Sez. 2, Sentenza n. 13426 del 12/09/2003 (Rv. 566811 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Poteri del giudice di appello - Conclusioni del consulente tecnico d'ufficio recepite dal giudice di primo grado - Valutazioni differenti da parte del giudice di appello - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Scienza individuale del giudice - Fatto notorio - Configurabilità - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Qualora il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di appello può pervenire a valutazioni con quelle divergenti, purché - in presenza di specifiche censure sulle modalità dell'accertamento adottate nell'espletamento dell'incarico o sull'iter logico seguito nell'elaborazione delle risposte ai quesiti - dia conto, con adeguata motivazione, delle fonti e delle ragioni di natura scientifica e tecnica poste a base del suo convincimento che non può fondarsi su cognizioni particolari o soggettive tratte dalla scienza individuale del giudice, non annoverabili nell'ambito del fatto notorio di cui all'art. 115 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)