Sez. 4, Sentenza n. 6333 del 05/03/1981 Ud. (dep. 27/06/1981) Rv. 149558 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - PREVALENZA DELLA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - APPLICABILITÀ DELL'INDULTO ALLA SOLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - PREVALENZA DELLA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - APPLICABILITÀ DELL'INDULTO ALLA SOLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA.*
Nel concorso di una causa, che estingue il reato (beneficio della "condizionale"), con una causa, che estingue la pena (condono), prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente (art. 183 secondo comma cod. pen.). non deriva pregiudizio per l'imputato dalla mancata applicazione del condono, in caso di eventuale revoca della sospensione condizionale della pena, poiché il condannato può in qualsiasi tempo richiedere l'applicazione dell'indulto in Sede di incidente di esecuzione. Il condono, non applicabile alla pena inflitta, trova tuttavia attuazione in riferimento alla sola sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 11 legge 3 agosto 1978 n. 405, per i soli effetti estintivi di questa causa più favorevole. (Conf. Sulla prima parte mass. Nn. 145452/80, 144250/80, 143049/79, 143031/79, 142981/79; Conf. Sulla seconda parte 141497/79, 131147/79, le quali però ritengono la contemporanea applicabilità del condono anche alla pena, oltre che alla sospensione della patente di guida; sulla prima parte contra: 148144/81, 147581/81, 147450/80, 146361/80, 145430/80, 145055/80, 144854/80, 144848/80, 144361/80, 145430/80, 145055/80, 144854/80, 144848/80, 144564/80, 144409/80, 143045/79, 142999/79, 142248/79).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)