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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 23 aprile 1991, causa C-297/89

Decisione
decisa il 1991-04-23
ECLI
ECLI:EU:C:1991:160

Epigrafe

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 aprile 1991 Nella causa C-297/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dallo Højesteret nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rigsadvokaten e Nicolai Christian Ryborg, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, secondo comma, e dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G. F. Mancini, presidente di sezione, T. F. O'Higgins, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris e P. J. G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: per il sig. N. C. Ryborg, dalľavv. G. Lett, del foro di Copenaghen, per il governo danese, dal sig. J. Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, per il governo britannico, dai sigg. J. E. Collins, Treasury Solicitor, e D. Anderson, barrister, in qualità di agenti, per il governo francese, dalla sig.ra E. Belliard, vicedirettore presso la direzione degli Affari legali del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. M. Giacomini, segretario degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente, per la Commissione, dal sig. J. F. Buhl, consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del sig. Ryborg, con gli aw. ti G. Lett e E. Johansson, del foro di Kiel, del governo danese, del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza del 3 ottobre 1990, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 novembre 1990, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 22 agosto 1989, pervenuta in cancelleria il 28 settembre successivo, lo Højesteret ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 7 e 10 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale a carico del sig. Ryborg accusato di aver importato in Danimarca, il 12 novembre 1982, un'autovettura da turismo, acquistata e immatricolata nella Repubblica federale di Germania, e di averla usata in Danimarca senza aver pagato le relative tasse e senza averla fatta immatricolare in tale Stato membro.
punto 3
Il 6 aprile 1973, il sig. Ryborg, cittadino danese, si trasferiva nella Repubblica federale di Germania dove trovava lavoro e alloggio. Negli anni successivi, egli si recava frequentemente in Danimarca con un'auto immatricolata in Germania. A partire dall'autunno 1981, stando alle sue stesse dichiarazioni, egli soggiornava frequentemente presso un'amica danese residente in Danimarca. Poi, a partire dal luglio-agosto 1982, egli vi trascorreva quasi tutte le notti e la maggior parte dei fine settimana.
punto 4
Nell'ottobre del 1982, il sig. Ryborg acquistava una nuova autovettura e la immatricolava in Germania. Nel periodo compreso fra il 12 novembre 1982 e il 17 gennaio 1984, egli usava tale autoveicolo per render visita alla sua amica. Il 17 gennaio 1984, le autorità danesi confiscavano la sua automobile, in quanto questa non era stata immatricolata in Danimarca.
punto 5
Essendo stato condannato ad una multa e al pagamento dell'importo dovuto nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'« IVA »), con sentenza del Kriminalret di Sønderborg 6 settembre 1984 e, in appello, con sentenza del Vestre Landsret 28 ottobre 1984, il sig. Ryborg ricorreva davanti allo Højesteret per ottenere la propria assoluzione.
punto 6
Lo Højesteret ha deciso di sottoporre tre questioni pregiudiziali alla Corte, di cui la prima è redatta in forma alternativa come segue: « 1) Alternativa n. 1 Secondo quali criteri si debba decidere se il cittadino del paese B, a norma dell'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, abbia la residenza normale nel paese A o nel paese B, qualora egli: a) abbia dichiarato alle autorità di entrambi i paesi di essersi trasferito nel paese A, b) in seguito a ciò abbia avuto il lavoro e la residenza normale nel paese A, c) a partire da un momento successivo, senza dichiarare il trasferimento nel paese B e pur conservando l'abitazione e il lavoro nel paese A, per più di un anno abbia pernottato presso un'amica nel paese B tutti i giorni della settimana eccettuata una notte ogni tre settimane, in cui in relazione al servizio notturno prestato per motivi di lavoro ha pernottato nella sua abitazione nel paese A, come pure abbia pernottato con l'amica durante taluni fine settimana, talora nell'abitazione dell'amica nel paese B, talora nella propria abitazione nel paese A, ed abbia trascorso le ferie insieme all'amica. Alternativa n. 2 Secondo quale criterio si debba decidere se il cittadino del paese B, a norma dell'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, abbia la residenza normale nel paese A o nel paese B, qualora egli: a) abbia dichiarato alle autorità di entrambi i paesi di essersi trasferito nel paese A, b) in seguito a ciò abbia avuto il lavoro e la residenza normale nel paese A, c) a partire da un momento successivo, senza dichiarare il trasferimento nel paese B e pur conservando l'abitazione e il lavoro nel paese A, per più di un anno abbia pernottato presso un'amica nel paese B tutti i giorni della settimana. 2) Se l'obbligo di collaborazione imposto dall'art. 10 della direttiva del Consiglio, 83/182/CEE, alle competenti autorità degli Stati interessati per l'applicazione pratica della direttiva escluda che lo Stato membro B, senza previo accordo con lo Stato membro A, obblighi un cittadino il quale abbia immatricolato la propria automobile e pagato le tasse relative nello Stato membro A ad immatricolare l'autovettura e a pagare ulteriori tributi nello Stato B, qualora lo Stato membro B ritenga che la persona di cui trattasi abbia ormai la residenza normale nello Stato membro B. 3) Se l'art. 10 della direttiva attribuisca ai singoli diritti che essi possano far valere dinanzi al giudice nazionale ». Lo Højesteret dichiara di aver ritenuto necessario porre la prima questione sotto forma alternativa al fine di riportare i fatti specifici sui quali il Kriminalret di Sønderborg ed il Vestre Landsret hanno rispettivamente basato la loro pronuncia.
punto 7
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 8
Occorre precisare, in via preliminare, che i fatti che sono all'origine della causa principale si sono svolti tra il 12 novembre 1982 ed il 17 gennaio 1984, mentre la direttiva 83/182, oggetto delle questioni pregiudiziali, avrebbe dovuto essere trasposta nell'ordinamento nazionale entro il 1o gennaio 1984 e che è stata trasposta in modo integrale nell'ordinamento danese solo il 30 gennaio 1984, con decreto ministeriale n. 24, entrato in vigore il 1o febbraio successivo (Lovtidende A, 1984, pag. 173).
punto 9
Tuttavia, si deve osservare che l'art. 177 del Trattato, basato su una collaborazione ed una netta ripartizione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, non consente a questa di censurare la motivazione dell'ordinanza di rinvio e la pertinenza delle sue questioni. Orbene, si deve constatare, in tale contesto di collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, che l'ordinanza di rinvio contiene una dettagliata esposizione dei fatti della causa principale e che lo Højesteret si riferisce espressamente con le sue questioni pregiudiziali alle disposizioni della direttiva 83/182.
punto 10
Occorre, di conseguenza, risolvere le questioni pregiudiziali, restando inteso che il giudice di rinvio valuterà i fatti controversi in base alla legislazione nazionale alla luce delle disposizioni della direttiva 83/182.

Sentenza › Sulla prima questione

punto 11
Con la prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza di stabilire quali criteri debbano essere presi in considerazione, a norma dell'art. 7 della direttiva 83/182, per determinare la residenza normale di una persona che si trova in una situazione di fatto come quella dell'imputato nel caso in esame nella causa principale.
punto 12
Al fine di risolvere tale questione, si deve anzitutto osservare che la direttiva 83/182 contiene, nell'ambito dell'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto e per quanto riguarda l'IVA, norme fiscali comunitarie, quali quelle annunciate all'art. 14, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la «sesta direttiva »).
punto 13
Occorre quindi interpretare le disposizioni della direttiva 83/182 alla luce delle finalità fondamentali perseguite dallo sforzo di armonizzazione in materia di IVA come, in particolare, la promozione della libera circolazione delle persone e delle merci e la prevenzione dei casi di doppia imposizione (sentenze 3 ottobre 1985, Profant, punto 25 della motivazione, causa 249/84, Race. pag. 3237, e 6 luglio 1988, Ledoux, punto 11 della motivazione, causa 127/86, Race. pag. 3741).
punto 14
In particolare, si deve tener conto del fatto che, secondo la motivazione della direttiva 83/182, la libera circolazione dei residenti comunitari all'interno della Comunità viene ostacolata dai regimi fiscali applicati all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale, che la soppressione degli ostacoli risultanti da questi regimi fiscali è particolarmente necessaria ai fini della costituzione di un mercato economico che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, e che, a tal fine, è necessario poter stabilire con certezza la qualità di residente in uno Stato membro.
punto 15
In ordine alla nozione di residenza normale, si deve rilevare che gli artt. 3, 4 e 5 della direttiva 83/182 subordinano la concessione da parte degli Stati membri di una franchigia dai tributi contemplati all'art. 1, in caso di importazione temporanea di un autoveicolo da turismo, a condizione che il singolo, importando un mezzo di trasporto, abbia la propria residenza normale in uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea.
punto 16
Ne consegue che il luogo di residenza normale, definito secondo le regole previste agli artt. 7, n. 1, e 9, n. 3, della direttiva 83/182, consente di determinare lo Stato membro in cui l'autoveicolo di cui trattasi si trova in regime d'importazione temporanea, nonché lo Stato membro che può sottoporlo al proprio regime d'imposta.
punto 17
Secondo l'art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva, si intende per « residenza normale » il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni per anno civile, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona di cui trattasi e il luogo in cui abita.
punto 18
Il secondo comma di detta disposizione riguarda la persona i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, è indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri. Esso dispone che in un caso del genere si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali dell'interessato, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Tale luogo dev'essere definito secondo i criteri stabiliti dal primo comma dell'art. 7, n. 1.
punto 19
Si deve anzitutto constatare che i criteri così definiti dalle succitate disposizioni contemplano tanto il legame, professionale e personale, di una persona con un luogo, quanto la durata di tale legame e che essi devono quindi essere esaminati cumulativamente. Infatti, la residenza normale deve essere considerata, secondo una giurisprudenza costante in altri settori del diritto comunitario, come il luogo in cui l'interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi (v. sentenze 12 luglio 1973, Angenieux, causa 13/73, Racc. pag. 935, 14 luglio 1988, Schäflein/Commissione, causa 284/87, Racc. pag. 4475, e 13 novembre 1990, Reibold, causa C-216/89, Rac. pag. I-4163).
