittente Tribunale, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoro e della salute, pari opportunità di tutela dovrebbero assistere tutti i soggetti impegnati nel corso; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità oppure d'infondatezza, in quanto la questione si presenterebbe negli stessi termini già esaminati dalla Corte con sentenza n. 297/1994; che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, la quale ha altresì depositato memoria nell'imminenza della camera di consiglio, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale;
punto 2
Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 297/1994, in ragione dell'inidoneità delle situazioni invocate come termini di confronto ad essere assunte quali tertia comparationis; che in tale decisione questa Corte ha sottolineato la razionalità della scelta che, in un sistema transitorio di reclutamento del personale, accorda un trattamento più favorevole all'allievo assente per causa connessa all'attività addestrativa; che ciò rappresenta attuazione del principio di buon andamento della P.A. - evitando possibili strumentalizzazioni ostative ad una corretta selezione - e risulta prevalente nel bilanciamento con gli altri parametri costituzionali evocati; che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto il giudice a quo non offre argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 35, primo comma, della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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