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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 92 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-14, depositata il 1988-01-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:92
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10270

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Rendita vitalizia
  • Diritto
  • Condizioni
  • Pregresso rapporto di lavoro, sua durata e retribuzione percepita
  • Prova
  • Documenti di data certa
  • Mezzi diversi
  • Preclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, comma quinto.
  • Cost., artt. 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, 36, comma primo e 38, commi secondo e quarto.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale se altra identica sia stata già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione e se nell'ordinanza di rimessione non siano stati prospettati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli in precedenza esaminati dalla Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma quinto, in relazione al comma quarto stesso articolo, L. 12 agosto 1962, n. 1338, denunziato - in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, 36, comma primo e 38, commi secondo e quarto Cost. - in quanto preclude al lavoratore, al fine della costituzione della rendita vitalizia, l'utilizzazione di mezzi di prova diversi da documenti di data certa). - crfr. S. n. 26/1984.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, in relazione al quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promossi con le seguenti ordinanze: 1) n. 2 ordinanze emesse il 22 settembre 1982 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti civili vertenti tra gli eredi di Danzini Pietro ed altri e Sardano Giuseppe e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 759 e 760 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 prima serie speciale dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 16 settembre 1982 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Ghirardi Luigi ed altra, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 prima serie speciale dell'anno 1987; Visti gli atti di costituzione degli eredi di Danzini Pietro ed altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con tre analoghe ordinanze emesse, le prime due il 22 settembre 1982 e la terza il 16 settembre 1982 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in relazione al quarto comma dello stesso articolo, nella parte in cui preclude al lavoratore, al fine di ottenere la costituzione della rendita vitalizia, di provare con mezzi diversi da documenti di data certa il pregresso rapporto di lavoro, la sua durata e la retribuzione percepita; che in due dei tre giudizi di costituzionalità è intervenuta l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, instando per la declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata questione;
punto 2
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale è stata già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 26 del 1984 e che in questa sede non vengono prospettati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, legge 12 agosto 1962 n. 1338, in relazione al quarto comma dello stesso articolo, sollevata dal Tribunale di Brescia, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo e quarto comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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