Sez. 5, Sentenza n. 20255 del 09/10/2015 (Rv. 636911 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Credito d'imposta - Rimborso o restituzione - Istanza - Compilazione del quadro "RX4" - Sufficienza - Conseguenze - Applicabilità del termine di prescrizione ex art. 2946 c.c.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "RX4", anche se non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce, ai sensi dell'art. 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro "RX4", la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)