punto 20
Risulta da quanto precede che tutti gli elementi di fatto rilevanti devono, alla luce dei criteri enunciati dalle succitate disposizioni, essere presi in considerazione al fine di determinare la residenza normale in quanto centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi.
punto 21
Occorre ricordare poi che anche se compete alla Corte definire i criteri che devono guidare il giudice nazionale nell'applicazione di una norma di diritto comunitario ed al giudice nazionale apportare le valutazioni di fatto che implica la messa in atto di tali criteri nella particolare situazione che è all'origine della causa principale, spetta alla Corte, nell'ambito della funzione assegnatale dall'art. 177 del Trattato, indicare al giudice nazionale le condizioni nelle quali le circostanze di fatto menzionate nella questione pregiudiziale possono essere prese in considerazione per l'applicazione di tali criteri (v. sentenza 13 novembre 1990, Reibold, già menzionata, punto 18 della motivazione).
punto 22
Orbene, risulta dalla formulazione della prima questione pregiudiziale che si tratta, nel caso in esame nella causa principale, di un cittadino di uno Stato membro B, che per anni ha avuto il proprio lavoro e la propria residenza normali in uno Stato membro A e che la questione della sua residenza normale si è posta solo in considerazione del fatto che, a partire da una certa data e per più anni, egli ha passato quasi tutte le notti e í fine settimana presso un'amica nello Stato B.
punto 23
Risulta pure dalla questione pregiudiziale che detta persona continua ad avere i propri legami professionali nello Stato membro A e che essa vi conserva il suo alloggio.
punto 24
Stando così le cose, il solo fatto che una persona passi le notti ed i fine settimana per più di un anno presso un'amica nello Stato B non basta per concludere che essa abbia spostato il centro permanente dei suoi interessi in tale Stato.
punto 25
Il caso sarebbe diverso se tale persona si installasse nello Stato membro B manifestando la volontà di vivervi in comune con la propria amica e di non ritornare nello Stato membro A (v. sentenza 3 ottobre 1985, Profant, già menzionata, punto 27 della motivazione).
punto 26
Inoltre, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate in udienza risulta che le autorità danesi ritengono che il sig. Ryborg abbia trasferito la propria residenza normale in Danimarca a partire dalla data in cui esse hanno constatato per la prima volta che egli attraversava la frontiera con una nuova automobile.
punto 27
Occorre ricordare in proposito che la nozione di residenza, ai sensi della direttiva 83/182, serve a determinare l'esistenza di un'importazione temporanea di un mezzo di trasporto. Orbene, non si può invertire la logica di questo orientamento facendo dipendere il luogo della residenza normale dall'importazione. Il fatto che una persona che si recava in un altro Stato membro lo faccia, a partire da una certa data, con una nuova automobile è quindi irrilevante per definire il luogo della sua residenza normale.
punto 28
La prima questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che la residenza normale, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182, corrisponde al centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, da individuarsi con l'ausilio del complesso dei criteri contenuti in tale disposizione nonché di tutti gli elementi di fatto rilevanti.
punto 29
Al riguardo, va precisato che la mera circostanza che un cittadino dello Stato membro B, che sia andato a vivere nello Stato membro A, trovando in quest'ultimo lavoro e alloggio, ma, a decorrere da una certa data e per oltre un anno, abbia trascorso quasi tutte le notti e i fine settimana presso un'amica nello Stato membro B, pur conservando nello Stato membro A occupazione e alloggio, non è sufficiente per far ritenere che egli abbia trasferito la propria residenza nello Stato membro B.

