Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 25 novembre 1976, causa 30/76
Epigrafe
Nella causa 30-76,
BERTHOLD KÜSTER, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l'avv. domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18A, rue des Glacis, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal suo segretario generale Hans Robert Nord, in qualità di agente, con l'avv. domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich, Lussemburgo,
convenuto,
causa avente ad oggetto l'annullamento della nomina effettuata dal Parlamento europeo con decisione 15 settembre 1975, onde occupare il posto messo a concorso col bando di concorso interno A/45,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori: A. M. Donner, presidente di sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, la procedura, i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto
punto 1
Con sentenza 10 luglio 1975, nella causa 77-74 (Racc. 1975/76, pag. 949) promossa da Berthold Küster contro il Parlamento europeo, la Corte ha annullato la decisione del Parlamento europeo con cui Gérard Kieffer veniva nominato al posto di grado A 3, per il quale era stato indetto il concorso interno A/45. Poiché è risultato che il Kieffer, in quanto dipendente temporaneo non soggetto a rapporti periodici, era stato classificato con un punteggio teorico, la Corte ha ritenuto che tale classificazione fosse arbitraria e lesiva per il ricorrente.
Dopo la sentenza, il Parlamento ha proceduto ad una nuova nomina nell'ambito dello stesso concorso interno A/45 e, con decisione 15 settembre 1975, nominava al posto vacante il sig. Roger Würth.
Il ricorrente, ritenendo che con la sentenza della Corte non fosse solo stata annullata la nomina del Kieffer, ma tutta la procedura di concorso precedente, il 24 ottobre 1975 presentava un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto.
Di fronte al silenzio dell'amministrazione, il Küster promuoveva il presente ricorso il 18 marzo 1976.
punto 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la prima sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«a) Annullare il silenzio-rifiuto opposto dall'autorità che ha il potere di nomina al reclamo del ricorrente, con il quale si chiedeva l'annullamento della nomina del Würth al posto A 3. Di conseguenza,
b) Annullare la “promozione” del Würth.
c) Affermare che il posto dichiarato vacante con il bando n. 892 e occupato con il concorso A/45 può essere occupato solo mediante nuova procedura.
d) Condannare il Parlamento alle spese di causa.»
paragrafo 3
Il convenuto conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— Dichiarare il ricorso irricevibile e rigettarlo,
— altrimenti dichiararlo infondato e respingerlo,
— pronunciarsi sulle spese secondo le norme vigenti.»
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente ritiene che il Parlamento europeo, limitandosi a conferire il posto litigioso ad un candidato diverso, non si è conformato alla sentenza della Corte del 10 luglio 1975 nella causa 77-74, con cui si è statuito su un ricorso vertente su «l'annullamento del concorso interno A/45 e della decisione di nomina adottata in esito al concorso stesso». È evidente che, anche se la Corte non lo ha rilevato expressis verbis, la procedura del concorso interno A/45 e la nomina del Kieffer, effettuata in esito al concorso, erano strettamente collegate. La Corte si è pronunciata su un solo mezzo di ricorso in questa occasione e su questa base ha decretato l'annullamento della nomina in quanto ha ritenuto che fosse superfluo, così stando le cose, esaminare gli altri mezzi. Con questo sistema però la Corte non ha risolto tutte le questioni che possono invalidare la regolarità del concorso, tanto che lo stesso concorso, finchè non vi sarà una pronuncia sui punti ancora in sospeso, non potrà giuridicamente considerarsi una valida base per altre nomine che sostituiscono quella annullata.
paragrafo 2
Le censure si riferiscono a vari aspetti irregolari della procedura di concorso, come ad esempio:
paragrafo 3
la votazione riportata dal ricorrente, classificazione effettuata senza tener' conto del fatto che egli per otto mesi e mezzo ha svolto ad interim le mansioni di primo segretario di commissione;
la costituzione della commissione esaminatrice, i cui membri sono stati designati da un'autorità incompetente, cioè dal segretario generale. Il fatto che la direzione, con decisione del 7 e 8 ottobre 1971, abbia delegato al segretario generale la competenza per nominare la commissione non sana l'irregolarità della costituzione stessa, poichè tale delegazione di poteri non è stata comunicata al personale.
