diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 2875 del 31/01/2024 (Rv. 670033-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Pubblico impiego contrattualizzato - Richiesta di differenze retributive - Condanna in misura minore rispetto a quella oggetto di domanda, in applicazione di una disposizione contrattuale diversa da quella invocata dal lavoratore - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670033-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui il giudice, a fronte dell'allegazione del lavoratore ricorrente dello svolgimento di compiti, mansioni e funzioni fondanti il diritto al riconoscimento di retribuzioni maggiori, condanni al pagamento di differenze retributive in misura minore a quella oggetto della domanda e in ragione della ritenuta applicazione di una disposizione contrattuale diversa da quella invocata, non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto nel petitum maggiore è senz'altro ricompreso quello minore ed è compito del giudice l'individuazione della disciplina applicabile.

Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)