Sez. 2, Sentenza n. 4275 del 14/04/1995 (Rv. 491824 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Formula del giuramento - Carattere decisorio - Determinazione - Criteri - Circostanze già accertate e escluse dalle risultanze processuali acquisite - Inammissibilità del giuramento - Esclusione - Limiti.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO
Per stabilire se la formula del giuramento rivesta o meno carattere decisorio questa va considerata in se stessa e non in rapporto ai risultati delle prove già espletate, dovendosi solo accertare se il fatto specificamente indicato sia tale che, se asseverato dal giurante, esaurisca o no l'indagine sul punto controverso, mentre all'ammissibilità del giuramento non è di ostacolo il fatto che esso abbia ad oggetto circostanze che il giudice ritenga già accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite. (Salvi i limiti fissati dall'art. 2739 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)