Sez. 3, Sentenza n. 5720 del 23/03/1983 Ud. (dep. 15/06/1983) Rv. 159560 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO - LEGGE NAZIONALE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - PREVALENZA SULLE LEGGI REGIONALI NELLA STESSA MATERIA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 19 AGOSTO 1974.*
ACQUE - INQUINAMENTO - LEGGE NAZIONALE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - PREVALENZA SULLE LEGGI REGIONALI NELLA STESSA MATERIA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 19 AGOSTO 1974.*
In materia di inquinamento delle acque le Disposizioni qualitative e temporali della legge 10 maggio 1976 n. 319 assurgono a norme fondamentali di principio e prevalgono sulle prescrizioni regionali con effetto abrogativo di queste ultime qualora siano incompatibili. Pertanto tale effetto si è verificato nei confronti dell'art. 14 della legge 19 agosto 1974 della regione Lombardia, che, nello stabilire che "gli scarichi in corsi d'acqua superficiali provenienti da insediamenti produttivi già esistenti devono, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, conformarsi ai limiti di accettabilità previsti nella allegata tabella C", pone limiti in contrasto con la suddetta legge 10 maggio 1976 n. 319, in particolare per quanto riguarda il termine per l'adeguamento degli scarichi. (V mass n 153831).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)