Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 187 del 2002
Massime (3)
Massima n. 26919
- Straniero
- Provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera
- Omessa previsione della cessazione degli effetti del provvedimento in caso di mancata convalida entro quarantotto ore
- Lamentata lesione delle garanzie costituzionali sulla libertà personale
- Disposta cessazione del trattenimento dello straniero
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’ art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro quarantotto ore da parte di tale autorità, e che la mancata convalida del trattenimento, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Infatti il rimettente, nel promuovere la questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato. - V. analoghe ordinanze citate n. 387/2001 e n. 297/2001 di manifesta inammissibilità.
Norme impugnate
- art. 13, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 13, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 13, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Parametri
- art. 13, comma 2, Cost.
- art. 13, comma 3, Cost.
Massima n. 26920
- Straniero
- Provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera
- Trattenimento in centro di permanenza temporanea e assistenza
- Durata da stabilirsi con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria
- Omessa previsione
- Lamentata lesione delle garanzie costituzionali sulla libertà personale
- Comunicazione al giudice fin dall'inizio della misura
- Omessa previsione
- Lamentata lesione del diritto di difesa
- Disposta cessazione del trattenimento dello straniero
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la durata del trattenimento dello straniero nel contro di permanenza temporanea e assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e che il questore ha l'obbligo di dare avviso al difensore dell'inizio della misura e del trattenimento, fin dall'adozione del relativo provvedimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice. Infatti il rimettente, nel promuovere le questioni di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato. - V. analoghe ordinanze citate n. 387/2001 e n. 297/2001 di manifesta inammissibilità.
Norme impugnate
- art. 14, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Parametri
- art. 13, comma 3, Cost.
- art. 13, comma 2, Cost.
- art. 24 Cost.
Massima n. 26921
- Straniero
- Provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera
- Trattenimento in centro di permanenza temporanea e assistenza
- Comunicazione al giudice fin dall’inizio della misura
- Omessa previsione
- Lamentata lesione del diritto di difesa
- Natura regolamentare della disposizione censurata
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il questore ha l'obbligo di dare avviso al difensore dello straniero dell'inizio della misura del trattenimento, fin dall'adozione del relativo provvedimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice. Infatti la norma censurata è contenuta in una disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Norme impugnate
- art. 20 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Parametri
- art. 24 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con ordinanze emesse il 25 gennaio (n. 2 ordinanze) e il 23 gennaio (n. 6 ordinanze) 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 348 al n. 355 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
punto 1
Ritenuto che, con otto ordinanze di analogo contenuto in data 23 e 25 gennaio 2001 (r.o. da n. 348 a n. 355 del 2001), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro quarantotto ore da parte di tale autorità, e che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica;
che, con le stesse ordinanze, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, "nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria", e, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), "nella parte in cui non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice dell'inizio della misura";
che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare, all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato dagli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile, il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;
che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo, contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di legittimità costituzionale, ha disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, trattenimento che costituiva l'oggetto del giudizio di convalida;
che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto, riportandosi alle deduzioni già svolte in precedenti giudizi su questioni analoghe, che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.
punto 2
Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il remittente, nel promuovere le questioni di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, sicché ricorre la medesima fattispecie sulla quale questa Corte, con le ordinanze n. 387 e n. 297 del 2001, si è pronunciata nel senso della manifesta inammissibilità;
che la censura rivolta nei confronti dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 è inammissibile anche per l'ulteriore ragione che si tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevate, in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze