Sez. 2, Sentenza n. 4135 del 28/09/1977 (Rv. 387794 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE - COMPENSO SPETTANTE AL CONSULENTE DI PARTE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE - COMPENSO SPETTANTE AL CONSULENTE DI PARTE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
La liquidazione dei compensi spettanti al consulente di parte (nella specie, geometra) va effettuata alla stregua delle norme del contratto d'opera e delle relative tariffe professionali, senza possibilita di ricorrere ai criteri seguiti per la Determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attivita non si ricollega ad un rapporto contrattuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)