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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27747 del 22/11/2017 (Rv. 646831 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale dei termini - Opposizioni esecutive - Inapplicabilità - Portata - Giudizi oppositivi limitati alla statuizione sulle spese processuali - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646831-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla "ratio" della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)