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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Prima Sezione) del 10 settembre 2009, causa C-292/08

Decisione
decisa il 2009-09-10
ECLI
ECLI:EU:C:2009:544

Epigrafe

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 InsolvenzaApplicazione della legge dello Stato membro di apertura della proceduraRiserva di proprietàUbicazione del bene Nel procedimento C-292/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 20 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2008, nella causa German Graphics Graphische Maschinen GmbH contro Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. P. Mengozzi cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per il governo olandese, dalle sig.re C. Wissels e C. ten Dam, in qualità di agenti; per il governo spagnolo, dal sig. J. López-Medel Bascones, in qualità di agente; per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato; per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker e dal sig. A. Henshaw, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), nonché dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
punto 2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la German Graphics Graphische Maschinen GmbH (in prosieguo: la «German Graphics») alla sign.ra van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV (in prosieguo: la «Holland Binding»), in merito all’esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice tedesco.

Sentenza › Contesto normativo

punto 3
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000 così dispone: «Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».
punto 4
L’art. 4, nn. 1 e 2, lett. b), di tale regolamento enuncia quanto segue: «1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”. 2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare: (…) b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza».
punto 5
L’art. 7, n. 1, di detto regolamento dispone come segue: «L’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato [membro] diverso dallo Stato di apertura».
punto 6
L’art. 25, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento prevede che: «1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l’articolo 34, secondo comma, della convenzione [27 settembre 1968] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 1972, L 299, pag. 32)], modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione [(in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)]. La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d’apertura di una procedura di insolvenza. 2. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi».
punto 7
L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 44/2001 definisce l’ambito di applicazione di quest’ultimo. Detto regolamento si estende a tutte le materie civili e commerciali e non concerne la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
punto 8
L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 44/2001 prevede quanto segue: «Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: (…) b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; (…)».

Sentenza › Causa principale e questioni pregiudiziali

punto 9
La German Graphics, società di diritto tedesco, stipulava in qualità di venditore un contratto di compravendita di macchinari, recante una clausola di riserva di proprietà in suo favore, con la Holland Binding, società di diritto olandese.
punto 10
Con sentenza 1o novembre 2006 il Rechtbank Utrecht (Paesi Bassi) dichiarava il fallimento della Holland Binding e nominava un curatore.
punto 11
Con ordinanza 5 dicembre 2006 il Landgericht Braunschweig (Germania) accoglieva la domanda presentata dalla German Graphics al fine di ottenere provvedimenti conservativi relativamente a un certo numero di macchinari che si trovavano nei locali della Holland Binding, nei Paesi Bassi. Detta domanda si fondava sulla menzionata clausola di riserva di proprietà.
punto 12
Il 18 dicembre 2006 il voorzieningenrechter te Utrecht (giudice dei provvedimenti d’urgenza di Utrecht) dichiarava esecutiva l’ordinanza del Landgericht Braunschweig. In seguito la signora van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding, interponeva appello contro tale sentenza dinanzi al Rechtbank Utrecht, che, con sentenza 28 marzo 2007, annullava la suddetta ordinanza. Avverso la decisione del Rechtbank Utrecht, la German Graphics proponeva un ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden.
punto 13
Con ordinanza 20 giugno 2008 lo Hoge Raad der Nederlanden decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’art. 25, n. 2, del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che i termini “ove [la convenzione di Bruxelles, ossia il regolamento n. 44/2001] si applichi” comportano che, prima di dichiarare l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione di cui al regolamento n. 44/2001 a decisioni diverse da quelle di cui all’art. 25, n. 1, del regolamento [n. 1346/2000], occorre in primo luogo verificare se queste esulano, in forza dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, dall’ambito di applicazione sostanziale di tale regolamento. 2) Se l’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento [n. 1346/2000], debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un bene su cui grava la clausola di riserva di proprietà si trovi, nel momento in cui è aperta la procedura di insolvenza contro l’acquirente, nel territorio dello Stato membro di apertura di tale procedura, comporta che un’azione del venditore basata su detta clausola di riserva di proprietà, come quella della German Graphics, deve essere considerata come un’azione che riguarda il fallimento ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, la quale esula, pertanto, dall’ambito di applicazione di detto regolamento. 3) Se ai fini della soluzione della seconda questione sia rilevante che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento [n. 1346/2000], i beni rientranti nella massa patrimoniale vengano determinati in base al diritto dello Stato membro di apertura della procedura».

Sentenza › Sulla prima questione

punto 14
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, prima di poter considerare riconosciuta una decisione di cui all’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1346/2000 a norma delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, il giudice competente per l’esecuzione sia tenuto a verificare se detta decisione rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.
punto 15
Il riconoscimento delle decisioni relative alle procedure di insolvenza è disciplinato dagli artt. 16-26 del regolamento n. 1346/2000. In tale contesto, l’art. 25 di tale regolamento ha per oggetto, in particolare, il riconoscimento e il carattere esecutivo di decisioni diverse da quelle che concernono direttamente l’apertura di una procedura di insolvenza.
punto 16
Il suddetto art. 25 considera da un lato, al suo n. 1, primo comma, le «decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura» di una siffatta procedura e dall’altro, al suo n. 1, secondo e terzo comma, quelle «che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse», nonché le decisioni riguardanti taluni provvedimenti conservativi e, al suo n. 2, le «decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 (…) ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi».
punto 17
Di conseguenza, le decisioni considerate all’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1346/2000 non costituiscono decisioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Inoltre, non è possibile escludere che tra queste ultime siano annoverabili decisioni che non rientrano né nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, né in quello del regolamento n. 44/2001. A tale riguardo, dalla formulazione dell’art. 25, n. 2, risulta che l’applicazione del regolamento n. 44/2001 a una decisione ai sensi di tale disposizione è soggetta alla condizione che tale decisione rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.
punto 18
Ne deriva che, se la decisione di cui trattasi non verte su materia civile o commerciale, oppure se sussiste un’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, ai sensi del suo art. 1, detto regolamento non è applicabile.
punto 19
Di conseguenza, prima di considerare riconosciuta una decisione non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, il giudice competente per l’esecuzione è tenuto, a norma delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, a verificare se detta decisione rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.
punto 20
Da quanto precede risulta che occorre risolvere la prima questione nel senso che l’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i termini «ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi» comportano che, prima che si possa dichiarare l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione di cui al regolamento n. 44/2001 a decisioni diverse da quelle di cui all’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre verificare se dette decisioni esulino dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001.

Sentenza › Sulle questioni seconda e terza

punto 21
Con le questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare insieme, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, a seguito dell’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un acquirente e allorché il bene su cui grava la clausola di riserva di proprietà si trovi nel territorio dello Stato membro di apertura di tale procedura, debba ritenersi che l’azione esperita dal venditore nei confronti di detto acquirente e basata su tale clausola sia esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.
punto 22
Per risolvere tali questioni, si devono richiamare i ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001. A termini del secondo di essi, talune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. Alla luce del settimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, si deve includere nel suo ambito di applicazione sostanziale la parte essenziale della materia civile e commerciale. Il quindicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento evidenzia la necessità, ai fini dell’armonioso funzionamento della giustizia, di evitare che vengano emesse, in due Stati membri, decisioni fra loro incompatibili.
punto 23
Tali ‘considerando’ manifestano la volontà del legislatore comunitario di fare propria una concezione ampia della «materia civile e commerciale» citata all’art. 1, n. 1, del regolamento n. 44/2001, e, di conseguenza, un ambito di applicazione esteso di quest’ultimo.
punto 24
Una siffatta interpretazione è confermata altresì dal primo periodo del sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1346/2000, secondo cui quest’ultimo, conformemente al principio di proporzionalità, dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano la competenza per l’apertura delle procedure di insolvenza e l’adozione delle decisioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e che sono ad esse strettamente connesse.
punto 25
Ne consegue che l’ambito di applicazione del regolamento da ultimo menzionato non dovrebbe essere inteso in modo ampio.
punto 26
Ciò premesso, occorre ricordare che, nel contesto della sua giurisprudenza relativa alla convenzione di Bruxelles, la Corte ha dichiarato che un’azione è connessa ad una procedura fallimentare qualora essa derivi direttamente dal fallimento e si inserisca strettamente nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata (v. sentenza 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain, Racc. pag. 733, punto 4). Un’azione che presenta tali caratteristiche non rientra pertanto nell’ambito di applicazione di detta convenzione (v. sentenza 12 febbraio 2009, causa C-399/07, Seagon, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19).
punto 27
Poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce ormai, nei rapporti tra Stati membri, la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di quest’ultima vale anche per quelle di tale regolamento, quando esse possono essere qualificate come equivalenti. Emerge inoltre, dal diciannovesimo ‘considerando’ del suddetto regolamento, che deve essere garantita la continuità interpretativa tra la convenzione di Bruxelles e detto regolamento (sentenza 23 aprile 2009, causa C-167/08, Draka NK Cables e a., Racc. pag. I-3477, punto 20).
punto 28
Orbene, nel sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, il suo art. 1, n. 2, lett. b), si colloca allo stesso posto e soddisfa la stessa funzione dell’art. 1, secondo comma, punto 2, della convenzione di Bruxelles. In più, queste due disposizioni sono formulate in termini identici (sentenza 2 luglio 2009, causa C-111/08, SCT Industri, Racc. pag. I-5655, punto 23).
punto 29
Alla luce di quanto precede, è quindi l’intensità del nesso esistente, ai sensi della giurisprudenza derivata dalla citata sentenza Gourdain, tra un’azione giurisdizionale come quella oggetto della causa principale e la procedura d’insolvenza ad essere determinante per stabilire se trovi applicazione l’esclusione enunciata all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001.
punto 30
Orbene, si deve constatare che, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, detto nesso non risulta né sufficientemente diretto né sufficientemente stretto da poter escludere l’applicazione del regolamento n. 44/2001.
punto 31
Infatti, dall’ordinanza di rinvio risulta che la German Graphics, ricorrente nel procedimento avviato dinanzi al Landgericht Braunschweig, aveva chiesto la restituzione dei beni di sua proprietà, e che detto giudice doveva solo risolvere la questione della proprietà di taluni macchinari che si trovavano nei locali della Holland Binding, nei Paesi Bassi. La soluzione di tale questione di diritto è indipendente dall’apertura di una procedura di insolvenza. L’azione esperita dalla German Graphics mirava unicamente a garantire l’applicazione della clausola di riserva di proprietà apposta in favore di quest’ultima società.
punto 32
In altri termini, l’azione fondata sulla citata clausola di riserva di proprietà costituisce un’azione autonoma, che non trova fondamento nel diritto delle procedure di insolvenza e non richiede né l’apertura di una procedura siffatta, né l’intervento di un curatore fallimentare.
punto 33
In tale contesto, la mera circostanza che il curatore fallimentare sia parte in giudizio non risulta sufficiente per poter qualificare il procedimento avviato dinanzi al Landgericht Braunschweig come un procedimento derivante direttamente dal fallimento e strettamente connesso ad una procedura fallimentare.
punto 34
Si deve pertanto constatare che un’azione giurisdizionale come quella esperita dalla German Graphics dinanzi al Landgericht Braunschweig non si colloca all’esterno dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.
punto 35
Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000 possa influenzare la qualificazione delle azioni aventi un nesso con una procedura di insolvenza. Orbene, detta disposizione si limita a specificare che «l’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato [membro] diverso dallo Stato di apertura». Detto altrimenti, tale disposizione rappresenta unicamente una regola materiale tesa a proteggere il venditore riguardo ai beni che si trovano al di fuori dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza.
punto 36
Inoltre, nell’ambito della causa principale non trova applicazione il suddetto art. 7, n. 1, posto che, nel momento in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, i beni della German Graphics si trovavano nei Paesi Bassi, vale a dire sul territorio dello Stato membro di apertura della procedura stessa.
punto 37
Quanto alla potenziale rilevanza dell’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1346/2000 ai fini della risposta fornita dalla Corte in ordine alla qualificazione dell’azione oggetto della causa principale, si deve rilevare che detta disposizione rappresenta semplicemente una regola destinata a prevenire i conflitti tra leggi stabilendo che, per determinare «i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza» si applica la legge dello Stato di apertura di quest’ultima. La suddetta disposizione non ha alcuna incidenza sull’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.
punto 38
In considerazione di quanto precede, occorre risolvere le questioni seconda e terza nel senso che l’eccezione di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, deve essere interpretata, tenuto conto del disposto dell’art. 4, n. 2, lett. b), di quest’ultimo regolamento, nel senso che essa non si applica all’azione di un venditore, fondata su una clausola di riserva di proprietà, avverso un acquirente in situazione di fallimento, allorché, al momento dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di quest’ultimo, il bene su cui grava detta clausola si trovi nello Stato membro di apertura.

Sentenza › Sulle spese

punto 39
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’art. 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i termini «ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi» comportano che, prima che si possa dichiarare l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione di cui al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a decisioni diverse da quelle di cui all’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre verificare se dette decisioni esulino dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001. 2) L’eccezione di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, deve essere interpretata, tenuto conto del disposto dell’art. 4, n. 2, lett. b), di quest’ultimo regolamento, nel senso che essa non si applica all’azione di un venditore, fondata su una clausola di riserva di proprietà, avverso un acquirente in situazione di fallimento, allorché, al momento dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di quest’ultimo, il bene su cui grava detta clausola si trovi nello Stato membro di apertura.

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