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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 517 del 1995

Decisione
decisa il 1995-12-14, depositata il 1995-12-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:517
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 21950

  • Conflitto di attribuzione tra stato e regioni (giudizio per)
  • Precedente decisione riguardante analogo conflitto
  • Requisiti di novità del decreto impugnato
  • Riferibilità delle censure all'atto e non alla decisione della corte
  • Ammissibilità.
Leggi la massima
Ammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia Romagna nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 maggio 1995, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza e nominato il Commissario governativo del Consorzio medesimo fino al 30 settembre 1995, in quanto, benché analogo conflitto proposto dalla stessa regione in relazione ad un precedente decreto avente ad oggetto il medesimo consorzio agrario, sia stato deciso con la sent. n. 384/1995, il decreto attualmente impugnato deve ritenersi nuovo e diverso rispetto al precedente (per la diversità dei presupposti, della persona fisica nominata Commissario governativo, della data di esercizio delle relative funzioni e dei poteri attribuiti), sicché il ricorso non va inteso come censura della precedente decisione, bensì come denuncia dei vizi del decreto in esame in relazione ai parametri invocati. - V. O. n. 27/1990. red.: F. Mangano

Norme impugnate

  • decreto ministro delle risorse agric.,alim. e for. 25 maggio 1995

Parametri

Massima n. 21955

  • Agricoltura
  • Regione emilia-romagna
  • Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
  • Consorzio agrario provinciale di piacenza
  • Decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo
  • Dedotta lesione di competenze regionali
  • Riferimento all'esito della consultazione referendaria
  • Conseguimento di finalità nazionali attraverso i consorzi agrari
  • Spettanza allo stato.
Leggi la massima
Spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, disporre lo scioglimento del Consiglio ai amministrazione e del Collegio dei Sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, decretare il commissariamento dello stesso e nominare un Commissario governativo, in quanto, pur non escludendo la possibilità di una diversa attribuzione della funzione in oggetto che concili l'esigenza del conseguimento di finalità nazionali con quella dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni previste dalla normativa vigente, nella direzione indicata dalla volontà referendaria, tuttavia i Consorzi agrari costituiscono a tutt'oggi strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo, e risultano ancora ispirati al conseguimento di finalità nazionali, che in questa materia non risultano essere soddisfatte in via esclusiva da altri organismi (AIMA o EIMA). - V. S. n. 384/1995. red.: F. Mangano

Norme impugnate

  • decreto ministro delle risorse agric.,alim. e for. 25 maggio 1995

Parametri

Massima n. 21956

  • Conflitto di attribuzione tra stato e regioni (giudizio per)
  • Richiesta in via subordinata alla corte di sollevare questione di costituzionalità innanzi a sé
  • Identità con l'oggetto del conflitto
  • Possibile elusione dei termini per proporre questione di costituzionalità in via principale
  • Insussistenza dei presupposti
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
Non sussistono i presupposti perché la Corte sollevi innanzi a sé questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 75 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nella parte in cui ripristina in capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali funzioni amministrative incidenti su materie di competenza regionale, sia perché la questione coincide con l'oggetto del conflitto, che verrebbe pertanto a trasformarsi in un modo di sollevare, la questione di legittimità costituzionale delle norme che sono alla base dell'atto impugnato eludendo i termini di legge, sia perché la disposizione legislativa censurata non esclude un eventuale e diverso atteggiarsi, in sede regolamentare, delle competenze statali e regionali in materia. - V. S. n. 472/1995. red.: F. Mangano

Norme impugnate

  • art. 1 legge 4 dicembre 1993, n. 491
  • art. 2 legge 4 dicembre 1993, n. 491

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 7 luglio 1995, depositato in cancelleria il 18 luglio 1995, per conflitto di attribuzione, sorto a seguito del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, in data 25 maggio 1995 - con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza e nominato Commissario governativo del Consorzio medesimo il dott. Antonio Todisco - ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1995. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Udito l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 maggio 1995, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza e nominato Commissario governativo del Consorzio medesimo il dott. A. Todisco fino al 30 settembre 1995. Ritiene la Regione ricorrente che detto decreto sia in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 66 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché 1, comma 2, e 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Nel motivare il ricorso, la Regione Emilia-Romagna rileva che il potere in questione, come disciplinato dall'art. 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 (richiamato nelle premesse del decreto oggetto del presente conflitto), fosse di spettanza del Ministero dell'agricoltura prima dell'attuazione della riforma regionale, ma deve ritenersi trasferito alle regioni a seguito della riallocazione delle funzioni agli enti territoriali operata mediante l'art. 11 del d.P.R. n. 11 del 1972. Né avrebbe pregio l'argomento relativo alla pretesa strumentalità dei Consorzi agrari rispetto alla programmazione agricola nazionale, dato che tali funzioni sono oggi esercitate dallo Stato mediante una propria azienda, l'AIMA, ora riordinata nell'EIMA, e che ai Consorzi agrari altro non spetta che la cura degli interessi degli operatori consorziati, tipicamente riferibili alla dimensione locale. Qualora il potere in contestazione fosse riferito allo Stato, si avrebbe la conseguenza di privare le regioni di qualsiasi competenza sugli operatori economici in materia agricola, in contraddizione con le attribuzioni spettanti alle stesse in ordine all'attuazione della normativa CEE ed agli interventi previsti dagli artt. 66, lettere b) e c), e 67, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. E inoltre ritiene la Regione che la legge 4 dicembre 1993, n. 491, nell'attribuire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali funzioni di (mero) coordinamento e non di amministrazione attiva, avrebbe implicitamente escluso ogni potere di vigilanza sui consorzi. Qualora infine si dovesse ritenere che le funzioni di cui trattasi non rientrino tra quelle trasferite alle regioni, e che al contrario l'effettività di tale trasferimento, quale stabilito dall'art. 2 della legge n. 491 del 1993, risulti condizionata dall'emanazione di un regolamento governativo sottoposto ad un termine solo ordinatorio di novanta giorni (già abbondantemente scaduto), la legge stessa dovrebbe essere dichiarata incostituzionale per violazione dell'art. 75 della Costituzione, in quanto ripristinatrice in capo al ministero di funzioni di amministrazione attiva incidenti su materie di competenza regionale; nonché dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, in quanto la legge, così interpretata, consentirebbe che il suddetto trasferimento sia operato con atto amministrativo anziché legislativo, in violazione pertanto della riserva di legge ivi stabilita.
punto 2
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso della Regione Emilia-Romagna sia rigettato. Ritiene la difesa erariale che il potere di vigilanza è prevalentemente connesso alle funzioni statali in materia di cooperazione, stante il disposto di cui all'art. 45 della Costituzione. Con riguardo alla legge n. 491 del 1993, la stessa difesa rileva che le lettere b), c) e d) dell'art. 2 riservano allo Stato, in concorso con le regioni (art. 1, comma 4), l'elaborazione e l'attuazione di una politica agricola nazionale e comunitaria: pertanto, gli organismi attraverso i quali lo Stato attua la propria politica di mercato non possono considerarsi come entità autonome, bensì come entità convergenti in un unico sistema di rete nell'interesse del mondo agricolo. In tal senso dovrebbero essere considerati i Consorzi agrari, in quanto operanti su tutto il territorio nazionale, ancorché organizzati a livello provinciale ed interprovinciale, come risulterebbe altresì dall'aggregazione degli stessi nella Federazione nazionale dei Consorzi agrari, operata dal decreto legislativo n. 1235 del 1948. Detta conclusione sarebbe altresì rafforzata dal disposto di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 491 del 1993, che demanda ad un regolamento governativo il riordino o la soppressione degli enti vigilati dall'ex Ministero dell'agricoltura: non essendo ancora stato emanato il relativo regolamento, il potere di vigilanza deve ritenersi tuttora di competenza dello Stato.

Considerato in diritto

punto 1
La Regione Emilia-Romagna, nell'impugnare il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 maggio 1995, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza e nominato un Commissario governativo del Consorzio medesimo, dubita della spettanza di detto potere allo Stato, ed in particolare al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in riferimento all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; agli artt. 66 e ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Questione sostanzialmente identica era stata posta a questa Corte mediante analogo conflitto, proposto con ricorso della stessa Regione e nei confronti di un precedente decreto ministeriale (sebbene avente ad oggetto il medesimo Consorzio agrario), risolto con la sentenza n. 384 del 1995, nel senso della spettanza allo Stato di detto potere di scioglimento.
punto 2
Occorre in primo luogo esaminare gli elementi di differenza del primo decreto rispetto a quello oggetto del presente conflitto, anche al fine di valutare l'ammissibilità di quest'ultimo. Tali elementi riguardano quattro distinti profili: i presupposti motivanti l'emanazione del decreto; la persona fisica nominata Commissario governativo; la data stabilita per l'esercizio delle relative funzioni; i poteri attribuiti al suddetto Commissario. Le differenze riscontrabili tra i predetti elementi sono sufficienti a ritenere che ci si trovi ora di fronte ad un decreto nuovo e diverso rispetto a quello precedente; relativamente al quale non valgono pertanto motivi di preclusione alla proposizione del conflitto.
punto 3
Malgrado questo, va rilevato che il thema decidendum del presente conflitto non si discosta da quello proprio del precedente (se cioè il potere di sorveglianza sui consorzi agrari spetti allo Stato ovvero alle regioni), e anche i motivi a sostegno dei due conflitti rivelano molti aspetti di assonanza. Prima di esaminarne il merito, va precisato che, come già affermato in precedenza da questa Corte, non è possibile attivare un nuovo procedimento per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del merito di una decisione costituzionale (ordinanza n. 27 del 1990), e che pertanto il conflitto in esame deve essere inteso non come rivolto a censurare la precedente pronuncia - ciò che certamente non è in alcun modo consentito - quanto invece a rilevare i vizi del decreto in esame in relazione ai parametri invocati.
punto 4
Con riferimento specifico a tale delimitazione del conflitto, occorre riaffermare la spettanza allo Stato delle competenze in esame. Vanno al riguardo ribadite le motivazioni poste a base della richiamata sentenza di questa Corte (n. 384 del 1995), secondo cui "i Consorzi agrari costituiscono a tutt'oggi strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo, e risultano pertanto ancora ispirati al conseguimento di finalità nazionali, finalità che in questa materia non risultano essere soddisfatte in via esclusiva da altri organismi (AIMA o EIMA)". Ciò non vale ad escludere, peraltro, la possibilità, come sostenuto in questa sede anche dalla difesa erariale, che mediante il regolamento governativo previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 491 del 1993 si provveda, nell'ambito del riordino degli enti vigilati dall'ex Ministero dell'agricoltura, a una diversa attribuzione della funzione in oggetto, anche per rinvenire soluzioni che concilino l'esigenza del conseguimento di finalità nazionali - ispiranti la natura dei Consorzi agrari e la loro convergenza in un unico sistema di rete nell'interesse del mondo agricolo (sentenza n. 384 del 1995) - con quella di consentire alle regioni l'esercizio delle funzioni previste dalla normativa vigente, nella direzione indicata dalla volontà referendaria.
punto 5
La Regione ricorrente richiede, in via subordinata, che questa Corte sollevi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nella parte in cui ripristina in capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni di amministrazione attiva incidenti su materie di competenza regionale, in riferimento all'art. 75 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione. Detta richiesta non può essere accolta, sia in quanto ciò potrebbe trasformare il conflitto in un modo surrettizio di sollevare (fuori dai termini tassativamente stabiliti dagli artt. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87) la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative che stanno alla base dell'atto impugnato (da ultimo, sentenza n. 472 del 1995), sia perché, come rilevato, la disposizione legislativa non esclude in modo tassativo un eventuale e diverso atteggiarsi in sede regolamentare delle competenze statali e regionali in materia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, decretare il commissariamento dello stesso e nominare un Commissario governativo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze