diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 19 febbraio 1981, cause riunite 122/79 e 123/79

Decisione
decisa il 1981-02-19
ECLI
ECLI:EU:C:1981:47

Epigrafe

Nelle cause riunite 122 e 123/79, Mirtia Schiavo, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente in Roma, con l'avv. Rossi, del foro di Roma, e con domcilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avv. E. Arendt, 34, rue Philippe II, ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Antonio Sacchettini, consigliere al servizio giuridico del segretariato del Consiglio a Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. P.-J. Fontein, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 2, place de Metz, convenuto, cause aventi ad oggetto: la 122/79, l'annullamento della decisione 30 novembre 1978, n. 7/78, pubblicata nel bollettino mensile del personale delle Comunità europee, n. 158, del gennaio 1979, con cui sono state disposte le promozioni, con decorrenza 1o gennaio 1977, di dipendenti del ruolo linguistico (LA), con esclusione della ricorrente; la 123/79, l'annullamento del silenzio-rifiuto con cui il sig. Hommel, segretario generale del Consiglio dei ministri della Comunità europea, ratificava il parere espresso dal comitato dei rapporti il 28 novembre 1978, contrario all'istanza di revisione del rapporto informativo relativo, al periodo 1o novembre 1975-31 ottobre 1977, presentata dalla ricorrente il 15 giugno 1978, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La sig.ra Minia Schiavo, cittadina italiana, veniva assunta dal Consiglio in seguito a concorso il 16 ottobre 1972 ed era nominata in ruolo nell'impiego di traduttrice aggiunta con inquadramento LA 7, secondo scatto, il 16 luglio 1973. Nei due primi rapporti informativi — relativi, rispettivamente, ai periodi dall'entrata in servizio al 31 ottobre 1973 e dal 1o novembre 1973 al 31 ottobre 1975 — la sig.ra Schiavo riceveva, in generale, le valutazioni «buono» e persino «ottimo», per la sua conoscenza dell'inglese, per esempio. La ricorrente ritiene che tale valutazione favorevole sia stata confermata dal fatto di essere stata scelta per seguire corsi di greco in Grecia e da una nota confidenziale del 16 dicembre 1976, con la quale il suo capo divisione la informava di averla proposta per una promozione. Per il periodo andante dal 1o novembre 1975 al 31 ottobre 1977 il rapporto informativo veniva redatto il 16 febbraio 1978, conformemente ai nuovi criteri stabiliti con decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, che fissa le disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto del personale, relativo ai rapporti informativi; la sig.ra Schiavo, ritenendo che tale rapporto informativo modificasse in senso «negativo» i rapporti precedenti, chiedeva un colloquio al suo capo divisione e primo compilatore, sig. Valerio, il quale migliorava le valutazioni in tre punti, cosicché, nell'insieme, la ricorrente riceveva le valutazioni «buono», ed anche, in cinque casi, il giudizio «ottimo».
paragrafo 2
La sig.ra Schiavo, tuttavia, essendo ancora in disaccordo col suo primo compilatore, nonostante le modifiche apportate, presentava, il 6 marzo 1978, domanda scritta di revisione del rapporto rettificato del 16 febbraio 1978, revisione che le veniva rifiutata con nota del 9 marzo 1978. La ricorrente chiedeva allora al secondo compilatore, il sig. Druck, la revisione del rapporto rettificato, conformemente all'art. 7 della decisione 18 ottobre 1977. Questi, con nota del 25 maggio 1978, pur riferendosi espressamente al rapporto redatto dal primo compilatore, modificava la valutazione generale in senso positivo.
paragrafo 3
Con lettera del 15 giugno 1978 la ricorrente rifiutava le conclusioni del secondo compilatore ed esprimeva l'intenzione di presentare reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, presentando poi formalmente detto reclamo con lettera dell'11 settembre 1978. La lettera del 15 giugno 1978 dava luogo alla trasmissione, in data 17 luglio 1978, del rapporto informativo al comitato dei rapporti. Detto comitato, dopo aver sentito la ricorrente il 6 novembre 1978, emetteva, il 28 novembre 1978, parere sfavorevole, che il segretario generale ratificava con nota dell'8 dicembre 1978. Questa nota, accompagnata dal parere del comitato dei rapporti, veniva trasmessa alla ricorrente il giorno stesso. Ella però, trovandosi in aspettativa, riceveva i menzionati documenti soltanto il 18 dicembre 1978 e li rispediva all'amministrazione il 28 dicembre 1978, dopo aver sottoscritto il rapporto con riserva del diritto di contestarlo.
paragrafo 4
Nel frattempo il segretario generale del Consiglio prendeva, il 30 novembre 1978, una serie di decisioni relative alla promozione di determinati dipendenti del ruolo linguistico, su parere conforme della commissione consultiva per le promozioni del Consiglio, del 22 novembre 1978. L'elenco dei dipendenti promossi veniva affisso nei locali dell'istituzione il 6 dicembre 1978 e pubblicato nel bollettino mensile delle Comunità europee n. 158 del gennaio 1979.
paragrafo 5
Con una prima lettera del 25 marzo 1979 la ricorrente intimava al segretario generale del Consiglio di «emettere formale e motivata decisione sull'istanza di revisione del rapporto annullando quest'ultimo». Nessuna decisione era presa dal segretario generale nei tre mesi successivi.
paragrafo 6
Con una seconda lettera del 25 marzo 1979 la ricorrente introduceva un reclamo contro le decisioni del 30 novembre 1978 relative alla promozione di taluni funzionari; detto reclamo era oggetto di una decisione espressa di rigetto in data 18 giugno 1979.
paragrafo 7
Contro queste due decisioni di rigetto — una implicita, l'altra espressa — la sig.ra Schiavo ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia due ricorsi contro il Consiglio: ambedue sono stati registrati nella cancelleria della Corte il 3 agosto 1979.
paragrafo 8
Nella causa 123/79, relativa al rapporto informativo, il Consiglio ha sollevato eccezione d'irricevibilità sostenendo in via principale che il ricorso non è stato preceduto da un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
paragrafo 9
La Corte, Seconda Sezione, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, con ordinanza del 31 gennaio 1980, ha, in primo luogo, rinviato al merito riguardo all'eccezione di irricevibilità in causa 123/79 e, in secondo luogo, ha disposto la riunione delle due cause e l'apertura della fase orale del procedimento senza procedere ad istruttoria, respingendo nel contempo la richiesta della ricorrente di far produrre i fascicoli individuali dei dipendenti promossi il 30 novembre 1978.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › 1. Nella causa 122/79 (Promozione)

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
a) Nel ricorso: «annullare la decisione impugnata e tutti gli atti propedeutici pregressi, compreso il parere della commissione consultiva, con tutte le relative conseguenziali declaratorie, anche in ordine alle spese». b) Nella replica: «1. rigettare preliminarmente l'eccezione d'irricevibilità siccome totalmente infondata; 2. in via istruttoria, ai sensi dell'art. 45, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura in relazione all'art. 21 dello Statuto della Corte, richiedere alla parte convenuta di produrre in giudizio tutti i documenti inerenti al fascicolo personale della ricorrente e dei funzionari promossi; 3. accogliere, pertanto, il proposto ricorso, respinta ogni contraria istanza, annullando le decisioni impugnate e tutti gli atti propedeutici pregressi, con tutte le conseguenziali relative declaratorie; 4. condannare la parte convenuta alle spese processuali».
paragrafo 3
Il convenuto conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
a) Nel controricorso: «1. pronunziarsi preventivamente sulla ricevibilità del ricorso; 2. nel caso in cui esso fosse dichiarato ricevibile, respingere in quanto infondate le domande della ricorrente; 3. condannare la ricorrente alle spese processuali nella misura in cui esse non siano poste a carico del convenuto ai sensi degli artt. 70 e 95, § 2, del regolamento di procedura». b) Aggiungendo nella controreplica: «2. constatato che il fascicolo personale della ricorrente è stato trasmesso alla Corte in conformità all'art. 26 dello Statuto, non dare seguito alla richiesta della ricorrente di ordinare, in via istruttoria, la produzione dei fascicoli personali dei funzionari promossi».

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › 2. Nella causa 123/79 (Rapporto informativo)

paragrafo 1
Nel ricorso, la ricorrente conclude che la Corte :
paragrafo 2
«— in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la comunicazione impugnata, datata 8 dicembre 1978, e il silenzio-rifiuto impugnato e tutti gli atti propedeutici pregressi, compreso il parere del comitato dei rapporti, con tutte le relative conseguenziali declaratorie anche in ordine alle spese».
paragrafo 3
Nella domanda di eccezione d'irricevibilità, il Consiglio conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«respingere il presente ricorso come irricevibile e... condannare la ricorrente alle spese processuali nella misura in cui esse non siano poste a carico del convenuto ai sensi degli artt. 70 e 95, § 2, del regolamento di procedura».
paragrafo 5
Nelle osservazioni sulla domanda di eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che piaccia alla Corte :
paragrafo 6
«1. respingere la domanda di eccezione di irricevibilità del proposto ricorso; 2. ritenere e dichiarare, pertanto, il ricorso ricevibile; 3. ai sensi dell'art. 91, § 4, 2o comma, del regolamento di procedura, rinviare al merito, fissando all'uopo un nuovo termine per la prosecuzione della causa».
paragrafo 7
Nel controricorso e nella controreplica, il Consiglio conclude che piaccia alla Corte :
paragrafo 8
«1. pronunziarsi preventivamente sulla ricevibilità del ricorso; 2. nel caso in cui esso fosse dichiarato ricevibile, respingere in quanto infondate le domande della ricorrente; 3. condannare la ricorrente alle spese processuali nella misura in cui esse non siano poste a carico del convenuto ai sensi degli artt. 70 e 95, § 2, del regolamento di procedura».
paragrafo 9
Nella replica, la ricorrente conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 10
«— rigettare tutte le eccezioni, argomentazioni e deduzioni avversarie, accogliendo il ricorso proposto dalla Schiavo, ritenendolo ricevibile in rito e fondato nel merito, emanando tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia».

