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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 dicembre 1975, cause riunite C-95/74, C-96/74, C-97/74, C-98/74, C-15/75 e C-100/75

Decisione
decisa il 1975-12-10
ECLI
ECLI:EU:C:1975:172

Epigrafe

Sentenza della Corte del 10 dicembre 1975 Union nationale des Coopératives agricoles de Céréales ed altri contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee Cause riunite da 95 a 98-74, 15 e 100-75 Nelle cause riunite 95-98-74, 15 e 100-75, UNION NATIONALE DES COOPÉRATIVES AGRICOLES DE CÉRÉALES (95-74), SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE LA HAUTE NORMANDIE (96-74), SOCIÉTÉ DE COMMERCE, DE STOCKAGE ET D'ÉTUDES DE L'OUEST EUROPÉEN, (CAF-GRAINS) (97-74), con gli avvocati Espinosa, e Ryziger, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, 34 b, rue Philippe II, COMPAGNIE CONTINENTALE FRANCE (98-74), con l'avvocato Jean-Denis Bredin, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Georges Margue, 20, rue Philippe II, COMPAGNIE ALGÉRIENNE DE MEUNERIE SA (15-75), con l'avvocato Edouard Brisac, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Georges Margue, COMPTOIR COMMERCIAL ANDRÉ ET CIE (100-75), con l'avvocato Claude Lussan, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Georges Margue, ricorrenti, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai propri consiglieri giuridici Peter Gilsdorf e Bernard Paulin, in qualità d'agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico Mario Cervino, Bâtiment CFL, place de la Gare, CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del servizio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. N. Van den Houten, direttore del servizio legale della Banca europea per gli investimenti, 2 place de Metz, convenuti, causa avente ad oggetto talune domande di risarcimento dei danni in forza dell'art. 215, 2o comma, del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher, presidente di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Serensen, Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: A. Trabucchi, cancelliere: A. Van Houtte, Ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti

paragrafo 1
Le presenti controversie traggono origine da taluni provvedimenti emanati fra l'aprile e il giugno 1973 e comportanti la modifica del metodo di calcolo degl'importi compensativi. Le ricorrenti, imprese esportatrici di cereali, stipulavano tutte — ad eccezione del Comptoir commercial André et Cie e, per certi contratti, della Compagnie continentale France — dei contratti di esportazione di cereali in taluni paesi terzi prima della data di emanazione dei suddetti provvedimenti e adempivano tali contratti dopo tale data.
paragrafo 2
Il Comptoir commercial André et Cie, invece, stipulava un contratto dopo l'emanazione dei provvedimenti di modifica ma prima della loro entrata in vigore. La Compagnie continentale France, dal canto suo, ha stipulato alcuni dei contratti in causa dopo l'entrata in vigore dei predetti provvedimenti. Tutte le ricorrenti hanno ottenuto che l'importo della restituzione all'esportazione fosse fissato in anticipo.

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti › 1. Le restituzioni e le licenze d'esportazione

paragrafo 1
Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 120/67 stabilisce che, onde consentire la esportazione di taluni prodotti — fra cui l'orzo e il grano tenero — ai prezzi vigenti sul mercato mondiale, la differenza fra tali prezzi e quelli correnti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
paragrafo 2
L'importo di tale restituzione, che varia quotidianamente a seconda del livello dei prezzi sul mercato mondiale accertato dagli uffici della Commissione, è di regola quello vigente nel giorno in cui è effettuata l'esportazione. Tuttavia l'esportatore, per garantirsi contro eventuali perdite, può chiedere all'ente nazionale competente di fissare in anticipo la restituzione in base all'importo vigente nel giorno del deposito della domanda di licenza di esportazione.
paragrafo 3
Per quanto concerne la durata della validità di tali licenze, la normativa comunitaria stabilisce due diversi sistemi. Nel momento in cui si sono svolti i fatti di cui ai presenti ricorsi, la durata normale era di due mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda di licenza (art. 1 del regolamento n. 133/73). Erano tuttavia previsti termini più lunghi per determinati casi (art. 24 del regolamento n. 2637/70).
paragrafo 4
Spetta alla Commissione, previo parere del comitato di gestione in base ai dati forniti dall'ente nazionale competente, decidere di volta in volta sull'opportunità del rilascio di licenze aventi durata straordinaria.
paragrafo 5
Essa stabilisce la durata della validità della licenza nonché il termine entro il quale l'esportatore deve sottoporre all' esame dell ente nazionale di invervento il contratto relativo all'operazione che egli intende effettuare. In caso d'inosservanza, la decisione della Commissione diventa inoperante e la domanda di licenza resta senza esito.
paragrafo 6
Mentre le licenze normali vengono rilasciate immediatamente, quelle aventi una durata straordinaria sono emesse dopo che la procedura suddetta si è conclusa, il che comporta spesso varie settimane di attesa.
paragrafo 7
Fino a che la Commissione non ha emanato la sua decisione, l'esportatore non ha la certezza di poter effettuare l'operazione alle condizioni desiderate.
paragrafo 8
Infine, il rilascio di una licenza avente durata di validità straordinaria può essere autorizzato solo se la quantità della merce da esportare non sia inferiore alle 75000 tonnellate.

SENTENZA › In fatto › A — Gli antefatti › 2. Gli importi compensativi

paragrafo 1
Gli importi compensativi monetari, destinati in origine a compensare l'allargamento temporaneo dei margini di oscillazione del marco tedesco e del fiorino, sono stati istituiti dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 (GU 1971, n. L 106, pag. 1). Essi si calcolano applicando al prezzo mondiale rappresentativo del prodotto un determinato valore percentuale. Avendo carattere forfettario, essi non possono tener conto di circostanze particolari inerenti ad un singolo negozio. L'importo compensativo non può essere fissato in anticipo: l'aliquota applicata è sempre quella vigente alla data dell'esportazione. Il sistema degli importi compensativi monetari è stato modificato per fronteggiare la tendenza alla rivalutazione delle monete degli altri paesi della Comunità ed alla svalutazione del dollaro USA.
paragrafo 2
Nel febbraio 1973, l'importo compensativo monetario era calcolato secondo i seguenti criteri, sostanzialmente identici — nonostante numerose modifiche — a quelli stabiliti in origine:
paragrafo 3
«Gl'importi di compensazione sono pari agl'importi ottenuti applicando ai prezzi la percentuale rappresentante il divario fra: la parità della moneta nazionale dello Stato membro considerato, dichiarata al Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo, e la media aritmetica dei tassi di cambio in contanti, rilevati durante un periodo da determinare, tra detta moneta ed il dollaro degli Stati Uniti d'America (art. 2 del regolamento n. 974/71).»
paragrafo 4
La media dei corsi del cambio del dollaro viene stabilita durante il periodo di riferimento (di circa tre settimane) precedente la fissazione settimanale dell'importo compensativo.
paragrafo 5
L'art. 7 del regolamento n. 974/71, modificato dal regolamento n. 509/73, stabilisce che:
paragrafo 6
«1. Con effetto dal 1o luglio 1972, gl'importi di compensazione concessi negli scambi con i paesi terzi sono considerati, per quanto concerne il finanziamento della politica agricola comune, come facenti parte delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi. 2. Con effetto dal 1o gennaio 1973, gl'importi di compensazione riscossi o concessi negli scambi fra Stati membri sono considerati, per quanto concerne il finanziamento della politica agricola comune, come facenti parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli.»
paragrafo 7
A norma dell'art. 8, n. 2, il regolamento n. 974/71,
paragrafo 8
«Cessa di essere applicabile a decorrere dal momento in cui tutti gli Stati membri interessati applicano nuovamente la regolamentazione internazionale relativa ai margini di fluttuazione dei tassi di cambio intorno alla parità ufficiale.»
paragrafo 9
Il regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1972, n. 837 (GU n. L 98, pag. 10), che stabilisce, nel settore dei cereali, disposizioni particolari per i prelievi e le restituzioni fissati in anticipo, — tuttora in vigore — fissa, per il caso di modifica del metodo di calcolo degli importi compensativi monetari, un regime speciale.
paragrafo 10
Com'è precisato nel secondo considerando,
paragrafo 11
«Il regime degli importi di compensazione attualmente in vigore rischia di subire modifiche considerevoli in caso di graduale ritorno ad una situazione monetaria più stabile; tali modifiche potrebbero dar luogo ad una forte riduzione degl'importi di compensazione, che non sarebbe dovuta ad un'evoluzione corrispondente né dei tassi di cambio in contanti, né dei prezzi.»
paragrafo 12
Nel quarto considerando è affermato che:
paragrafo 13
«A causa della diminuzione degl'importi di compensazione, le esportazioni per le quali la restituzione è stata fissata in anticipo rischiano di non poter più avere luogo, in quanto il calcolo degl'interessati si basava sulla concessione delle restituzioni fissate in anticipo e degli importi di compensazione in causa, che nella maggior parte dei casi, inoltre, non hanno più subito da un certo tempo modifiche degne di nota; anche le conseguenze nefaste di tale situazione potrebbero essere evitate qualora si conservasse immutata la situazione economica che si presentava all'interessato all'atto della fissazione anticipata.»
paragrafo 14
Ai termini del quinto considerando, infine,
paragrafo 15
«è giusto offrire agl'interessati la possibilità di annullare la fissazione anticipata, pur mantenendo l'obbligo d'importazione o d'esportazione.»
paragrafo 16
Nell'ipotesi di una modifica dei criteri di calcolo degl'importi compensativi, il regolamento comtempla due possibilità:
paragrafo 17
sia l'applicazione dell importo nell'aliquota vigente il giorno della fissazione anticipata della restituzione; sia, a richiesta dell'interessato, l'annullamento della fissazione anticipata e, di conseguenza, l'applicazione dell'importo compensativo e della restituzione in base alle aliquote vigenti il giorno dell'esportazione.
paragrafo 18
Nel quarto considerando del regolamento della Commissione 1o marzo 1973, n. 648 (GU 1973, n. L 64, pag. 1) — «recante modalità d'applicazione degl'importi compensativi monetari» nell'ambito del sistema modificato dal regolamento n. 509/73 — è affermato che:
paragrafo 19
«occorre rilevare che non sussiste identità di natura tra gl'importi compensativi monetari, da un lato, e i prelievi e le restituzioni dall'altro.»
paragrafo 20
Con la svalutazione del dollaro USA, decisa il 13 febbraio 1973 — che portava all'emanazione dei regolamenti nn. 509/73 e 648/73 — la crisi monetaria internazionale si riacutizzava: l'eccessivo afflusso di dollari che si registrava ancora una volta negli Stati membri rendeva necessarie delle misure di salvaguardia.
paragrafo 21
L'11 e il 12 marzo 1973, mentre le contrattazioni delle divise venivano sospese in via eccezionale, il Consiglio dei ministri delle finanze stabiliva i provvedimenti da adottarsi da parte degli Stati membri.
paragrafo 22
In particolare veniva deciso di lasciar fluttuare le monete di sei Stati membri, nei confronti dei paesi terzi, e di lasciare in vigore i margini di oscillazione convenuti fra la maggior parte degli Stati membri, mentre gli altri tre Stati membri (Regno Unito, Irlanda e Italia) erano autorizzati a lasciar provvisoriamente fluttuare le rispettive monete indipendentemente dalle altre monete comunitarie.
paragrafo 23
Pertanto, le banche centrali degli Stati membri rinunziavano a sostenere il dollaro USA.
paragrafo 24
Il 12 marzo 1973, il Consiglio dei ministri dell'agricoltura chiedeva del pari alla Commisssione di formulare delle proposte in merito alla modifica degl'importi compensativi, onde adeguarli alla nuova situazione.
paragrafo 25
Il 21 marzo successivo, la Commissione rendeva noti i prezzi e gl'importi compensativi suggeriti per la stagione 1973/74. Fino a che il Consiglio non avesse approvato tali proposte, essa avrebbe continuato ad applicare il sistema d'importi compensativi istituito dal regolamento n. 974/71 che, nonostante le successive modifiche, era rimasto sostanzialmente inalterato.
paragrafo 26
Fra la data della pubblicazione del progetto di modifica del regolamento n. 974/71 e la sua adozione da parte del Consiglio (30 aprile 1973), le ricorrenti stipulavano con gli enti importatori sovietici e polacchi taluni contratti che sono all'origine dei ricorsi 95 — 97-74 e 15-75, nonché, in parte, del ricorso 98-74.
paragrafo 27
Con regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1973 n. 1112 (GU 1973, n. L 114, pag. 4), entrato in vigore il 1o maggio 1973, l'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 974/71 veniva così modificato:
paragrafo 28
«Gl'importi compensativi sono pari agl'importi ottenuti applicando ai prezzi: a) per gli Stati membri le cui monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, la percentuale che rappresenta lo scarto tra: il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune e il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale; b) per gli Stati membri che non rientrano tra quelli di cui al punto a), la media delle percentuali che rappresentano lo scarto fra: il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e la parità ufficiale o, in caso di non osservanza di tale parità, il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a)…».
paragrafo 29
Il regolamento n. 1112/73, come dispone l'art. 3, «è applicabile a decorrere dal giorno in cui entrano in vigore le modalità necessarie per la sua applicazione.»
paragrafo 30
Il 18 maggio 1973, la ricorrente nella causa 100-73 stipulava con una società giapponese un contratto di vendita che è all'origine della sua domanda.
paragrafo 31
Il 30 maggio 1973, la Commissione emanava, perl'attuazione del regolamento n. 1112/73, i regolamenti nn. 1463/73 e 1469/73, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale solo il 4 giugno 1973, data della loro entrata in vigore.
paragrafo 32
A termini del terzo considerando del regolamento n. 1469/73, «per la Danimarca e la Francia il nuovo metodo di calcolo degl'importi compensativi monetari induce a non fissare importi per tali Stati membri.»
paragrafo 33
Il regolamento (CEE) della Commissione n. 2042/73 (GU 1973, n. L 207, pag. 34), «recante misure transitorie per l'applicazione del nuovo regime d'importi compensativi monetari validi a decorrere dal 4 giugno 1973», illustra nella motivazione, le conseguenze del nuovo sistema di calcolo:
paragrafo 34
«Una delle conseguenze dell'istaurazione, in data 4 giugno 1973, del nuovo regime degl'importi compensativi monetari è che l'importo compensativo monetario di uno Stato membro non esprime più la relazione fra la sua moneta e il dollaro statunitense; la fluttuazione del dollaro e di qualsiasi altra moneta rispetto alle monete degli Stati membri fluttuanti di concerto viene presa in considerazione per il calcolo del prelievo e della restituzione; … gli operatori sono stati messi al corrente del cambiamento di regolamentazione previsto in materia di parità dal regolamento (CEE) n. 1112/73 del Consiglio, del 30 aprile 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 … la data di applicazione del nuovo regime è stata fissata al 4 giugno 1973 dal regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari; qualora un operatore abbia fissato un prelievo o una restituzione in via anticipata prima di tale data, rischia di subire un danno a causa dell'evoluzione del dollaro al momento del passaggio da un regime all'altro; il nuovo regime è entrato in vigore il 4 giugno 1973 e appare pertanto equo disporre che, per tutte le operazioni d'importazione o d'esportazione per le quali la fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è stata chiesta prima di tale data, l'importo compensativo monetario applicabile è quello valido il 3 giugno 1973 … è tuttavia opportuno applicare le misure in oggetto soltanto su richiesta.»
paragrafo 35
L'art. 1 del regolamento stabilisce che:
paragrafo 36
«Su richiesta dell'interessato, l'importo compensativo monetario, compreso il coefficiente applicato al prelievo o alla restituzione, valido il 3 giugno 1973, viene applicato in luogo di quello valido il giorno dell'importazione o dell'esportazione per qualsiasi operazione effettuata dopo tale data e per la quale il prelievo o la restituzione è stato fissato in anticipo prima del 4 giugno 1973 o, nel settore dello zucchero, ha formato oggetto, prima di tale data, di un'aggiudicazione nell'ambito di una gara.»
paragrafo 37
Tale regolamento è entrato in vigore il 28 luglio 1973, con effetto dal 4 giugno 1973.
punto 3
Le ricorrenti, imprese francesi esportatrici di cereali, ottenevano delle licenze di esportazione per taluni quantitativi di orzo e grano tenero di produzione francese esportati nell'URSS, in Polonia e in Giappone. Le licenze venivano rilasciate nelle date e alle condizioni seguenti: L'Union national des Coopératives agricoles de Céréales era titolare di 131 estratti di licenze relativi a 169599 tonnellate di orzo da esportare nell'URSS e derivanti dal frazionamento di cinque licenze rilasciate fra il 20 e 24 aprile su istanza 30 marzo 1973 della Compagnie continentale France. Per tutte le operazioni, il termine ultimo era fissato al 31 luglio (durata di validità straordinaria). La ricorrente diveniva titolare di tali estratti fra il 25 aprile e il 26 luglio. La Société coopérative agricole de la Haute Normandie era titolare di un estratto relativo a 6000 tonnellate di orzo da esportare nell'URSS; l'estratto faceva parte di una licenza richiesta il 30 marzo dalla Compagnie continentale France, valida fino al 31 luglio (durata di validità straordinaria), e rilasciata fra il 20 e il 24 aprile. La Société de commerce, de stockage et d'études de l'Ouest européen era titolare di sette estratti, relativi a 60000 tonnellate di orzo destinate all'Unione Sovietica, derivanti dal frazionamento di una licenza rilasciata fra il 20 e il 24 aprile alla Compagnie continentale France, e con scadenza al 31 luglio (durata di validità straordinaria). L'estratto veniva ceduto alla ricorrente dalla Continentale France verso il 20 luglio. Le licenze in possesso della Compagnie continentale France erano divise in tre gruppi rilasciati nel marzo, aprile e maggio 1973: 1. Sei licenze richieste il 30 marzo e relative a talune esportazioni di orzo nell'Unione Sovietica; tali licenze venivano rilasciate il 20 aprile con scadenza 31 luglio (durata di validità straordinaria); per alcune di tali esportazioni, il termine ultimo veniva spostato al 15 agosto. Le licenze erano frazionate in 278 estratti, aventi ad oggetto complessivamente 226919 tonnellate, e rilasciati fra i primi di maggio e la fine di luglio. 2. Due licenze richieste il 2 aprile, relative a delle esportazioni di orzo nell'URSS da effettuarsi entro il 30 giugno (durata di validità normale), e frazionate in tre estratti aventi ad oggetto 1906 tonnellate, rilasciati fra il 15 maggio e il 21 giugno. 3. Sette licenze richieste fra il 9 e il 15 maggio, relative a talune esportazioni di orzo nell'URSS da effettuarsi entro il 31 luglio (durata di validità normale), frazionate in 88 estratti aventi ad oggetto in totale 16952 tonnellate e rilasciati nei mesi di giugno e di luglio. Nove licenze, richieste fra il 2 ed il 22 maggio per l'esportazione di grano tenero nell'Unione Sovietica entro il 31 luglio (durata di validità normale), e frazionate in 88 estratti, relativi a complessive 191017 tonnellate, rilasciati in luglio. La Compagnie algérienne de Meunerie era titolare di un'unica licenza richiesta il 30 marzo per l'esportazióne di 35 tonnellate di orzo in Polonia, in base ad un contratto del 23 marzo. Tale licenza veniva rilasciata il 20 aprile e scadeva il 31 luglio (durata di validità straordinaria). Il Comptoir commercial André et Cie era titolare di un estratto relativo all'esportazione in Giappone di 14000 tonnellate d'orzo. L'estratto faceva parte di una licenza richiesta l'11 maggio 1973 dalla ditta Etablissements G & P Levy e con scadenza 31 luglio (durata di validità normale). Esso veniva ceduto alla ricorrente il 27 giugno 1973 in forza di un protocollo stipulato con la ditta Établissements G & P Levy il 24 maggio 1973.
punto 4
Nell'aprile 1973, dieci imprese francesi esportatrici di cereali — raggruppate in un consorzio denominato «France Céréales» — siglavano un protocollo relativo all'adempimento di un contratto da esse stipulato il 28 marzo 1973 con la VO Exportkhleb di Mosca ed avente ad oggetto la vendita di 500000 tonnellate di orzo di produzione francese. Tale operazione, negoziata dal governo francese, aveva soprattutto una funzione di prestigio e comportava un modesto margine di guadagno. Le ricorrenti nelle cause 95 — 98-74 fanno parte del suddetto consorzio. Come disposto dall'art. 3 del protocollo, la Compagnie continentale France aveva l'incarico di espletare, sia presso le autorità francesi, sia — se del caso — presso quelle comunitarie — le necessarie pratiche amministrative, ivi comprese la richiesta delle licenze d'esportazione e le domande di restituzione, nonché, in genere, di trattare con le suddette autorità e di transigere eventuali controversie. Ciò spiega perché la maggior parte delle licenze d'esportazione in causa sono state rilasciate alla Compagnie continentale France per essere quindi cedute alle ricorrenti nella causa 95 — 97-74.
punto 5
Gli importi compensativi, secondo il nuovo sistema, non sono più basati direttamente sui tassi di cambio del dollaro USA. In compenso, la restituzione all'esportazione viene calcolata in rapporto ai prezzi mondiali convertiti in unità di conto e in franchi francesi in base non già alla parità ufficiale del dollaro, bensì al tasso di cambio rappresentativo di tale moneta. Tuttavia, anche applicando il nuovo metodo di calcolo, la restituzione all'esportazione veniva fissata a zero a decorrere dal giugno 1973. Le ricorrenti che avevano ottenuto la fissazione anticipata della restituzione all'aliquota vigente il 30 marzo fruivano invece di una restituzione massima pari a 38 u.c. la tonnellata. Dopo il 5 giugno, alcune delle ricorrenti facevano presente alla Commissione che il nuovo regime sarebbe stato applicato a talune esportazioni autorizzate mediante licenze rilasciate nel periodo in cui era in vigore il vecchio sistema e reclamavano dei provvedimenti transitori. Le ricorrenti, a loro richiesta ed in forza del regolamento n. 2042/73, percepivano l'importo compensativo vigente il 3 giugno 1973, calcolato in base al cambio medio del dollaro nel periodo 17-23 maggio (4,425 FF). Le ricorrenti sostengono che, secondo il sistema di calcolo degl'importi compensativi abrogato, esse avrebbero incassato, nella data effettiva di esportazione, un importo compensativo monetario superiore a quello vigente il 3 giugno 1973.

SENTENZA › In fatto › B — Il procedimento

paragrafo 1
Ritenendo che il regolamento n. 2042/73 abbia riparato solo in parte il pregiudizio patrimoniale derivante dall'applicazione della disciplina combinata dei regolamenti nn. 1112/73 e 1463/73, ciascuna delle società interessate ha promosso ricorso contro la Commissione e il Consiglio.
paragrafo 2
Con ordinanza 25 febbraio 1975, le cause 95 — 98-74 sono state riunite ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 3
Con ordinanza 17 marzo 1975, la causa 15-75 è stata riunita alle cause 95 — 98-74 ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 4
Con ordinanza 26 settembre 1975, la causa 100-75 è stata riunita alle cause 95 — 98-74 e 15-75 ai fini del procedimento; la ricorrente ha rinunciato a depositare qualsiasi altra memoria.
paragrafo 5
Per quanto concerne un'eventuale responsabilità della Comunità, i convenuti hanno precisato che le memorie da essi depositate nelle cause riunite 95 — 98-74 e 15-75 valgono anche per la causa 100-75.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria. Essa ha chiesto alle ricorrenti nelle cause 95 — 97-74 di produrre copia delle licenze di esportazione ed alla ricorrente nella causa 98-74 di produrre copia dei contratti relativi alle esportazioni in causa.

SENTENZA › In fatto › C — Conclusioni delle parti › Nella causa 95-74

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«Condannare in solido Consiglio e Commissione al risarcimento del danno in ragione di Franchi francesi 3314203,67, maggiorati degli interessi spettanti a decorrere dal giorno della domanda.»

SENTENZA › In fatto › C — Conclusioni delle parti › Nella causa 96-74

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«Condannare in solido Consiglio e Commissione al risarcimento del danno in ragione di Franchi francesi 153460,31, maggiorati degli interessi spettanti a decorrere dal giorno della domanda.»

SENTENZA › In fatto › C — Conclusioni delle parti › Nella causa 97-74

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«Condannare in solido Consiglio e Commissione al risarcimento del danno in ragione di Franchi francesi 418369,47, maggiorati degli interessi spettanti a decorrere dal giorno della domanda.»

SENTENZA › In fatto › C — Conclusioni delle parti › Nella causa 98-74

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«— condannare la Comunità economica europea, e per essa il Consiglio e la Commissione, al risarcimento del danno di cui al ricorso, in ragione di Franchi francesi 11662442,21, maggiorati degli interessi corrispondenti al tasso di sconto della Banca di Francia a decorrere dalla presentazione del presente ricorso; — porre le spese a carico della Comunità economica europea, vale a dire a carico del Consiglio e della Commissione.»

SENTENZA › In fatto › C — Conclusioni delle parti › Nella causa 15-75

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«Condannare la Comunità economica europea a pagare alla ricorrente, se del caso previa perizia contabile, la somma di Franchi francesi 671011,84, quale risarcimento, con gli interessi al tasso di sconto della Banque de France, a decorrere dal giorno della domanda giudiziale, e condannare la Comunità economica europea a tutte le spese di causa.»

SENTENZA › In fatto › C — Conclusioni delle parti › Nella causa 100-75

paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
«a) dichiarare ricevibile ed accogliere il ricorso promosso contro la Comunità economica europea, e per essa contro il Consiglio delle CC.EE. e la Commissione delle CC.EE., stabilire la responsabilità della Comunità per danno subito dal ricorrente — in occasione delle esportazioni di orzo in Giappone da esso effettuate dopo il 4 giugno 1973, come risulta dal certificato n. FA/079593, estratto FA/112019 — per effetto della violazione dei suoi diritti quesiti o, quanto meno, della violazione del principio generale relativo alla tutela del legittimo affidamento che gl'interessati possono fare sull'applicazione della normativa in vigore nel momento in cui essi si sono vincolati; b) in subordine, dichiarare ricevibile ed accogliere il ricorso promosso contro la Comunità economica europea, e per essa contro il Consiglio delle CC.EE. e la Commissione delle CC.EE., stabilire la responsabilità della Comunità per il danno subito dal ricorrente, nella stessa occasione, per effetto degli illeciti commessi dalla Commissione e consistenti, in primo luogo, nell'aver comunicato solo il 28 luglio 1973, agli esportatori di cereali quali provvedimenti transitori sarebbero stati adottati in attuazione del nuovo sistema di importi compensativi monetari in vigore dal 4 giugno, in secondo luogo, nel non aver tenuto conto, nel regolamento n. 2042/73, del fatto che, comunque, gli esportatori di cereali avrebbero potuto garantirsi contro le alee del cambio del dollaro solo a decorrere dal 5 giugno 1973; c) in entrambi i casi, condannare la Comunità economica europea a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento — se del caso previa perizia contabile —, la somma di 175368,61 Franchi francesi maggiorata degli interessi al tasso di sconto della Banque de France a decorrere dal giorno della domanda giudiziale, e condannare la Comunità economica europea a tutte le spese di causa.»
paragrafo 3
Il Consiglio conclude che la Corte voglia «dichiarare i ricorsi 95 — 98-74, 15-75 e 100-75 irricevibili e comunque respingerli, e porre le spese interamente a carico delle ricorrenti».
paragrafo 4
La Commissione conclude che la Corte voglia «respingere i ricorsi 95 — 98-74, 15-75 e 100-75, e condannare le ricorrenti alle spese del giudizio.»

SENTENZA › In fatto › D — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › 1. Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il Consiglio sostiene che i ricorsi 95 — 97-74 sono irricevibili: le ricorrenti che hanno acquistato, mediante cessione effettuata dopo il 4 giugno, talune licenze rilasciate prima di tale data, non possono invocare né il principio delle tutela dell'affidamento ne la regola della salvaguardia dei diritti quesiti, giacché il 4 giugno i regolamenti di attuazione della Commissione erano già in vigore.
paragrafo 2
Le ricorrenti nelle cause 95 — 98-74 ribattono che le licenze in questione sono state richieste e ottenute prima della data suddetta dalla Compagnie continentale France, che agiva per conto dell'associazione in partecipazione France Céréales di cui esse fanno parte. Anche se le licenze sono state loro cedute dopo il 4 giugno 1973, esse conservano pur sempre, proprio in quanto membri di tale associazione, il diritto ad agire.

