Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati
Testo in vigore al
Titolo I. Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.
Art. 2
1. La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito:
1) di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla, disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno del lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II;
2) di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonche' avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, prese in base all'art. 25;
3) di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;
4) di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione dei cantieriscuola di cui all'art. 45; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie;
5) di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini dell'attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori e di suggerire i mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettivita', i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.
2. Per le materie di sua competenza la Commissione puo' chiedere dati e promuovere indagini, richiedendone il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
3. Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza di esprimere pareri, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale non provvedera' senza aver previamente udito i pareri stessi.
Art. 3
1. La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale. Egli puo' delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei direttori generali di cui al n. 2 del comma successivo.
2. Essa e' composta:
1) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terra' conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;
2) dai direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;
3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;
4) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.
3. Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati, di cui all'art. 4, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4, partecipera', come membro effettivo, un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, partecipera', come membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata.
4. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1, assegnera' loro un termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvedera' d'ufficio.
5. Tale termine potra', su richiesta motivata, delle organizzazioni
interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici giorni.
6. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovra' essere
designato e nominato un membro supplente.
7. Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale.
8. I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.
Art. 4
1. La Commissione centrale puo' costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.
2. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di Comitati, puo' far assistere a singole riunioni della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituiti di previdenza, i assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.
Art. 5
1. Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.
2. La Commissione centrale e' convocata ogni tre mesi dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale. E' convocata altresi' ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3. I Comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti.
Art. 6
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:
1) il Comitato per la disoccupazione previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373;
2) il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264.
Titolo II. Disciplina del collocamento
Capo I. Disciplina dell'avviamento al lavoro
Art. 7
1. Il collocamento e' funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo.
Art. 8
1. Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, a sensi della legge 24 dicembre 1964, n. 1228 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.
2. Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, puo' trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia contermine o comunque nel raggio di 150 chilometri.
3. La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore.
4. I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianita' di iscrizione in precedenza maturata.
Art. 9
1. Nessuno puo' essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'eta' stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1987, N. 56.
3. Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonche' i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali.
4. I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da Accordi internazionali.
Art. 10
1. Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta.
2. Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:
1) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;
2) giovani di eta' inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;
3) casalinghe in cerca di lavoro;
4) pensionati in cerca di occupazione;
3. Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione.
4. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, sara' provveduto alla determinazione delle modalita' di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacita' di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria.
5. Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.
Art. 11
1. E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento e' demandato agli Uffici autorizzati.
2. I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.
3. L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:
1) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;
2) il personale avente funzioni direttive;
3) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;
4) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;
5) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;
6) i lavoratori destinati ad aziende con non piu' di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non piu' di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale.
4. La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sara' regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia, prescritto concorso pubblico.
6. E' ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra.
7. I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della zona.
Art. 12
1. E' ammesso lo scambio di mano d'opera e di servizi di cui all'art. 2139 del Codice civile.
Art. 13
1. Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.
2. L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri Uffici quali debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere.
Art. 14
1. La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.
2. Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate.
3. E' ammessa la richiesta nominativa:
a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che: non abbiano stabilmente piu' di cinque dipendenti e per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unita' superiore alle nove;
b) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;
c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;
d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.
4. Con decreto del Presidente della. Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali e' consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti.
5. L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, e' tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi.