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Sez. L, Sentenza n. 5256 del 27/08/1986 (Rv. 447841 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITÀ RELATIVA ALLA EFFETTIVA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - ART. 4 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447841-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITÀ RELATIVA ALLA EFFETTIVA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - ART. 4 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di benefici combattentistici, l'art. 4 della legge n. 824 del 1971, che - relativamente al personale dipendente dagli enti locali - stabilisce che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità di servizio operano - ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita o di previdenza o dell'indennità di fine rapporto comunque denominata - nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 758 sul trattamento di quiescenza degli impiegati dello stato, si riferisce unicamente all'anzianità convenzionale conseguente alla concessione del beneficio suddetto e non anche all'effettiva anzianità di servizio, per la quale invece vale soltanto la disciplina dell'ordinamento previdenziale proprio dei dipendenti degli enti locali. Pertanto, per il calcolo dell'indennità premio di servizio dovuta dall'INADEL ad un dipendente di un ente locale, che abbia diritto ai benefici combattentistici, il criterio di computo dell'indennità di buonuscita degli statali, pari ad 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua moltiplicata per gli anni di servizio, criterio che è utilizzabile in relazione all'anzianità convenzionale conseguente alla concessione dei benefici suddetti, non può invece trovare applicazione anche per la Determinazione dell'indennità relativa all'effettiva anzianità di servizio, per la quale invece applicando la disciplina dell'ordinamento previdenziale proprio dei dipendenti degli enti locali, la base di calcolo è costituita da 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione. (V 1775/84, mass n 433843; (V 1669/84, mass n 433727).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 758 art. 1, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)