SENTENZA › In fatto › D — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › 2. Sulla natura del nuovo sistema d'importi compensativi istituito dal regolamento del Consiglio n. 1112/73

paragrafo 1
Secondo la Compagnie continentale France, la nuova disciplina non si è limitata a stabilire nuovi criteri di calcolo, ma ha modificato sostanzialmente gli obiettivi del sistema degl'importi compensativi. A norma dell'art. 8 del regolamento n. 974/71, un siffatto mutamento sarebbe stato lecito solo se gli Stati membri interessati fossero tornati ad applicare, alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa, la disciplina internazionale in materia di margini di oscillazione dei tassi di cambio: cfr. causa 9-73, Schlüter/Hauptzollamt Lörrach (Racc. 1973, pag. 1160). Ma così non è stato.
paragrafo 2
Conseguenza pratica dell'applicazione del sistema istituito dal regolamento n. 1112/73 è l'impossibilità, nell'ipotesi di un'esportazione da uno Stato membro in un paese terzo, di compensare le eventuali oscillazioni nel rapporto fra il tasso di cambio del dollaro e il tasso di conversione utilizzato da tale Stato membro per la propria moneta, nell'ambito della politica agricola comune.
paragrafo 3
Gl'importi compensativi, non costituendo più un correttivo delle oscillazioni delle monete comunitarie rispetto al dollaro, hanno perso la funzione originaria di tutela degli esportatori contro le fluttuazioni monetarie. La Commissione ha affidato invece tale ruolo alle restituzioni.
paragrafo 4
Questo snaturamento delle funzioni della restituzione, secondo la Compagnie continentale France, va al di là della semplice attuazione di un regolamento del Consiglio.
paragrafo 5
Secondo la Commissione, l'adozione di nuovi criteri di calcolo costituisce in realtà un adeguamento del sistema degl'importi compensativi alla nuova situazione monetaria internazionale.
paragrafo 6
La tutela degli esportatori contro le oscillazioni dei cambi del dollaro non rientra fra gli obiettivi della normativa comunitaria. Il sistema degl'importi compensativi monetari è stato istituito, come si evince dalla motivazione del regolamento n. 974/71, allo scopo di prevenire «una disorganizzazione del sistema d'intervento» e «movimenti anormali di prezzi atti a compromettere lo sviluppo normale della congiuntura nel settore agricolo».
paragrafo 7
Gl'importi compensativi sono calcolati secondo criteri astratti e forfettari, che prescindono necessariamente dalle circostanze particolari delle singole operazioni commerciali: cfr. causa 5-73, Balkan (Racc. 1973, pag. 1091).
paragrafo 8
La Commissione ammette che col vecchio sistema gli esportatori erano tutelati in certa misura contro le eventuali variazioni del valore del dollaro fra il momento della conclusione del contratto e quello del suo adempimento, una siffatta tutela, però, era dovuta, se mai, a fattori casuali ed era indipendente dalla volontà del legislatore.
paragrafo 9
L'adozione del tasso di cambio reale del dollaro, in luogo della sua parità ufficiale, come base di calcolo dei prelievi delle restituzioni — infine — non è stata decisa arbitrariamente, bensì in forza dei poteri conferiti alla Commissione dall'art. 3 del regolamento n. 129/62.
paragrafo 10
Il Consiglio sostiene che la funzione degl'importi compensativi è rimasta sostanzialmente immutata; esso si è limitato ad aggiornarne i criteri di calcolo sulla scorta delle decisioni di carattere monetario adottate l'11 marzo 1973.

SENTENZA › In fatto › D — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › 3. Sui diritti delle ricorrenti

paragrafo 1
Secondo le ricorrenti nelle cause 95 — 97-74, il regolamento n. 1112/73 è illegittimo, giacché esso si applica ad operazioni effettuate per l'adempimento di contratti stipulati prima della sua entrata in vigore. Esso inoltre, in quanto lede dei diritti quesiti, ha in pratica efficacia retroattiva.
paragrafo 2
Gli esportatori di orzo hanno un diritto quesito al versamento dell'importo compensativo giacché tale versamento — in origine facoltativo — è stato reso obbligatorio ed automatico dal regolamento n. 2746/72.
paragrafo 3
Le ricorrenti sostengono di aver acquisito, sin dal momento del rilascio delle licenze d'esportazione comportanti la fissazione anticipata della restituzione, il diritto al versamento, per le esportazioni effettuate entro la scadenza delle licenze, dell'importo compensativo calcolato in base ai criteri vigenti in quel momento. A tale proposito, esse osservano che:
paragrafo 4
1. il versamento dell'importo compensativo è divenuto obbligatorio e automatico sin dall'entrata in vigore del regolamento n. 2746/72; 2. per quanto concerne il finanziamento della politica agricola comune, gl'importi compensativi costituiscono parte integrante delle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi; il diritto all'applicazione di un determinato metodo di calcolo degli importi compensativi è quesito nello stesso modo del diritto alle restituzioni; 3. il legislatore comunitario aveva stabilito che il regolamento n. 1112/73 sarebbe divenuto efficace solo nel momento in cui ne fossero entrate in vigore le modalità d'applicazione; egli intendeva cioè che fossero adottati dei provvedimenti transitori, per la salvaguardia dei diritti quesiti.
paragrafo 5
Infine, è impossibile stabilire un rapporto d'analogia fra la causa 1-73, Westzucker/EVSt/Zucker (Racc. 1973 % pag. 723) e la fattispecie, a ragione dell'evidente differenza fra la disciplina degl'importi compensativi nel settore dello zucchero e quella vigente nel settore dei cereali.
paragrafo 6
La ricorrente nella causa 98-74 assume che il rilascio di una licenza d'esportazione con fissazione anticipata attribuisce all'interessato il diritto di:
paragrafo 7
fruire della restituzione nell'aliquota vigente il giorno del rilascio, effettuare le operazioni contemplate dalla licenza entro un dato termine, ottenere importi compensativi monetari.
paragrafo 8
Modificando la funzione ed i criteri di calcolo degl'importi compensativi monetari, il Consiglio ha leso i diritti quesiti degli esportatori titolari di licenze con restituzione prefissata, i quali non avevano ancora effettuato, il 4 giugno 1973, le esportazioni ivi contemplate:
paragrafo 9
1. 1 adozione di un nuovo metodo di calcolo degl'importi compensativi, che prescindeva dal dollaro USA, ha privato gli esportatori della tutela garantita dai regolamenti di base; 2. peraltro, le autorità comunitarie hanno iniziato a calcolare quotidianamente i prelievi e le restituzioni in funzione delle variazioni del dollaro solo dal 4 giugno 1973; gli esportatori che, come la ricorrente, avevano ottenuto la fissazione anticipata delle restituzioni prima di tale data, pur fruendo di restituzioni che non tenevano alcun conto delle oscillazioni del dollaro, si sono visti negare l'importo compensativo monetario destinato appunto a compensare tali oscillazioni; 3. rendendo automatico il versamento di un importo compensativo ogni qual volta le oscillazioni di una divisa superino determinati margini, il regolamento del Consiglio n. 509/73 ha conferito al titolare di una licenza d'esportazione il diritto di pretendere tale versamento quando se ne verifichino i presupposti.
paragrafo 10
Tali considerazioni sono corroborate dal regolamento della Commissione n. 2042/73:
paragrafo 11
1. emanando dei provvedimenti transitori miranti a riparare il pregiudizio subito dagli esportatori titolari di licenze con restituzione prefissata, la Commissione ha dimostrato di sentirsi giuridicamente vincolata da una norma superiore destinata a tutelare i singoli. Ogni altra spiegazione condurrebbe a negare al regolamento il suo carattere di provvedimento d'attuazione; 2. il regolamento mette in evidenza la lesione di diritti quesiti. Onde porvi rimedio la Commissione, pur riconoscendo agli esportatori il diritto ad essere tutelati contro i pregiudizi derivanti dall'oscillazione dei cambi, si limita arbitrariamente a riservare loro il trattamento cui avrebbero avuto diritto se avessero effettuato le esportazioni autorizzate dalle relative licenze entro il 3 giugno 1973.
paragrafo 12
La ricorrente nella causa 15-75 osserva che il sistema d'importi compensativi monetari vigente fino al 4 giugno 1973 garantiva gli esportatori di cereali contro i rischi inerenti alle oscillazioni delle monete comunitarie rispetto al dollaro. Ottenendo, prima di tale data, una licenza con fissazione anticipata della restituzione, essa ha acquisito il diritto al versamento di importi compensativi calcolati in base ai vecchi criteri, relativamente all'esportazione autorizzata con tale licenza.
paragrafo 13
La ricorrente nella causa 100-75 svolge argomenti sostanzialmente analoghi.
paragrafo 14
Il Consiglio ribatte che l'esistenza di diritti quesiti presuppone almeno due condizioni:
paragrafo 15
1. la decisione individuale invocata deve riguardare la materia cui i diritti quesiti sono connessi; 2. la normativa alla quale si ricollegano i diritti quesiti non deve essere, soprattutto a motivo del suo carattere d'ordine pubblico, revocabile e modificabile in qualsiasi momento.
paragrafo 16
L'importo compensativo è uno strumento avente una funzione specifica e pertanto è del tutto indipendente dalla restituzione e viene applicato secondo modalità e criteri autonomi. Poiché la modifica del metodo di calcolo, disposta dal regolamento n. 1112/73, era richiesta dalla stessa ratio del sistema degl'importi compensativi, nulla ostava ad un'applicazione immediata del regolamento stesso.
paragrafo 17
L'assimilazione degl'importi compensativi alle restituzioni fatta dall'art. 7 del regolamento n. 974/71, nella versione vigente all'epoca dei fatti in causa, ha un significato puramente finanziario, poiché si riferisce alla decisione di porre l'onere degl'importi compensativi a carico, non più degli Stati membri ma della Comunità.
paragrafo 18
Il fatto che l'aliquota dell'importo compensativo da versare è quella in vigore il giorno dell'esportazione vale ad escludere definitivamente ogni possibilità di assimilazione fra restituzioni — che possono essere fissate in anticipo — ed importi compensativi.
paragrafo 19
Questi ultimi costituiscono in realtà degli strumenti correttivi che consentono di conservare prezzi di mercato uniformi nonostante 1 abbandono delle parità fisse. Pertanto è assurdo pretendere che la normativa in materia di restituzioni attribuisca agli interessati dei diritti quesiti per quanto riguarda gl'importi compensativi. Infine, gl'importi compensativi non mirano a garantire un cambio fisso, bensì ad evitare distorsioni negli scambi fra Stati membri.
paragrafo 20
Per imperiosi motivi di politica economica, le istituzioni comunitarie possono applicare le leggi modificative di una legge precedente agli effetti di situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge: cfr. causa 57-72, Westzucker (Racc. 1973, pag. 321), 1-73 Westzucker (Racc. 1973, pag. 723), 143-73 Sopad (Racc. 1973, pag. 1433).
paragrafo 21
Per quanto riguarda gl'importi compensativi, esse inoltre hanno la facoltà non solo di adottare provvedimenti di effetto immediato, ma anche di procedere ad una valutazione globale dei vantaggi e degli inconvenienti del sistema da attuare: cfr. causa 5-73 Balkan (Racc. 1973, pag. 1091).
paragrafo 22
Se si ignorassero gl'imperativi della normativa che disciplina il sistema degl'importi compensativi e si volessero impedire le modifiche di tale sistema imposte dal mutare delle circostanze, l'equilibrio degli scambi comunitari di prodotti agricoli rischierebbe di essere sconvolto dal disordine del mercato internazionale dei cambi o del mercato mondiale dei prodotti agricoli.
paragrafo 23
L'art. 8 del regolamento n. 974/71 dimostra unicamente che il Consiglio ha riconosciuto il carattere transitorio degl'importi compensativi, che costituiscono una deroga all'unità del mercato. La natura provvisoria degli importi compensativi è del pari sottolineata nella motivazione del suddetto regolamento e si evince inoltre dalle modifiche ripetutamente apportate a tale sistema nonché dal fatto che il regolamento n. 837/72 ha delineato i criteri cui attenersi in caso di modifica del sistema di calcolo degli importi compensativi.
paragrafo 24
La Commissione sottolinea che la possibilità di fissare in anticipo l'aliquota degl'importi compensativi è stata deliberatamente esclusa, e si richiama in proposito alle soluzioni contemplate dal regolamento n. 837/72 per l'ipotesi di una modifica dei criteri di calcolo degl'importi compensativi.
paragrafo 25
Questi ultimi non possono essere assimilati alle restituzioni giacché sono stati istituiti per tutt'altre finalità; l'assimilazione che ne fa il diritto comunitario ha carattere esclusivamente finanziario.
paragrafo 26
Il diritto al versamento di un importo compensativo all'esportazione si acquista solo con la realizzazione dell'esportazione e nel momento in cui essa ha luogo. Il sistema degl'importi compensativi non offre alcuna garanzia agli operatori economici contro i rischi inerenti alla variazione dei tassi di cambio: causa 74-74 CNTA/Commissione (Racc. 1975, pag. 533). Il fatto che il versamento degl'importi compensativi da parte degli Stati membri sia stato reso obbligatorio non vale a modificarne la natura.

SENTENZA › In fatto › D — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › 4. Sull'affidamento delle ricorrenti circa la conservazione del metodo di calcolo degl'importi compensativi

paragrafo 1
Le ricorrenti nelle cause 95 — 97-74 assumono di essersi vincolate nei confronti degli acquirenti sovietici fondandosi sulla normativa comunitaria in vigore nel giorno in cui i contratti sono stati stipulati. Esse non hanno ritenuto opportuno accelerare il ritmo delle operazioni di esportazione giacché erano certe di poter fruire d'importi compensativi calcolati in conformità alla legislazione vigente al momento del rilascio delle licenze d'esportazione. Pertanto, anche ammettendo che i regolamenti 30 aprile e 30 maggio 1973 siano perfettamente validi, le autorità comunitarie sono tenute a risarcire il danno provocato dall'applicazione di tali regolamenti a delle licenze d'esportazione rilasciate prima della loro pubblicazione.
paragrafo 2
Tenuto conto del sistema d'importi compensativi istituito dai regolamenti nn. 974/71 e 2746/72, le ricorrenti non potevano comportarsi diversamente da come hanno fatto. Esse non conoscevano — né erano tenute a conoscere — le modifiche che sarebbero state apportate al regime vigente, né erano in grado di prevedere con esattezza la data in cui sarebbe entrata in vigore la nuova disciplina. A meno di speculare sul ribasso del dollaro, esse non potevano assumere un atteggiamento diverso da quello adottato.
paragrafo 3
Secondo la ricorrente nella causa 98-74, il regolamento del Consiglio n. 509/73 autorizzava gli esportatori a credere di poter fruire degli importi compensativi.
paragrafo 4
Un esportatore accorto, al corrente delle decisioni o delle intenzioni delle autorità comunitarie, non poteva ragionevolmente prevedere che la nuova disciplina sarebbe stata applicata immediatamente, senza che venissero adottati provvedimenti transitori.
paragrafo 5
D'altra parte, gli amministrati non possono prendere alcuna iniziativa sulla base di un semplice progetto della Commissione, sia perché tale progetto può essere respinto o emendato dal Consiglio, sia perché l'intervallo fra la presentazione del progetto e l'entrata in vigore della nuova disciplina può essere molto lungo.
paragrafo 6
Comunque, numerosi elementi contribuivano a dare alla ricorrente la certezza di fruire, per le esportazioni autorizzate prima del 4 giugno 1973, degl'importi compensativi destinati a compensare le variazioni del dollaro USA.
paragrafo 7
Lo stesso tenore del regolamento n. 1112/73 non consentiva in alcun modo di arguire che la nuova disciplina sarebbe stata applicata anche ai contratti in via di esecuzione, per quanto riguarda gl'importi compensativi e le restituzioni all' esportazione nei paesi terzi.
paragrafo 8
Secondo la ricorrente nella causa 15-75, con il rilascio della licenza d'esportazione con restituzione prefissata, essa ha ottenuto la «promessa» implicita che il regime d'importi compensativi vigente il 30 marzo 1973 (data del rilascio) sarebbe stato applicato alle esportazioni di orzo che essa avrebbe effettuato in base alla licenza avente una validità limitata a 4 mesi, tanto più che il pagamento sarebbe stato effettuato in dollari, secondo l'uso prevalente nel commercio internazionale dei cereali.
paragrafo 9
La ricorrente non era in grado di cautelarsi contro l'alea delle oscillazioni dei cambi fintanto che il vecchio regime d'importi compensativi restava in vigore. In base a tale sistema, essa avrebbe fruito di un importo compensativo nel caso in cui il dollaro avesse perso valore rispetto al franco e versato un simile importo nell'ipotesi contraria: di conseguenza, se essa avesse venduto a termine i dollari dovutile in contropartita dell'esportazione e se il valore del dollaro rispetto al franco fosse aumentato fra il giorno della vendita a termine e quello dell'esportazione, avrebbe dovuto versare un importo compensativo subendo in tal modo una notevole perdita.
paragrafo 10
D'altra parte, i termini in cui erano redatti i contratti da essa stipulati le impedivano sia di annullare, sia di anticipare le esportazioni.
paragrafo 11
La ricorrente nella causa 100-75 sostiene che la sua fiducia circa l'applicazione del vecchio metodo di calcolo degl'importi compensativi va tutelata, giacche essa era obbligata ad esportare entro la scadenza della licenza, pena la perdita totale o parziale della cauzione.
paragrafo 12
Richiamandosi alla sentenza nella causa 74-74, CNTA/Commissione (Racc. 1975, pag. 533), la Commissione assume che una violazione del legittimo affidamento degli operatori circa il mantenimento in vigore di un metodo di calcolo degli importi compensativi si può configurare solo se:
paragrafo 13
l'operatore si sia irrevocabilmente impegnato; le perdite subite a causa dell'instabilità monetaria siano state inevitabili; non esista un interesse pubblico inderogabile contrapposto a quello dei singoli operatori; il vecchio sistema sia stato abrogato con effetto immediato e senza preavviso; non siano stati adottati provvedimenti transitori che avrebbero consentito ad un operatore «accorto» di evitare la perdita o di esserne risarcito.
paragrafo 14
Al momento della richiesta di una licenza avente durata di validità straordinaria l'esportatore non aveva alcuna garanzia di ottenere tale licenza. La cauzione depositata, in via provvisoria, in tale occasione non sarebbe stata incamerata in caso di mancata stipulazione del contratto, ma sarebbe stata restituita se, prima del rilascio della licenza fosse risultato impossibile concludere l'affare. Prima che la licenza venga rilasciata, pertanto, l'impegno non può considerarsi irrevocabile nel senso della giurisprudenza della Corte.
paragrafo 15
Le ricorrenti hanno stipulato dei contratti il 23, 28 e 29 marzo, cioè prima non solo del rilascio della licenza, ma addirittura dell'esaurimento della procedura di autorizzazione preventiva. Di conseguenza, o esse si erano cautelate, con una clausola di revisione o di risoluzione del contratto, contro l'eventualità di un mancato rilascio delle licenze, e quindi non hanno sofferto alcuna perdita, oppure non hanno rispettato questa elementare regola di prudenza, e in tal caso il loro affidamento non merita alcuna tutela.
paragrafo 16
A partire dalla proposta 21 marzo 1973 della Commissione, la modifica del sistema degl'importi compensativi era, se non certa, almeno ragionevolmente prevedibile, ed un operatore prudente ed accorto avrebbe dovuto prendere le necessarie precauzioni. Non avendo ancora stipulato alcun contratto alla data suddetta, le ricorrenti avrebbero potuto rinunciare all'affare. In ogni caso, le modifiche al regime degl'importi compensativi erano «prevedibili» il 30 aprile 1973, giorno dell'adozione del regolamento n. 1112/73.
paragrafo 17
Per quanto concerne poi i diritti connessi con le licenze cedute dopo il 4 giugno 1973, gli aventi causa avrebbero dovuto agire con maggior cautela, tenuto conto del fatto che la nuova disciplina era già in vigore.
paragrafo 18
La Commissione sostiene inoltre che le perdite subite dalle ricorrenti potevano essere evitate. Le ricorrenti avrebbero potuto cautelarsi contro l'alea dei cambi già il 4 giugno 1973. Fra il 30 aprile e la data suddetta sussisteva ancora la possibilità teorica che le ricorrenti fossero obbligate a versare un importo compensativo in conseguenza di un'ascesa del dollaro oltre i valori della vecchia parità. A decorrere dal 4 giugno, invece, le oscillazioni del cambio del dollaro non potevano più influire sul calcolo dell'importo compensativo; pertanto l'unico rischio che gli esportatori, vendendo i loro dollari a termine, avrebbero corso in caso di un'ulteriore ascesa di tale divisa, sarebbe stata la perdita di un vantaggio speculativo.
paragrafo 19
Il Consiglio ricorda che oltre due terzi delle domande di licenze di esportazione sono state depositate il 30 marzo e il 2 aprile, e la rimanente parte fra il 2 e il 22 maggio. Le prime licenze — richieste il 30 marzo — non sono state rilasciate prima del 20-25 aprile: di conseguenza, le ricorrenti avrebbero se mai acquistato i diritti vantati solo a decorrere da questa data. In precedenza, esse non potevano avere la certezza di ottenere una licenza per consegne oltre il 31 maggio. Il Consiglio sottolinea che alla data del 20-25 aprile il regolamento n. 1112/73 si trovava in una fase di elaborazione già avanzata.
paragrafo 20
La Commissione ha fissato al 4 giugno la data dell'entrata in vigore di tale regolamento tenendo conto della durata normale di validità delle licenze richieste a marzo, e non ha ritenuto opportuno emanare provvedimenti transitori per siffatte licenze.
paragrafo 21
Una disciplina transitoria è stata invece emanata in seguito a favore dei titolari di licenze aventi una durata di validità straordinaria.
paragrafo 22
Non deve dimenticarsi che le autorità comunitarie hanno fatto presente agli interessati che la nuova normativa era stata adottata per salvaguardare l'interesse generale e li hanno avvertiti dell'esistenza di misure transitorie: ciò consente di escludere ogni responsabilità della Comunità: cfr. causa 74-74 CNTA/Commissione, già citata.
paragrafo 23
Le ricorrenti non possono ignorare tali circostanze, trincerandosi dietro il principio della tutela del legittimo affidamento.
paragrafo 24
Comunque, le ricorrenti nelle cause 95 — 97-74, cui la Compagnie continentale France ha ceduto le rispettive licenze nei mesi di giugno e luglio 1973, cioè dopo la pubblicazione del regolamento n. 1463/73, non possono pretendere di essere state colte di sorpresa dall'emanazione di tale regolamento.
paragrafo 25
Quanto alle licenze con scadenza normale a fine luglio, le relative domande sono state presentate dal 2 al 22 maggio, vale a dire dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1112/73: le ricorrenti dovevano quindi attendersi da un giorno all'altro l'emanazione dei relativi provvedimenti di attuazione.
paragrafo 26
Infine, il Consiglio sostiene che la modifica del sistema degl'importi compensativi attuata mediante il regolamento n. 1112/73 era in pratica inevitabile sin dal 12 marzo, giorno in cui le autorità monetarie comunitarie decisero di rinunciare a sostenere il dollaro. Il danno sofferto dalle ricorrenti è imputabile unicamente alla loro inerzia di fronte al calo del dollaro registratosi a decorrere dal 12 maggio. La Comunità non è tenuta a tutelare gli operatori economici contro gl'incerti delle fluttuazioni monetarie né può porre a carico della collettività le eventuali conseguenze dannose dell'instabilità monetaria.

SENTENZA › In fatto › D — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › 5. Sul regime transitorio

paragrafo 1
Le ricorrenti fanno carico alla Commissione di non aver adottato provvedimenti transitori adeguati.
paragrafo 2
Secondo le ricorrenti nelle cause 95 — 97-74, in particolare, i provvedimenti transitori emanati dalla Commissione non sono serviti ad evitare il danno da loro sofferto. La responsabilità della Comunità nasce dalla violazione del principio secondo cui tutti gli amministrati sono tenuti a sopportare in egual misura gli oneri derivanti dalla politica monetaria comune.
paragrafo 3
Secondo la Compagnie continentale France, il testo della normativa transitoria e le modalità della sua applicazione ne dimostrano l'inadeguatezza e l'irrazionalità. Infatti, per quanto concerne le esportazioni di prodotti agricoli effettuate in base a licenze rilasciate dopo il 4 giugno — data di applicazione del nuovo regime — la funzione di compensazione monetaria è stata svolta dalle restituzioni. Queste, però, erano state fissate in anticipo, in conformità alla vecchia normativa, e non tenevano alcun conto delle oscillazioni del dollaro.
paragrafo 4
Per di più, pubblicando il regolamento recante i provvedimenti transitori solo il 27 luglio 1973, anziché contemporaneamente all'entrata in vigore della nuova normativa, la Commissione ha lasciato gli esportatori nell'incertezza circa i criteri che avrebbero informato il regime di transizione.
paragrafo 5
Quest'ultimo rilievo è mosso alla Commissione anche dalla Compagnie algérienne de Meunerie. Essa aggiunge che, fino a che il vecchio sistema di importi compensativi — che tutelava gli esportatori di cereali contro l'alea del cambio del dollaro — è rimasto in vigore, ed essendo sconosciuta la data della sua abrogazione definitiva, gli interessati non hanno potuto, per le ragioni sopra esposte, cautelarsi contro le oscillazioni del dollaro.
paragrafo 6
Il regolamento n. 2042/73 non tiene conto del fatto che la tardiva pubblicazione dei regolamenti 30 maggio 1973 nn. 1463/73 e 1469/73 sulla Gazzetta ufficiale del 4 giugno 1973 ha comunque impedito agli esportatori di cereali di adottare qualsiasi provvedimento cautelativo contro l'alea dei cambi non già fino al 3 giugno, ma almeno fino al 5 giugno 1973.
paragrafo 7
Il comportamento della Commissione ha prodotto conseguenze profondamente diverse per gli esportatori titolari di licenze rilasciate prima del 4 giugno, a seconda che essi avessero o meno, a quella data, effettuato tutte le esportazioni cui si erano impegnati; la Commissione ha in tal modo violato il principio della parità di trattamento di tutti gli amministrati.
paragrafo 8
Il Comptoir commercial André et Cie ripete essenzialmente gli stessi argomenti svolti dalla ricorrente nella causa 15-75.
paragrafo 9
Il Consiglio ritiene inammissibile, per quanto lo concerne, il mezzo relativo alle pretese pecche dei provvedimenti transitori in questione: esso non è infatti l'autore di siffatti provvedimenti.
paragrafo 10
La Commissione, considerando che le ricorrenti in sostanza accusano di inadeguatezza il regime transitorio istituito dal regolamento n. 2042/73, ribatte che tal regime costituisce semplicemente una misura di equità, adottata in forza del suo potere discrezionale. Benché il regolamento suddetto ammetta che gli esportatori hanno subito un danno in conseguenza dell'andamento del dollaro, non per questo il danno è imputabile alla Comunità. Gli esportatori titolari di licenze con restituzione prefissata si trovavano in una situazione difficile ed appariva pertanto opportuno ed equo venire loro incontro con una disciplina transitoria.
paragrafo 11
La facoltà di emanare siffatti provvedimenti, in ossequio ad un principio di equità e senza alcun obbligo giuridico, è conferita alla Commissione dall'art. 6 del regolamento n. 974/71, che le attribuisce, sempre nell'ambito della procedura del comitato di gestione, ampi poteri di deroga ai regolamenti conernenti la politica agricola comune.
paragrafo 12
Anche ammettendo che fino al 4 giugno 1973 vi fosse qualche incertezza circa il sistema di calcolo degl'importi compensativi, ogni possibile dubbio è stato comunque rimosso con l'emanazione — alla data suddetta — della nuova disciplina. Con la conservazione, in via transitoria, dell'importo monetario vigente il 3 giugno 1973 si è in sostanza voluto tener conto dell'andamento del cambio del dollaro fino a tale data. Sarebbe invece stato eccessivo compensare anche le oscillazioni del dollaro verificatesi dopo il 3 giugno, tanto più che era impossibile prevederne l'andamento. Dopo il 4 giugno 1973, quindi, gli esportatori dovevano provvedere direttamente e senza indugio a cautelarsi contro il rischio di un'ulteriore flessione del dollaro — vendendo magari a termine i dollari che avrebbero incassato come contropartita delle esportazioni — considerato anche che la normativa entrata in vigore il 30 aprile 1973 non preannunciava l'emanazione di alcuna disciplina transitoria concernente i contratti già stipulati.
paragrafo 13
Peraltro, gli ambienti interessati avrebbero dovuto conoscere la riluttanza della Commissione ad adottare provvedimenti transitori che ha costituito il motivo principale del ritardo con cui è stato emanato il regolamento n. 2042/73. In effetti, l'esperienza dimostra che in casi del genere gli operatori commerciali presentano spesso agli enti nazionali competenti dei contratti fittizi allo scopo di beneficiare del regime transitorio, più favorevole. Così, nella fattispecie, il fatto che un esportatore avesse ottenuto la fissazione anticipata della restituzione ad esempio il 30 marzo 1973 non implica necessariamente che a quella data il relativo contratto fosse già stato stipulato: era perfettamente possibile ch'egli lo stipulasse in seguito, tenendo così conto del nuovo metodo di calcolo degli importi compensativi.
paragrafo 14
Inoltre, l'elaborazione di un regime transitorio quale quello auspicato dalle ricorrenti avrebbe condotto ad un sistema macchinoso e assolutamente sproporzionato allo scopo perseguito.
paragrafo 15
Anche ammettendo che il regime transitorio in oggetto non si sia rivelato completamente adeguato e che vi fosse la possibilità di adottare provvedimenti di più ampia portata, come desiderato dalle ricorrenti, ciò non consentirebbe ugualmente di configurare nel comportamento della Commissione un illecito particolarmente grave e manifesto. Anche se si ammettesse il principio di una responsabilità senza illecito, occorrerebbe del pari che il danno lamentato fosse la conseguenza di una violazione grave di una norma giuridica superiore. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, deve escludersi con certezza che il legislatore comunitario abbia violato il principio della parità degli amministrati di fronte agli oneri collettivi e causato in tal modo alle ricorrenti un pregiudizio particolare e grave.
paragrafo 16
L'abolizione effettiva degl'importi compensativi monetari, ripetutamente preannunciata, è avvenuta oltre un mese dopo la pubblicazione del regolamento n. 1112/73: le ripercussioni di tale provvedimento sul mercato francese erano quindi prevedibili con sufficiente anticipo. Ciò vale ad escludere qualsiasi accostamento alla situazione di cui alla causa CNTA, già citata.
paragrafo 17
La Commissione non è tenuta ad adottare misure atte a ripristinare gli interessati nella situazione giuridica anteriore all'emanazione della nuova disciplina. Il fatto che i provvedimenti transitori siano stati emanati con un certo ritardo non ha in alcun modo danneggiato le ricorrenti; essi sono anzi serviti a compensare le perdite che gli esportatori non potevano evitare pur cautelandosi contro i rischi valutari. I provvedimenti transitori possono anche rappresentare un indennizzo (cfr. sentenza CNTA, già citata).

SENTENZA › In fatto › D — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › 6. Sul danno

paragrafo 1
Secondo le ricorrenti, il danno del quale esse chiedono il risarcimento è rappresentato dalla differenza fra l'importo compensativo effettivamente incassato, a norma del regolamento n. 2042/73, e quello di cui avrebbero fruito se il metodo di calcojo vigente nel giorno del rilascio della licenza di esportazione fosse rimasto in vigore fino alla scadenza di tali licenze. Poiché il danno può essere determinato in base a tale criterio, esse si oppongono ad un'eventuale sentenza interlocutoria che si limiti a statuire sulla questione della responsabilità.
paragrafo 2
Il Consiglio e la Commissione, invece, ritengono prematuro determinare con precisione il danno lamentato dalle ricorrenti e sostengono che la Corte dovrebbe anzitutto statuire sull'eventuale responsabilità della Comunità. Essi comunque dubitano che le ricorrenti abbiano subito in realtà una perdita. La Commissione sostiene che se la Corte respingesse il mezzo fondato sulla violazione di diritti quesiti, le ricorrenti dovrebbero dimostrare quale sia in concreto tale perdita.
paragrafo 3
La fase orale si è svolta il 9 ottobre.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 12 novembre 1975.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 1
1/2 I sei ricorsi in esame tendono a far condannare la Commissione al pagamento di varie somme, a titolo di risarcimento dei danni che le ricorrenti avrebbero subito a causa dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo degl'importi compensativi, istituito con regolamento del Consiglio n. 1112/73 (GU 1973, n. L 114, pag. 4), ad esportazioni per le quali il rilascio della licenza era avvenuto anteriormente alla modifica apportata col suddetto testo. Benché il danno derivante dall'applicazione del nuovo metodo di calcolo sia stato limitato dai provvedimenti transitori adottati dalla Commissione col regolamento n. 2042/73 (GU 1973, n. 207, pag. 34), questi non sarebbero stati tuttavia sufficienti ad eliminarlo completamente.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
3/5 Pur senza sollevare un'espressa eccezione d'irricevibilità, la Commissione fa carico alle ricorrenti nelle cause 95 — 98-74, con riferimento all'art. 37, § 4, del regolamento di procedura, di non aver allegato ai ricorsi tutti i contratti e le licenze d'esportazione in base alle quali esse sostengono di aver acquistato il diritto all'applicazione di un determinato metodo di calcolo degli importi compensativi, oppure di aver agito facendo affidamento sul fatto che tale metodo sarebbe rimasto in vigore. Va ritenuto che le denunciate irregolarità non solo hanno potuto ostacolare le parti convenute nella preparazione della loro linea di difesa, ma inoltre sono state sanate, senza alcuna valida giustificazione, solo dopo la conclusione della fase scritta e pochi giorni prima dell'inizio della fase orale del procedimento. Benché non sia possibile, allo stato degli atti, decidere in merito all'entità del preteso danno, la Corte è tuttavia in grado di pronunciarsi sulla questione preliminare dell'eventuale responsabilità della Comunità.
paragrafo 2
6/7 Nelle cause 95 — 97-74 e 100-75, come pure, in parte, nella causa 98-74, le licenze d'esportazione erano state rilasciate a terzi prima della modifica del regime degli importi compensativi ovvero prima della sua entrata in vigore, mentre gli estratti sono stati trasmessi alle ricorrenti solo in data successiva. Contro i rispettivi ricorsi il Consiglio eccepisce espressamente l'irricevibilità, sostenendo che il diritto al risarcimento ex art. 215 non è trasferibile, e che quindi il titolo su cui si fondano le ricorrenti non ha alcun valore.
paragrafo 3
8/10 Le ricorrenti nelle cause 95 — 97-74 e 100-75 fanno valere contratti da esse stipulati prima che intervenisse la modifica del suddetto regime o prima della sua entrata in vigore, e secondo i quali esse erano tenute ad adempiere gli obblighi derivanti dalle licenze. Poiché la normativa comunitaria permette la cessione di estratti delle licenze, alle ricorrenti dev'essere consentito di provare ch'esse appartengono alla categoria dei titolari di diritti quesiti o di coloro il cui legittimo affidamento merita protezione. La circostanza che le ricorrenti fossero in possesso di estratti loro ceduti da terzi può essere rilevante nel merito, ma non influisce sulla ricevibilità dei ricorsi.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

