Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005 (Rv. 580811 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Eccezione di parte della non integrità del contraddittorio - Onere probatorio del deducente - Poteri d'ufficio del giudice - Ambito - Individuazione delle norme applicabili caso concreto - Inclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Il potere-dovere del giudice di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio, con l'evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda come formulata dalla parte attrice, non viene meno, nè subisce limitazioni, per il caso in cui la non integrità del contraddittorio sia denunciata da uno dei convenuti. Difatti, l'onere della controparte, che eccepisca l'incompletezza del contraddittorio, di dedurre e dimostrare le circostanze su cui essa basi la propria eccezione, sussiste in relazione ai dati che non risultino dagli atti, e, quindi, non interferisce sul compito officioso del giudice di rilevare, sulla scorta del contenuto della domanda e degli elementi da essa offerti, la mancata osservanza degli inderogabili canoni di cui agli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., rientrando nell'ambito dell'espletamento di tale compito anche l'individuazione delle norme applicabili al caso concreto, indipendentemente dalle prospettazioni delle parti. (Nella specie, il ricorrente per cassazione aveva dedotto che la corte d'appello - in un giudizio promosso da una compagnia di assicurazioni nei confronti del Ministero dell'industria, ora delle attività produttive, per ottenere, previo accertamento della nullità del provvedimento ministeriale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e del connesso ordine di liquidazione coatta amministrativa, il rilascio dei beni di sua proprietà detenuti dal commissario liquidatore - erroneamente aveva dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio motivando la statuizione sulla scorta della autonoma soggettività della liquidazione amministrativa, con riferimento agli artt. 198 e ss. l. fall., trattandosi di norme non invocate dall'appellante a sostegno della relativa eccezione processuale; enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha rigettato il motivo di censura).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)