Sez. 2, Sentenza n. 12873 del 16/06/2005 (Rv. 581987 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Regolamento condominiale adottato a maggioranza - Parità dell'uso tra gli aventi diritto - Nozione - Fattispecie relativa all'uso del parcheggio condominiale a rotazione tra i condomini.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI
Il regolamento condominiale, adottato a maggioranza, può disporre in materia di uso delle cose comuni, purché sia assicurato il diritto al pari uso di tutti i condomini, tale dovendosi intendere non solo l'uso identico in concreto (se possibile), ma in particolare l'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio. (Nella fattispecie è stata ritenuta valida la delibera, adottata a maggioranza, che aveva previsto l'uso a rotazione tra i quattro condomini dei tre posti auto disponibili).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)