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Sez. 2, Sentenza n. 4275 del 14/04/1995 (Rv. 491824 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Formula del giuramento - Carattere decisorio - Determinazione - Criteri - Circostanze già accertate e escluse dalle risultanze processuali acquisite - Inammissibilità del giuramento - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491824-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO

Per stabilire se la formula del giuramento rivesta o meno carattere decisorio questa va considerata in se stessa e non in rapporto ai risultati delle prove già espletate, dovendosi solo accertare se il fatto specificamente indicato sia tale che, se asseverato dal giurante, esaurisca o no l'indagine sul punto controverso, mentre all'ammissibilità del giuramento non è di ostacolo il fatto che esso abbia ad oggetto circostanze che il giudice ritenga già accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite. (Salvi i limiti fissati dall'art. 2739 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)