paragrafo 4
Inoltre, la decisione ora impugnata è incompatibile col principio della relatività della cosa giudicata, giacché il candidato nominato in seguito non aveva impugnato la nomina del Kieffer, in quanto non aveva ritenuto che fosse lesiva nei suoi confronti.
paragrafo 5
Inoltre, la nomina del Würth è irregolare in quanto è motivata, tra l'altro, in base all'art. 45 dello statuto, relativo alla promozione, e viene qualificata, nel dispositivo dell'atto, «promozione», mentre l'atto si riferisce contemporaneamente ai risultati del concorso interno A/45.
paragrafo 6
Il ricorrente conclude che il complesso di queste circostanze, né anche alle luce di quelle menzionate nei precedenti ricorsi, costituisce una serie di indizi che dimostrano l'esistenza di una specie di sviamento di potere commesso nei suoi confronti.
paragrafo 7
Il convenuto eccepisce anzitutto l'irricevibilità del ricorso, poichè la decisione di nomina litigiosa non è tale da ledere il ricorrente. Poiché non è stato incluso nell'elenco degli idonei redatto in esito al concorso A/45, il Küster non avrebbe mai potuto essere chiamato ad occupare il posto vacante, quindi in questo caso non sussiste alcun conflitto con il candidato nominato.
paragrafo 8
Pur se per ipotesi il ricorso fosse ricevibile, sarebbe inevitabile dichiarare l'irricevibilità delle domande miranti a far dichiarare dalla Corte che il posto in questione va occupato mediante un nuovo procedimento di nomina.
paragrafo 9
Anzitutto il dispositivo della sentenza non lascia dubbi in merito, poichè si limita ad annullare la decisione litigiosa. In secondo luogo la Corte ha precisato, nella motivazione, che l'irregolarità rilevata era tale da implicare «l'annullamento dell'atto di nomina» e quindi «va annullata la nomina del sig. Gérard Kieffer, effettuata in esito al concorso A/45». Con questa pronuncia, la Corte ha rispettato i limiti del petitum delineati dal ricorrente stesso nella domanda e ripresi dalla Corte nel considerando iniziale. Ha poca rilevanza il fatto che nella parte introduttiva della sentenza l'annullamento del concorso A/45 sia pure indicato come oggetto del ricorso. È terzo luogo è inesatto affermare che procedura di concorso e nomina del Kieffer sono riferimenti L'irregolarità della nomina non pregiudica le altre operazioni di concorso. Essa deriva dalla particolare situazione dei dipendenti temporanei ammessi al concorso interno di cui trattasi e il Kieffer era l'unico di questi dipendenti partecipante al concorso. In quarto luogo non si può ammettere che l'annullamento della nomina del Kieffer non poteva andare a vantaggio del Würth, poiché questi non aveva impugnato l'atto. Un annullamento di nomina da parte della Corte vale erga omnes. D'altra parte la rinuncia ad esaminare tutti i mezzi del ricorso 77-74 fa parte di una prassi costante della Corte, tanto che non è possibile arguire da questo fatto il minimo argomento circa la fondatezza dei mezzi non presi in esame.
paragrafo 10
Pronunciandosi più particolarmente sul merito del ricorso, il convenuto fa osservare, tra l'altro, quanto segue:
paragrafo 11
le censure mosse contro la procedura di concorso A/45 nella causa 77-74 sono pure state mosse contro la procedura del concorso A/43 nella causa 23-74, poiché commissione d'esame e criteri da essa seguiti erano gli stessi nei due concorsi. La sentenza 23-74 ha stabilito che tali cirteri non implicavano sviamento di potere o violazione dei diritti conferiti dallo statuto;
la sentenza 23-74 ha già esaminato il problema dell'interim svolto dal Küster nel posto litigioso e ha disatteso l'argomento tratto da questa circostanza. Del resto sia nel concorso A/43, sul quale verteva la causa 23-74 che nel concorso A/45, la commissione esaminatrice ha tenuto conto, circa tale interim, delle situazioni di fatto e di diritto allora esistenti;
la censura di incompetenza del segretario generale a designare gli esaminatori è stata mossa nelle cause precedenti e respinta, nell'ambito di dette cause, dall'avvocato generale. La Corte ha taciuto in merito, però non l'ha accolta;
quanto alla censura di mancata comunicazione preventiva alla direzione della nomina impugnata, si osserva che il presidente del Parlamento, nella riunione del 16 settembre 1975, ha informato la direzione della proposta di nomina del Würth (allegato I al controricorso);
circa la formula impiegata nella decisione litigiosa, che ricorda l'art. 45 dello statuto, corrisponde ad una prassi ormai diffusa che finora non ha provocato né malintesi né altri inconvenienti. In effetti essa non è in contrasto con la realtà, poiché un dipendente che passa al quadro superiore della sua categoria viene in sostanza promosso. Comunque, la decisione impugnata indica chiaramente che la nomina del Würth è conseguente al concorso interno A/45.
paragrafo 12
Il ricorrente replica, quanto alla ricevibilità, che se è stato dichiarato ricevibile il ricorso contro la nomina del Kieffer (causa 77-74), non si vede perché il presente ricorso dovrebbe essere irricevibile. Il ricorrente è leso dalla nomina del Würth esattamente come era leso dalla nomina del Kieffer.
paragrafo 13
Nel merito, il ricorrente ribadisce i mezzi già esposti nell'atto introduttivo e sottolinea che:
paragrafo 14
i mezzi invocati avverso il concorso A/45 nella causa 77-74 e sui quali la Corte non si era pronunciata sono esperibili anche in questa occasione. Finché la Corte non avrà deciso in merito, il concorso non potrà ritenersi una base giuridica adeguata per eventuali nomine, specie dal momento che la nomina del Kieffer si ricollega strettamente al concorso A/45;
non si può pensare che la parte introduttiva di una sentenza che annulla un concorso sia priva di significato giuridico;
né il ricorrente né il suo patrono erano al corrente dell'esposizione del presidente del Parlamento europeo circa le difficoltá sorte a seguito della sentenza 77-74. È per lo meno sorprendente che la decisione di nomina del Würth non contenga riferimenti a un parere della direzione;
per quel che riguarda 1 interim svolto dal ricorrente e ignorato dagli esaminatori nel concorso A/43 e nel concorso A/45, non si deve dimenticare che, se nel concorso A/43 gli esaminatori non erano stati informati del fatto, l'incarico ricoperto dal ricorrente ad interim era notorio allorché si è svolto il concorso A/45. Comunque esso era noto allorché è stato nominato il Würth.
paragrafo 15
Il ricorrente termina insistendo sul fatto che vi è stato sviamento di potere nei suoi confronti, dimostrato dai fatti citati nei vari ricorsi promossi contro il Parlamento europeo.
paragrafo 16
Il convenuto insiste, nella controreplica, sul fatto che la nomina litigiosa è stata decisa dal Parlamento europeo nel rigido rispetto della sentenza della Corte, in base ai risultati del concorso e secondo l'interesse del servizio.
paragrafo 17
Le reiterate critiche del ricorrente in merito contengono malevole insinuazioni ingiustificate e non sono nemmeno molto coerenti tra loro.
paragrafo 18
Dopo una protesta per il modo in cui il ricorrente falsa, nella replica, il senso e la portata delle affermazioni della controparte, il convenuto fa rinvio al controricorso, facenda osservare che la replica non contiene argomenti nuovi da esaminare o da refutare. Quanto alla parte introduttiva della sentenza, basterà richiamarsi all'art. 63 del regolamento di procedura che elenca gli elementi che devono comparire in ogni sentenza. Circa il presunto difetto di motivazione della decisione impugnata, il ricorrente non ha indicato le disposizioni di legge che prescriverebbero di menzionare, in una decisione del genere, il parere della direzione sull'informazione ricevuta dal presidente del Parlamento europeo.
paragrafo 19
Infine, è inammissibile che mezzi invocati fuori dal presente ricorso, cui semplicemente si fa richiamo rinviando a cause precedenti, possano costituire una valida base giuridica per le conclusioni del presente ricorso. Tali mezzi non possono considerarsi ricevibili.
paragrafo 20
Il convenuto conclude che nulla consente di dubitare della legittimità dell'atto impugnato. Le operazioni della commissione esaminatrice e le finalità oggettive che formano il substrato della sentenza escludono non solo che sia stato violato lo statuto, ma anche che sia stato commesso sviamento di potere.
SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale
paragrafo 1
Le parti hanno presentato le loro difese all'udienza del 14 ottobre 1976.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 novembre 1976.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 1
1/5 Con ricorso promosso il 18 marzo 1976, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della nomina del candidato Roger Würth, decisa dal Parlamento europeo il 15 settembre 1975 in esito al concorso interno A/45. Tale nomina era stata effettuata dal Parlamento europeo per ovviare alle conseguenze della sentenza della Corte del 10 luglio 1975, causa 77-74 (Küster/Parlamento europeo, Racc. 1975, pag. 949), con cui era stata annullata la nomina di Gérard Kieffer, effettuata il 14 febbraio 1974 in esito ad un concorso interno. Il ricorrente sostiene che l'autorità che ha il potere di nomina, in ossequio alla sentenza della Corte, avrebbe dovuto revocare non solo la nomina del Kieffer, ma anche tutti gli atti del concorso e quindi bandirne uno nuovo onde occupare il posto vacante. L'autorità che ha il potere di nomina, limitandosi a procedere ad una nuova nomina, sostituendo cioè il Kieffer con il Würth, sarebbe venuta meno agli obblighi che le impongono gli artt. 176, 1o comma, del trattato CEE e 149, 1o comma, del trattato CEEA. La nomina del Würth sarebbe inoltre irregolare sotto vari aspetti.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
6/7 Il ricorrente eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente sostiene che la decisione litigiosa è stata adottata dal Parlamento in spregio della sentenza 77-74 del 10 luglio 1975. La sentenza non implicherebbe l'annullamento dell'intero concorso interno A/45, ma solo dell'atto di nomina del Kieffer in data 14 febbraio 1974, tanto che la domanda, su questo punto, sarebbe in contrasto con la portata della sentenza summenzionata.
paragrafo 2
8/10 È incontestabile che i destinatari di una sentenza della Corte che annulla un provvedimento di un'istituzione sono direttamente toccati dal modo in cui l'istituzione dà esecuzione alla sentenza. Essi sono dunque legittimati ad adire la Corte per far rilevare le eventuali inadempienze dell'istituzione rispetto agli obblighi che le incombono in virtù delle disposizioni vigenti. Per questi motivi il ricorso va dichiarato ricevibile.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
paragrafo 1
11/12 1. Il ricorrente sostiene che il Parlamento europeo, per conformarsi alla sentenza del 10 luglio 1975, nella causa 77-74, avrebbe dovuto occupare il posto vacante bandendo un nuovo concorso. Questo sarebbe stato ancor più necessario dal momento che la sentenza del 10 luglio 1975, pronunciandosi su un solo mezzo di ricorso, non avrebbe risolto nel suo complesso il problema della regolarità del concorso A/45.
paragrafo 2
13/17 Nella sentenza è detto che il ricorrente ha chiesto alla Corte di «dichiarare irregolare e illegittima la promozione decisa in seguito al suddetto concorso (A/45) e quindi annullarla». La parte «in diritto» della sentenza inizia con il rilievo che il ricorrente chiede alla Corte «di annullare il silenzio-rifiuto … e, di conseguenza, di annullare la nomina del … Kieffer». Nel dispositivo della sentenza è detto: «È annullata la nomina del sig. Gérard Kieffer, effettuata in esito al concorso A/45». Se ne deduce che nella sentenza si è ritenuto che la domanda principale tendesse all'annullamento della nomina del Kieffer, mentre il concorso veniva considerato solo come l'inevitabile precedente dell'atto di nomina, e che la domanda è stata accolta. Il mezzo è quindi infondato.
paragrafo 4
19/20 Il ricorrente sostiene che la costituzione della commissione esaminatrice è irregolare in quanto, mentre i suoi membri sono stati designati dal segretario generale del Parlamento europeo in forza di poteri a lui all'uopo delegati dall'Ufficio di presidenza dell'istituzione, la delega è priva d'efficacia giuridica in quanto non comunicata al personale nelle forme prescritte dallo statuto. La delega sarebbe stata efficace solo se affissa o pubblicata come previsto dall'art. 25 dello statuto.
paragrafo 5
21/22 L'art. 110, 2o comma, dello statuto stabilisce che «tutte le disposizioni generali di esecuzione sono portate a conoscenza del personale», senza tuttavia precisare in quale forma tale pubblicità debba effettuarsi. Quanto all'art. 25 dello statuto, tale disposizione, benché stabilisca la forma per la pubblicità delle decisioni individuali, non disciplina quella per la pubblicità degli atti di portata generale o relativi alla ripartizione delle competenze nell'ambito dell'istituzione.
paragrafo 6
23/25 La delega di poteri di cui trattasi implica una ripartizione di competenze generalmente ammessa all'interno dell'istituzione. È comunque pacifico che ne sono stati informati non solo i direttori generali dell'istituzione, i presidenti dei gruppi, la segreteria e l'ufficio di controllo, ma altresì il comitato del personale, istituito a norma dell'art. 9 dello statuto, e che da questa norma è investito del compito di rappresentare gli interessi del personale presso l'istituzione e di assicurare «un collegamento permanente tra quest'ultima e il personale». Così stando le cose, la delega di poteri criticata è giuridicamente efficace; non è quindi il caso di appurare se essa costituisca un provvedimento contemplato dall'art. 110, 2o comma, dello statuto.
paragrafo 8
27/30 Il concorso litigioso è iniziato col bando 23 novembre 1973 e si è concluso il 14 febbraio 1974. Ne deriva che, al momento in cui è stato compilato l'elenco degli idonei in base al quale è stato adottato l'atto impugnato, l'interim era in corso e non aveva ancora costituito oggetto di una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina che determinasse la posizione amministrativa del ricorrente ai sensi dell'art. 25, n. 3, dello statuto. Così stando le cose, non si può sostenere che la commissione esaminatrice, nel compilare l'elenco degli idonei, avrebbe dovuto tener conto di un interim che in quel momento non andava oltre lo stato di fatto, non ancora riconosciuto da una decisione formale dell'autorità che ha il potere di nomina, inclusa nel fascicolo personale dell'interessato. D'altro canto risulta dai particolari forniti dal convenuto, che il ricorrente non ha validamente confutato, che la commissione esaminatrice ha elaborato l'elenco in questione tenendo effettivamente conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che, in quel momento, caratterizzavano la posizione amministrativa del ricorrente.
paragrafo 9
31/35 Il ricorrente deduce ancora che la decisione impugnata, pur richiamandosi ai «risultati del concorso», cita l'art. 45 dello statuto, relativo alla promozione ed afferma espressamente, nel dispositivo, che il vincitore del concorso è stato «promosso» al posto vacante. Per questo motivo la decisione sarebbe irregolare, in quanto viziata da imprecisione o contraddittorietà della motivazione. La motivazione sarebbe per di più insufficiente in quanto non vi si fa accenno del parere dell'Ufficio di presidenza, sollecitato dal presidente del Parlamento europeo, circa la proposta di nomina del sig. Roger Würth. Dal procedimento seguito nella fattispecie risulta chiaramente che la nomina è conseguente ad un concorso interno e quindi non vi è alcun dubbio sulla base giuridica di questo atto. Di conseguenza, l'imprecisione rilevata nella motivazione, non avendo carattere decisivo, non può scalzare la validità della decisione impugnata.
punto 18
2. Il ricorrente denuncia inoltre vari vizi degli atti del concorso A/45, da cui è scaturita la nomina impugnata, tali da implicare l'annullamento della nomina stessa.
punto 26
Il ricorrente sostiene poi che nel punteggio che gli è stato attribuito dalla commissione esaminatrice non si è tenuto conto dell'interim da lui svolto come primo segretario di commissione dal 1o settembre 1973 al 20 maggio 1974.
punto 36
Per quel che riguarda il mancato richiamo, nella motivazione della decisione, al parere dell'Ufficio di presidenza, detto richiamo non si rivela, alle luce delle diposizioni dello statuto, presupposto essenziale di validità della decisione.
punto 37
Per questi motivi il ricorso va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
38/39 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente e il ricorrente è rimasto soccombente.
punto 40
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, le spese sostenute dalla istituzioni nelle controversie con i loro dipendenti rimangono a carico delle istituzioni stesse.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione),
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese rispettivamente sostenute.
Firme
Donner
O'Keeffe
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 novembre 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della prima sezione
A. M. Donner