paragrafo 1
11/12 Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l'applicazione del nuovo metodo di calcolo degl'importi compensativi alle esportazioni effettuate in base a contratti stipulati anteriormente ha violato i loro diritti quesiti, sorti all'atto del rilascio delle licenze d'esportazione in cui era stato prefissato l'importo della restituzione. Pur ammettendo che gl'importi compensativi non possono costituire oggetto di prefissazione, esse assumono che il metodo di calcolo degli stessi, qual era al momento della «sottoscrizione» delle licenze, doveva essere mantenuto in vigore durante l'intero periodo di validità dei titoli, per tutte le esportazioni cui questi si riferivano.
paragrafo 2
13/14 Le disposizioni del regolamento n. 974/71 non attribuiscono agli esportatori alcun diritto a che venga mantenuto in vigore un determinato metodo di calcolo degl'importi compensativi. Ai sensi dell'art. 1 di questo regolamento, il diritto di fruire di un'importo compensativo o l'obbligo di pagarlo sorgono unicamente in funzione dell'effettiva esportazione e solo nel momento in cui essa ha luogo.
paragrafo 5
17/20 È opportuno ricordare anzitutto le finalità e le vicissitudini del regime degli importi compensativi. Il sistema dell'unità di conto comunitaria, equivalente ad un certo peso di oro, ha permesso a suo tempo, grazie ai rapporti stabiliti fra le monete degli Stati membri, la determinazione di prezzi unici per l'intera Comunità. Gli eventi monetari del 1971, caratterizzati dall'abbandono, in pratica, del regime internazionale relativo ai margini di oscillazione dei tassi di cambio, hanno indotto il Consiglio a creare un sistema che, all'occorrenza, consentisse agli Stati membri di riscuotere (all'importazione) e di versare (all' esportazione) degli importi compensativi, sia negli scambi con gli altri Stati membri, sia in quelli coi paesi terzi. Tale sistema mirava a neutralizzare l'incidenza dei provvedimenti monetari sui prezzi di taluni prodotti agricoli di base per i quali vigevano prezzi d'intervento, al fine di evitare deviazioni di traffico.
paragrafo 6
21/23 Il carattere provvisorio del regime degl'importi compensativi è sottolineato dal regolamento del Consiglio n. 974/71, il cui art. 8, n. 2, dispone che tale regime «cessa di essere applicabile a decorrere dal momento in cui tutti gli Stati membri interessati applicano nuovamente la regolamentazione internazionale relativa ai margini di fluttuazione dei tassi di cambio». Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, questa norma, che ha lo scopo di stabilire il termine per l'automatica abrogazione del regolamento, lascia intatto il dovere delle istituzioni comunitarie di modificare il sistema ogni qualvolta ciò appaia necessario per garantire la sua funzione correttiva. Altrimenti, l'applicazione del regime degl'importi compensativi avrebbe potuto divenire fonte di distorsioni.
paragrafo 7
24/25 In pratica, il sistema subiva varie modifiche e veniva esteso di fatto a tutti gli Stati membri originari; dopodiché il Consiglio, con regolamento n. 2746/72, lo rendeva obbligatorio e decideva che il finanziamento sarebbe avvenuto nell'ambito della politica agricola comune. Nonostante l'adozione delle suddette modifiche, il metodo di calcolo degl'importi compensativi non veniva cambiato negli anni 1971 e 1972, e consisteva nell'applicare, ai prezzi dei prodotti agricoli di cui trattasi, una percentuale pari al divario fra la parità ufficiale e la parità reale della moneta nazionale rispetto al dollaro USA.
paragrafo 8
26/27 In tal modo, il Consiglio intendeva tener conto della circostanza che gli scambi avvenivano in gran parte sulla base del dollaro. Poiché il tasso di cambio del dollaro USA veniva preso in considerazione per il calcolo degl'importi compensativi, il suddetto sistema offriva di fatto una certa protezione contro il rischio connesso — nell'ipotesi di contratti stipulati in dollari — ad una svalutazione di questa moneta, anche se tale protezione non ha mai costituito uno specifico obiettivo del sistema.
paragrafo 9
28/29 Poiché, all'inizio del 1973, nonostante la svalutazione intervenuta nel febbraio, la pressione sul dollaro USA continuava a farsi sentire, il Consiglio decideva, nella seduta dei giorni 11 e 12 marzo 1973, che, in primo luogo, le banche centrali degli Stati membri avrebbero cessato di sostenere il dollaro e, in secondo luogo, le monete di sei Stati membri avrebbero potuto fluttuare verso l'esterno, pur rispettando nei loro reciproci rapporti determinati margini di oscillazione. Di conseguenza, ed in seguito a richiesta formulata dal Consiglio il 12 marzo 1973, la Commissione proponeva allo stesso Consiglio, il 21 marzo successivo, di abbandonare il riferimento al dollaro per sostituirlo, quanto ai sei Stati membri le cui monete fluttuavano all'unisono, col riferimento a tassi rappresentativi, fissati in base ai cambi rilevati sul mercato durante un determinato periodo.
paragrafo 10
30/31 L'eventualità che il Consiglio approvasse la proposta presentatagli dalla Commissione il 21 marzo (proposta attesa fin dal 12 marzo e immediatamente giunta a conoscenza degli ambienti interessati, sia tramite la stampa, sia grazie ai regolari contatti con la Commissione) diveniva sempre più probabile, tanto più che la decisione adottata dal Consiglio il 12 marzo implicava quotidiane modifiche dei tassi di cambio vigenti fra le monete degli Stati membri e il dollaro. La proposta veniva effettivamente approvata dal Consiglio col regolamento n. 1112/73, del 30 aprile 1973, pubblicato lo stesso giorno ed entrato in vigore il 1o maggio successivo.
paragrafo 11
32/33 A norma dell'art. 3 del regolamento n. 1112/73, questo ha effetto «a decorrere dal giorno in cui entrano in vigore le modalità necessarie per la sua applicazione». La Commissione, che aveva adottato i regolamenti d'attuazione il 30 maggio 1973, li pubblicava nella Gazzetta ufficiale solo il 4 giugno 1973, data in cui essi cominciano ad essere efficaci.
punto 15
Il mezzo basato sulla violazione di diritti quesiti va perciò disatteso.
punto 16
Le ricorrenti sostengono inoltre che l'applicazione del nuovo metodo di calcolo degl'importi compensativi ha violato il principio dell'affidamento, per aver reso vane le loro legittime aspettative quanto al perdurare del sistema precedente.
punto 34
Al fine di esaminare in tale contesto le operazioni che sono all'origine dei presenti ricorsi, è opportuno fare una distinzione a seconda che i contratti di esportazione siano stati conclusi in epoca successiva o anteriore alla pubblicazione del regolamento n. 1112/73.

SENTENZA › In diritto › Contratti stipulati dopo il 30 aprile 1973

paragrafo 1
35/37 Le ricorrenti che hanno concluso contratti d'esportazione dopo il 30 aprile 1973 non potevano ignorare il regolamento n. 1112/73, né il nuovo metodo di calcolo degli importi compensativi. Nel testo del regolamento, nulla fa pensare che le modalità d'attuazione avrebbero compreso un qualsiasi provvedimento transitorio relativo ai contratti stipulati prima della data stabilita per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo degl'importi di cui trattasi. Essendo libere di prendere, nello stendere i contratti di vendita, tutte le precauzioni che sembrassero loro utili, queste ricorrenti non possono sostenere di aver assunto impegni in quanto facevano affidamento, per le progettate esportazioni, sul mantenimento in vigore del vecchio metodo di calcolo.

SENTENZA › In diritto › Contratti stipulati prima del 30 aprile 1973 › Contratto del 23 marzo

paragrafo 1
38/39 La ricorrente nella causa 15-75 ha concluso un contratto d'esportazione il 23 marzo 1973, vale a dire il giorno stesso in cui la Commissione sottoponeva la sua proposta al Consiglio. Il contratto riguardava la vendita di 35000 tonnellate di orzo europeo all'impresa polacca Rollimpex, ad un prezzo espresso in dollari.
paragrafo 2
40/41 La ricorrente assume ch'essa avrebbe potuto dare esecuzione al contratto fornendo sia orzo di produzione comunitaria, sia orzo prodotto in paesi europei non membri della Comunità. In quest'ultima ipotesi, essa avrebbe acquistato la merce in dollari, mentre nella prima avrebbe pagato il prezzo comune, ma avrebbe potuto fruire della restituzione all'esportazione e dell'importo compensativo.
paragrafo 5
44/45 Fra tali rischi prevedibili alla data del 30 marzo o, al massimo, del 20 aprile, giorno in cui le veniva rilasciata la licenza — ed in cui essa avrebbe ancora potuto ritirare la propria domanda — vi era la probabilità che il metodo di calcolo degl'importi compensativi venisse modificato. Anche se non era sicuro che la modifica proposta dalla Commissione sarebbe stata decisa dal Consiglio, un prudente operatore avrebbe dovuto rendersi conto, a quell'epoca, che era imminente l'istituzione di un nuovo metodo di calcolo.
punto 42
Essendosi riservata, nel contratto, un'opzione riguardo alla provenienza dell'orzo, la ricorrente non può far valere di aver assunto impegni in funzione dell'affidamento ch'essa faceva sull'esistenza di un importo compensativo, e tanto meno sul mantenimento in vigore del vecchio metodo di calcolo di tale importo.
punto 43
Esercitando, il 30 marzo 1973, il suo diritto di opzione a favore dell'esportazione di orzo comunitario, e chiedendo una licenza di durata eccezionalmente lunga, con prefissazione dell'importo della restituzione, la ricorrente, da avveduto esportatore, ha fatto una scelta di politica commerciale in funzione dell'andamento del mercato, con tutti i rischi ad essa inerenti.
punto 46
La ricorrente non può quindi far valere il suo legittimo affidamento sul perdurare del metodo applicato in precedenza.

SENTENZA › In diritto › Contratti stipulati prima del 30 aprile 1973 › Contratti del 28 e del 29 marzo

paragrafo 2
48/50 Le ricorrenti nelle cause 95 — 98-74 hanno precisato che detto contratto era stato negoziato dal governo francese, in quanto «operazione di prestigio», che lasciava all'esportatore solo un modesto margine di profitto, ma era destinata ad aprire un nuovo mercato al commercio francese di cereali. Concluso il contratto, lo stesso governo avrebbe invitato vari commercianti francesi ad eseguirlo e, a quanto sostiene la ricorrente nella causa 98-74, avrebbe loro imposto tale esecuzione. Le ricorrenti e parecchi altri commercianti avrebbero perciò aperto, nell'aprile 1973, un «conto sociale».
paragrafo 4
52/53 In ogni caso, alla data del 29 marzo il Consiglio aveva già deliberato in merito alla proposta della Commissione, e — tenuto conto dell'insieme di circostanze di cui sopra — la modifica del sistema di calcolo degli importi compensativi era prevedibile. Non si può quindi sostenere che il contratto del 29 marzo sia stato stipulato dall'agente francese in funzione dell'affidamento sul mantenimento in vigore del vecchio metodo di calcolo di tali importi.
punto 47
Con un contratto concluso a Mosca, in data 28 marzo 1973, fra un importatore sovietico ed un esportatore francese (Groupement d'Intérêts economiques francecéréales), quest'ultimo s'impegnava a vendere 300000 tonnellate di orzo francese (quantitativo portato l'indomani a 500000 tonnellate), ad un prezzo espresso in dollari.
punto 51
Tuttavia, il documento prodotto in giudizio relativamente a questo punto non è datato, né del resto vi figura la ricorrente nella causa 96-74.
punto 54
Il fatto che il contratto del 29 marzo sia stato stipulato per un quantitativo di 500000 tonnellate, a lungo termine e in dollari, in un momento in cui le banche centrali degli Stati membri non erano più tenute ad intervenire a sostegno di questa moneta, implicava in realtà un notevole rischio commerciale.
punto 55
Tenuto conto di tutti questi elementi, è inammissibile la tesi secondo cui le ricorrenti potevano, all'epoca della conclusione del contratto, fare affidamento sul perdurare del sistema precedentemente in vigore.
punto 56
I ricorsi vanno perciò respinti.

SENTENZA › In diritto › Contratti stipulati prima del 30 aprile 1973 › Sulle spese

paragrafo 1
57/59 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti. Le spese del giudizio vanno quindi poste a loro carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, dichiara e statuisce: 1. I ricorsi sono respinti. 2. Le spese sono poste a carico delle ricorrenti.

Firme

Kutscher Donner Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 dicembre 1975. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher (Presidente di Sezione)

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