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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 9 giugno 1992, causa C-47/90

Decisione
decisa il 1992-06-09
ECLI
ECLI:EU:C:1992:250

Epigrafe

Sentenza della Corte 9 giugno 1992 Nel procedimento C-47/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal tribunal de commerce di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ets. Delhaize frères & Cie “ Le Lion ” SA e Promalvin SA, AGE Bodegas Unidas SA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 34 del Trattato, LA CORTE, composta dai signori O Due, presidente, R. Joliét, presidente di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Diez de Velasco e J. L. Murray, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: per la ditta Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA, dagli avvocati Marc Dassesse e Lucette Defalque, del foro di Bruxelles; per la Promalvin SA, dagli avvocati André Tossens e Claire Lambert, del foro di Charleroi; per il governo spagnolo, dal signor Carlos Bastarreche Sagiies, direttore generale del coordinamento giuridico e comunitario nel ministero degli Affari esteri, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, capo dell'ufficio legale dello Stato per le cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti; per il governo belga, dal signor Robert Hoebaer, direttore d'amministrazione del ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente; per il governo olandese, dal ministro degli Affari esteri, in qualità di agente; per il governo del Regno Unito, dalla signorina R. M. Caudwell, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente; per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, e dal signor Hervé Lehman, funzionario francese messo a disposizione della Commissione, in qualità di agenti; vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA, della Promalvin SA, del governo spagnolo, del governo belga, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signorina S. Lucinda Hudson, del Treasury Solitor's Department, in qualità di agente e dalla signora Eleanor Sharpston, barrister, e della Commissione, all'udienza del 5 novembre 1991, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 1992, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 15 febbraio 1990, pervenuta alla Corte il 2 marzo successivo, il tribunal de commerce di Bruxelles ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 34 del Trattato CEE.
punto 2
Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia fra la ditta Etablissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA (in prosieguo: la « Delhaize»), stabilita in Belgio, e le ditte Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA, rispettivamente stabilite in Belgio e in Spagna, in merito all'esecuzione di un ordinativo di vino inoltrato dalla Delhaize alla Promalvin.
punto 3
Nel corso del mese di luglio 1989, in seguito ad un'offerta della Promalvin, la Delhaize ordinava presso quest'ultima 3000 hi di vino Rioja. L'ordinativo veniva accettato senza condizioni dalla Promalvin, la quale ordinava poi lo stesso quantitativo di vino presso la AGE Bodegas Unidas.
punto 4
All'atto del ricevimento dell'ordinativo la AGE Bodegas Unidas informava la Promalvin che la normativa spagnola vigente le impediva di vendere i 3000 hl di vino ordinati. Essa si riferiva al regio decreto 22 febbraio 1988, n. 157/88, relativo alle norme che disciplinano le denominazioni di origine e ai rispettivi regolamenti (in prosieguo: il «decreto n. 157/88») nonché ad un provvedimento del comitato di tutela del Rioja, relativo all'abolizione dello smercio del vino sfuso.
punto 5
L'art. 86 della legge 2 dicembre 1970, n. 25, relativo allo statuto del vino, della vigna e degli alcolici, autorizza il ministero dell'Agricoltura, su richiesta di un comitato di tutela, a concedere la specificazione « calificada » a vini che fruiscono già della « denominación de origen » qualora siano soddisfatte talune condizioni.
punto 6
Fra di esse, il citato decreto n. 157/88, impone l'obbligo di imbottigliamento nelle cantine di origine, cioè nelle cantine situate all'interno della regione di produzione e che possiedono i requisiti qualitativi previsti dalla normativa spagnola. Quest'obbligo si applica ai vini destinati all'esportazione solo alla scadenza di un termine di cinque anni dalla pubblicazione del decreto, avvenuta il 24 febbraio 1988.
punto 7
Dopo la pubblicazione del decreto n. 157/88, il comitato di tutela del Rioja — ente la cui composizione, i cui compiti e i poteri sono precisati dalla normativa spagnola e che è in particolare incaricato di orientare e controllare la produzione del vino Rioja — chiedeva e otteneva la dicitura « denominación de origen calificada» per il vino Rioja. In applicazione del decreto n. 157/88, il comitato di tutela emanava pertanto i provvedimenti atti ad estendere gradualmente al vino destinato all'esportazione l'obbligo di imbottigliamento nelle cantine di origine. Questi provvedimenti consistono nella concessione, ad ogni impresa esportatrice di vino sfuso, di contingenti di esportazione annui decrescenti, stabiliti a seconda del paese di destinazione.
punto 8
Nella risposta inviata alla Promalvin, la AGE Bodegas Unidas dichiarava, viste le restrizioni stabilite dalla normativa spagnola, di poterle consegnare solo 600 hi di vino Rioja. La Delhaize, informata del fatto che l'ordinativo trasmesso alla Promalvin e da essa accettato non sarebbe stato eseguito integralmente, citava quest'ultima dinanzi al tribunal de commerce di Bruxelles al fine di ottenere un provvedimento che obbligasse la Promalvin ad eseguire detto ordinativo. La Promalvin chiedeva allora l'intervento coatto e la chiamata in garanzia della AGE Bodegas Unidas nell'ambito del procedimento promosso dalla Delhaize.
punto 9
Ritenendo che la soluzione della controversia sottopostale dipendesse nella validità della normativa spagnola alla luce del diritto comunitario, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento sino a quando la Corte si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle questioni seguenti: « 1) Se una normativa nazionale come il regio decreto spagnolo 24 febbraio 1988, n. 157, e il regolamento del Comitato di tutela della denominazione controllata Rioja, emanato in applicazione di detto decreto, costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione all'esportazione ai sensi dell'art. 34 del Trattato CEE. 2) Nel caso di soluzione affermativa, se un privato possa far valere contro un altro privato la violazione di detto art. 34 ».
punto 10
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa nazionale e delle disposizioni comunitarie di cui è causa, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla prima questione

punto 11
A norma dell'art. 34, n. 1, del Trattato « sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente ».
punto 12
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 7 febbraio 1984, causa 237/82, Jongeneel Kaas (Racc. pag. 483, punto 22 della motivazione), l'art. 34 riguarda i provvedimenti nazionali i quali abbiano l'oggetto o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di determinare in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, in modo da procurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello stesso Stato.
punto 13
Ciò si verifica appunto nel caso di una normativa nazionale che limita il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso verso altri Stati membri e che non sottopone a nessuna restrizione quantitativa le vendite di vino sfuso tra le imprese situate all'interno della regione di produzione.
punto 14
Infatti una normativa del genere ha l'effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione del vino sfuso e di procurare pertanto un vantaggio particolare alle imprese d'imbottigliamento ubicate nella regione di produzione.
punto 15
II governo spagnolo ha sottolineato che, siccome l'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produzione costituisce un requisito per poter apporre la dicitura « denominación de origen calificada », un requisito del genere contribuisce alla tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
punto 16
Allo stato attuale del diritto comunitario, spetta ad ogni Stato membro definire, nell'ambito delimitato del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59, in prosieguo: il «regolamento n. 823/87»), emendato, le condizioni a cui è soggetto l'uso del nome di una zona geografica del suo territorio in quanto denominazione di origine atta a designare un vino proveniente da detta zona. Tuttavia, qualora dette condizioni costituiscano misure di cui all'art. 34 del Trattato, esse sono giustificate da esigenze inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, ai sensi dell'art. 36 del Trattato, solo qualora siano necessarie per garantire che la denominazione di origine risponda al suo specifico scopo.
punto 17
Si deve rilevare in proposito che la denominazione di origine ha lo scopo specifico di garantire che il prodotto cui è attribuita provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari.
punto 18
Di conseguenza, l'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produzione, in quanto costituisce una condizione per l'uso del nome di detta regione come denominazione di origine, è giustificato da esigenze volte a garantire che la denominazione di origine risponda al suo scopo specifico qualora l'imbottigliamento nella regione di produzione imprima al vino originario di detta regione caratteristiche particolari atte ad individuarlo, ovvero qualora l'imbottigliamento nella regione di produzione sia indispensabile al mantenimento delle caratteristiche specifiche acquisite dal vino.
punto 19
A questo proposito non è stato dimostrato che 1 “ imbottigliamento del vino di cui è causa nella regione di produzione fosse un'operazione che gli conferiva caratteristiche particolari ovvero un'operazione indispensabile al mantenimento delle caratteristiche specifiche da esso acquisite.
punto 20
Il governo spagnolo ha sottolineato del resto che i poteri di controllo attribuiti al comitato di tutela erano limitati alla regione di produzione. Pertanto sarebbe necessario procedere all'imbottigliamento nella regione di produzione del vino recante la dicitura « denominación de origen calificada ».
punto 21
Questo argomento va disatteso; Infatti il regolamento (CEE) della Commissione 10 aprile 1989, n. 986, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 106, pag. 1), istituisce un sistema di controllo volto alla tutela dell'autenticità del vino nel corso del trasporto. Ora, il regolamento n. 986/89 stabilisce, all'art. 9, norme che riguardano specificamente il trasporto alla rinfusa di vini di cui al citato regolamento n. 823/87, come quelli recanti la dicitura « denominación de origen calificada ».
punto 22
II governo spagnolo ha sostenuto in udienza che disposizioni come quelle contenute nella normativa nazionale di cui è causa rientravano nell'ambito di una politica volta a promuovere la qualità del vino.
punto 23
Questa giustificazione non è ammissibile. Infatti non è stato provato che l'ubicazione delle attività d'imbottigliamento fosse di per sé atta ad incidere sulla qualità del vino.
punto 24
Una disciplina come la normativa nazionale di cui è causa non può neppure essere giustificata in forza dell'art. 18 del citato regolamento n. 823/87.
punto 25
Ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 823/87 gli Stati membri produttori possono effettivamente, tenendo conto degli usi leali e costanti, definire condizioni di circolazione complementari o più rigorose di quelle imposte dal regolamento n. 823/87 per i vini di qualità prodotti in regioni determinate elaborati nel loro territorio, come i vini recanti la dicitura « denominación de origen calificada ».
punto 26
Tuttavia l'art. 18 del regolamento n. 823/87 non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a imporre condizioni in contrasto con le norme del Trattato relative alla circolazione delle merci.
punto 27
Alla luce di quanto precede si deve risolvere la prima questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che una normativa nazionale relativa ai vini a denominazione di origine che limiti il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso e che autorizzi invece la vendita di vino sfuso all'interno della regione di produzione costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione vietata dall'art. 34 del Trattato.

Sentenza › Sulla seconda questione

punto 28
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board (Racc. pag. 2347, punto 66 della motivazione), l'art. 34 del Trattato è direttamente efficace e conferisce quindi ai singoli diritti che i giudici degli Stati membri sono tenuti a tutelare.
punto 29
Si deve pertanto risolvere la seconda questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che l'art. 34 del Trattato può essere invocato dai privati dinanzi ai giudici degli Stati membri in occasione di controversie con altri privati.

Sentenza › Sulle spese

punto 30
Le spese sostenute dai governi spagnolo, belga, olandese, britannico nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal de commerce di Bruxelles con ordinanza 15 febbraio 1990, dichiara: 1) Una normativa nazionale relativa ai vini a denominazione di origine che limiti il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso e che autorizzi invece la vendita di vino sfuso all'interno della regione di produzione, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione vietata dall'art. 34 del Trattato CEE. 2) L'art. 34 del Trattato CEE può essere invocato dai privati dinanzi ai giudici degli Stati membri in occasione di controversie con altri privati.

Firme

Due Joliét Mancini Kakouris Rodríguez Iglesias Diez de Velasco Murray Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 giugno 1992. Il cancelliere J.-G Giraud Il presidente O. Due

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