Sentenza › Sulla seconda questione

punto 30
Con la seconda questione, il giudice a quo mira, in sostanza, ad accertare se l'art. 10, n. 2, della direttiva 83/182 imponga agli Stati membri un obbligo di concertazione preliminare in casi concreti, come quello in esame nella causa principale.
punto 31
A questo proposito, va anzitutto osservato che, secondo l'art. 10, nn. 1 e 3, l'applicazione concreta della direttiva 83/182 viene effettuata dagli Stati membri nell'ambito delle disposizioni del loro diritto nazionale che attuano la direttiva e che saranno eventualmente adottate in seguito nel settore disciplinato da questa.
punto 32
Occorre poi rilevare che, secondo l'ultimo considerando, la direttiva 83/182 costituisce solo una prima tappa dell'armonizzazione in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto e che altre misure possono essere necessarie per giungere all'instaurazione di un sistema uniforme in tutti gli Stati membri, in conformità all'art. 10, n. 4, della direttiva.
punto 33
Quindi, in questo ambito generale ed evolutivo occorre interpretare l'art. 10, n. 2. Infatti, questa disposizione contempla, come gli altri numeri dell'art. 10, il funzionamento generale della direttiva 83/182.
punto 34
L'art. 10, n. 2, impone quindi alle autorità competenti degli Stati membri di adottare, di comune accordo, le decisioni necessarie quando l'applicazione pratica della direttiva presenti difficoltà, decisioni che consentono loro di far fronte alle future difficoltà poste da casi individuali e concreti.
punto 35
La seconda questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che l'art. 10, n. 2, della direttiva 83/182 non impone agli Stati membri alcun obbligo di concertazione tra loro in ogni singolo caso in cui l'applicazione della stessa direttiva presenti difficoltà.

Sentenza › Sulla terza questione

punto 36
Con la terza questione, il giudice a quo mira in sostanza ad accertare se l'art. 10, n. 2, della direttiva 83/182 possa essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.
punto 37
Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 20 settembre 1988, Beentjes, punto 40 della motivazione, causa 31/87, Race. pag. 4635), unicamente le disposizioni di una direttiva che risultino, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise possono essere fatte valere dai singoli nei confronti dello Stato.
punto 38
Orbene, occorre constatare che l'art. 10, n. 2, della direttiva 83/182 è condizionato nella parte in cui impone agli Stati un obbligo di concertazione solo qualora l'applicazione della direttiva presenti difficoltà, e lascia quindi loro un ampio margine di discrezionalità.
punto 39
La terza questione dello Højesteret va quindi risolta nel senso che l'art. 10, n. 2, della direttiva 83/182 non può essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

Sentenza › Sulle spese

punto 40
Le spese sostenute dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica francese, dal Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Højesteret di Copenaghen, con ordinanza 22 agosto 1989, dichiara: 1) Deve intendersi per residenza normale ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, il centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, da individuarsi con l'ausilio del complesso dei criteri contenuti in tale disposizione nonché di tutti gli elementi di fatto rilevanti. Al riguardo va precisato che la mera circostanza che un cittadino dello Stato B, che sia andato a vivere nello Stato membro A, trovando in quest'ultimo lavoro e alloggio, ma, a decorrere da una certa data e per oltre un anno, abbia trascorso quasi tutte le notti e i fine settimana presso un'amica nello Stato membro B, pur conservando nello Stato membro A occupazione e alloggio, non è sufficiente per far ritenere che egli abbia trasferito la propria residenza nello Stato membro B. 2) L'art. 10, n. 2, della direttiva 83/182/CEE non impone agli Stati membri alcun obbligo di concertazione tra loro in ogni singolo caso in cui l'applicazione della stessa direttiva presenti difficoltà. 3) L'art. 10, n. 2, della direttiva 83/182/CEE non può essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

Firme

Mancini O'Higgins Diez de Velasco Kakouris Kapteyn Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 aprile 1991. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della Sesta Sezione G.F. Mancini

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