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Sez. 3, Sentenza n. 2757 del 11/07/1975 (Rv. 376762 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - SUCCESSIVA DIVERSA QUALIFICAZIONE DELLO STESSO FATTO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376762-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - SUCCESSIVA DIVERSA QUALIFICAZIONE DELLO STESSO FATTO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*

In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, il decreto di improponibilita dell'Azione penale (art 74 cod proc pen) non impedisce che lo stesso fatto venga successivamente definito in modo diverso, dato che, a differenza della sentenza, la quale presuppone un giudizio, il detto provvedimento non da luogo a preclusioni di alcun genere: tanto da potere, il medesimo, essere sempre revocato, per l'acquisizione di nuovi elementi, persino ad iniziativa dello stesso giudice che lo ha emesso. (V 2904/72, mass n 360637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)