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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 15 del 1970

Decisione
decisa il 1970-01-29, depositata il 1970-02-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:15
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 4846

  • Giudice naturale
  • Norme di competenza concernenti le ipotesi di connessione
  • Loro osservanza del principio. (costituzione, art. 25, primo comma).
Leggi la massima
Il principio del giudice naturale, enunciato nell'art. 25 Cost., è rispettato dalle norme di competenza concernenti le ipotesi di connessione anche se, in conseguenza dell'applicazione di dette norme, è sottratta al giudice, altrimenti competente, la cognizione del reato (nella specie nella fase istruttoria).

Parametri

Massima n. 4847

  • Processo penale
  • Istruzione formale
  • Cod. proc. pen., art. 374
  • Sentenza di rinvio a giudizio pronunciata dal giudice istruttore
  • Rinvio dell'imputato davanti al pretore nel caso in cui il reato per cui si procede appartenga alla sua competenza
  • Non viola il principio del giudice naturale
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Col principio del giudice naturale non contrasta l'art. 374 del Cod. proc. penale, nella parte in cui prevede che il giudice istruttore dispone il rinvio dell'imputato a giudizio davanti al pretore nel caso in cui il reato, per cui si procede, risulti appartenere alla di lui cognizione o, a seguito del proscioglimento dal reato più grave, siano venute meno le ragioni per devolverlo, in via di connessione, alla competenza del tribunale.

Norme impugnate

  • art. 374 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Massima n. 4848

  • Processo penale
  • Istruttoria formale
  • Cod, proc. pen., art. 374
  • Sentenza di rinvio a giudizio pronunciata dal giudice istruttore
  • Rinvio dell'imputato davanti al pretore nel caso in cui il reato per cui si procede appartenga alla sua competenza
  • Asserita disparità di trattamento rispetto all'imputato nei cui confronti proceda all'istruttoria lo stesso giudice istruttore
  • Non viola l'art. 3 della costituzione
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Non lede il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, l'art. 374 c.p.p., nella parte in cui dispone che il giudice istruttore, a conclusione dell'istruzione formale, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato a giudizio davanti al pretore, nel caso che a questo spetti la competenza in ordine al reato per cui si procede. Non può profilarsi infatti disparità di trattamento processuale nei confronti dell'imputato, nel caso che all'istruzione proceda il giudice istruttore, e non il pretore, posto che l'art. 374 predetto presuppone ed esige che anche per i reati di competenza pretoria, dei quali egli conosce per connessione, si proceda ad atti istruttori volti a stabilire se sussistano prove sufficienti per il rinvio a giudizio.

