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Sez. L, Sentenza n. 14441 del 06/11/2000 (Rv. 541395 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione - Termine - Decorrenza - Sentenza non definitiva limitata alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e all'ordine di reintegra - Idoneità a far decorrere il termine - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541395-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

La sentenza non definitiva che dichiari l'illegittimità del licenziamento e contenga il solo ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, senza quantificazione dei danni, è idonea a far decorrere per il lavoratore il termine per l'esercizio dell'opzione in favore dell'indennità sostitutiva della reintegra, ex art. 18, comma quinto, legge n. 300 del 1970, in quanto la prestazione dovuta dal debitore - datore di lavoro in via principale sorge con l'ordine di reintegrazione, rispetto al quale la sentenza, ancorché non definitiva, esaurisce il potere giurisdizionale del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)