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

paragrafo 1
Poiché la causa 123/79 tende all'annullamento del rapporto informativo che costituisce una delle ragioni per cui, secondo la ricorrente, ella non è stata promossa, pare logico riassumerne anzitutto i mezzi e gli argomenti, prima di passare all'esame di quelli relativi all'annullamento della decisione di promozione di taluni dipendenti del ruolo linguistico, oggetto della causa 122/79.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Nella causa 123/79 (Rapporto informativo) › 1. Sulla ricevibilità › Il Consiglio deduce che:

paragrafo 1
a) Il ricorso non è datato, mentre l'art. 37, § 3, del regolamento di procedura della Corte prevede che tutti gli atti di procedura debbano essere datati. Sul punto, il Consiglio «si rimette alla Corte». Lo stesso argomento è stato avanzato nella causa 122/79. b) La decisione implicita di rigetto da parte del segretario generale della diffida intimata dalla ricorrente il 25 marzo 1979, contro cui si volge in parte il ricorso, non esiste, avendo il segretario generale ad essa risposto con lettera del 18 giugno 1979. c) La Corte di giustizia è stata adita mediante ricorso senza che l'autorità che ha il potere di nomina abbia ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. La diffida del 25 marzo 1979 non costituisce infatti reclamo ai sensi di tale testo: né sul piano formale, poiché si vuole fondare sull'art. 175 del Trattato, quando la Corte di giustizia ha precisato che le controversie fra i dipendenti della Comunità e le loro istituzioni ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 179 del Trattato; né sul piano sostanziale poiché non contiene gli elementi caratteristici del reclamo, che deve essere rivolto contro un atto che rechi pregiudizio, ma costituisce piuttosto una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1. Nella fattispecie, il ricorso è quindi irricevibile poiché non preceduto da un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2. Anche però se la diffida dovesse essere considerata reclamo, il ricorso rimarrebbe irricevibile per il fatto che la ricorrente, avendo ricevuto la risposta del segretario generale il 18 dicembre 1978, avrebbe dovuto inviare il reclamo entro il 19 marzo 1979. Ella lo ha però inviato soltanto il 25 marzo 1979. Infine, il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente anche se si prendesse in considerazione il reclamo dell'11 settembre 1978.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Nella causa 123/79 (Rapporto informativo) › 1. Sulla ricevibilità › A ciò la ricorrente ribatte:

paragrafo 1
a) La mancanza di data nel ricorso non può produrre alcun effetto, poiché, secondo l'art. 37, § 3, del regolamento di procedura, è rilevante ai fini dei termini processuali soltanto la data del deposito in cancelleria, nella fattispecie il 3 agosto 1979. Per di più, i principi generali del diritto processuale non richiedono a pena di nullità l'indicazione della data di un atto processuale. b) Ai termini dell'art. 25, 2o comma, dello Statuto, ogni decisione individuale riguardante un funzionario deve essere a lui comunicata per iscritto e, se è a suo carico, dev'essere motivata, come la giurisprudenza della Corte ha confermato. Ora, la decisione del segretario generale dell' 8 dicembre 1978 è del tutto priva di motivazione, e pertanto nulla, non potendo la lettera del 18 giugno 1979 sanare le nullità di un altro atto. Giustamente la ricorrente ha quindi presentato un reclamo, con atto del 25 marzo 1979, nel termine di tre mesi, all'autorità che ha il potere di nomina; poi, non ottenendo risposta, poiché la latterà del 18 giugno 1979 non può costituire risposta, ha proposto ricorso giurisdizionale il 3 agosto 1979. c) Per quanto riguarda l'eccezione d'irricevibilità del ricorso per difetto di previo reclamo, o, dopo il parere del comitato dei rapporti, non vi è stata alcuna decisione esplicita di rigetto debitamente motivata da parte del segretario generale e, in tal caso, il reclamo proposto dalla sig.ra Schiavo il 25 marzo 1979 è valido, così come il successivo ricorso, oppure vi è stata decisione esplicita di rigetto, il 18 giugno 1979, come sostiene il Consiglio, ed il ricorso pervenuto in cancelleria il 3 agosto 1979 è ricevibile. d) Quanto all'eccezione relativa ai presunti vizi formali e sostanziali del reclamo, nessuna norma ne stabilisce la forma, ad eccezione del termine espressamente previsto. È incontestabile che la mancanza di decisione dopo il parere del comitato dei rapporti ha costituito atto arrecante pregiudizio, in quanto tale impugnabile con reclamo, e che la lettera del 25 marzo 1979 costituisce reclamo contro un atto arrecante pregiudizio, poiché la forma è irrilevante, mentre la sua natura giuridica è definita dai requisiti sostanziali. e) Quanto al preteso difetto del reclamo per via gerarchica, il disposto dell'art. 175 non è incompatibile con quello dell'art. 179 del Trattato. Il primo, norma di carattere generale, prevede la possibilità di adire la Corte per addebitare a un'istituzione comunitaria di aver omesso di emanare «un atto che non sia una raccomandazione o un parere». Il secondo, norma di carattere particolare, estende la competenza della Corte alla conoscenza di «qualsiasi controversia fra la Comunità e gli agenti di questa».

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Nella causa 123/79 (Rapporto informativo) › 1. Sulla ricevibilità › Nel controricorso, il Consiglio rileva che:

paragrafo 1
la ricorrente ha ella stessa qualificato come «reclamo» la propria nota dell'11 settembre 1978; l'art. 90, n. 3, dello Statuto contempla espressamente la necessità di un ricorso gerarchico; il termine di tre mesi dal giorno della notifica al destinatario, stabilito dal n. 2 dell'art. 90, è stato nella fattispecie ampiamente superato, poiché la notifica è stata fatta il 18 dicembre 1978, il termine è scaduto il 19 marzo 1979 e «l'atto di diffida» è datato 25 marzo 1979.
paragrafo 2
Nella replica, la ricorrente rimanda alla sentenza 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi e/Commissione, Race. pag. 1613, per sostenere che, al fine di definire le decisioni impugnabili mediante ricorso, si deve valutare la natura dell'atto impugnato piuttosto che la sua forma e la sua apparenza esteriore e per concludere che la nota dell'8 dicembre 1978, essendo priva di motivazione, non può essere considerata decisione motivata; è quindi logico ritenere che non esiste decisione motivata, che, se esistesse, sarebbe comunque priva di motivazione, oppure che si è in presenza soltanto di una decisione implicita di rigetto.
paragrafo 3
Nella controreplica, il Consiglio ripete anzitutto che «quale che sia la denominazione da dare all'atto della ricorrente in date 25 marzo 1979, essa non ha rispettato i termini fissati dallo Statuto per la presentazione di un ricorso davanti alla Corte di giustizia». Esso contesta poi l'uso fatto dalla ricorrente della sentenza 5 aprile 1979 in causa 117/78 (cit.) ritenendo, da un lato, che detta sentenza riguardi « una fattispecie del tutto differente da quella della prensente causa» e, dall'altro, che, indipendentemente da tale osservazione sulla non pertinenza della giurisprudenza richiamata, il reclamo amministrativo deve essere presentato nei termini «salvo dar luogo a una contaminado del tutto arbitraria dei limiti d'ordine temporale introdotti dal legislatore onde garantire la sicurezza del diritto nell'esercizio dei mezzi di ricorso».

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Nella causa 123/79 (Rapporto informativo) › 2. Nel merito › La ricorrente deduce che:

paragrafo 1
a) Ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina deve notificare all'interessato una decisione debitamente motivata. Ora, la nota dell'8 dicembre 1978 del segretario generale si limita a ratificare il parere sfavorevole del comitato dei rapporti e non è quindi motivata; ciò comporta la sua nullità, visto il carattere essenziale dalla Corte riconosciuto alla motivazione di una decisione. b) Per tale ragione il segretario generale è stato diffidato ad agire. Non avendo egli reagito e poiché, secondo la giurisprudenza della Corte, qualsiasi amministrazione, quando prende un provvedimento tale da pregiudicare gravemente interessi individuali, è tenuta a porre l'interessato in grado di far conoscere il proprio punto di vista, il suo silenzio equivale ad una decisione implicita di rigetto, per di più viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione e perché si tratta di un silenzio-rifiuto. c) II fondamento del ricorso è del resto costituito dalla «manifesta ingiustizia nel comportamento degli organi collegiali e monocratici», i cui atti e pareri hanno preceduto la ratifica da parte del sig. Hommel con nota dell'8 dicembre 1978 e dalla contraddittorietà che appare fra il tenore dei primi rapporti informativi e la decisione finale presa dalle autorità comunitarie: in particolare, la ricorrente rileva che il rapporto informativo litigioso costituisce un «salto di logica» rispetto alla comunicazione del 16 dicembre 1976, con la quale il capo divisione proponeva la promozione della sig.ra Schiavo. Di conseguenza, «è decisamente illegittimo il comportamento dell'autorità che ha il potere di nomina, allorquando “ratifica immotivatamente” valutazioni sfavorevoli, precedute da valutazioni favorevoli, finalizzate alla negazione di promozioni». d) Infine, respingendo l'argomento del Consiglio secondo cui nessuno dei vizi elencati dalla Corte nella sentenza 25 ottobre 1976, causa 122/75, Küster, Race. pag. 1685, è stato indicato fra i motivi del ricorso, la ricorrente sottolinea anzitutto la propria adesione a detta giurisprudenza, la quale afferma che appare «inammissibile la tesi della irricevibilità assoluta del ricorso avverso un rapporto informativo» e sostiene di aver dedotto l'illegittimità della decisione del sig. Hommel, dell'8 dicembre 1978, chiedendo anche l'annullamento di tutti gli atti preparatori.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Nella causa 123/79 (Rapporto informativo) › 2. Nel merito › Il Consiglio, da parte sua, ribatte che:

paragrafo 1
a) Quanto ai mezzi relativi alla forma, cioè alla nota dell'8 dicembre 1978. Anzitutto, per quanto riguarda il requisito della motivazione, il convenuto sostiene che nella causa 122/75, citata, la Corte ha indicato che i rapporti informativi non sono disciplinati dall'art. 25 dello Statuto, bensì dall'art. 43, il quale impone alle istituzioni di prevedere disposizioni sull'obbligo di motivare soltanto in casi estremi. Ora, l'art. 10, n. 5, della decisione del Consiglio, adottata in forza dell'art. 43 dello Statuto, non prevede «affato la motivazione». Inoltre, quanto all'eccesso di potere, vizio da cui sarebbe affetta la nota, trattandosi di un silenzio-rifiuto, il convenuto ritiene sufficiente rilevare che la nota è stata compilata, firmata e trasmessa alla ricorrente, la quale ha dato atto di averla ricevuta con la sua lettera del 28 dicembre 1978. Infine, l'osservazione della ricorrente che il ricorso riguarda anche il parere del comitato dei rapporti è superflua, poiché, avendo l'autorità che ha il potere di nomina accolto il parere con la decisione dell'8 dicembre 1978, qualsiasi ricorso volto contro la decisione implica contestazione di detto parere. b) Quanto ai mezzi sostanziali, cioè relativi alla redazione del rapporto informativo litigioso. Il convenuto si fonda sulla sentenza 122/75 (cit.) per sostenere che la conter stazione di un rapporto informativo si deve basare su vizi elencati tassativamente dalla Corte, cioè irregolarità di forma e di procedura, errori manifesti o sviamento dei poteri di valutazione, e che la ricorrente non ha fatto valere nessuno di detti vizi, allegando semplicemente una «manifesta ingiustizia» senza addurre alcuna prova, mentre gli organi consultivi si sono pronunziati «in piena osservazione delle regole che sono loro proprie». La ricorrente allega inoltre «un salto di logica», mentre invece è proprio della funzione specifica assegnata a tali rapporti informativi il fatto di comportare una valutazione diversa e non è possibile considerare una proposta di promozione da parte del capo divisione quale prova di errore manifesto o di sviamento dei poteri di valutazione.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Nella causa 122/79 (Promozione) › 1. Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il convenuto fa valere due motivi principali di irricevibilità del ricorso:
paragrafo 2
a) In primo luogo, il ricorso è stato presentato fuori termine. L'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale stabilisce in tre mesi il termine per la presentazione di un reclamo contro un atto individuale che arrechi pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, termine decorrente dal giorno in cui questa ne è venuta a conoscenza o, al più tardi, dal giorno della pubblicazione. Nella fattispecie, il reclamo, datato 25 marzo 1979, riguarda decisioni di promozioni adottate il 30 novembre 1978 ed affisse il 6 dicembre 1978. Il termine di tre mesi è quindi scaduto il 7 marzo 1979. Per pubblicazione non si deve intendere l'inserzione del nome dei promossi nel bollettino mensile del personale delle Comunità. Trattandosi di decisioni di carattere individuale, l'affissione risponde pienamente all'esigenza della pubblicazione, la successiva inserzione ha soltanto scopo di informazione generale. Il fatto che la ricorrente si trovasse in quel momento nella posizione di aspettativa per motivi personali non può modificare la natura del menzionato bollettino, semplice mezzo di informazione generale e non raccolta ufficiale di decisioni statutarie. b) In secondo luogo, il ricorso non è stato trasmesso per via gerarchica, mentre tale procedura è espressamente prescritta dall'art. 90, n. 3, dello Statuto, ed il fatto che la ricorrente fosse in quel periodo in congedo non la dispensava dall'osservanza dei requisiti di forma stabiliti da detto testo. e) Il convenuto fa valere anche un motivo in subordine: l'errore nella «causa petendi». II motivo del ricorso risiede nel fatto che l'autorità che ha il potere di nomina non ha risposto al suo reclamo; il ricorso è quindi volto, secondo la ricorrente, avverso una decisione implicita di rigetto. Ora, nella fattispecie, una decisione esplicita di rigetto è stata emessa il 18 giugno 1979 e non si possono confondere le due nozioni.
paragrafo 3
La ricorrente deduce da parte sua gli argomenti seguenti:
paragrafo 4
a) L'art. 25 dello Statuto dispone che «le decisioni relative... alla promozione.. di un funzionario devono essere immediatamente affisse... e sono pubblicate nel bollettino mensile del personale delle Comunità». Ne consegue che una decisione si può considerare validamente pubblicata soltanto se sono stati soddisfatti questi due requisiti. Nella fattispecie, la pubblicazione è avvenuta nel mese di gennaio 1979 e il ricorso è stato quindi presentato nei termini prescritti. La sig.ra Schiavo risiedeva del resto in Italia in quel periodo e non aveva avuto conoscenza delle promozioni, dalle quali ella era stata esclusa, se non mediante la pubblicazione nel bollettino del personale. b) Il reclamo non è forse stato proposto all'autorità che ha il potere di nomina in modo «ortodosso», ma ha conseguito lo scopo voluto, poiché, nella decisione del 18 giugno 1979, detta autorità non ha eccepito la non conformità della trasmissione del reclamo alle norme statutarie sulla forma, ma lo ha soltanto respinto come irrecevibile sull'errato presupposto della sua tardività. c) La decisione di rigetto del 18 giugno 1979 del segretario generale non si può definire decisione esplicita di rigetto, che postula l'esame del merito della controversia, bensì decisione implicita di rigetto, nel senso che essa respinge il reclamo senza esame del merito, ritenendolo semplicemente presentato fuori termine. Comunque, «allorquando successivamente “la lite” si trasferisce in sede giurisdizionale, il ricorso alla Corte tende formalmente e sostanzialmente all'annullamento... della decisione esplicita o implicita di rigetto».
paragrafo 5
Il convenuto ribatte a tali argomenti che:
paragrafo 6
a) I termini «pubblicazione prevista dall'art. 90» non equivalgono ai termini «pubblicazione nel bollettino mensile prevista dall'art. 25», poiché le versioni tedesca e olandese dello Statuto, nell'utilizzare due parole diverse per le due ipotesi in questione, confermano che l'affissione risponde all'esigenza di «rendere pubbliche» le decisioni di promozione. Inoltre, l'interpretazione della ricorrente darebbe vita in effetti ad un termine elastico e pertanto, per «evidenti ragioni di sicurezza giuridica», non può essere accolta. b) La lettera del 18 giugno 1979 considera certo il reclamo irrecevibile in quanto tardivo, ma ciò non impedisce che esso lo sia anche perché presentato in violazione delle forme previste dallo Statuto (introduzione per via gerarchica). c) Quanto all'esistenza di un errore nella causa petendi, il convenuto mantiene la propria argomentazione e si rimette alla Corte.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Nella causa 122/79 (Promozione) › 2. Nel merito › a) Nel ricorso, la ricorrente addebita alla decisione impugnata:

paragrafo 1
di essere immotivata; di averla esclusa dalle promozioni senza che gli organi competenti avessero conoscenza del suo «stato giuridico», poiché, nello stesso momento, il suo fascicolo era sottoposto all'esame del comitato dei rapporti. Il combinato disposto degli artt. 26 e 45 dello Statuto comporta però che le promozioni non possano essere decise se non con conoscenza di tutte le qualità del dipendente, dato che i fascicoli individuali devono includere tutti i documenti riguardanti la situazione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la competenza del dipendente. Inoltre, nella fattispecie, il parere espresso dalla commissione consultiva del Consiglio in data 22 novembre 1978 ha preceduto di otto giorni il parere sfavorevole reso dal comitato dei rapporti, fatto sorprendente che costituisce lesione manifesta dei diritti e degli interessi della sig.ra Schiavo.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Nella causa 122/79 (Promozione) › 2. Nel merito › b) Nel controricorso, il Consiglio ribatte che:

paragrafo 1
in base alla giurisprudenza costante della Corte, «l'autorità che ha il. potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione riguardo ai candidati non promossi, perché ciò potrebbe essere loro pregiudizievole». I membri della commissione consultiva di promozione avevano a disposizione i fascicoli personali e quindi i rapporti informativi riguardanti ciascun dipendente candidato alla promozione, poiché era sufficiente la fotocopiatura dei rapporti informativi originali. La circostanza che il parere del comitato dei rapporti sia posteriore non ha di per sé alcuna rilevanza, essendo i due organi indipendenti l'uno dall'altro ed avendo il comitato dei rapporti concluso in senso negativo quanto alla necessità di rivedere il rapporto informativo della ricorrente. Per quanto riguarda specificamente la promozione, è opportuno rilevare che essa è posteriore al parere del comitato dei rapporti.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Nella causa 122/79 (Promozione) › 2. Nel merito › d) Nella replica, la ricorrente controbatte

paragrafo 1
di essere meravigliata, in primo luogo, per l'esclusione dalle promozioni, quando era stata proposta il 16 dicembre 1976 dal capo della divisione italiana; in secondo luogo, che il secondo compilatore ha espresso un parere soltanto due mesi e mezzo dopo esserne stato richiesto; in terzo luogo, che il Consiglio adduce a propria difesa l'autonomia dei due organi (commissione consultiva e comitato dei rapporti) e i mezzi di riproduzione fotografica, quando l'uso di tali mezzi è contrario al carattere segreto e confidenziale del fascicolo personale; in quarto luogo, che il Consiglio, sentendosi tenuto a segnalare che le decisioni di promozione erano posteriori al parere del comitato dei rapporti, si è accusato nello scusarsi; gli elementi indicati dimostrano che le decisioni di promozione impugnate l'hanno esclusa dalle promozioni nell'ignoranza di tutti gli elementi e le valutazioni che la riguardavano.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Nella causa 122/79 (Promozione) › 2. Nel merito › d) Infine, nella controreplica, il Consiglio sostiene che:

paragrafo 1
il ritardo nella compilazione del secondo rapporto è dovuto soltanto al numero considerevole di dipendenti cui si doveva applicare un nuovo metodo di valutazione, disposto dalla decisione 18 ottobre 1977: è del tutto abusivo e del resto non provato il nesso istituito fra il ritardo di cui trattasi e un presunto atteggiamento negativo dei superiori gerarchici della ricorrente. I mezzi di riproduzione fotografica non ledono il carattere segreto e confidenziale del fascicolo individuale, poiché il loro uso è affidato a dipendenti tenuti, a norma dell'art. 17 dello Statuto, alla massima discrezione. Il Consiglio ha indicato che le decisioni impugnate sono posteriori al parere del comitato dei rapporti semplicemente per provare che l'autorità di nomina disponeva, al momento della sua decisione, di tutti gli elementi necessari.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 16 ottobre 1980 la ricorrente, con l'avv. S. Rossi, del foro di Roma, e il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. A. Sacchettini, hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'I 1 dicembre 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 3 agosto 1979, la sig.ra Schiavo, allora dipendente del Consiglio delle Comunità europee, di grado LA 7, ha proposto due ricorsi (riuniti con ordinanza 31 gennaio 1980) miranti l'uno all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla domanda di revisione del rapporto informativo sulla ricorrente per il periodo 1o novembre 1975-31 ottobre 1977, nonché della nota 8 dicembre 1978 con cui il segretario generale del Consiglio ha ratificato il parere 28 novembre 1978 del comitato dei rapporti, contrario a detta revisione, e l'altro all'annullamento di una serie di decisioni del Consiglio in data 30 novembre 1978, relative alla promozione di taluni dipendenti del ruolo linguistico.

SENTENZA › In diritto › Sugli antefatti

punto 2
La ricorrente veniva nominata dipendente in prova del Consiglio dal 16 ottobre 1972. Conformemente alla decisione del Consiglio 25 maggio 1964, relativa al rapporto sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio dei dipendenti del segretariato generale del Consiglio venivano redatti sul suo conto, per i periodi 1972-1973 e 1974-1975, due rapporti informativi — contenenti, in generale, le menzioni «buono» e persino «molto buono» — a proposito dei quali l'interessata non formulava alcuna osservazione.
punto 3
In conformità a nuovi criteri stabiliti dalla decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, che fissa le disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 43 dello Statuto del personale, relativo ai rapporti informativi, il capo divisione e primo compilatore, sig. Valerio, redigeva, il 16 febbraio 1978, un rapporto informativo sulla signora Schiavo relativamente al periodo 1o novembre 1975 - 31 ottobre 1977.
punto 4
La signora Schiavo, ritenendo che tale rapporto informativo modificasse in senso «negativo» i rapporti precedenti, chiedeva un colloquio col primo compilatore, a seguito del quale otteneva modifiche positive; ciononostante, ella sollecitava per iscritto la revisione del rapporto modificato in senso a lei favorevole. Poiché tale domanda non veniva accolta, l'interessata chiedeva la revisione del suddetto rapporto al secondo compilatore, sig. Duck, in conformità all'art. 7 della decisione 18 ottobre 1977. Quest'ultimo, con nota 25 maggio 1978, modificava la valutazione generale in senso positivo.
punto 5
La ricorrente si rifiutava del pari di accettare le conclusioni del secondo compilatore e, con lettera 11 settembre 1978 indirizzata al segretario generale del Consiglio, presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90 della Statuto.
punto 6
II segretario generale sottoponeva il caso, a norma dell'art. 11 della decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, al «comitato dei rapporti», il cui intervento è contemplato da tale decisione per l'ipotesi in cui il dipendente si rifiuti di accettare il rapporto informativo che lo riguarda.
punto 7
II suddetto comitato emetteva, il 28 novembre 1978, un parere, sfavorevole alla ricorrente, che il segretario generale ratificava con nota 8 dicembre 1978; la nota veniva trasmessa, unitamente al parere, alla ricorrente, la quale riceveva questi documenti il 18 dicembre 1978.
punto 8
Nel frattempo, il segretario generale adottava, il 30 novembre 1978 — su parere conforme della commissione consultiva — una serie di decisioni relative alla promozione di taluni dipendenti, tra i quali non figurava la ricorrente; l'elenco dei promossi veniva affisso nei locali dell'istituzione il 6 dicembre 1978 e pubblicato nel bollettino mensile delle Comunità europee n. 158 del gennaio 1979.
punto 9
In seguito a tali fatti, la ricorrente spediva, il 25 marzo 1979, due lettere: con la prima presentava reclamo contro le decisioni di promozione e con la seconda intimava al segretario generale di adottare una decisione circa il rapporto informativo redatto il 16 febbraio 1978.
punto 10
Poiché entrambe le lettere restavano senza risposta, l'interessata ha proposto i presenti ricorsi.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità dei due ricorsi › Per quanto concerne la domanda di annullamento del rapporto informativo

punto 11
Il Consiglio ha in primo luogo sostenuto, nel corso della fase scritta del procedimento, che il ricorso è irricevibile in quanto non è stato preceduto da alcun reclamo. A suo avviso, infatti, la lettera 25 marzo 1979 non costituisce reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, né dal punto di vista formale, giacché è basata sull'art. 175 del Trattato CEE, laddove le controversie fra le istituzioni e i loro dipendenti rientrano nella sfera d'applicazione dell'art. 179 dello stesso Trattato, né sotto il profilo sostanziale, poiché costituisce una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1 ; anche se detta lettera dovesse essere considerata reclamo, il ricorso sarebbe pur sempre irricevibile giacché il reclamo avrebbe dovuto essere presentato al più tardi il 19 marzo 1979.
punto 12
In udienza, il Consiglio, richiamandosi alla sentenza 3 luglio 1980 (cause riunite 6 e 97/79, Grassi e/Consiglio, ancora inedita), ha dedotto che, dato che la proposizione di un ricorso avverso un rapporto informativo non è subordinata alla presentazione di un reclamo, l'interessata avrebbe dovuto proporre il ricorso prima del 19 marzo 1979.
punto 13
La ricorrente ribatte che, siccome qualsiasi decisione individuale adottata a carico di'un dipendente dev'essere motivata, la nota 8 dicembre 1978 del segretario generale, priva di motivazione, è nulla; di conseguenza, la ricorrente ha inviato a buon diritto una «diffida» il 25 marzo 1979.
punto 14
Occorre innanzitutto ricordare che, per quanto concerne i rapporti informativi, la decisione del Consiglio 18 ottobre 1977 disciplina lo svolgimento del procedimento precontenzioso e stabilisce, in particolare, all'art. 10, n. 5, che «l'autorità investita del potere di nomina interina il rapporto e lo trasmette al funzionario scrutinato; tale trasmissione pone fine alla procedura di reclamo».
punto 15
Nella fattispecie, la ricorrente ha presentato l'11 settembre 1978 un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, allo scopo di ottenere la rettifica del rapporto informativo che la concerne; il procedimento particolare in tal modo iniziato si è concluso, conformemente alla decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, con la nota con cui il segretario generale ha ratificato il parere del comitato dei rapporti, pervenuta alla ricorrente il 18 dicembre 1978, data dalla quale il rapporto informativo si consideva definitivo.
punto 16
Peraltro, nella precitata sentenza Grassi, la Corte ha già precisato che, in situazioni del genere, la proposizione di un ricorso giurisdizionale non è subordinata alla previa presentazione di un reclamo amministrativo: «il ricorso giurisdizionale contro un rapporto informativo è esperibile dal momento in cui il rapporto può essere considerato definitivo, senza che si possa esigere inoltre l'adempimento della previa formalità del reclamo ai sensi dell'art. 90». La ricorrente avrebbe pertanto dovuto adire direttamente la Corte entro il termine di tre mesi stabilito dall'art. 91 dello Statuto, cioè prima del 19 marzo 1979, mentre il ricorso è stato proposto il 3 agosto 1979.
punto 17
Inoltre, anche se la lettera 25 marzo 1979 della ricorrente potesse essere qualificata reclamo amministrativo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, e anche se potesse considerarsi scusabile, data l'attuale formulazione dei testi, l'errore circa l'inapplicabilità di tale articolo, si tratterebbe pur sempre di un reclamo tardivo, perché posteriore al 19 marzo 1979.
punto 18
Di conseguenza, il ricorso 123/79, in quanto tardivamente proposto, va dichiarato irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità dei due ricorsi › Per quanto concerne la domanda d'annullamento delle decisioni di promozione

punto 19
Secondo il Consiglio, il ricorso è tardivo: infatti, il reclamo, datato 25 marzo 1979, mirava all'annullamento delle decisioni di promozione pubblicate mediante affissione il 6 dicembre 1978 e pertanto è stato presentato a distanza di oltre tre mesi dal giorno della pubblicazione, cioè dopo la scadenza del termine fissato, a pena di irricevibilità, dall'art. 90, n. 2, dello Statuto. A sostegno del suo punto di vista, esso deduce in primo luogo che, in base a tale disposizione, il termine per la presentazione di un reclamo contro un atto individuale che leda una persona diversa dal destinatario decorre, per quanto concerne quest'ultima, «dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione», che nella fattispecie è il giorno dell'affissione, e, in secondo luogo, che le esigenze della certezza del diritto sarebbero disattese se il dies a quo per il computo del termine fosse quello della pubblicazione nel bollettino mensile.
punto 20
La ricorrente si richiama all'art. 25 dello Statuto, a norma del quale, «le decisioni relative... alla promozione... di un funzionario devono essere immediatamente affisse nei locali dell'istituzione da cui dipende e sono pubblicate nel bollettino mensile del personale delle Comunità»; a suo avviso, ne consegue che una decisione può essere considerata come validamente pubblicata solo se sia stata affissa nei locali dell'istituzione e pubblicata nel bollettino mensile del personale delle Comunità; orbene, siccome quest'ultima pubblicazione ha avuto luogo nel gennaio 1979, il reclamo è stato presentato entro il termine prescritto.
punto 21
Sebbene l'art. 25 dello Statuto specifichi che le decisioni relative alla promozione di dipendenti devono essere affisse e pubblicate, va rilevato che, per quanto concerne i terzi interessati, la struttura generale dell'art. 90, n. 2, 2o trattino, implica che il termine entro il quale il reclamo dev'essere presentato decorre dal giorno in cui essi vengono a conoscenza del provvedimento di cui trattasi e, comunque, «al più tardi» dal «giorno della pubblicazione». Orbene, nel caso di decisioni di promozione concernenti dei dipendenti, la loro affissione immediata nei locali dell'istituzione da cui questi ultimi dipendono è del tutto consona alla finalità di tale misura, che consiste nel portare siffatte decisioni individuali a conoscenza della cerchia limitata delle persone interessate, mentre la pubblicazione nel bollettino mensile ha il solo scopo di garantire una informazione di carattere generale, senza effetti giuridici particolari.
punto 22
Quanto alle esigenze della certezza del diritto, la Corte ha dichiarato nella sentenza 12 dicembre 1967 (causa 4/67, Collignon-Muller, Race. pag. 429) che «i termini d'impugnazione hanno carattere imperativo e quindi né le parti né il giudice possono disporne a loro piacimento»; ciò vale anche per i termini stabiliti per la presentazione del reclamo, che, dal punto di vista procedurale, li precedono ed hanno la stessa natura poiché concorrono alla disciplina del medesimo rimedio giuridico perseguendo lo scopo di garantire la certezza del diritto.
punto 23
Orbene, se il momento in cui inizia a decorrere il termine per proporre reclamo fosse quello della pubblicazione dei provvedimenti di cui trattasi nel bollettino mensile — che spesso avviene molto tempo dopo la pubblicazione degli stessi provvedimenti mediante affissione — ne risulterebbe un'elasticità di detto termine contrastante con l'interesse dei beneficiari dei provvedimenti individuali in parola, senza alcun vantaggio effettivo per i dipendenti lesi da tali provvedimenti, giacché essi possono facilmente informarsi direttamente o farsi informare a tempo debito circa provvedimenti importanti che hanno costituito oggetto di un'affissione disciplinata in maniera precisa, sono stati adottati nell'ambito della gestione del personale del loro servizio ed interessano la loro situazione amministrativa personale.
punto 24
Di conseguenza, si deve concludere che, siccome il reclamo della ricorrente è stato presentato dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, il ricorso 122/79 va anch'esso dichiarato irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 25
A norma dell'art. 70 del Regolamento di procedura, nei ricorsi proposti da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, salvo il disposto dell'art. 69, § 3, 2o comma, relativo alle spese che la Corte giudica superflue o defatigatorie.
punto 26
La Corte ritiene che la ricorrente non debba fruire dell'applicazione dell'art. 70. Risulta infatti da quanto precede che ella ha perseverato nell'azione giudiziaria senza essere stata in grado di dimostrare l'esistenza di un interesse effettivo, mentre, a seguito delle sue rimostranze ed attraverso il procedimento di conrollo interno istituito nell'ambito dell'amministrazione del Consiglio, aveva ottenuto che i giudizi formulati sul suo conto venissero modificati in senso positivo. Così stando le cose, l'esperimento e la prosecuzione dell'azione giudiziaria vanno considerati temerari. È pertanto opportuno che la ricorrente sopporti per intero le spese del giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1o I ricorsi sono irricevibili. 2o La ricorrente sopporterà tutte le spese.

Firme

Pescatore Touffait Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 febbraio 1981. Il cancelliere A.Van Houtte Il presidente della Seconda Sezione P.Pescatore

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