Norme impugnate

  • art. 374 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 374 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1968 dal pretore di San Giovanni Rotondo nel procedimento penale a carico di Gagliano Carmine, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968. Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Nicola Reale.
Risulta dagli atti che Gagliano Carmine, convivente more uxorio con Stegman Ursula Alice, in occasione della nascita di un figlio di costei, avvenuta il 26 gennaio 1966, si presentò, per la relativa dichiarazione all'ufficiale dello stato civile di San Giovanni Rotondo, sotto il falso nome di Karl Kerris, affermando essere il bambino nato da matrimonio legittimo con la predetta, indicata anch'essa col falso nome di Misel Ademan, di cittadinanza tedesca. Peraltro di fronte alla richiesta dei documenti personali il Gagliano, allegando un pretesto, si allontanava ed ometteva di procedere alla dichiarazione anagrafica del neonato. A seguito di tale fatto l'ufficiale dello stato civile denunziava al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia il sedicente Kerris per il reato di soppressione di stato del neonato, ai sensi dell'art. 566, secondo comma, del codice penale. Per questo e per altri reati, successivamente commessi, che ne determinavano l'arresto, contro il Gagliano venne iniziato procedimento penale avanti al giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano. Detto giudice, con provvedimento del 30 dicembre 1966, ordinava lo stralcio degli atti relativi alla soppressione di stato e, con sentenza del 16 gennaio 1967, dichiarava la propria incompetenza per territorio. Trasmetteva quindi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, a richiesta del quale si procedeva con istruttoria formale, contestandosi al Gagliano, oltre il reato di soppressione di stato (art. 566 C. P.), anche quello di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 495, primo e terzo comma, del codice penale. Al termine dell'istruttoria il giudice istruttore, su conforme requisitoria del pubblico ministero, dichiarava, con sentenza 5 marzo 1968, non doversi procedere per il reato di soppressione di stato, mentre ordinava il rinvio a giudizio davanti al pretore di San Giovanni Rotondo per il secondo dei reati contestati, in ordine al quale ravvisava sufficienti prove di colpevolezza. Il pretore, nel corso degli atti preliminari al dibattimento, ha sollevato di ufficio, con ordinanza dell'8 maggio 1968, la questione di legittimità, in relazione agli articoli 25 e 3 della Costituzione, dell'art. 374 del codice di procedura penale, nella parte in cui è stabilito che il giudice istruttore, a chiusura della istruzione formale, ove non ritenga di concedere il perdono giudiziale, con la sua sentenza rinvia l'imputato a giudizio del pretore, nel caso questi sia competente. Si osserva nell'ordinanza che, per la norma impugnata, al pretore, investito della cognizione del reato a seguito di sentenza di rinvio a giudizio, non sarebbe consentito l'esercizio di alcun potere istruttorio. Si scinderebbe, cioè, il processo penale, prevedendosi che davanti al pretore, la cui competenza è precostituita per legge, si svolga soltanto la fase del "giudizio", mentre gli sarebbe preclusa la pronuncia di provvedimenti istruttori di proscioglimento, eventualmente in contrasto con il convincimento del giudice istruttore. Né potrebbe sostenersi - si aggiunge - che il giudice istruttore divenga giudice naturale per effetto della connessione, giacché, con la pronunzia di proscioglimento, venuta meno la ragione della riunione fra i procedimenti, viene meno anche il presupposto della sua competenza e del potere di decidere il rinvio dell'imputato a giudizio in ordine al reato minore. Quanto all'asserita lesione del principio di eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione, si osserva dal giudice a quo che, non essendo vietato al giudice istruttore di disporre il rinvio a giudizio davanti al pretore senza previ atti istruttori, potrebbe profilarsi una disparità di trattamento fra l'ipotesi di cui all'art. 374 del codice di procedura penale e quella normale in cui, a seguito dell'istruttoria, il pretore si avvalga invece del potere di pronunziare il proscioglimento dell'imputato. Dopo l'adempimento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968. Nessuna delle parti si è costituita in giudizio. : 1 - Il pretore di San Giovanni Rotondo solleva, anzitutto ai sensi dell'art. 25, primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 374 del codice di procedura penale, nella parte in cui è stabilito che il giudice istruttore, a chiusura della istruzione formale, possa disporre il rinvio a giudizio dell'imputato davanti al pretore competente, ove non ritenga di concedere il perdono giudiziale. In applicazione di questa norma, si assume, il processo penale per reati di competenza pretoria verrebbe scisso in due fasi, con la conseguenza che, sottraendosi al pretore la cognizione del reato nella fase istruttoria, si precluderebbe al detto magistrato l'esercizio della potestà di pronunziare sentenza di proscioglimento, quale giudice naturale precostituito secondo le norme sulla competenza, ove le prove di colpevolezza non apparissero a lui sufficienti per il rinvio dell'imputato a giudizio. La questione non è fondata.
punto 2
Nella specie, all'originaria contestazione del reato di soppressione di stato (art. 566, secondo comma cod. pen.) venne aggiunta, nel corso del procedimento, quella riguardante il reato meno grave di false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 495 cod. pen.), di competenza pretoria, ma attratto per connessione in quella del giudice istruttore procedente. A questo giudice, quindi, a conclusione della istruzione formale, spettava il potere-dovere di pronunziare, su entrambe le imputazioni connesse (artt. 45 e 46 C. P. P.), come in effetti ha pronunziato, prosciogliendo l'imputato dalla prima e rinviandolo a giudizio per la seconda imputazione. Per vero il principio del giudice naturale, precostituito per legge, è rispettato anche dalle norme di competenza concernenti le ipotesi di connessione (sent. nn. 29/1958 e 130/1963 di questa Corte). Né il principio stesso può ritenersi violato dalla puntuale osservanza di tali norme anche se ne risulti sottratta al pretore, nella fase istruttoria, la cognizione del reato, che gli sarebbe altrimenti spettata. Con lo stesso principio non contrasta, poi, l'art. 374 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede il rinvio dell'imputato a giudizio davanti al pretore, nel caso che il reato, per cui si procede, risulti appartenere alla di lui cognizione, o, come nella specie, a seguito del proscioglimento dal reato più grave, siano venute meno le ragioni per devolverlo in via di connessione, alla competenza del tribunale. Né hanno fondamento i dubbi enunciati dal giudice a quo sul riflesso che il pretore sarebbe, in simili casi, privato del potere di giudicare prima del dibattimento. Basta opporre che soltanto in esito al compimento della fase processuale davanti al giudice istruttore, che risulta ex ante giudice naturale, diviene operativa la norma di competenza che legittima il pretore a giudicare in dibattimento sul reato. E la coerenza del sistema, improntato a criteri di economia processuale, senza lesione della garanzia stabilita dall'art. 25 della Costituzione, esige che al giudice istruttore, dotato di competenza per il reato più grave, sia attribuita, nel caso in esame, la potestà di pronunziare, a compimento della fase processuale svoltasi davanti a lui, il rinvio dell'imputato a giudizio.
punto 3
Né può ritenersi fondato il dubbio sulla costituzionalità dell'art. 374, che il pretore enuncia sotto l'altro aspetto della lesione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in riferimento alla eventualità, che l'imputato sia rinviato a giudizio del pretore, pur essendosi omesso dal giudice istruttore alcun atto istruttorio. Ciò in confronto al diverso trattamento processuale che l'imputato stesso avrebbe avuto, ove fosse stato giudicato, anche in sede istruttoria, dal pretore. Il citato art. 374 non esclude, anzi presuppone ed esige che anche in ordine ai reati di competenza pretoria, dei quali il giudice istruttore conosce per connessione, questo giudice proceda agli atti istruttori volti a stabilire se sussistano anche per detti reati "prove sufficienti" per il rinvio a giudizio. Le eventuali non corrette applicazioni della legge non comportano, ovviamente, illegittimità costituzionale della norma impugnata e non consentono, pertanto, alcuna censura sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 374 del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di San Giovanni Rotondo, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze