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REGOLAMENTO (CEE) N. 1974/80 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1980 recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso

Testo in vigore al

Art. 6

Lo spoglio e la lettura delle offerte sono effettuati alla presenza del pubblico, a cura dei servizi competenti dell'organismo d'intervento che procede alla gara, immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 7

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole, tenuto conto, se del caso, dell'adattamento di cui all'articolo 8.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

3. Qualora le offerte presentate non sembrino corrispondere ai prezzi normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.

4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telescritto inviato al più tardi il primo giorno successivo all'aggiudicazione.

Art. 8

1. Per il confronto delle offerte relative ad una gara per la mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario, ogni offerta viene eventualmente corretta dell'importo compensativo adesione e dell'importo compensativo monetario applicabili, alla data limite fissata per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino della lettera e). La correzione si effettua:

— aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a ICM negativi,

— diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a ICM positivi,

— ajustado del monto compensatorio adhesión.

2. Se del caso, l'importo compensativo monetario è convertito nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara, applicando:

— quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,

— negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità euorpee, edizione C.

Titolo III. Procedura di trattativa privata

Art. 9

Qualora si decida di determinare le spese di fornitura in base a una procedura di trattativa privata, l'organismo d'intervento a tal fine designato conclude il contratto, dopo aver messo in concorrenza più offerenti, sulla base delle condizioni meno onerose.

In caso di mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario, le offerte sono comparate, se del caso, in conformità del disposto dell'articolo 8.

Art. 10

1. Le disposizioni che, nell'ambito della procedura di gara, sono previste all'articolo 4, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte, nonché al paragrafo 4, lettere b), c), d) ed e), dello stesso articolo per gli impegni chiesti all'offerente, e all'articolo 5 per la costituzione di una cauzione, si applicano per quanto di ragione alla procedura di trattativa privata.

2. Le disposizioni previste dai titoli IV, V e VI per la procedura di gara si applicano, per quanto di ragione, anche alla procedura di trattativa privata.

Titolo IV. Obblighi dell'aggiudicatario e condizioni di fornitura dei prodotti

Art. 11

1. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere i propri obblighi conformemente alle norme del regolamento che indice la gara nonché a rispettare gli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b), c), d) ed e).

2. L'aggiudicatario non può, di propria iniziativa, rinunciare ad eseguire l'operazione aggiudicatagli.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Art. 12

In caso di fornitura in fase fob si applicano le seguenti disposizioni:

1. L'aggiudicatario concorda con il paese beneficiario o con il suo rappresentante, entro il periodo stabilito, la data in cui la merce verrà messa a disposizione nel porto d'imbarco indicato nell'offerta. Egli informa il beneficiario del luogo esatto in cui avverrà la consegna in detto porto e comunica immediatamente tali dati all'organismo d'intervento di cui all'articolo 17.

2. Se il prodotto proviene da scorte d'intervento, l'aggiudicatario concorda con l'organismo d'intervento interessato il ritmo di ritiro del prodotto stesso, tenendo conto, se del caso, dei contratti di magazzinaggio conclusi tra l'organismo d'intervento e l'immagazzinatore.

3.

L'aggiudicatario consegna la merce a bordo della nave indicata dal beneficiario, al ritmo concordato con quest'ultimo, tenuto conto delle usanze del porto.

L'aggiudicatario provvede a proprie spese a caricare la merce a bordo e a stivarla.

4. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa ha effettivamente varcato la murata della nave nel porto d'imbarco.

5.

Se il prodotto proviene da scorte d'intervento, l'aggiudicatario lo fa assicurare fino all'imbarco effettivo.

Il contratto deve contenere una clausola secondo cui, in caso di perdita o deterioramento della merce, l'assicuratore versa all'organismo d'intervento incaricato del pagamento un'indennità commisurata al valore del prodotto, pari al prezzo d'intervento e, per il frumento di qualità panificabile, pari al prezzo di riferimento, applicabili al quantitativo in causa il giorno in cui è stato preso in consegna.

6.

Se il beneficiario non può ritirare la merce alla data di cui al paragrafo 1 né ad alcuna altra data entro il periodo di consegna stabilito, l'organismo d'intervento incaricato del pagamento proroga il periodo di consegna, previo parere favorevole della Commissione. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare qualsiasi proroga non eccedente 60 giorni.

Se il periodo di consegna è prolungato di un numero di giorni superiore a 60, l'organismo d'intervento, su richiesta dell'aggiudicatario, lo dispensa dai suoi obblighi e ne informa immediatamente la Commissione.

7. Se il beneficiario non può ritirare la merce nel porto d'imbarco di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento incaricato del pagamento, su richiesta del beneficiario medesimo, autorizza — previo parere favorevole della Commissione e fatto salvo il disposto dell'articolo 18, paragrafo 2 — l'imbarco in un altro porto.

Art. 13

In caso di fornitura in fase cif si applicano le seguenti disposizioni:

1. L'aggiudicatario conclude a proprie spese, alle condizioni abituali, un contratto riguardante il trasporto della merce, per la via consueta, sino al porto di destinazione precisato nel regolamento che indice la gara.

2. L'aggiudicatario stipula a proprie spese, a favore del beneficiario, un'assicurazione marittima — di importo almeno pari a quello indicato nell'offerta — che copra tutti i rischi di trasporto.

3. Se la merce proviene da scorte d'intervento, l'aggiudicatario deve ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, concernente il ritmo di ritiro dal magazzino, e contrarre l'assicurazione particolare di cui al paragrafo 5 dello stesso articolo.

4. L'aggiudicatario comunica al beneficiario, non appena ne viene informato, la designazione della nave, la data di caricamento, nonché la data presunta di arrivo nel porto di sbarco, e provvede affinché nel documento di trasporto venga inserita una clausola che faccia obbligo al capitano di portare a conoscenza del beneficiario, con almeno 72 ore di anticipo, la data di arrivo della nave nel porto di sbarco.

5. L'aggiudicatario provvede a proprie spese a caricare la merce a bordo della nave. Sono parimenti a suo carico il nolo e le spese di scaricamento, comprese le spese di sbarco e quelle di trasporto con alleggio.

6. Le eventuali spese per controstallie nel porto di sbarco sono a carico dell'aggiudicatario.

7. L'aggiudicatario fornisce immediatamente al beneficiario la polizza netta di carico, non negoziabile e stipulata in favore del beneficiario, per il porto di destinazione stabilito, corredata:

— di un esemplare della polizza di assicurazione marittima di cui al paragrafo 3 ed eventualmente del contratto di nolo,

— dell'attestato del controllo di conformità di cui all'articolo 15,

— dell'attestato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d).

8. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa ha effettivamente varcato la murata della nave nel porto d'imbarco.

Art. 14

L'aggiudicatario comunica nei più brevi termini, all'organismo d'intervento incaricato del pagamento di cui all'articolo 17, gli elementi seguenti:

  1. a) in caso di consegna nel porto d'imbarco, la data di disponibilità della merce;

  2. b) in caso di fornitura cif, la designazione della nave, la bandiera, le date di caricamento, di partenza, di arrivo presunto e di arrivo effettivo a destinazione;

  3. c) dopo ogni spedizione, una dichiarazione indicante i quantitativi imbarcati, nonché, se la merce è fornita in sacchi, la qualità del prodotto e la qualità degli imballaggi;

  4. d) qualsiasi ritardo nel caricamento e qualsiasi eventuale incidente verificatosi durante l'operazione di fornitura della merce, di cui venga a conoscenza.

Art. 15

1.

La merce, per poter essere consegnata nella fase prevista, deve essere riconosciuta conforme ai requisiti indicati nel regolamento che indice la gara. A tal fine, l'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire nel porto, al momento del caricamento, un controllo della natura, della qualità e del condizionamento della merce, e se ne fa rilasciare regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Il prelievo di campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

2.

I quantitativi forniti sono verificati in via definitiva al momento in cui la merce è sottoposta a controllo doganale.

Se la merce è destinata ad essere fornita alla rinfusa, è tollerato un margine del 2 % in meno rispetto al peso stabilito.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4.

Qualora il controllo di conformità di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita.

Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

Art. 16

1. Se dai controlli di cui all'articolo 15 risulta che la merce risponde ai requisiti prescritti, un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo il caricamento nel porto d'imbarco. Tale documento deve indicare il luogo e la data di presa in consegna e fornire una descrizione della merce caricata conformemente a quanto stabilito.

2.

Qualora il beneficiario non fornisca tale documento, l'organismo d'intervento del paese d'imbarco rilascia all'aggiudicatario un certificato, stabilito conformemente all'allegato III, basato sui documenti giustificativi seguenti:

— il titolo di esportazione compilato,

— le dichiarazioni in dogana corrispondenti,

— un attestato da cui risulti che il controllo di conformità eseguito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, ha avuto esito positivo.

Per una fornitura cif, l'aggiudicatario deve inoltre presentare il certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), una copia della polizza di assicurazione marittima, nonché una copia autentica della polizza di carico non negoziabile e, se del caso, del contratto di nolo.

Titolo V. Condizioni di pagamento e di svincolo della cauzione

Art. 17

1. Il pagamento all'aggiudicatario è effettuato;

— in caso di gara relativa alla fornitura di prodotti d'intervento, dall'organismo d'intervento dello Stato membro che deteneva i prodotti,

— in caso di gara relativa alla mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario, dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2.

L'importo da pagare è quello indicato nell'offerta, maggiorato, se del caso, delle spese di cui all'articolo 18.

Se al momento dell'imbarco mancano determinati quantitativi, l'importo indicato nell'offerta è pagato proporzionalmente ai quantitativi effettivamente presi in consegna dal beneficiario.

3.

L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario su presentazione dell'originale o di copia autentica del certificato di presa in consegna e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Tuttavia, se il beneficiario non rilascia tale certificato, l'organismo d'intervento effettua il pagamento sulla base del certificato e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4. L'importo di cui al paragrafo 2 è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito applicando il metodo definito all'articolo 8, paragrafo 2.

5. Alle forniture di aiuto alimentare per le quali è applicabile il presente regolamento non si applicano nessuna restituzione all'esportazione e nessun importo compensativo adesione.

Art. 18

1.

Le spese eventualmente occasionate dal fatto che la nave è messa a disposizione dal beneficiario oltre i termini previsti per l'imbarco o comunque in forma inadeguata al carico da effettuare, ovvero conseguenti al verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, sono valutate dall'organismo d'intervento, d'intesa con la Commissione. Tali spese supplementari possono essere segnatamente le seguenti:

— spese di magazzinaggio e di assicurazione,

— spese di finanziamento sulla base del tasso praticato nello Stato membro incaricato del pagamento.

Tali spese sono calcolate per il periodo compreso tra il giorno successivo alla fine del periodo d'imbarco fissato e il giorno in cui ha termine il caricamento effettivo.

2. Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 7, intervenga un cambiamento del porto d'imbarco, l'organismo d'intervento incaricato del pagamento concorda con l'aggiudicatario l'eventuale diminuzione o aumento delle spese inizialmente convenute. Se tali spese risultano aumentate, l'organismo d'intervento interessato assume a proprio carico l'aumento, previo accordo della Commissione.

Art. 19

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni fissate, sempreché il beneficiario abbia reso possibile una tale consegna.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento.

Art. 20

1. La cauzione di cui all'articolo 5 è svincolata:

— per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o non è stata accettata;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati, tenuto conto del margine di tolleranza del 2 % di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, in conformità delle disposizioni che disciplinano la consegna stessa e su presentazione dell'originale o della copia autentica del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 16, o, se del caso, del certificato e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 16, paragrafo 2;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati per motivi imputabili al beneficiario;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati per un caso di forza maggiore;

— per l'aggiudicatario che non ha dato il suo consenso in caso di una proroga del termine d'imbarco eccedente 60 giorni, alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6.

2. La cauzione è svincolata immediatamente.

Titolo VI. Disposizioni finali

Art. 21

Se ad una stessa operazione di aiuto alimentare partecipano più organismi d'intervento appartenenti a diversi Stati membri, questi ultimi si comunicano nei più brevi termini le informazioni necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti e al buon esito dell'operazione.

Art. 22

1. Gli organismi d'intervento che partecipano a un'operazione di aiuto alimentare comunicano senza indugio alla Commissione le informazioni relative allo svolgimento delle procedure loro affidate, segnatamente di quelle menzionate nei paragrafi seguenti.

2. L'organismo d'intervento che procede ad una gara o che conclude un contratto o trattativa privata trasmette senza indugio alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte messe in concorrenza in conformità dell'articolo 9, comunica per ciascuna di esse le offerte presentate, indica il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario o del contraente a trattativa privata e, in quest'ultimo caso, trasmette una copia del contratto.

3. L'organismo incaricato del pagamento comunica senza indugio alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 14 e ogni altra informazione di cui venga a conoscenza.

4.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette senza indugio alla Commissione i risultati del controllo di conformità di cui all'articolo 15. Tale organismo prende le misure necessarie per verificare se la merce presa in consegna dal beneficiario lascia il territorio geografico della Comunità in partenza dal porto indicato.

Se l'esportazione non ha luogo entro quindici giorni calcolati dalla data alla quale il beneficiario ha presentato il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 16, paragrafo 1, o, in mancanza, il certificato di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, l'organismo interessato ne informa la Commissione, comunicandole ogni notizia disponibile relativa ai motivi della mancata esportazione.

Art. 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/792, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/804, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari5, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/737, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2750/75 ha stabilito i criteri secondo i quali i prodotti destinati all'aiuto alimentare comunitario devono essere mobilitati, mediante prelievo dalle scorte detenute da un organismo d'intervento ovvero mediante acquisto sul mercato di una determinata regione della Comunità o sul mercato comunitario nel suo insieme; che, in conformità dell'articolo 6 di detto regolamento, spetta alla Commissione di fissare le condizioni di mobilitazione per un'azione comunitaria in base alla procedura prevista, secondo il caso, dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in sede di esecuzione dei programmi di aiuto alimentare, risulta opportuno modificare le modalità generali di esecuzione finora applicate, per meglio adeguarle alle pratiche internazionali in materia di forniture fob e cif nonché alle regole per l'interpretazione dei termini commerciali «Incoterms 1953»;

considerando che le norme enunciate all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2750/75 prevedono per la realizzazione delle azioni il ricorso ad una procedura di gara al fine di determinare le spese di fornitura e, se del caso, il prezzo d'acquisto dei cereali;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75, per quanto riguarda azioni comunitarie d'urgenza, e l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/768, per casi eccezionali, prevedono tuttavia, ai fini di una fornitura accelerata dei prodotti, la possibilità di ricorrere a una procedura diversa dalla gara; che in siffatte circostanze può essere fatto ricorso in particolare a una procedura di trattativa privata;

considerando che le modalità previste dal presente regolamento devono pertanto applicarsi per cereali e riso da mobilitare secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2750/75, mediante ricorso alla procedura di gara o, se del caso, alla trattativa privata, e da fornire nelle fasi fob o cif, fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate dalla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

TITOLO I Disposizioni generali

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente