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Sez. L, Sentenza n. 1378 del 11/03/1981 (Rv. 412010 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - PRETESA DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI DA PARTE DELL'INAM - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412010-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - PRETESA DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI DA PARTE DELL'INAM - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*

Nelle controversie concernenti la pretesa, da parte dell'INAM, di contributi assicurativi - i quali hanno natura assistenziale, essendo tali contributi necessari per la funzione di assistenza obbligatoria ex lege demandata all'istituto - non opera, in virtu della deroga prevista dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale disposta dall'art 1 della stessa legge. (V 4612/79, mass n 401130).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)